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TAR Lazio, sez. II, 14/1/2010 n. 263
Sulla sussistenza della competenza dell'AGO per la controversia sulla declaratoria della decadenza di una società mista dalla convenzione stipulata per l'espletamento di un pubblico servizio.

Non rientra nella cognizione esclusiva amministrativa, ma è di competenza dell'AGO la controversia sulla declaratoria della decadenza di una società mista, costituita dal comune e concessionaria di questo per la gestione dei servizi tributari, delle entrate extra-tributarie e del patrimonio immobiliare comunale dalla convenzione stipulata per l'espletamento del pubblico servizio. . L'atto di decadenza, quand'anche rappresenti il risultato di operazioni discrezionali o di valutazioni tecniche assai elaborate da parte della P.A., si muove pur sempre nell'ambito paritetico del contratto, costituendo appunto l'esplicazione non d'una potestà autoritativa pubblica (in concreto, d'autotutela amministrativa), ma d'un diritto potestativo direttamente discendente dal regolamento.

Materia: servizi pubblici / giurisdizione e competenza

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sui ricorsi riuniti

A) – n. 5347/2009 RG, proposto dalla NETTUNO SERVIZI s.r.l., corrente in Nettuno (RM), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. Angelo CLARIZIA e dall’avv. Angelica BUCCELLI, con domicilio eletto in Roma, via Principessa Clotilde n. 2,

 

contro

il COMUNE DI NETTUNO, in persona del sig. Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Arturo CANCRINI, Claudio DE PORTU e Francesca ROSETTI, con domicilio eletto in Roma, via G. Mercalli n. 15 e

 

nei confronti di

EQUITALIA GERIT s.p.a., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, controinteressata, rappresentata e difesa dall'avv. Alessio FOLIGNO, con domicilio eletto in Roma, lungotevere Flaminio n. 18 e

 

B) – n. 4988/2009 RG, proposto dalla TRIBUTI ITALIA s.p.a., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Luca R. PERFETTI, Patrizio LEOZAPPA e Patrizia SAGGESE, con domicilio eletto in Roma, via XXIV Maggio n. 43, presso lo studio legale Chiomenti,

 

contro

il COMUNE DI NETTUNO, in persona del sig. Sindaco pro tempore, come sopra rappresentato, difeso ed selettivamente domiciliato e

 

nei confronti di

EQUITALIA GERIT s.p.a., controinteressata, come sopra rappresentata, difese ed selettivamente domiciliata,

 

per l'annullamento

A) – quanto al ricorso n. 5347/2009 RG:

1) - della deliberazione n. 84 del 16 aprile 2009, con cui la Giunta comunale di Nettuno ha dichiarato la sussistenza dei presupposti di diritto per la risoluzione, di cui all'art. 8 della relativa convenzione, del rapporto sottoscritto tra il Comune e la NETTUNO SERVIZI s.r.l. in data 15 dicembre 1999; 2) - del provvedimento del Sindaco di Nettuno prot. n. 10995 del 17 aprile 2009; 3) - della deliberazione giuntale n. 85 del 28 aprile 2009; 4) - del provvedimento sindacale prot. n. 261 del 29 aprile 2009; 4) - della deliberazione del Consiglio comunale di Nettuno n. 23 del 4 maggio 2009; 5) - della deliberazione consiliare n. 27 dell’8 maggio 2009; 6) - della deliberazione consiliare n. 28 dell’8 maggio 2009; 7) – d’ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

 

B) – e, quanto al ricorso n. 4988/2009 RG:

1) - della deliberazione giuntale n. 84/2009; 2) - della nota prot. n. 10995 del 17 aprile 2009; 3) - della deliberazione giuntale n. 85 del 28 aprile 2009; 4) - della nota prot. n. 261 del 29 aprile 2009; 4) - delle deliberazioni consiliari n. 23 del 4 maggio 2009 e n. 27 e n. 28 del successivo giorno 8; 5) – d’ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 22 dicembre 2009 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, il prof. CLARIZIA e gli avvocati LEOZAPPA, DE PORTU, ROSETTI e FOLIGNO;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

La NETTUNO SERVIZI s.r.l., corrente in Nettuno (RM), assume d’essere una società mista partecipata in via maggioritaria dal Comune di Nettuno e da questo costituita per la gestione delle sue entrate tributarie e d’altra natura, il cui socio privato, scelto in esito ad una gara ad evidenza pubblica, è la TRIBUTI ITALIA s.p.a., corrente in Roma.

