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TAR Piemonte, Sez. I, 15/6/2010 n. 2848
Non sussiste l'interesse a ricorrere delle associazioni di consumatori avverso gli atti di una procedura di gara per la privatizzazione di farmacie comunali, per non aver provato la lesione della sfera giuridica dei consumatori e degli utenti.

Premesso che in forza degli artt. 1 e 3 della L. 28.7.1998, n. 281, e poi dell'art. 139 del Codice del consumo di cui al d.lgs. 6.9.2006, n. 206, le associazioni dei consumatori sono legittimate ad agire in giudizio per la difesa del diritto alla salute e degli interessi collettivi, tuttavia, nel caso di specie, non sussiste l'interesse al ricorso delle suddette associazioni avverso gli atti di una procedura di gara per la privatizzazione di farmacie comunali, in quanto le associazioni dei consumatori non hanno provato la lesione della sfera giuridica dei consumatori e degli utenti da parte della delibera consiliare con cui il comune ha approvato dei patti parasociali con cui ha alterato i rapporti tra il socio pubblico e quello privato a detrimento del primo, non previsti ab origine al momento dell'espletamento della gara per l'individuazione del partner privato della costituenda società comunale per la gestione delle farmacie. Le affermazioni delle associazioni dei consumatori ed utenti, infatti, si atteggiano a mere ipotesi, non sostanziate in dati di fatto o concreti episodi che tradiscano come la contestata ridefinizione dell'assetto societario si traduca anche in specifici vulnera allo svolgimento del servizio farmaceutico, ad esempio secondo dettami di efficienza, penetrazione sul territorio, economicità, accessibilità e quant'altro possa configurare una lesione degli interessi dei cittadini.

La concorrenza è un valore proprio più che dei consumatori di un bene, quale sono i farmaci, il cui commercio soggiace a prezzi imposti o amministrati, delle case farmaceutiche, ossia dei soggetti imprenditoriali che operano nel mercato dei farmaci. Il rilievo che, poi, in realtà la concorrenza avvantaggia i consumatori poiché stimola gli operatori a produrre il meglio, ampliando la gamma delle opportunità di approvvigionamento di beni qualitativamente superiori non può avere ingresso, posto che il divisato effetto resta irrimediabilmente confinato sullo sfondo della vicenda costituisce la conseguenza solo indiretta del potenziamento della concorrenza, laddove l'interesse a ricorrere presuppone un nesso di diretta ed immediata lesività di un provvedimento rispetto ad una posizione giuridica tutelata dall'ordinamento in via diretta. Pertanto, non è ammissibile la censura delle associazioni dei consumatori secondo la quale la durata dell'affidamento del servizio farmeceutico, novantanovennale, vulnera irrimediabilmente i principi in base ai quali è consentito derogare al libero dispiegarsi del gioco concorrenziale solo per periodi di tempo ragionevolmente contenuti.

Materia: commercio / consumatori

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1235 del 2009, proposto da:

Acu - Associazione Consumatori Utenti Piemonte, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Bisio, con domicilio eletto presso la stessa in Torino, via A. Avogadro, 26;

 

contro

Comune di Torino, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppina Gianotti, Donatella Spinelli, con domicilio eletto presso la seconda in Torino, Comune Torino - via Corte D'Appello, 16;

 

nei confronti di

Farmacie Comunali Torino S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Gili, con domicilio eletto presso il medesimo in Torino, via Vela, 29; Farmagestioni Societa' Cooperativa, rappresentata e difesa dagli avv. Luca Griselli, Patrizia Polliotto, con domicilio eletto presso la seconda in Torino, via Roma, 366; Unione Cooperative Servizi Assistenza - Societa' Cooperativa, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Carrozza, con domicilio eletto presso di lei in Torino, via Guastalla, 9/11;

 

