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TAR Puglia, Bari, sez. I, 19/3/2010 n. 1085
Appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la revisione prezzi in un contratto di servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

Relativamente ai contratti di appalto di pubblici servizi, di natura periodica o continuativa, la giurisdizione in ordine alle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo appartiene al giudice amministrativo per espressa previsione dell'art. 244, c. 3, del d. lgv. n. 163 del 2006 e in forza dell'art. 44, c. 19 della l. n. 724 del 1994 e la giurisdizione si estende al relativo provvedimento applicativo. Stante l'ampia formulazione del citato art. 244, c. 3, del d. lgv. n. 163/2006, il suo campo di applicazione si estende, nel caso di specie, anche al contratto di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, sicché per effetto di questa norma, non si potrà più discorrere di giurisdizione generale di legittimità, versandosi in un'ipotesi legale di giurisdizione esclusiva, afferente alla particolare materia della revisione prezzi. La lettera dell'art. 244 depone per l'estensione della giurisdizione del giudice amministrativo anche per le controversie relative al quantum, così richiamando il momento della quantificazione della revisione che quindi viene attratto nell'orbita della giurisdizione esclusiva.

Materia: appalti / giurisdizione e competenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 414 del 2008, proposto da:

Lombardi Ecologia s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto in Bari, via Amendola, 21;

 

contro

il Comune di Pulsano, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Fortunato, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Serena Metta in Bari, corso Vittorio Emanuele 57;

per l’accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la revisione del canone, maturata ogni anno rispetto all’anno precedente, nonché il conseguente aggiornamento annuale del canone mensile, con decorrenza dalla data dell’offerta, 23 aprile 1998, e fino al soddisfo, oltre interessi legali sugli importi revisionali maturati anno per anno, in forza dell’art. 9 del contratto di appalto rep. n. 12 del 2 novembre 1998, stipulato con il Comune di Pulsano, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di igiene urbana e dei servizi complementari;

 

per la dichiarazione di nullità,

dell’art. 9 del contratto di appalto, nelle parti specificate in ricorso;

dell’art. 9 del capitolato speciale di appalto del servizio di igiene urbana, nelle parti specificate in ricorso;

 

per l’accertamento,

del diritto della ricorrente di ottenere dal Comune di Pulsano tutti gli importi dovuti a titolo di revisione prezzi ed aggiornamento annuale del canone, oltre interessi legali sugli importi annualmente maturati;

per la condanna del Comune di Pulsano al pagamento in favore della ricorrente di tutte le somme dovute a titolo di revisione prezzi maturata per ciascun anno, nonché a titolo di aggiornamento del canone sulla base degli importi revisionali, oltre interessi legali sulle somme maturate e dovute anno per anno;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pulsano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il consigliere Doris Durante;

Uditi nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2009, per le parti, i difensori avv. Giuseppe Mariani e, su delega dell'avv. Antonio Fortunato, l’avv. Maria Serena Metta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato il 28 febbraio 2008, la Lombardi Ecologia s.r.l. chiede l’accertamento del diritto alla revisione dei prezzi relativamente al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, igiene urbana e servizi accessori, svolto in favore del Comune di Pulsano dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 2007 in forza di contratto a rogito del segretario comunale, repertorio n. 2 del 2 novembre 1998, prorogato fino al 30 giugno 2008 con deliberazione del commissario straordinario n. 130 del 4 dicembre 2007.

Premette che il contratto del 2 novembre 1998, il cui corrispettivo annuo era di lire 1.429.000.000 oltre i.v.a., venne integrato da un contratto aggiuntivo (atto repertorio n. 20 del 30 giugno 1998), con il quale vennero affidati gli ulteriori servizi di spazzamento delle vie del centro abitato ed il servizio di pulizia degli arenili per un corrispettivo aggiuntivo annuo di lire 180.000.000 oltre i.v.a..

Il contratto, all’art. 9, disciplinava la revisione dei prezzi in conformità all’analoga previsione dell’art. 9 del capitolato speciale d’appalto, prevedendo che “il canone d’appalto sarà revisionato a richiesta di una delle parti contraenti soltanto ove, in costanza del rapporto contrattuale, si avveri una delle seguenti condizioni: a) aumento o diminuzione del costo unitario della mano d’opera del personale con riferimento alla data dell’offerta; b) aumento o diminuzione dei costi di esercizio degli automezzi con riferimento alla data dell’offerta; c) aumento o diminuzione dei costi del materiale di consumo con riferimento alla data dell’offerta. Salvo quanto disposto dal 6°comma dell’art. 44 della legge n. 724 del 1994, in mancanza della pubblicazione dei dati ISTAT in esso previsti, la revisione del canone per le cause di cui al punto a) dovrà essere riferita alle variazioni subite a causa di rinnovi del contratto collettivo nazionale del lavoro. La revisione di cui al punto b) dovrà risultare dai numeri indici generali dei prezzi ISTAT alla voce “Prezzi al consumo – trasporto e comunicazioni”.