Detta Società dichiara altresì che, ferma la competenza del socio privato, in forza dello statuto sociale, ad effettuare le prestazioni accessorie –in pratica, lo svolgimento dell’attività d’impresa per la gestione dei servizi affidati alla società mista–, l’affidamento del servizio medesimo, da parte del Comune di Nettuno, è stato regolato dalla convenzione stipulata inter partes il 15 settembre 1999, poi integrata dall’atto aggiuntivo del 23 dicembre 2004. Oggetto del rapporto concessorio è, in via esclusiva, l’attività di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione dell’ICI e della TARSU, quella di gestione delle pubbliche affissioni, nonché quella di gestione patrimoniale e finanziaria del patrimonio immobiliare comunale e, in forza dell’atto aggiuntivo stesso, pure la gestione della riscossione delle sanzioni amministrative.

Tuttavia, secondo tal Società, il Comune di Nettuno non avrebbe provveduto, dopo la stipula del citato atto aggiuntivo, alla consegna dei servizi sulla gestione del patrimonio immobiliare e sulle entrate patrimoniali dell’ente. Sicché essa ha promosso la procedura arbitrale di cui all’art. 9 della convenzione e, con lodo del 1° giugno 2007, il Collegio arbitrale adito ha dichiarato la nullità parziale dell’atto aggiuntivo de quo, in relazione all’affidamento diretto senza previa gara dei servizi d’accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e della TOSAP. Il lodo ha pure accolto la domanda della NETTUNO SERVIZI s.r.l. per l’adempimento degli obblighi dedotti nel testo originario della convenzione (in particolare, la consegna dei ruoli per la riscossione delle sanzioni amministrative), ribadendo la legittimità dell’affidamento di quest’ultimo servizio. Detta Società ha più volte richiesto la consegna immediata dei servizi dedotti in convenzione e oggetto del giudizio arbitrale, ma il Comune di Nettuno le ha risposto di non poterle riconsegnare i ruoli di riscossione a detta Società.

Nel frattempo essendo intervenuto l’art. 37, c. 55 del DL 4 luglio 2006 n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla l. 248/2006) –in forza del quale i contribuenti hanno la facoltà di versare l’ICI usando il c.d. modello F24–, detta Società ha chiesto, nella sua qualità di gestore esclusivo della riscossione di tale tributo, al Comune di Nettuno di comunicare all’Agenzia delle entrate le coordinate dei suoi conti correnti bancari e postali, ove far accreditare le somme riscosse con il mod. F24. A detta della NETTUNO SERVIZI, il Comune di Nettuno ha in sostanza rifiutato di dar corso a tal istanza, donde la nuova adizione della procedura arbitrale ex art. 9 della convenzione, al fine d’ottenere l’integrale esecuzione del precedente lodo e per l’accertamento dell’obbligo della P.A. intimata di comunicare i predetti dati all’Agenzia delle entrate. Con lodo del 25 maggio 2009, l’adito Collegio arbitrale ha sostanzialmente accolto la pretesa azionata.

Nelle more del secondo giudizio arbitrale, detta Società fa presente d’aver proposto istanza al Comune di Nettuno, in data 30 luglio 2008, per ottenere la rinegoziazione del proprio rapporto, in relazione sia all’art. 1, c. 7-bis del DL 27 maggio 2008 n. 93 (convertito, con modificazioni, dalla l. 24 luglio 2008 n. 126), sia all’ art. 5 della convenzione, che appunto prevede la revisione dell’aggio in caso di riduzione di aliquote o d’introduzione di esenzioni ed agevolazioni.

A detta della Società stessa, il Comune non solo non ha dato corso alla richiesta de qua, ma anche, con la deliberazione n. 84 del 16 aprile 2009, ha accertato la sussistenza dei presupposti di diritto per l’avvio dell’azione di risoluzione del rapporto concessorio a’sensi dell’art. 8 della convenzione e ha contestato a detta Società il mancato versamento del saldo per la 4° rata del 2008 e dell’intera 1° rata del 2009, nonché <<… le continuate irregolarità e reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio …>>. Con la nota prot. n. 10195 del 17 aprile 2009, il Sindaco di Nettuno ha comunicato alla NETTUNO SERVIZI s.r.l. di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ex art. 8 della convenzione, con riguardo proprio al mancato versamento di due rate consecutive e delle continue irregolarità nella conduzione del servizio, espressamente là indicate. Nonostante gli argomenti addotti da detta Società, il Comune di Nettuno, in forza della deliberazione giuntale n. 85 del 28 aprile 2009, ha dichiarato la risoluzione del rapporto concessorio a’sensi dell’art. 8 (ora, dell’art. 10) della convenzione e, per l’effetto, ha dichiarato la decadenza della NETTUNO SERVIZI s.r.l. dalla conduzione del servizio concessole. Con la nota prot. n. 261 del 29 aprile 2009, il Sindaco di Nettuno ha comunicato l’avvenuta risoluzione di cui alla citata deliberazione n. 85/2009 e ha diffidato detta Società dall’esercizio d’ogni potere connesso al servizio revocatole.

