REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dal comune di MERLARA, in persona del sindaco, signor Pier Luigi Carpi, difeso dagli avvocati Raffaella Rampazzo e Nicolò Paoletti e domiciliato presso il secondo in Roma, via Barnaba Tortolini 34;
contro
- i signori Adriana DEGANA o DE GANI, Federico GOBBI, Marco MISSIAGLIA, Maurizio PASTORELLO, Maria Donata DE GANI, Roberto MAGAGNA, Claudio FAGGIAN e Renato BELLO (residenze non indicate), costituitisi in giudizio con l’avvocato Andrea Manzi e domiciliati presso di lui in Roma, via Federico Confalonieri 5;
- del signor Matteo ZANCANELLA, residente in Merlara, non costituito in giudizio;
e nei confronti
dell’istituto PENSIONATO PIETRO E SANTA SCARMIGNAN, con sede in Merlara, costituitosi in giudizio con l’avvocato Angelo Di Lorenzo, senza domicilio in Roma;
per la riforma
della sentenza 25 giugno 2007 n. 2035, con la quale il tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima sezione, ha annullato il decreto del sindaco di Merlara 21 marzo 2007 n. 1, di nomina del signor Matteo Zancanella a consigliere di amministrazione del Pensionato Pietro e Santa Scarmignan.
Visto il ricorso in appello, depositato il 30 agosto 2007;
visto il controricorso del signor Pastorello, depositato il 5 ottobre 2007;
visto l’appello incidentale del Pensionato Pietro e Santa Scarmignan, depositato il 5 ottobre 2007;
visto il controricorso dei signori A. De Gani, F. Gobbi, Missiaglia, Pastorello, M.D. De Gani, Magagna, Faggian e Bello;
vista la propria ordinanza 9 ottobre 2008, con la quale è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata;
viste le memorie difensive presentate dalle parti;
visti gli atti tutti della causa;
relatore, all’udienza del 20 marzo 2009, il consigliere G. Paolo Cirillo, e uditi altresì gli avvocati Paoletti e Manzi;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. Il presidente del pensionato “Pietro e Santa Scarmignan” ha chiesto al sindaco di detto comune di nominare, come da statuto dell’ente, un nuovo consigliere di amministrazione, in quanto il dottor Renzo Peruzzi, a suo tempo nominato dalla minoranza consiliare, si era dimesso.
Il sindaco ha allora invitato le minoranze consiliari ad indicare un nominativo in sostituzione del dimissionario dottor Peruzzi.
Il gruppo consiliare rappresentato dal solo consigliere Alessandro Bisin, ha indicato il signor Matteo Zancanella, di professione artigiano, senza produrre nessun curriculum del designato.
L'altro gruppo consiliare di minoranza, composto dai ricorrenti di primo grado, ha indicato il proprio rappresentante nella persona del dottor Maurizio Pastorello, allegando il curriculum dello stesso, da cui risultava trattarsi di persona plurilaureata, abilitato per l'esercizio della professione forense ed avente un'esperienza lavorativa specifica decennale in qualità di dirigente di case di riposo.
Il sindaco del comune di Merlara ha nominato, quale membro della minoranza, il signor Matteo Zancanella.
2. Contro tale atto sono insorti i componenti dell'altro gruppo di minoranza nonchè il designato, il dottor Maurizio Pastorello.
Il TAR per il Veneto ha accolto il ricorso e annullato il decreto sindacale.
3. Successivamente si sono svolte le nuove elezioni e sono stati eletti altri consiglieri di minoranza, che hanno comunicato di designare quale loro rappresentante il dottor Maurizio Pastorello; mentre il consigliere comunale Alessandro Bisin, che aveva designato il signor Zancanella, non si è più candidato alle elezioni.
4 . Contro la decisione del TAR per il Veneto, il comune di Merlara ha proposto appello, deducendo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse di tutti i ricorrenti originari e, nel merito, la non corretta interpretazione ed applicazione degli articoli 50 e 42 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nonché della deliberazione consiliare n. 18 del 3 luglio 2000.
