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TAR Puglia, Lecce, sez. I, 28/1/2010 n. 328
Sulla competenza del Consiglio Comunale in ordine all'adozione di un Piano tariffario integrativo per la gestione dei rifiuti e sulla legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare il predetto piano tariffario.

La determinazione e l'aggiornamento delle tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani esula dalla sfera di competenza della Giunta Comunale, rientrando, invece, nei poteri riservati al Consiglio comunale.
Legittimati ad impugnare la delibera de qua sono i membri stessi dell'organo consiliare, ciò in quanto il travalicamento delle competenze appartenenti al potere esecutivo dell'ente locale configura un'ipotesi di lesione dell'ufficio di consigliere comunale.


Materia: enti locali / imposte e tributi

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1103 del 2008, proposto da:

Pepe Antonio, De Matteis Giuseppe, Coluccia Giovanni Carlo , Viva Giuseppe , Notaro Graziano, rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;

 

contro

Comune di Galatina, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso Valeria Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16; Ato Le/2;

 

nei confronti di

Centro Salento Ambiente Spa;

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-della delibera della Giunta del Comune di Galatina n.168/2008, approvata il 13.5.2008 e pubblicata il 5.06.2008, con la quale è stato approvato il “ Piano Tariffario integrativo Gestione rifiuti anno 2007” nonché, ove occorra e nei limiti della connessione con il nuovo atto di determinazione della tariffa integrativa :

-della delibera n.208 del 23.05.2008, pubblicata il 5.6.2008, di approvazione della tariffa 2008 ;

-della delibera n.21 del 28.5.2008 di approvazione del bilancio 2008;

-di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Galatina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 03/12/2008 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv. Angelo Vantaggiato per la parte ricorrente e Valeria Pellegrino per il Comune di Galatina ;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

Con il provvedimento impugnato , la Giunta Comunale di Galatina ha approvato il Piano tariffario integrativo anno 2007 per la gestione dei rifiuti dell’importo di € 337.739,91.

Il piano tariffario integrativo è stato approvato per la necessità di disporre il pagamento , in favore del gestore del servizio e su richiesta del medesimo- la società Centro Salento Ambiente Spa-, dei maggiori costi non preventivati in sede di Pef ( piano economico finanziario redatto a cura del gestore ).

La maggiore onerosità del servizio , di cui la stessa Giunta dà atto, è dipesa dalla decisione, - non riconducibile alla gestione societaria - assunta dall’ATO LE/2 e dalla Regione Puglia, di chiudere l’impianto di smaltimento rifiuti sito in Nardò- località Castellino, con successivo obbligo di trattamento presso l’impianto Sud gas di Poggiardo e invio del prodotto stabilizzato nelle discariche del tarantino.

Da tanto sono derivati maggiori oneri connessi ad un più complesso ciclo di smaltimento dei rifiuti.

La Giunta ha così deliberato la necessità di integrare con il suddetto maggior costo di € 337.739,91 il piano tariffario 2007 approvato con delibera del stesso esecutivo comunale n.137 del 24 aprile 2007 ripartendo, sulla base di percentuali precedentemente utilizzate, il maggior onere tra utenze domestiche e utenze non domestiche ; si è pure stabilito che il pagamento del maggior costo sarebbe avvenuto in unica soluzione entro il 20 giugno 2008..

Occorre anche premettere che il provvedimento impugnato è stato adottato dopo la approvazione, con delibera di Consiglio Comunale 15 del 30 aprile 2008, del piano finanziario gestione rifiuti per il 2008 , nonché dopo la approvazione del bilancio dell’ente civico.

I ricorrenti , nella veste di consiglieri comunali del Comune di Galatina ,lamentano le seguenti violazioni :

I- violazione artt.162,172 lettera e), 174 e 175 d.lgs 267/2000- Violazione art 37 regolamento comunale della tariffa- sviamento di potere- violazione art. 1, comma 169 legge 296/06;

II- incompetenza dell’organo- violazione dell’art 42 d.lgs 267/2000;

III- travisamento dei fatti- sviamento di potere- irrazionalità manifesta;

IV- travisamento dei fatti –sviamento di potere sotto altro profilo- violazione e falsa applicazione della delibera c.c. 37/07 – incompetenza dell’organo;

V- violazione e falsa applicazione art 8 comma 3 lettera d dpr 158/99 ed art 33 regolamento comunale tariffa – violazione art 172 e 174 d.lgs 267/2000 sotto altro profilo

Il Comune di Galatina si è costituito in giudizio ed ha affidato la difesa ad argomentazioni articolate , tutte convergenti nella direzione della inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire, e della sua infondatezza nel merito.