Con la deliberazione n. 23 del 4 maggio 2009, il Consiglio comunale di Nettuno ha reintrodotto la riscossione della TARSU mediante ruolo. Con le successive deliberazioni n. 27 e n. 28 dell’8 maggio 2009, il Consiglio comunale di Nettuno ha accertato la necessità di procedere immediatamente alla gestione diretta delle entrate tributarie mercè l’istituzione d’un apposito ufficio, ha preso atto della disponibilità della EQUITALIA GERIT s.p.a. di gestire dal 2009 la riscossione della TARSU mediante ruoli e ha affidato a quest’ultima, senza previa gara, il relativo servizio, approvandone la convenzione; e, rispettivamente, ha affidato in via esclusiva alla EQUITALIA GERIT s.p.a. medesima l’attività di incasso e rendiconto delle entrate derivanti dall’ICI, approvandone la convenzione.

Avverso tutti questi atti la NETTUNO SERVIZI s.r.l. si grava allora innanzi a questo Giudice, con il ricorso n. 5347/2009 RG in epigrafe, deducendo in punto di diritto due gruppi di censure, a loro volta articolati in motivi specifici, rivolti nei confronti, l’uno, delle deliberazioni giuntali n. 84/2009 e n. 85/2009 e, l’altro, delle deliberazioni consiliari nn. 23, 27 e 28/2009. La ricorrente, con atto depositato il 25 giugno 2009, deduce altresì la violazione e falsa applicazione dell’art. 53, c. 3 del Dlg 15 dicembre 1997 n. 446 e degli artt. 13 e 15 del DM 11 settembre 2000 n. 289, nonché l’incompetenza dell’autorità emanante. Resiste in giudizio il Comune intimato, il quale eccepisce articolatamente anzitutto l’inammissibilità del ricorso in epigrafe –essendo stati impugnati atti risolutivi d’un rapporto contrattuale in essere, incidenti, quindi, su posizioni di diritto soggettivo perfetto– e, nel merito, l’infondatezza della pretesa attorea. S’è costituita nel presente giudizio pure la controinteressata EQUITALIA GERIT s.p.a., concludendo anch’essa per l’inammissi- bilità e l’infondatezza del ricorso in epigrafe.

Con il ricorso n. 4988/2009 RG in epigrafe, la TRIBUTI ITALIA s.p.a., socio privato di minoranza della NETTUNO SERVIZI s.r.l., adisce anch’essa questo Giudice impugnando i provvedimenti già gravati da quest’ultima e deducendo essenzialmente cinque articolati mezzi di censura. Con motivi aggiunti depositati il 26 giugno 2009, la ricorrente TRIBUTI ITALIA s.p.a. aggiunge a quelli già proposti con il gravame introduttivo quello della violazione e falsa applicazione dell’art. 53, c. 3 del Dlg 446/1997 e degli artt. 13 e 15 del DM 289/2000 e dell’incompetenza dell’Autorità emanante. Il Comune di Nettuno e la EQUITALIA GERIT s.p.a., anch’essi intimate nel giudizio in esame, vi si costituiscono eccependo l’inam missibilità e l’infondatezza della pretesa attorea.

Alla pubblica udienza del 22 dicembre 2009, su conforme richiesta delle parti, i due ricorsi ibn epigrafe sono congiuntamente assunti in decisione dal Collegio.

 

DIRITTO

1. – È all’odierno esame del Collegio la controversia con cui la NETTUNO SERVIZI s.r.l. (società mista a suo tempo costituita dal Comune di Nettuno e concessionaria di questo per la gestione dei servizi tributari, delle entrate extra-tributarie e del patrimonio immobiliare comunale) e la TRIBUTI ITALIA s.p.a. (socio privato di minoranza dell’altra Società), ciascuna per suo conto e con gravami distinti, impugnano gli atti con cui il Comune stesso, affermandone la sussistenza dei presupposti, ha in progressione risolto il rapporto concessorio per ritardati versamenti e per inadempimenti gravi, ha istituito la gestione diretta dei servizi tributari e ne ha affidato la riscossione, a trattativa privata senza previa gara, per il 2009 alla EQUITALIA GERIT s.p.a.

I due ricorsi in epigrafe, stante sia la loro connessione soggettiva passiva, sia la sostanziale identità della res controversa, possono esser riuniti e contestualmente decisi con la presente sentenza.

 

2. – Per una miglior comprensione delle vicende di causa, mentre la NETTUNO SERVIZI s.r.l. è la società mista comunale investita in house della predetta missione, la TRIBUTI ITALIA s.p.a. è il socio privato gravato, in forza dello statuto sociale, dell’obbligo di prestazioni accessorie, consistenti, in sostanza, nell’attività imprenditoriale di gestione dei servizi affidati alla società mista per tutta la durata di questa.

Giova altresì rammentare che l’affidamento del servizio medesimo, da parte del Comune intimato, fu regolato dalla convenzione stipulata inter partes il 15 settembre 1999 –poi integrata dall’atto aggiuntivo sottoscritto il 23 dicembre 2004–, in virtù della quale alla ricorrente fu attribuita in via esclusiva l’attività di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione dell’ICI e della TARSU, quella di gestione delle pubbliche affissioni, nonché quella di gestione patrimoniale e finanziaria del patrimonio immobiliare. In forza dell’atto aggiuntivo, tal Società fu incaricata pure della gestione della riscossione delle sanzioni amministrative.

Devesi poi far presente che il socio privato è remunerato con il 71% della somma spettante, quale aggio (fisso al 30 % fino al 31 dicembre 2003; dopo variabile a scalare anno per anno, fissandosi al 25% dal 2007), in misura unica, per la gestione ordinaria, sull’ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo d’imposta, diritti, tariffe, canoni, sanzioni ed accessori. Ai fini della determinazione del compenso stesso, la convenzione previde che vi concorressero anche le somme lorde incassate eventualmente dal Comune di Nettuno in via diretta, o per il tramite di soggetti terzi.

La ricorrente ha dedotto che il Comune di Nettuno non avrebbe mai provveduto, dopo la stipula del citato atto aggiuntivo, alla consegna dei servizi sulla gestione del patrimonio immobiliare e sulle entrate patrimoniali dell’ente, sicché essa ha promosso la procedura arbitrale di cui all’art. 9 della convenzione.

Con lodo del 1° giugno 2007, il Collegio arbitrale adito ha dichiarato la nullità parziale dell’atto aggiuntivo de quo, in relazione all’affidamento diretto senza previa gara dei servizi d’accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e della TOSAP. Il lodo ha pure accolto la domanda della NETTUNO SERVIZI s.r.l. per l’adempimento degli obblighi dedotti nel testo originario della convenzione (in particolare, la consegna dei ruoli per la riscossioni delle sanzioni amministrative), ribadendo la legittimità dell’affidamento di quest’ultimo servizio. Dal che la richiesta di detta Società, in data 25 luglio 2007, di consegna immediata dei servizi, ab origine dedotti in convenzione, inerenti alla gestione delle entrate non tributarie, delle predette sanzioni e del patrimonio immobiliare comunale, affermando la propria disponibilità a restituire i servizi per l’imposta di pubblicità e per la TOSAP, al netto dei costi della relativa gestione. Siffatta richiesta è stata poi reiterata il successivo 28 settembre, cui, però, il Comune di Nettuno ha risposto di non poter riconsegnare i citati ruoli di riscossione a detta Società, avendoli già trasmessi, per il tramite del Consiglio nazionale dei concessionari della riscossione, al concessionario d’ambito.

Nel frattempo essendo intervenuto l’art. 37, c. 55 del DL 4 luglio 2006 n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla l. 248/2006) –in forza del quale i contribuenti hanno la facoltà di versare l’ICI usando il c.d. modello F24–, detta Società ha chiesto, nella sua qualità di gestore esclusivo della riscossione di tale tributo, alla P.A. di comunicare all’Agenzia delle entrate le coordinate dei suoi conti correnti bancari e postali, ove far accreditare le somme riscosse con il mod. F24. Non avendo il Comune di Nettuno dato corso a tal istanza, la ricorrente ha nuovamente adito la procedura arbitrale ex art. 9 della convenzione, al fine d’ottenere l’integrale esecuzione del lodo del 1° giugno 2007 e per l’accertamento dell’obbligo del Comune di comunicare i dati de quibus all’Agenzia delle entrate. Con lodo del 25 maggio 2009, l’adito Collegio arbitrale ha condannato il Comune di Nettuno alla consegna di detti servizi, al pagamento dei relativi aggi ed a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati del socio di minoranza per la riscossione delle entrate tributarie.