5. Gli originari consiglieri comunali di minoranza, nonché il designato, dottor Pastorello, si sono costituiti in giudizio chie-dendo la conferma della sentenza impugnata.
6. L’I.P.A.B. “ Pietro e Santa Scarmignan” ha proposto appello incidentale, deducendo l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di legittimazione e di interesse degli originari ricorrenti a seguito dello svolgimento delle elezioni amministrative del 27 e 28 maggio 2007.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20 marzo 2009.
DIRITTO
1. La fondatezza nel merito dell’appello consente di pretermettere l'esame del motivo, già proposto in primo grado dal Comune appellante, relativo alla inammissibilità del ricorso originario per carenza di interesse del gruppo di minoranza dei consiglieri comunali e del candidato designato.
2. Il giudice di primo grado ha ritenuto fondata la censura di violazione dell'articolo 50, comma 8, e dell'articolo 42, comma 2, lett. m) del decreto legislativo n. 267 del 2000 e della deliberazione n. 18 del 30 luglio 2002, laddove dispongono che le nomine dei rappresentanti del comune presso enti da esso vigilati, o comunque ad esso collegati, vanno effettuate sulla base delle esperienze culturali e delle competenze necessarie.
La sezione osserva che la regola generale fissata dalle norme non ha un valore assoluto, in quanto va adattata alla natura delle funzioni che il designato deve svolgere, sulla base degli statuti e dei regolamenti dell'ente cui è destinato.
Orbene, nel caso di specie si tratta di integrare il consiglio di amministrazione di un pensionato. Lo svolgimento delle fun-zioni di consigliere di amministrazione di un ente che gestisce una casa di ricovero per vecchi inabili al lavoro non richiede particolari competenze tecniche o culturali, come sarebbe stato nell'ipotesi in cui invece il designato fosse stato chiamato a svolgere funzioni di concreta gestione dell'istituto.
In buona sostanza, il consigliere di amministrazione dell'ente in esame deve semplicemente possedere quelle doti normali di ragionevolezza e avvedutezza, proprie del buon padre di fa-miglia.
Va da sé, quindi, che il sindaco del comune appellante bene ha fatto a non richiedere il curriculum delle persone designate, in quanto il criterio sulla base del quale doveva effettuare la nomina era semplicemente quello di valutare se il soggetto avesse i requisiti minimi per svolgere il non gravoso incarico di cui si è detto. Egli non era tenuto, sia perché non lo dispone nessuna norma di carattere generale sia perché non lo esigeva la regola di opportunità del caso concreto, a svolgere una sorta di procedura concorsuale tra i due designati, raffrontando i rispettivi trascorsi lavorativi.
Valutando in concreto il provvedimento originariamente impugnato, il collegio rileva che la scelta di una persona proveniente dal mondo del lavoro e le motivazioni circa la possibilità che il designato escluso potesse alterare gli equilibri del consiglio di amministrazione dell'ente, costituiscono ragioni più che sufficienti -in aggiunta a quanto già osservato- per giustificare la scelta effettuata, trattandosi alla fin fine di una scelta politica, ampiamente discrezionale.
3. In conclusione, l'appello va accolto e la sentenza va interamente riformata.
4. L'accoglimento dell'appello principale rende improcedibile l'appello incidentale proposto dal pensionato “ Pietro e Santa Scarmignan”, con il quale è stato chiesto l'annullamento della sentenza. Infatti la presente decisione va proprio nel senso richiesto dall’istituto, ossia di rigetto del ricorso originario sulla base delle stesse ragioni di cui in motivazione.
5. La delicatezza delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
Per questi motivi
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello principale, dichiara improcedibile l'appello incidentale e annulla la sentenza impugnata.
Spese compensate
Ordina che la decisione sia eseguita dall'autorità amministra-tiva.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2009, nella camera di consi-glio composta dai seguenti magistrati:
Raffaele Carboni Presidente
G.Paolo Cirillo Consigliere, estensore
Marzio Branca Consigliere
Nicola Russo Consigliere
Gabriele Carlotti Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to G.Paolo Cirillo f.to Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
f.to Cinzia Giglio
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/06/09
(Art. 55,L. 27/4/1982,n. 186)
P. IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi
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