Il contratto prevedeva, altresì, che la revisione del canone fosse subordinata alla richiesta “..da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno solare per la percentuale di variazione intervenuta sui costi complessivi di ciascun esercizio indicati nell’offerta, dedotto il 10% quale alea contrattuale… solo la prima volta dopo l’aggiudicazione dell’appalto”, anche in applicazione dell’art. 1664 del codice civile, richiamato dal medesimo articolo.

Sostiene la ricorrente che il Comune di Pulsano, a fronte delle annuali e continue richieste di revisionare il prezzo di appalto, riconosceva somme notevolmente inferiori a quelle spettanti in base al contratto e che in base alla previsione di cui all’art. 9 del contratto d’appalto vanno riconosciuti i compensi revisionali dovuti per effetto della variazione degli aggregati di costo, oltre che per effetto della cessazione del benefici triennali di cui alla l. n. 407 del 1990 per gli oneri contributivi per il personale.

Precisa, quindi, gli elementi da considerare ai fini del calcolo revisionale, rappresentando all’uopo:

di essere risultata vincitrice della gara per il prezzo di lire 1.682.318.000 (offerta del 23 aprile 1998) e che, dopo l’aggiudicazione, il canone su richiesta dell’amministrazione, fu ridotto al minor importo annuale di lire 1.429.000.000, oltre i.v.a.;

che in offerta si era espressamente precisato che il personale sarebbe stato assunto tra i disoccupati onde accedere ai benefici di cui all’art. 8 comma 9 della l. n. 407 del 1990 e che nel momento in cui tali agevolazioni non sarebbero state più concesse il canone avrebbe dovuto essere aggiornato;

che l’offerta era composta, quanto a lire 384.923.170 per onere annuo per l’impiego di personale al netto delle agevolazioni di cui all’art. 8, comma 9 della l. n. 407 del 1990, quanto a lire 335.904.200 per onere annuo per l’impiego dei mezzi e delle attrezzature, quanto a lire 396.800.000 per onere annuo di trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e pericolosi, quanto a lire 62.550.000 per onere annuo di impiego dei materiali di consumo ed oneri vari; il tutto per l’importo complessivo di lire 1.181.182.300, al quale aggiungere le spese generali nella misura del 10% e, sulla sommatoria, l’utile d’impresa e tasse per il 10%; il tutto per un prezzo complessivo su base annua di lire 1.429.000.000 oltre i.v.a.;

che a decorrere dal 1°luglio 2001, per scadenza del triennio, venuti meno i benefici contributivi di cui alla legge n. 407 del 1990, il costo del personale ebbe un incremento in termini assoluti di lire 880.778.266 e che, aggiunti a tale incremento la corrispondente quota di spese generali e l’utile d’impresa nella misura del 10% pari a lire 98.885.609, la quota parte di prezzo corrispondente agli oneri per il costo del personale a decorrere dal 1°luglio 2001 fu di lire 1.065.741.701 e che a decorrere dall’8 gennaio 2003 il Comune assunse direttamente l’onere per il conferimento in discarica con stralcio dal canone annuo della quota di smaltimento indicata nell’offerta pari a lire 374.880.000.

La ricorrente calcola, quindi, in maniera analitica, anno per anno, il compenso revisionale spettante in base al contratto e determina in lire 954.560.752 pari a euro 492.989,00 la somma totale spettante per revisione maturata fino a dicembre 2006.

Chiede, in conseguenza, la condanna del Comune di Pulsano al pagamento della suddetta somma oltre gli interessi moratori nella misura legale maturati dal primo giorno dell’anno successivo a quello in cui è maturato ciascun importo revisionale fino al soddisfo, oltre le ulteriori somme relative all’anno 2007 e ai mesi di servizio del 2008.

In diritto, sostiene che la questione rientra nella giurisdizione di questo Tribunale e che, rilevata e dichiarata la parziale nullità delle clausole contrattuali relativamente all’alea del 10% ed alla previsione del termine di decadenza della richiesta di revisione prezzi, il calcolo revisionale debba seguire il meccanismo contrattualmente determinato dalle parti sostanzialmente conforme all’art. 44 della l. 724 del 1994, e cioè tenendo conto, per la ricognizione dei dati utili per la revisione prezzi, delle variazioni ISTAT relative ai quattro distinti aggregati di costo di fattori produttivi: quello relativo alla manodopera, quello relativo al costo di esercizio degli automezzi, quello relativo al costo dei materiali di consumo e quello relativo al costo di smaltimento dei rifiuti e relative tasse.