Nelle more del secondo giudizio arbitrale, è entrato in vigore l’art. 1, c. 7-bis del DL 27 maggio 2008 n. 93 (convertito, con modificazioni, dalla l. 24 luglio 2008 n. 126), in virtù del quale, con riferimento alla soppressione dell’ICI sull’abitazione principale del soggetto passivo, i Comuni, aventi in corso rapporti concessori per l’accertamento e la riscossione dell’ICI, <<… possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell’accertamento e della riscossione di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi…>>.

Sicché detta Società fa presente d’aver proposto istanza al Comune di Nettuno, in data 30 luglio 2008, per ottenere la rinegoziazione del proprio rapporto, in relazione sia al citato art. 1, c. 7-bis, sia all’art. 5 della convenzione, che appunto prevede la revisione dell’aggio in caso di riduzione di aliquote o d’introduzione di esenzioni ed agevolazioni. A detta della Società stessa, nondimeno, il Comune non ha inteso dar seguito a siffatta richiesta, né ha provveduto alla revisione periodica della convenzione in conformità all’art. 115 del Dlg 12 aprile 2006 n. 163. Anzi, con deliberazione n. 13 del 16 febbraio 2009, il Consiglio comunale di Nettuno ha impegnato la Giunta, con riguardo al mancato versamento di alcune rate da parte di detta Società, a rinvenire forme più efficaci per la gestione delle entrate dell’ente, compresa la gestione diretta. Con successiva deliberazione n. 84 del 16 aprile 2009, la Giunta ha accertato la sussistenza dei presupposti di diritto per l’avvio dell’azione di risoluzione del rapporto concessorio a’sensi dell’art. 8 della convenzione e ha contestato a detta Società il mancato versamento del saldo per la 4° rata del 2008 e dell’intera 1° rata del 2009, nonché <<… le continuate irregolarità e reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio …>>.

Dal che la nota prot. n. 10195 del 17 aprile 2009, con cui il Sindaco di Nettuno ha comunicato alla NETTUNO SERVIZI s.r.l. di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ex art. 8 della convenzione, con riguardo proprio al mancato versamento di due rate consecutive e delle continue irregolarità nella conduzione del servizio, espressamente là indicate.

Detta Società ha dedotto, nel termine assegnatole, in contrario avviso alla tesi del Comune di Nettuno, ma questo, in forza della deliberazione giuntale n. 85 del 28 aprile 2009, ha dapprima respinto gli argomenti della Società stessa e, in secondo luogo, ha dichiarato la risoluzione del rapporto concessorio a’sensi dell’art. 8 (ora, dell’art. 10) della convenzione e, per l’effetto, ha dichiarato la decadenza della NETTUNO SERVIZI s.r.l. dalla conduzione del servizio concessole. Ciò ha formato oggetto della nota prot. n. 261 del 29 aprile 2009, con cui il Sindaco di Nettuno ha comunicato l’avvenuta risoluzione di cui alla citata deliberazione n. 85/2009 e l’ha diffidata dall’esercizio d’ogni potere connesso al servizio revocatole. Con la deliberazione n. 23 del 4 maggio 2009, il Consiglio comunale di Nettuno ha reintrodotto la riscossione della TARSU mediante ruolo. Con le successive deliberazioni n. 27 e n. 28 dell’8 maggio 2009, il Consiglio comunale di Nettuno ha accertato la necessità di procedere immediatamente alla gestione diretta delle entrate tributarie mercè l’istituzione d’un apposito ufficio, ha preso atto della disponibilità della EQUITALIA GERIT s.p.a. di gestire dal 2009 la riscossione della TARSU mediante ruoli e ha affidato a quest’ultima, senza previa gara, il relativo servizio, approvandone la convenzione; e, rispettivamente, ha affidato in via esclusiva alla EQUITALIA GERIT s.p.a. medesima l’attività di incasso e rendiconto delle entrate derivanti dall’ICI, approvandone la convenzione.

 

3. – Questo essendo il quadro fattuale di riferimento ed iniziando la disamina dal ricorso n. 5347/2009 RG in epigrafe, sono manifestamente inammissibili, per evidente difetto di giurisdizione di questo Giudice o per difetto di sua competenza, tutte le censure che la NETTUNO SERVIZI s.r.l. muove direttamente avverso la risoluzione del rapporto concessorio, ancorché in forza del previo accertamento dei presupposti per l’esercizio della volontà, da parte del Comune intimato, d’avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nell’art. 10 della convenzione.

Recita, invero, l’art. 9 (ora, art. 13, dopo la stipulazione dell’atto aggiuntivo) di quest’ultima che <<… qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine a… scioglimento del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva di un Collegio arbitrale rituale, che giudicherà secondo diritto…>>.

