REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 9197/2007 del 24/11/2007 , proposto dalla PROVINCIA DI LECCE rappresentata e difesa dall’avv.ssa MARIA GIOVANNA CAPOCCIA con domicilio eletto in Roma, CORSO RINASCIMENTO 11 presso l’avv. AMINA L'ABBATE;
contro
la TUNDO VINCENZO S.R.L. rappresentata e difesa dall’avv. CARLO PANZUTI con domicilio eletto in Roma, VIA MANTEGAZZA N. 24 presso il sig. LUIGI GARDIN;
la STP TERRA D'OTRANTO S.P.A. non costituitasi;
la COTRAP non costituitasi;
l’ASL LE non costituitasi;
per la riforma
della sentenza del TAR PUGLIA - LECCE :SEZIONE II n. 3436/2007 , resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE PROGETTO PER ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO EXTRAURBANO STUDENTI;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del TUNDO VINCENZO S.R.L. ;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 10 Marzo 2009 , relatore il Consigliere G.Paolo Cirillo ed udito, altresì, l’avvocato Marra per delega dell’avvocato Panzuti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. L'amministrazione provinciale di Lecce ha disposto l'affidamento diretto del servizio trasporto disabili, denominato Easybus, a favore della S.T.P. Terra D’otranto s.p.a., operante nel settore.
2. Contro l'atto di affidamento è insorta l'impresa Tundo Vincenzo s.r.l., in proprio e quale mandataria di un’associazione temporanea di imprese, deducendo ben nove motivi di gravame.
3. Il tribunale di Lecce, ritenendo assorbiti gli altri motivi, ha ritenuto fondato quello con il quale veniva dedotta illegittimità degli atti impugnati per violazione dei principi di evidenza pubblica, concorrenza e parità di trattamento, per la scelta del contraente del servizio di trasporto disabili, oggetto del progetto Easybus 2006-2007.
4. Propone ora appello la provincia di Lecce, premettendo che l'interesse all'appello deriva, sotto un primo aspetto, dal fatto che il Tar, ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, non ha esaminato quello relativo all'eccepita incompetenza della Provincia stessa nella materia del trasporto ai fini scolastici dei portatori di handicap, in ragione di un'asserita competenza dell'usl nella medesima materia. Quindi sussiste un preciso interesse alla pronuncia sul punto, in modo da orientare in maniera certa il futuro esercizio della sua funzione amministrativa.
Per il resto deduce l'erroneità della sentenza, laddove non ha ritenuto che il servizio avesse un carattere speciale, ai sensi di quanto prescrive l'articolo 18 della legge regionale n. 18 del 2002; l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto vi fosse stata violazione dei principi dell'ordinamento comunitario in materia di affidamento di servizi pubblici, in quanto il servizio di cui è causa ha un carattere integrativo e complementare rispetto ai servizi di TPRL esistenti; che solo la società alla quale è stato affidato, ossia la Co.Tr.Ap, è in possesso dei requisiti richiesti per l'espletamento del suddetto servizio; che non vi è stato nessun subaffidamento di quest'ultima alla società S.T.P., essendo il primo un consorzio che riunisce tutte le società operanti nel settore, tra le quali anche quest'ultima.
5. Resiste con controricorso l'originaria società appellante.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 marzo 2009.
7. L'appello non è fondato.
Va esaminato in primo luogo la questione relativa all'incompetenza della Provincia appellante nella materia del trasporto ai fini scolastici dei portatori di handicap, in ragione di una asserita competenza della ASL nella medesima materia.
Come riferito, la provincia ha espressamente dichiarato nell'atto di appello di avere interesse ad ottenere un pronunciamento su questo motivo, presentato dall'originario ricorrente e dichiarato assorbito dal primo giudice.
Il motivo è fondato ed ha un valore assorbente rispetto alle altre questioni sollevate in primo grado.
L'articolo 47 della legge regionale Puglia 12 aprile 2000, n. 9 stabilisce:<<1. Ai fini del contenimento della spesa e per una gestione coordinata e sinergica del trasporto per soggetti portatori di handicap sia a fini scolastici sia riabilitativi presso centri pubblici di riabilitazione, il servizio viene assicurato direttamente dalle A.S.L. competenti per territorio.
2. Al finanziamento del servizio trasporto concorrono gli enti locali, in rapporto al numero dei soggetti interessati, utilizzando risorse proprie e/o contributi assegnati dalla regione per interventi relativi al diritto allo studio in materia socio-assistenziale.>>
La rubrica dell'articolo è la seguente:<<Interpretazione autentica degli articoli 5 e 6 della L.R. n. 10/1997 per il trasporto di portatori di handicap>>.
Inoltre l'articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2003, con riferimento al programma di intervento del riparto per l'integrazione scolastica dei disabili, stabilisce: "I comuni stipulano intese con le AUSL al fine di garantire la continuità e l'organizzazione del servizio che resta formalmente in capo alle AUSL, fermo restando il rimborso a favore delle stesse degli oneri di competenza dei Comuni>>.
La sezione osserva, a fronte delle chiare disposizioni riportate, che la legge regionale contiene una specifica previsione circa le attribuzioni in materia di trasporto dei disabili per fini scolastici, esprimendo la chiara intenzione di affidarle alle ASL e assegnando agli enti autarchici territoriali, ossia ai comuni e alle province, il compito di concorrere al finanziamento del servizio organizzato dalle ASL, con risorse proprie in rapporto al numero degli utenti che si avvalgono del servizio medesimo.
Pertanto la Provincia, non avendo l'attribuzione formale del servizio, non solo non poteva affidarlo alla società, controinteressata nel giudizio di primo grado, ma non poteva nemmeno istituirlo.
L'istituzione del servizio, avvenuta proprio utilizzando le due norme autenticamente interpretate dal legislatore nel senso di sopra indicato, è pertanto viziata da incompetenza, avendo la Provincia invaso la sfera di competenza di un altro soggetto, espressamente individuato dal legislatore quale titolare del potere.
Va da sé che la fondatezza del motivo proposto in primo grado dall’originario ricorrente, e sul quale espressamente la Provincia appellante ha chiesto un pronunciamento della Sezione, ha il doppio effetto di rendere assorbiti gli ulteriori motivi d'appello, in quanto pertengono questioni relative all’ esercizio del potere invece escluso, e quello di portare a una conferma della sentenza impugnata, sia pure con diversa motivazione.
In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza va confermata, sia pure con motivazione diversa.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
PQM
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione quinta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata con diversa motivazione.
Spese compensate
Ordina che la decisione venga eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2009, formata dai seguenti magistrati:
Pres. Domenico La Medica
Cons. G.Paolo Cirillo Est.
Cons. Aldo Scola
Cons. Vito Poli
Cons. Nicola Russo
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to G.Paolo Cirillo f.to Domenico La Medica
IL SEGRETARIO
f.to Gaetano Navarra
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 05/05/09
(Art. 55, L. 27/4/1982,n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi |