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Consiglio di Stato, Sez. VI, 6/4/2010 n. 1918
Sulla giurisdizione del G.A. in ordine alla determinazione delle tariffe dei servizi pubblici. Sulla decorrenza dei termini utili per impugnare i regolamenti relativi a tariffe e tasse dovute per la gestione dei servizi pubblici locali.

La cognizione sulla determinazione delle tariffe dei servizi pubblici appartiene al giudice amministrativo, in quanto coinvolgente l'esame sull'uso di un potere amministrativo, a fronte del quale la posizione dei soggetti interessati non può che essere di interesse legittimo.

Il termine per impugnare i regolamenti di determinazione delle tariffe e delle tasse dovute per la gestione di servizi locali decorre, dal giorno in cui scade il termine per la pubblicazione, trattandosi di atti per i quali non è richiesta la notifica individuale, sul presupposto della immediata lesività dei regolamenti in questione e della loro conseguente autonoma impugnazione rispetto ai successivi provvedimenti di accertamento e riscossione dei corrispettivi. Ciò risponde alla regola generale secondo cui gli atti di natura normativa secondaria, in quanto aventi destinatari indeterminati, non vanno notificati personalmente ai fini della decorrenza del termine per impugnare.
Per quanto riguarda il termine di impugnazione, che, secondo l'art. 21 l. n. 1034 del 1971, decorre, per gli atti di cui non sia prevista la notifica individuale, dalla data di pubblicazione, se la pubblicazione sia prevista da legge o regolamento, l'art. 124 d.lgs. n. 267 del 2000, dispone che tutte le deliberazioni del Comune e della Provincia debbano essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, mentre per gli altri enti locali la pubblicazione deve avvenire mediante affissione all'albo pretorio del Comune ove ha sede l'ente stesso. Essendo, quindi, prevista per legge, la pubblicazione realizza la condizione alla quale è correlato l'effetto di legale conoscenza, secondo l'art. 21 citato: non può, pertanto, dubitarsi, nel caso di specie, che l'Autorità d'ambito, secondo la definizione che ne dà l'art. 148 d.lgs. n. 152 del 2006 costituita obbligatoriamente dagli enti locali e avente quale elemento costitutivo il territorio come delimitato dalla competente regione, sia ente locale e dunque, il termine per impugnare la deliberazione recante l'approvazione della tariffa del servizio idrico integrato decorra dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio.




Materia: servizi pubblici / giurisdizione e competenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

 

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 2414 del 2009, proposto da:

Polesine Acque s.p.a. già' Polesine Servizi s.p.a., in persona del presidente legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Michele Ciolino e Luigi Manzi, presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via Confalonieri n. 5;

 

contro

Grimeca s.p.a in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Lubian e Mario Ettore Verino, presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via Lima n. 15; Cartiere del Polesine s.p.a., Sport Service Portoviro s.r.l., non costituitisi in giudizio;

Consorzio Autorità ambito territoriale ottimale Polesine in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Testa, con domicilio eletto presso l’avv. Salvatore Di Mattia in Roma, via Confalonieri n. 5;

Sul ricorso numero di registro generale 3025 del 2009, proposto da:

Consorzio Autorità d'ambito territoriale ottimale"Polesine" in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Testa, con domicilio eletto presso l’avv. Salvatore Di Mattia in Roma, via Confalonieri n. 5;

 

contro

Adria Nuoto ssd a r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Lubian, Antonio Sartori e Mario Ettore Verino, presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, via Lima n. 15;

 

nei confronti di

Acque Potabili spa, non costituitasi in giudizio;

 

per la riforma

quanto al ricorso n. 2414 del 2009:

della sentenza del Tar Veneto - Venezia sezione III n. 3987/2008, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE TARIFFA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2006.

 

quanto al ricorso n. 3025 del 2009:

della sentenza del Tar Veneto - Venezia sezione III n. 3990/2008, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE TARRIFA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2006.

Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate, come specificato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2010 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti gli avvocati Manzi, Verino, Lubian e Testa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

La società Polesine Acque e il consorzio Autorità d’ambito territoriale ottimale (AATO) Polesine chiedono, con distinti appelli, la riforma delle sentenze con le quali il Tar del Veneto ha accolto i ricorsi presentati, rispettivamente, dalle società Grimeca, Cartiere del Polesine, Sport service Portoviro e dalla società Adria Nuoto per l’annullamento della deliberazione AATO 4 ottobre 2006, n. 7, recante approvazione della tariffa del servizio idrico integrato per l’anno 2006, integralmente ovvero nella parte in cui attribuisce efficacia retroattiva all’adeguamento tariffario. Il consorzio AATO, che ha proposto il secondo appello autonomo, ha svolto anche appello incidentale nel primo.

I) E’ opportuna la riunione degli appelli, rivolti avverso sentenze rese su ricorsi aventi il medesimo oggetto.

II) Le sentenze impugnate hanno ritenuto la giurisdizione del giudice amministrativo; giudicato tempestivi i ricorsi; respinto la domanda demolitoria dell’intera deliberazione impugnata; considerato fondato il motivo, sollevato con entrambi i gravami, relativo alla violazione del principio di irretroattività delle tariffe dei servizi pubblici locali, desumibile dagli artt. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, sostituito dall’art. 27 legge n. 448 del 2001 e 151 d.lgs. n. 267 del 2000 e di conseguenza accolto la domanda subordinata, annullando la deliberazione nella parte sopra specificata.

In appello, le parti ricorrenti deducono l’erroneità delle sentenze innanzitutto nella parte in cui hanno respinto l’eccezione di carenza di giurisdizione e nella parte in cui non hanno rilevato la tardività e la conseguente irricevibilità dei ricorsi.

III) Per quanto riguarda la questione di giurisdizione, va ricordato che, se appartengono alla giurisdizione del g.o.. le questioni riguardanti "indennità, canoni ed altri corrispettivi", e quindi quelle circa il corretto calcolo del dovuto in relazione ai consumi effettuati ed alle tariffe vigenti, purtuttavia, come è principio ormai consolidato, la cognizione sulla determinazione delle tariffe dei servizi pubblici appartiene al giudice amministrativo, in quanto coinvolgente l’esame sull’uso di un potere amministrativo, a fronte del quale la posizione dei soggetti interessati non può che essere di interesse legittimo. Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata, che ha ritenuto la giurisdizione amministrativa, merita conferma.

IV) La censura relativa alla irricevibilità dei ricorsi di primo grado è invece fondata.

La deliberazione impugnata, n. 7 del 4 ottobre 2006, risulta pubblicata all’albo pretorio fino al 25 ottobre 2006 ai sensi dell’art. 124, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000; i ricorsi straordinari (poi trasposti in sede giurisdizionale a seguito di opposizione dell’Autorità d’ambito, ex art. 10 dpr n. 1199 del 1971) sono stati presentati nell’ottobre 2007, quindi ampiamente oltre il termine indicato dall’art. 9 dpr n. 1199 del 1971, decorrente dalla conoscenza legale derivante dalla pubblicazione stessa.

I ricorrenti in primo grado calcolano la decorrenza del termine dalla piena conoscenza della deliberazione, acquisita soltanto attraverso le bollette che hanno evidenziato, nell’agosto 2007, i maggiori corrispettivi e la decorrenza retroattiva degli stessi; la tesi non può essere condivisa, poiché il contenuto del provvedimento è immediatamente lesivo, mentre le successive richieste di pagamento sono meramente applicative e consequenziali.

Come è giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato, il termine per impugnare i regolamenti di determinazione delle tariffe e delle tasse dovute per la gestione di servizi locali decorre, infatti, dal giorno in cui scade il termine per la pubblicazione, trattandosi di atti per i quali non è richiesta la notifica individuale, sul presupposto della immediata lesività dei regolamenti in questione e della loro conseguente autonoma impugnazione rispetto ai successivi provvedimenti di accertamento e riscossione dei corrispettivi. Ciò risponde alla regola generale secondo cui gli atti di natura normativa secondaria, in quanto aventi destinatari indeterminati, non vanno notificati personalmente ai fini della decorrenza del termine per impugnare ( cfr. nei termini Consiglio Stato , sez. V, 13 giugno 2008 , n. 2971).

Per quanto riguarda il termine di impugnazione, che, secondo l’art. 21 legge n. 1034 del 1971, decorre, per gli atti di cui non sia prevista la notifica individuale, dalla data di pubblicazione, se la pubblicazione sia prevista da legge o regolamento, viene in evidenza l’art. 124 d.lgs. n. 267 del 2000, il quale dispone che tutte le deliberazioni del Comune e della Provincia debbano essere pubblicate mediante affissione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, mentre per gli altri enti locali la pubblicazione deve avvenire mediante affissione all’albo pretorio del Comune ove ha sede l’ente stesso. Essendo, quindi, prevista per legge, la pubblicazione realizza la condizione alla quale è correlato l’effetto di legale conoscenza, secondo l’art. 21 citato: non può, infatti, dubitarsi che l’Autorità d’ambito, secondo la definizione che ne dà l’art. 148 d.lgs. n. 152 del 2006 ( e desumibile già prima dagli artt. 8 e 9 legge n. 36 del 1994, oltre che dagli articoli da 24 a 26-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142), costituita obbligatoriamente dagli enti locali e avente quale elemento costitutivo il territorio come delimitato dalla competente regione, sia ente locale.

Può quindi darsi per appurato che il termine per impugnare la deliberazione considerata decorra dalla data della sua pubblicazione all’albo pretorio; resta da indagare quale albo determini l’effetto di assicurare la pubblicità legale per le delibere dell’Autorità d’ambito, posto che l’art. 3 d.lgs. n. 152 del 2006, che istituiva un apposito albo presso la sede dell’ente, è stato annullato dalla Corte Costituzionale con sentenza 24 luglio 2009, n. 246 per violazione delle attribuzioni regionali e degli enti locali.

Ritiene il Collegio che, in attesa della compiuta disciplina che la Regione Veneto riterrà di delineare sul punto, l’art. 124 d.lgs. n. 267 del 2000, contrariamente a quanto ha ritenuto il Tar, non possa determinare incondizionatamente la legale conoscenza degli atti degli enti locali a carattere sovracomunale nel momento della pubblicazione all’albo pretorio del Comune ove ha sede l’ente stesso.

Valorizzare la dimensione municipale equivale, infatti, dimenticare che la ragion d’essere degli enti locali territoriali a dimensione sovracomunale, qual è l’AATO, è proprio la necessità di ancorare una funzione amministrativa ad un ambito più ampio di quello municipale, considerazione che vale a determinare il territorio suo proprio quale elemento costitutivo del nuovo modello. La sede del comune di Rovigo, dove ha (non la sede, ma) la materiale collocazione l’AATO Polesine, non assurge, quindi, a sede dell’AATO stessa, ma rimane confinata ad elemento di fatto ininfluente ai fini che ci occupano: piuttosto, occorre rilevare come l’ente in discorso abbia la propria sede legale presso la Provincia di Rovigo, ed è questo l’elemento da valorizzare, poiché stabilisce un criterio giuridico di individuazione territoriale. E poiché risulta che la deliberazione oggetto del ricorso è stata affissa all’albo pretorio della Provincia di Rovigo, come ha rilevato il Tar senza sollevare contestazione da parte degli odierni appellanti, il termine per proporre impugnazione decorreva dal 25 ottobre 2006, data di compiuta pubblicazione.

IV) Gli appelli devono, quindi, essere accolti sul punto appena esaminato: i ricorsi di primo grado devono, di conseguenza, essere dichiarati irricevibili, con assorbimento delle censure di merito sollevate nei confronti delle sentenze impugnate.

Le spese dei giudizi devono tuttavia essere compensate tra le parti per entrambi i gradi dei giudizi per giustificati motivi.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di stato in sede giurisdizionale, sesta sezione, definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe indicati, li riunisce e li accoglie e, per l’effetto, in riforma delle sentenze impugnate, dichiara irricevibili i ricorsi di primo grado.

Spese compensate per entrambi i gradi dei giudizi.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

           

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

                       

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/04/2010

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