A fronte d’una sì precisa e puntuale norma pattizia inter partes, non è infatti chi non veda come questo Giudice non sia competente a conoscere della lite che la ricorrente ha qui inteso proporgli e che, per tabulas, invece riguarda l’an ed il quomodo dell’esercizio della volontà del Comune intimato d’adoperare la citata clausola per sciogliersi dal vincolo negoziale. Al riguardo, detta P.A., già in forza della deliberazione giuntale n. 84/2009 ed in esecuzione dell’atto d’indirizzo contenuto nella precedente deliberazione consiliare n. 13/2009 –circa il reperimento d’altre e più efficaci forme di gestione delle entrate comunali–, ha dichiarato la sussistenza d’entrambi i presupposti di diritto di cui all’art. 10 della convenzione, l’omesso versamento di due rate trimestrali consecutive e gravi abusi ed inadempimenti da parte del concessionario, <<… che legittimano l’avvio dell’azione di risoluzione … della convenzione sottoscritta tra il Comune… e la Nettuno Servizi s.r.l. in data 15.12.1999, così come successivamente integrata e modificata…>>. Erra allora la ricorrente, come scrisse nelle sue deduzioni del 29 aprile 2009, a ritenere che il Comune non possa avvalersi della predetta clausola essendo questa, invece ed ove se ne verifichino i presupposti, nella sua autonoma sfera potestativa liberamente accettata da detta Società. Al più la ricorrente, come in effetti fa, può contestare la sussistenza e la legittimità dei presupposti medesimi, ma, in tal caso, si ricade nella fattispecie regolata dall’art. 13 della convenzione, con conseguente devoluzione, in via esclusiva, della relativa lite alla procedura arbitrale rituale.

È appena da osservare che, nella specie, si tratta di concessione in house di servizi pubblici, onde in ogni caso la risoluzione del rapporto negoziale, attenendo alle vicende d’un contratto in corso d’esecuzione ed alle reciproche posizioni delle parti –circa l’inadempimento, o no, del programma delle obbligazioni colà dedotte–, non rientrerebbe comunque nella cognizione esclusiva di questo Giudice, a’sensi dell’art. 33, c. 2, lett. b) e dell’art. 35 del Dlg 31 marzo 1998 n. 80.

Infatti, pur in assenza di detta clausola compromissoria, sarebbe l’AGO competente a decidere della presente controversia sulla declaratoria della decadenza della ricorrente, società mista, dalla convenzione stipulata per l’espletamento del pubblico servizio sulla gestione delle entrate del Comune intimato. L’atto di decadenza, per vero, quand’anche rappresenti il risultato di operazioni discrezionali o di valutazioni tecniche assai elaborate da parte della P.A., si muove pur sempre nell’ambito paritetico del contratto, costituendo appunto l’esplicazione non d’una potestà autoritativa pubblica (in concreto, d’autotutela amministrativa), ma d’un diritto potestativo direttamente discendente dal regolamento negoziale (cfr., per tutti, Cons. St., V, 17 maggio 2005 n. 2461; id., 28 settembre 2007 n. 6743; id., 7 ottobre 2008 n. 4842). Tanto, com’è noto, in relazione al pronunciamento del Giudice delle leggi (cfr. C. cost., 6 luglio 2004 n. 204) che ha riscritto il significato, tra l’altro, proprio dell’art. 33, c. 2 del Dlg 80/1988 (come a suo tempo novellato dall’art. 7 della l. 21 luglio 2000 n. 205), nel senso cioè, che la giurisdizione esclusiva di questo Giudice in tanto sussiste, in quanto la P.A. eserciti sulla vicenda una pubblica funzione con poteri autoritativi e/o conformativi di posizioni soggettive altrui. Viceversa, come accade d’altronde in ogni rapporto negoziale a fronte dell’esercizio di diritti potestativi non discendenti ex lege, il destinatario di siffatto esercizio è titolare d’un diritto soggettivo e, quindi, la relativa lite sfugge a questo Giudice, appunto a causa del nuovo criterio di riparto tra le giurisdizioni delineato dalla citata sentenza n. 204/2004, che non devolve più alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie su tali diritti soggettivi.

Non a diversa conclusione deve il Collegio pervenire, neppure ove si volesse intendere la decadenza per cui è causa non come risoluzione d’un rapporto contrattuale in essere, bensì come esercizio di poteri d’autotutela, in quanto quest’ultima non determinerebbe altro che una sorta di “rescissione” in danno al soggetto concessionario, donde la permanenza, a seconda dell’esistenza o no d’una clausola compromissoria, della competenza in capo al Collegio arbitrale o all’AGO.