Alla udienza pubblica del 3 dicembre 2008 la controversia è stata assunta in decisione

 

DIRITTO

Il Collegio deve esaminare , prima di tutto, l’eccepito difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto, ad avviso della difesa del Comune di Galatina, l’iniziativa giurisdizionale intrapresa attiene a “ provvedimenti che non incidono in alcun modo sul diritto all’ufficio dei consiglieri ricorrenti , né sui diritti loro spettanti in quanto investiti della carica di consigliere “.

Il rilievo non può essere condiviso.

Il Collegio non ignora l ‘orientamento giurisprudenziale – puntualmente richiamato dalla difesa del Comune – formatosi in materia di legittimazione attiva di soggetti che ricoprono la carica elettiva di consiglieri comunali .

Osserva, tuttavia, che malgrado il consolidarsi di un’opinione che circoscrive l’ambito della legittimazione del consigliere comunale ai soli casi in cui venga in rilievo l’esercizio delle prerogative concernenti il munus di consigliere , proprio le ipotesi di travalicamento di competenze dell’organo esecutivo di governo dell’ente locale paiono prestarsi ad una lettura in termini di lesione dell’ufficio di consigliere comunale.

A ben guardare, quando la Giunta Comunale, nell’adottare una delibera ritenuta attratta nell’orbita della propria potestà di indirizzo politico-amministrativo, interferisce nella sfera di competenza riservata al Consiglio Comunale , la controversia instaurata dal singolo componente dell’assemblea consiliare per il ripristino del criterio legale di riparto delle competenze investe proprio ed esattamente l’esercizio delle prerogative che la legge attribuisce al titolare della carica elettiva.

Quest’ultimo deve poter dispiegare il diritto alla tutela giurisdizionale indipendentemente dalla circostanza che la controversia sia di carattere interorganico.

Ciò che viene in rilievo è il fatto che il singolo consigliere comunale, quale membro di un’assemblea cui la legge riserva un ben definito ambito di competenze, sia stato “espropriato” della potestà di decidere in un dato ambito o in una data materia cioè , in definitiva, privato proprio dell’ufficio per svolgere il quale è stato eletto.

Appare irrilevante , sotto tale profilo, la possibilità di disporre di rimedi lato sensu di carattere politico amministrativo, previsti al fine di sanzionare il comportamento di un organo di governo dell’ente locale che esercita il potere pubblico riservatogli dalla legge con modalità ipertrofiche.

Non è inutile rammentare, in proposito, che il principio fondamentale di giustiziabilità degli atti della P.a. , contemplato dalla disposizione contenuta nell’art 113 Cost , viene declinato nella sua latitudine più estesa dal secondo comma della stessa disposizione, il quale sancisce la regola in virtù della quale “ tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti”.

Ciò detto in via preliminare, si rileva che la questione centrale da risolvere ai fini della presente controversia attiene alla corretta individuazione dell’organo di governo del Comune competente ad adottare provvedimenti di carattere integrativo in tema di determinazione della tariffa, da corrispondere ad una società che assicura il servizio di smaltimento dei rifiuti in ambito locale .

La questione è disciplinata dall’art 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali.

La norma, al suo secondo comma , lettera F) attribuisce al Consiglio Comunale competenza in merito alla “istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; così come devolve all’organo assembleare la “disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi “

Il riparto di competenze tra Consiglio Comunale e Giunta Comunale in materia si fonda , non diversamente da quanto accade in altri ambiti, sul criterio della competenza generale riservata all’organo consiliare e sul riconoscimento, all’esecutivo, di una competenza in via meramente residuale.