Sostiene che tale sistema consente un calcolo rispondente a canoni di giustizia e ragionevolezza, tanto più che il sistema di rilevazione ed elaborazione dell’ISTAT con riferimento ai principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni, contenuta nell’originaria previsione legislativa e il sistema introdotto dal d. lgv. n. 163 del 2006, che demanda la rilevazione alle determinazioni della sezione centrale dell’Osservatorio sui contratti pubblici, non hanno avuto concreta attuazione.

In conclusione, chiede che, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali relativamente all’alea del 10% e alla decadenza del diritto non esercitato entro il 31 dicembre di ciascuna anno solare, il Tribunale:

- accerti il diritto, in virtù dell’art. 9 del contratto di appalto intercorso tra le parti, alla revisione del canone annuo con riferimento al prezzo indicato nell’offerta del 23 aprile 1998, secondo il meccanismo di calcolo ivi disciplinato e sviluppato in ricorso;

- dichiari che la revisione del canone annuale deve essere effettuata assumendo le rilevazioni ISTAT riferite agli indici delle retribuzioni contrattuali per il personale dipendente da imprese che svolgono il servizio di smaltimento dei rifiuti, in materia di manutenzione e riparazioni, oltre che per acquisto di pezzi di ricambio per i mezzi di trasporto e, per quanto riguarda il costo di smaltimento in discarica, assumendo la variazione rilevabile dalle fatture emesse dai gestori;

- dichiari che la revisione del canone di appalto dovuta consta sia degli importi revisionali per il periodo annualmente considerato già trascorso, sia il riconoscimento, a decorrere dal 1° gennaio successivo fino al 31 dicembre di ciascun anno, dell’aggiornamento del canone dovuto determinato in rapporto all’importo revisionale maturato l’anno precedente e così via fino alla conclusione del rapporto contrattuale;

- dichiari che, sulle somme maturate annualmente, competono gli interessi legali a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, mentre sulle maggiorazioni dovute mensilmente a titolo di aggiornamento del canone, sono dovuti interessi legali fino al soddisfo:

- e condanni il Comune al pagamento delle somme dovute per i predetti titoli.

In via gradata, chiede che il Tribunale affermi l’obbligo del Comune di Pulsano al riconoscimento della revisione prezzi e degli aggiornamenti revisionali nei sensi di cui in ricorso.

Il Comune di Pulsano, costituitosi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, l’inammissibilità del ricorso, non avendo la ricorrente impugnato i provvedimenti adottati dall’amministrazione in sede di revisione prezzi e nel merito ha dedotto l’infondatezza del ricorso e l’erroneità dei calcoli revisionali basati su dati non provati.

Le parti hanno depositato memorie difensive e, alla pubblica udienza del 16 dicembre 2009, il ricorso è stato assegnato in decisione.

 

DIRITTO

La difesa del Comune di Pulsano eccepisce il difetto di giurisdizione di questo Tribunale.

Afferma che la causa rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, richiamando a sostegno della tesi la risalente giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di contratti di lavori pubblici secondo la quale il criterio di riparto della giurisdizione in materia di revisione del prezzo d’appalto, sarebbe ancorato alla qualificazione della situazione soggettiva dell’appaltatore, che sarebbe tutelabile davanti al giudice amministrativo per quanto attiene all’an e davanti al giudice ordinario per quanto attiene al quantum.

L’eccezione va respinta.

Al riguardo va osservato che relativamente ai contratti di appalto di pubblici servizi, di natura periodica o continuativa, la giurisdizione in ordine alle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo appartiene al giudice amministrativo per espressa previsione dell’art. 244, comma 3, del d. lgv. n. 163 del 2006 e in forza dell’art. 44, comma 19 della l. n. 724 del 1994 e la giurisdizione si estende al relativo provvedimento applicativo.

In tal senso si è espressa sia la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. un., ordinanza 15 giugno 2009, n. 13892; 17 aprile 2009, n. 9152; sentenza 8 ottobre 2008, n. 24785) che il Consiglio di Stato (cfr. da ultimo, Cons. Stato, n. 817 e n. 818 del 2009).

