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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI VALLINFREDA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANARO 11, presso lo studio dell'avvocato BARTIMMO VINCENZO ALBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
S.G., S.L., elettivamente domiciliati in ROMA VIA SABAZIO 42, presso lo studio dell'avvocato LANDORI PAOLO, rappresentati e difesi dall'avvocato CICINI GIORGIO, giusta delega a margine;
- controricorrenti -
contro
S.B.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 244/2004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata l'08/02/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 17/12/2009 dal Consigliere Dott. BOGNANNI Salvatore; udito per il ricorrente l'Avvocato BARTIMMO, che si riporta agli
scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Roma G., B. e S.L. proponevano opposizione avverso gli avvisi di accertamento fatti notificare dal Comune di Vallinfreda per la tassa di smaltimento di rifiuti solidi urbani, interessi e sanzioni per un appartamento, un magazzino e due cantine, per gli anni dal 1997 al 2000. Essi esponevano che il primo immobile, adibito ad abitazione, veniva utilizzato in modo discontinuo; il secondo non era affatto usato, mentre quest'ultime non potevano produrre rifiuti, anche per l'uso particolare cui erano destinate. Pertanto chiedevano l'annullamento degli atti impositivi, dal momento che per l'abitazione doveva essere applicata la tariffa di quelle stagionali; per il magazzino si trattava di immobile esente, mentre per le cantine semmai la tassa doveva applicata nella misura del 25%.
L'ente impositore non si costituiva, e quella commissione rigettava l'atto introduttivo.
Avverso la relativa decisione i contribuenti proponevano appello, cui il Comune non resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale del Lazio, la quale, in riforma di quella impugnata, ha annullato parzialmente quegli avvisi, osservando che in realtà la tassa in questione va commisurata alla quantità effettiva di rifiuti prodotti, che, nella specie, doveva ritenersi ridotta, trattandosi di abitazione stagionale, e pertanto l'importo doveva essere diminuito di un terzo per obbligo di legge, cui l'amministrazione comunque doveva attenersi anche secondo i principi di diritto comunitario.
Contro questa pronuncia il Comune di Vallinfreda ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a due motivi.
G. e S.L. hanno resistito con controricorso, mentre B. non ha svolto alcuna difesa.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
1) Col primo motivo questi deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66, comma 3 e art. 70 nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la commissione tributaria regionale non ha considerato che il legislatore aveva previsto la riduzione sino ad un terzo, ma non in maniera secca, come ha ritenuto il giudice di appello, che inoltre doveva valutare che l'agevolazione era condizionata comunque alla presentazione della denunzia di produzione di rifiuti o della variazione, che nella specie non era stata mai effettuata, come peraltro ammesso dagli stessi appellanti.
La censura va condivisa.
Infatti in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, poichè la stessa, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1, che costituisce previsione di carattere generale, è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni), sia le deroghe alla tassazione indicate nel medesimo art. 62, comma 2 sia le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto. Invece i relativi presupposti devono essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione, con l'ulteriore precisazione che le riduzioni di cui al citato art. 66 hanno effetto soltanto dall'anno successivo, come prescritto dal comma quinto della norma medesima, sicchè nessuna agevolazione poteva essere invocata dai contribuenti alla luce delle suindicate considerazioni (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 15867 del 13/08/2004, n. 19459 del 2003).
Inoltre va rilevato che la mancata approvazione del nuovo regolamento e delle relative tariffe nei termini stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 79, comma 2 (e prorogati dapprima per effetto del D.L. 27 ottobre 1995, n. 444, art. 9, comma 2 convertito in L. 20 dicembre 1995, n. 539, e della L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 33 e successivamente, a seguito della trasformazione della tassa in tariffa disposta dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 47 per effetto del D.LGS. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52 e del D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, art. 1 convertito in L. 25 marzo 1999, n. 75) non comportava l'illegittimità delle delibere tariffarie adottate dal Comune di Vallinfreda in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina. Invero i predetti termini non hanno carattere perentorio, e quindi nessun obbligo di adeguamento era configurabile a carico dei competenti organi comunali. Ne consegue che i contribuenti non erano liberati da qualsiasi obbligo di pagamento per il servizio di raccolta dei rifiuti, posto che invece la tariffa precedentemente vigente continuava a trovare applicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 507 cit., art. 69, comma 2, ultimo periodo (V. pure Cass. Sentenze n. 5722 del 12/03/2007, n. 15867 del 2004).
Sul punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo adeguato, oltre che giuridicamente e logicamente corretto.
2) Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66 con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3 giacchè la CTR non poteva sostituirsi al Comune nello stabilire l'entità della riduzione tariffaria, in mancanza di una delibera o regolamento che disciplinasse tale materia, dal momento che l'ente pubblico non aveva ritenuto di adottare un simile provvedimento, avendo previsto altre agevolazioni in settori diversi; ma semmai tale giudice avrebbe potuto disapplicare un atto amministrativo ove l'avesse ritenuto non legittimo, nel caso però in cui esso fosse stato adottato.
Il motivo rimane in parte assorbito da quanto enunciato relativamente a quello teste esaminato. Va inoltre aggiunto che nessuna prova era stata fornita circa la sussistenza di un provvedimento di disciplina da parte dell'organo comunale competente, sicchè a maggior ragione quella agevolativa non poteva trovare applicazione.
Su tale punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio (posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., comma 1) e rigetto del ricorso in opposizione dei contribuenti avverso gli avvisi di accertamento della maggiore imposta ed accessori.
Quanto alle spese del doppio grado di merito, sussistono giusti motivi per compensarle, mentre quelle di questo giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa le spese del doppio grado, e condanna i controricorrenti e l'intimato in solido al rimborso di quelle di questo giudizio, che liquida in complessivi Euro 200,00(duecento/00) per esborsi, ed Euro 800,00 (ottocento/00) per onorario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria
il 3 marzo 2010
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