Nell’esercizio della potestà impositiva dell’ente locale la Giunta dispone , pertanto, di un ambito limitatissimo di competenza che concerne esclusivamente, secondo la esplicita previsione normativa sopra ricordata , la determinazione delle aliquote, ossia la mera fissazione di una percentuale o di un coefficiente numerico di calcolo del prelievo, che presuppone l’impiego di una discrezionalità tecnica assoluta.

Tutto ciò che esorbita dalla mera determinazione dell’aliquota deve essere ricondotto alla sfera di competenza dell’organo consiliare costituendo tale organo la sede naturale di svolgimento del confronto dialettico tra forze di maggioranza e di opposizione con conseguente miglior rappresentazione degli interessi della comunità locale di riferimento.

Questa considerazione si impone anche alla luce del generalissimo principio vigente in materia tributaria , dotato di dignità costituzionale nel nostro ordinamento ai sensi dell’art 23 Cost, e certamente valevole anche con riguardo alla fiscalità locale, secondo il quale l’esercizio della potestà impositiva nei confronti dei cittadini richiede, quale suo indispensabile presupposto , una legge attributiva della relativa potestà pubblicistica( no taxation without representation ) .

Il fondamento legislativo della potestà impositiva deriva dalla necessità di fare in modo che la prestazione tributaria imposta ai membri della collettività sia frutto di quella dialettica democratica che può essere dispiegata compiutamente solo nella sede assembleare, ove i rappresentanti del popolo ( o della comunità locale di riferimento) possono liberamente confrontarsi .

Il Collegio rileva, ritornando alla disamina della fattispecie concreta , che il provvedimento adottato dalla Giunta non si limita alla indicazione di un parametro numerico da applicare al fine di integrare il costo del servizio in funzione della sua maggiore onerosità .

Esso impone , infatti, anche una modalità di pagamento in favore del gestore del servizio in unica soluzione con immediate ricadute nella sfera giuridica degli utenti del servizio stesso, ossia, in definitiva, dei cittadini e degli operatori residenti .

Sotto tale profilo, è innegabile che la delibera di giunta comunale impugnata contenga valutazioni che, lo si ripete, vanno al di là della fissazione della aliquota, risolvendosi in una modalità di esercizio della potestà impositiva decisamente assimilabile ad un atto di pianificazione del prelievo fiscale che viene imposto alla stregua della cd una tantum .

Un atto di questa natura è però sottratto alla sfera di competenze della Giunta Comunale , che non può avocare a se stessa una decisione dal peso politico così rilevante come quella di un repentino incremento del costo di un servizio da imporre a una collettività nel suo insieme.

Siffatta modalità di esercizio della potestà impositiva richiede senz’altro la estrinsecazione delle dinamiche proprie del dibattito consiliare al fine di permettere ai rappresentanti del corpo elettorale locale di valutare appieno le conseguenze che un prelievo fiscale così concepito può provocare sulla comunità di riferimento e, più in specie, sugli utenti del servizio.

E’ dunque condivisibile l’assunto giurisprudenziale secondo il quale “La determinazione e l'aggiornamento della tariffa relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è sottoposta alla competenza del Consiglio Comunale e non della Giunta per la ragione che trattandosi dell'esercizio del potere impositivo riconosciuto al Comune soltanto l'organo rappresentativo di tutti i cittadini può svolgere tale compito.(T.A.R. Sicilia Catania Sez. III Sent., 12-06-2009, n. 1087 ).

A tanto deve aggiungersi che la decisione di integrare la previsione del costo del servizio in funzione di un incremento ritenuto “imprevedibile” esige la considerazione delle modalità temporali di esazione della tariffa attesa la non irrilevante misura dell’incremento stesso e la necessità di ponderare con equilibrio le ricadute connesse ad un prelievo attuato, come si è osservato, una tantum .

Alla stregua delle argomentazioni sopra svolte, il ricorso merita accoglimento e impone l’annullamento della delibera di Giunta impugnata in principalità.

Le ulteriori censure sviluppate possono ritenersi assorbite.

Le spese si liquidano secondo il criterio della soccombenza in misura pari a € 1.500,00 a carico del Comune resistente.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla la delibera di Giunta del Comune di Galatina n.168 del 2008.

Condanna il Comune di Galatina al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.500,00 in favore di parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 03/12/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

                       

L'ESTENSORE                      IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/01/2010

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