Conformemente alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, va affermato che stante l’ampia formulazione dell’art. 244, comma 3, del d. lgv. n. 163 del 2006, il suo campo di applicazione si estende anche al contratto di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, sicché per effetto di questa norma, non si potrà più discorrere di giurisdizione generale di legittimità, versandosi in un’ipotesi legale di giurisdizione esclusiva, afferente alla particolare materia della revisione prezzi. La lettera dell’art. 244 depone per l’estensione della giurisdizione del giudice amministrativo anche per le controversie relative al quantum, così richiamando il momento della quantificazione della revisione che quindi viene attratto nell’orbita della giurisdizione esclusiva.

In conclusione, va affermata la giurisdizione di questo giudice.

Va respinta, perché infondata, l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa del Comune in relazione alla circostanza che la ricorrente non avrebbe impugnato tempestivamente i provvedimenti di liquidazione della revisione prezzi nel tempo adottati.

Deve, al riguardo, osservarsi che l’obbligo della revisione prezzi trova fondamento nella prescrizione dell’art. 6 della l. n. 537 del 1993 come sostituito dall’art. 44 della l. n. 724 del 1994, applicabile alla fattispecie ratione temporis, e nell’analoga disposizione del codice dei contratti pubblici.

Tali disposizioni costituiscono norme imperative che si inseriscono automaticamente e prevalgono sulla regolamentazione pattizia della materia, sicché non è ipotizzabile preclusione alcuna alla rivendicazione di diritti che trovano titolo e regolamentazione nella legge.

Sotto altro profilo, la natura di diritto soggettivo della revisione prezzi e la natura paritetica degli atti adottati dal Comune in materia escludono che possano trovare ingresso le regole della tempestiva impugnazione propria degli atti autoritativi e che possa presumersi una sorta di acquiescenza dell’interessato che non abbia tempestivamente impugnato gli atti di liquidazione della revisione prezzi adottati dall’amministrazione.

Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti di cui di seguito.

Circa la dedotta nullità delle clausole contrattuali (art. 9, secondo comma, del contratto d’appalto, nella parte in cui subordina il riconoscimento della revisione alla richiesta “..da presentarsi a pena di decadenza entro il 31 dicembre di ciascun anno solare per la percentuale di variazione intervenuta sui costi complessivi di esercizio indicati nell’offerta dedotto il 10% quale alea contrattuale. Tale detrazione avverrà solo la prima volta dopo l’aggiudicazione” e dell’identica previsione dell’art. 9, comma quarto, del capitolato speciale d’appalto, tali clausole, contrariamente a quanto sostiene la difesa del Comune di Pulsano, seppure conformi alla disciplina privatistica degli appalti, non sono applicabili alla materia dei contratti pubblici di appalto, sicché devono ritenersi inefficaci.

Al riguardo deve osservarsi che la norma di cui all’art. 115 del codice dei contratti pubblici e così la precedente norma di cui all’art. 44, co. 4, della l. n. 724 del 1994 non si limitano a stabilire, genericamente, la necessità di prevedere una clausola revisionale, ma fissano anche i criteri che devono essere inderogabilmente osservati per un corretto adeguamento del corrispettivo.

Ne consegue che non è conforme alla legislazione in materia la disciplina contrattuale che rinvia all’art. 1664 del codice civile e pone a carico dell’appaltatore le variazioni dei prezzi ricadenti entro la pattuita alea contrattuale del 10% (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. V, n. 6709 del 2009).

Non è, del pari, conforme alla legislazione vigente, la previsione di un termine decadenziale di natura contrattuale per richiedere la revisione prezzi, in quanto tale clausola avrebbe l’effetto equivalente di modificare la previsione legale, pregiudicando l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi da parte degli appaltatori delle amministrazioni pubbliche non subiscano col tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, con conseguente incapacità del fornitore di far fronte compiutamente alle stesse prestazioni.

La previsione di un termine entro il quale presentare la domanda revisionale, al più, può valere ai fini della decorrenza degli interessi e dell’eventuale prescrizione, ma non può comportare una decadenza che, ove ammessa, finirebbe per eludere la disciplina legale, pregiudicando l’interesse pubblico.

Va rammentato che, ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L. 537/1993, come novellato dall’art. 44 della legge n. 724/94, tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo, che viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati fissati con la medesima normativa.

In questa prospettiva, l’adeguamento del compenso alle variazioni dei prezzi non può essere circoscritto sul piano oggettivo.

Il riferimento normativo alla clausola di revisione non attribuisce margini cosi ampi di libertà negoziale alle parti, ma solo impone di tradurre sul piano contrattuale l’obbligo legale, definendo anche alcune delle essenziali tappe dell’iter volto all’adeguamento del corrispettivo.