Del pari non gioverebbe a radicare la competenza di questo Giudice l’eventuale ricostruzione della vicenda oggi in esame a guisa di concessione vera e propria, in quanto, in disparte la spettanza all’AGO di tutte le questioni patrimoniali discendenti dal rapporto concessorio, proprio la presenza della clausola compromissoria de qua escluderebbe comunque detta competenza. Detta clausola, ancorché stipulata nel 1999, non per ciò solo soggiace al divieto d’attribuire ad arbitri la decisione di controversie relative a materie devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva, essendo tal divieto stato abolito dall'art. 6, c. 2 della l. 205/2000 (cfr. così Cass., sez. un., 29 aprile 2009 n. 9952). È ben vero che l’abolizione del predetto divieto ha riguardato le sole cause relative a diritti soggettivi e comunque senza effetto retroattivo sanante di eventuali clausole pattuite in precedenza, ma la clausola de qua, nella misura in cui fissa una procedura arbitrale rituale, in primo luogo non sconta la preclusione verso lo strumento del c.d. arbitrato libero, precluso alla P.A. in quanto il componimento della vertenza resterebbe devoluto ad arbitri irrituali individuati senza quelle adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità della scelta, che tutelano l’interesse pubblico cui la P.A. è tenuta anche nell’arbitrato (cfr. Cass., sez. un., 16 aprile 2009 n. 8987). In secondo luogo, se non sfugge al Collegio la natura sostanziale e non meramente processuale del citato art. 6, c. 2 –in quanto non regola la giurisdizione, ma amplia il novero ex art. 806 c.p.c. dei diritti soggettivi compromettibili per arbitri–, fa salve le clausole compromissorie previgenti, ma solo se rispondano ai principi posti dallo stesso art. 6.

Sono così da dichiarare inammissibili i motivi sub A.I), A.II), A.III) e B.I) del gravame introduttivo in esame, nonché il primo ed il secondo mezzo d’impugnazione di cui al ricorso n. 4988/2009 RG in epigrafe.

 

4. – Non ha pregio e va disatteso il gruppo di censure inerenti alla ripresa, da parte del Comune di Nettuno, del servizio concesso in gestione diretta ed all’affidamento temporaneo di quest’ultimo alla controinteressata EQUITALIA GERIT s.p.a.

Per un verso, le deliberazioni consiliari nn. 27 e 28/2009 hanno esattamente indicato la gestione diretta del servizio, a seguito dell’intervenuta risoluzione del rapporto concessorio con la Società ricorrente, quale modulo organizzativo specifico, d’altronde del tutto coerente con l’art. 7 del Regolamento generale delle entrate del Comune di Nettuno (in atti). Sicché quest’ultimo, a fronte di detta risoluzione, non è tenuto a fornire articolati argomenti per giustificare la preferenza, rebus sic stantibus e soprattutto se in via di somma urgenza, verso un modulo gestorio già immanente (e non contestato dalla ricorrente) nell’ordinamento dell’autonomia partico- lare dell’ente stesso.

Per altro verso, in punto di fatto giova rammentare che il Comune intimato ha affidato alla Società controinteressata non già in concessione l’intero servizio già oggetto del rapporto per cui è causa, bensì la sola riscossione della TARSU e dell’ICI di prossima scadenza, donde l’assenza d’identità d’oggetto tra la concessione previgente e l’attuale rapporto con EQUITALIA GERIT s.p.a.

Ciò posto, vi sono i presupposti per tal affidamento a trattativa privata senza previo bando, peraltro fino al 31 dicembre 2009 ed in attesa del riordino d’un ufficio comunale per l’esercizio di tale gestione diretta, oltre che per garantire subito la continuità del relativo servizio. Sussiste invero il principio discendente dall’art. 57, c. 2, lett. c) del Dlg 163/2004, in virtù del quale è ammessa la procedura negoziale senza la previa pubblicazione del bando nei casi di giustificata estrema urgenza, che non consenta l’attivazione d’una procedura aperta o ristretta. E ciò a fronte dell’imminenza della scadenza dei termini per il versamento dell’ICI, donde la legittimità e la non manifesta irragionevolezza d’affidare i predetti tributi alla controinteressata, stante la capacità di questa di garantire al Comune intimato idonee anticipazioni delle somme da riscuotere. Né sembri una contraddizione la volizione del Comune intimato di prediligere la gestione diretta delle entrate tributarie e, al contempo, d’affidare il servizio a terzi, seppur ad tempus ed in via di somma urgenza –dunque, in legittima deroga all’evidenza pubblica–, giacché tal affidamento temporaneo non ha concesso alcunché alla controinteressata, se non la mera attività di riscossione dei predetti tributi, per la parte non direttamente adempiuta dai contribuenti con i versamenti diretti previsti dalla legge.

È appena da osservare, in aggiunta, che la scelta della P.A. intimata d’affidare alla controinteressata la riscossione della TARSU mediante ruoli, che il Comune già ha previamente indicato quale metodo esclusivo di riscossione della tassa, non necessita di per sé dell’espletamento d’una gara ad hoc, proprio grazie alla qualità peculiare della EQUITALIA GERIT s.p.a. quale agente della riscossione, ossia quale unico soggetto ex lege abilitato all’uso di tal modalità attuativa dell’obbligazione tributaria.

Non maggiori profili di fondatezza riveste la censura attorea, proposta con l’atto aggiuntivo depositato il 25 giugno 2009, della violazione e falsa applicazione dell’art. 53, c. 3 del Dlg 15 dicembre 1997 n. 446 e degli artt. 13 e 15 del DM 11 settembre 2000 n. 289 e dell’incompetenza dell’Autorità emanante.

Sostiene la ricorrente che la decadenza dal servizio per cui è causa, in base all’art. 13, c. 2 del DM 289/2000, può esser chiesta, ma non pronunciata dall’ente locale, tal potere spettando, a’sensi del successivo art. 15, alla Commissione per la tenuta dell’albo ex art. 53, c. 2 del Dlg 446/1997. La ricorrente, però, confonde la decadenza sanzionatoria per gravi abusi o inadempimenti, regolata appunto dall’art. 13 del DM 289/2000, con l’esercizio, da parte del Comune intimato, del diritto potestativo sotteso alla clausola risolutiva espressa ex art. 10 della convenzione. La ricorrente non tien conto del fatto che detta clausola non serve a sanzionare alcunché, né è, di per sé sola, espressione di quell’autotutela amministrativa cui tende la decadenza in parola. Non sfugge certo al Collegio che, anche quando effettui attività paritetiche, la P.A. non è equiparata tout court alla parte privata e deve sempre perseguire l’interesse pubblico cui il negozio, come nella specie, è preordinato. Tuttavia, poiché la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto è insita nella disciplina del contratto stesso, la clausola risolutiva espressa non sostanzialmente diversa dalla risoluzione, ma ne è piuttosto un metodo di rafforza- mento e d’accelerazione della produzione degli effetti, di cui tutti i soggetti di diritto, compresa la P.A. contraente, possono avvalersi nell’ambito dell’autonomia privata, quando il regolamento negoziale glielo consenta.

 

5. – Viceversa, anche per la restante parte, il ricorso n. 4988/2009 RG in epigrafe s’appalesa inammissibile

Difetta invero, in capo alla TRIBUTI ITALIA s.p.a., ogni autonoma legittimazione ad impugnare, quale socio di minoranza della NETTUNO SERVIZI s.r.l., atti che incidono sulla sfera giuridica di quest’ultima. Infatti, a parte le regole di rappresentanza legale della NETTUNO SERVIZI s.r.l. sancite dallo statuto sociale che impegnano tutti i soci di essa, compresa la TRIBUTI ITALIA s.p.a., questa in realtà non ricava alcun’autonoma utilità dall’impugnazione dei medesimi atti gravati con il ricorso n. 5347/2009 RG in epigrafe, sia perché essa non manifesta alcun conflitto di interessi con l’altra Società, sia perché l’accoglimento della domanda giudiziale di quest’ultima si riverbera pro quota anche a favore di essa. In questo caso, non vale il principio, ben investigato da vari arresti della giurisprudenza, circa l’autonoma legittimazione all’impugnazione, da parte dell’impresa mandante d’un raggruppamento temporaneo costituendo o costituito, degli atti d’una gara ad evidenza pubblica. Infatti, nella specie, la TRIBUTI ITALIA s.p.a. è uno dei soci della NETTUNO SERVIZI s.r.l. e, quindi, è sodale d’una persona giuridica che, sola, è il centro di imputazione degli interessi e dei rapporti giuridici che riguardano tutti e ciascun socio.

 

5. – Le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. II, così dispone: A) – riunisce i ricorsi in epigrafe; B) – in parte dichiara inammissibile il ricorso n. 5347/2009 RG in epigrafe e lo respinge per la restante parte; C) – dichiara inammissibile il ricorso n. 4988/2009 RG in epigrafe.

Condanna le Società ricorrenti al pagamento, a favore delle parti resistenti e costituite, delle spese del presente giudizio, che sono complessivamente liquidate in € 3.000,00 (Euro treila/00), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 22 dicembre 2009, con l'intervento dei sigg. Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

Stefano Toschei, Consigliere

   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/01/2010

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