Ciò posto, considerato che l’art. 6 della legge n. 537/1993 è norma imperativa, non suscettibile di essere derogata pattiziamente (la sua finalità primaria è quella di salvaguardare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non possano col tempo subire una diminuzione qualitativa a causa della eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte), ne consegue che le disposizioni negoziali contrastanti con la disposizione legislativa non solo sono colpite dalla nullità ai sensi dell’art. 1419 cod. civ., ma sostituite de iure, ex art. 1339 cod. civ., dalla disciplina imperativa di legge.

Nel caso, quindi, la disciplina legale in materia di revisione prezzi si inserisce automaticamente e prevale sulla previsione pattizia, assunta in contratto.

Ne consegue, per effetto dell’anzidetto meccanismo, che alla ricorrente, spetta la revisione dei prezzi contrattuali a partire dal secondo anno di durata del contratto, secondo la disciplina legale.

Quanto ai criteri per il calcolo revisionale, essi non possono che essere quelli di legge, tenuto peraltro conto che, a fronte della mancata pubblicazione da parte dell’Istat dei dati relativi all’andamento dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquistati dalle amministrazioni pubbliche, la revisione dei prezzi di appalto deve essere operata sulla base degli indici di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) pubblicati mensilmente dallo stesso Istituto.

Infatti, la disciplina legale, dettata dall'articolo 6, commi 4 e 6, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, come sostituito dall’articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ed attualmente dall’art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del Codice dei contratti pubblici, non è mai stata attuata nella parte in cui prevede l'elaborazione, da parte dell'Istat di particolari indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi, rilevate su base semestrale, con la conseguenza che la lacuna va colmata mediante il ricorso all'indice F.O.I., con la precisazione, tuttavia, che l'utilizzo di tale parametro non esime la stazione appaltante dal dovere di istruire il procedimento tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto al fine di esprimere la propria determinazione discrezionale, ma segna il limite massimo oltre il quale, salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall'impresa, non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale (cfr. tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 8 maggio 2002 n. 2461; Consiglio di Stato, sez. V, 13 dicembre 2002 n. 4801; Consiglio di Stato, sez. V, 16 giugno 2003, n. 3373).

Quanto premesso impone di dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la revisione del corrispettivo dell'appalto sulla base del cd. indice F.O.I., come sopra indicato, a decorrere dal secondo anno di vigenza del contratto, facendo obbligo all’Amministrazione di procedere alla determinazione ed alla conseguente corresponsione degli importi dovuti per il predetto titolo, rinviando alle ulteriori determinazioni dell'Amministrazione la quantificazione dell'importo relativo.

Naturalmente, poiché la revisione prezzi riguarda esclusivamente la decorrenza contrattuale del rapporto, i dati sui quali calcolarla sono quelli contrattuali e non può aversi riguardo al prezzo offerto in sede di partecipazione alla gara d’appalto.

Ugualmente, ai fini revisionali, non assume rilevanza la variazione del costo della manodopera per scadenza dei benefici di legge, la cui incidenza non può che essere oggetto di valutazione nella formulazione dell’offerta.

Va, precisato, al riguardo, che l'istituto della revisione prezzi nei contratti pubblici tutela solo in via mediata l'interesse dell'impresa a non subire l'alterazione dell'equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che si verifichino durante l'arco del rapporto e che potrebbero indurla ad una surrettizia riduzione degli standard qualitativi delle prestazioni (così T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 2 dicembre 2009, n. 2997; Cons. Stato, Sez. V, 9 giugno 2008 n. 2786; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 6 aprile 2007 n. 1047; 14 agosto 2008 n. 1970; 25 novembre 2008 n. 2666; 7 luglio 2009 n. 1751).

Per ciò che riguarda gli accessori di legge, va precisato che il compenso revisionale costituisce debito di valuta e, pertanto, è soggetto alla corresponsione di interessi per ritardato pagamento, ricadendo nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 di "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni".

Quanto alla decorrenza degli interessi, operando la revisione con cadenza annuale che si collega alla esatta determinazione dei compensi contrattuali, i quali, a loro volta, devono essere corrisposti annualmente, secondo le espresse previsioni del capitolato d’appalto, il termine può essere stabilito, a norma dell’articolo 1183 del codice civile, alla scadenza dell’anno successivo all’esercizio cui la revisione si riferisce.

Il ricorso va, quindi, accolto nei limiti e nei sensi esposti.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione prima, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara il diritto della società ricorrente ad ottenere la revisione del corrispettivo dell'appalto nei termini e modi di cui in motivazione, rinviando alle ulteriori determinazioni dell'Amministrazione la quantificazione dell'importo relativo e con l'applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’amministrazione.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente

Doris Durante, Consigliere, Estensore

Giuseppina Adamo, Consigliere

 

                       

                        L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

                       

                 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/03/2010

 

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