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Acu Associazione Consumatori Utenti Onlus -Roma-, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Cagnucci, Andrea Olivieri, con domicilio eletto presso Andrea Olivieri in Torino, corso Matteotti, 36; Cagnazzi Angelo + 12 Altri Soci di Acu Associazione Consumatori Utenti Piemonte, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Musso, con domicilio eletto presso Stefania Musso in Torino, via San Dalmazzo, 24;

ad opponendum:

Acu - Associazione Consumatori Utenti con Sede in Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Daniela Sannazzaro, Giovanni Santovito, con domicilio eletto presso la prima in Torino, corso Re Umberto I, 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione del Consiglio Comunale di Torino 27/7/2009, n. ord. 119, mecc. 2009 00842/064;

di tutti gli atti e/o comportamenti presupposti, consequenziali o comunque connessi con il provvedimento impugnato, con particolare riferimento, alla DCC 27/10/2008, n. 161, mecc. n. 2008 06176/064, nonché alla lettera di impegno sottoscritta dal Vicesindaco in data 24/12/2008, prot. n. 704/08 IV.3.14/1, alla delega conferita dal Sindaco e/o dalla Giunta al Vicensindaco ovvero autorizzazione alla sottoscrizione della lettera di impegno, nonché ai verbali non noti dell'Assemblea straordinaria della società Farmacie Comunali Torino Spa, nonché al verbale non noto del Consiglio di Amministrazione della società del 5/2/2009 ed alla nota 11/2/2009, prot. n. 269.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Torino e di Farmacie Comunali Torino S.p.A. e di Farmagestioni Societa' Cooperativa e di Unione Cooperative Servizi Assistenza - Societa' Cooperativa;

Esaminate le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 8 aprile 2010 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1. Con il gravame in epigrafe le Associazioni ricorrenti contestano l’organizzazione del servizio farmaceutico comunale impugnando gli atti consiliari adottati dal Comune di Torino, che sono intervenuti a modificare l’assetto societario sulla cui strutturazione era stata indetta ed aggiudicata la gara per la privatizzazione delle farmacie comunali.

La procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato della neo costituita Farmacie Comunali Torino s.p.a, esitata con la creazione della predetta società capitale pubblico – privato e con il conseguenziale affidamento ad essa del servizio farmaceutico locale, investente 34 farmacie, era stata esperita sulla base di un bando di selezione al quale era stato allegato uno Statuto i cui contenuti erano stati definiti con Delibera di Consiglio comunale del 27.10.2008, recante un determinato assetto dei rapporti sociali e una determinata configurazione dei poteri del socio privato che le ricorrenti lamentano essere stato variato successivamente all’individuazione dell’aggiudicatario.

2.1. La ricorrente Associazione consumatori e utenti piemontese, al cui fianco è intervenuta ad adiuvandum la Associazione consumatori e utenti nazionale, con il primo motivo lamenta che con successiva delibera consiliare del 22.7.2009, impugnata, il Comune ha approvato patti parasociali non previsti ab origine al momento dell’espletamento della gara, con i quali sono stati sostanzialmente alterati i rapporti tra il socio pubblico e quello privato a detrimento del primo. Deduce la ricorrente che sono stati ampliati i poteri dell’Amministratore delegato, di nomina privata, fino a includere la straordinaria amministrazione. Sono stati inoltre elevati al 60% i quorum per l’adozione delle deliberazioni nelle assemblee di prima e seconda convocazione, il che importa l’effetto che per l’assunzione delle decisioni più importanti non sarà più sufficiente la maggioranza semplice – posseduta dal socio pubblico – occorrendo invece traguardare la predetta soglia percentuale che può essere garantita solo con l’apporto dei voti del socio privato.

L’impugnata deliberazione consiliare, nella tesi delle ricorrenti associazioni, ha la finalità di fornire copertura a ratificare un impegno unilateralmente assunto dal vicesindaco di Torino, che con lettera del 24.12.2008, versata in atti, si impegnava nei confronti del raggruppamento di imprese aggiudicatario a far approvare i patti parasociali recanti in sintesi le suindicate modifiche sostanziali all’assetto dei rapporti tra i soci. In tale ottica, quindi – ed è l’oggetto del secondo motivo di ricorso – l’impugnata decisione consiliare sarebbe viziata da illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione e sviamento, stanti i tratteggiati profili di contrasto con le precedenti determinazioni consiliari che invece delineavano un diverso e più pubblicistico assetto di rapporti tra il pubblico e il partner privato e che era stato posto a base della competizione per la scelta del socio privato.

Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia il difetto di copertura consiliare alla suddetta manifestazione di impegno del Vicesindaco. Con il quarto mezzo le complessive censure sono precisate nei termini di violazione dei principi di buon andamento, sostenendo che le modifiche postume allo statuto assunto a base di gara, veicolate per il tramite dell’approvazione dei patti parasociali, hanno compromesso l’equilibrio e la trasparenza che avrebbero dovuto ispirare la nascita della neo costituita società per le farmacie comunali.

Al quinto ed ultimo motivo è invece affidata la censura secondo la quale la durata dell’affidamento del servizio, novantanovennale, vulnera irrimediabilmente i principi in base ai quali è consentito derogare al libero dispiegarsi del gioco concorrenziale solo per periodi di tempo ragionevolmente contenuti.

2.2. E’ intervenuta ad adiuvandum l’Associazione Consumatori Utenti Onlus con atto depositato il 29.3.2010.

E’ pure intervenuta ad opponendum altra Associazione consumatori e utenti, con sede in Milano, la quale, dalla documentazione e dalla cronistoria svolta dalle parti avverse, è risultata essere una gemmazione della prima, dalla quale si era scissa. Detta seconda associazione ha contestato la legittimazione attiva della ACU Piemonte, per asserito difetto di rappresentanza del Presidente.

Tutte le parti intimate si sono costituite ed hanno prodotto memorie. In particolare il Comune di Torino ha depositato memoria il 28.3.2010.

La neonata Farmacie Comunali S.p.A ha prodotto memorie il 14.12.2009 e il 26.3.2010.

La ricorrente A.C.U. Piemonte ha prodotto memoria il 27.3.2010.

Alla Camera di Consiglio del 17.12.2009 su concorde avviso delle parti la domanda cautelare è stata riunita al merito.

Pervenuta alla pubblica Udienza dell’8.4.2010, udita la discussione dei procuratori delle parti e la Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano, la causa è stata ritenuta in decisione.

 

DIRITTO

1.1. Ritiene la Sezione di non poter decidere il merito delle questioni prospettate e di dovere, in accoglimento del’eccezione di inammissibilità elevata dal Comune e dalla Farmacie Comunali Sp.A., arrestare la pronuncia alla soglia dell’interesse a ricorrere, la cui carenza in capo alle Associazioni dei consumatori ed utenti ricorrenti, importa la declaratoria di inammissibilità del gravame in scrutinio.

Non ha infatti, parte ricorrente, sufficientemente allegato e illustrato l’esistenza di un nesso tra la deliberazione impugnata e gli interessi della categoria degli utenti e consumatori di cui costituisce organizzazione esponenziale, nesso ovviamente predicabile unicamente in termini di immediata e diretta incisione di quegli interessi, appartenenti alla collettività indifferenziata rappresentata dalle Associazioni ricorrenti, ad opera della deliberazione consiliare gravata.

1.2. Ritiene peraltro preliminarmente il Collegio di dover chiarire che non è ragionevolmente revocabile in dubbio la sussistenza, pure contestata dalle altre parti, della legittimazione ad agire sia dell’ACU Piemonte che, a fortiori dell’ACU Onlus nazionale in forza degli artt. 1 e 3 della L. 28.7.1998, n. 281, e poi dell’art. 139 del Codice del consumo, che abilitano le associazioni dei consumatori ad agire in giudizio per la difesa del diritto alla salute e degli interessi collettivi, nonché in forza dell’art. 139 del Codice del Consumo di cui al d.lgs. 6.9.2006, n. 206 a mente del quale “Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti” .

1.3. Del pari non è seriamente prospettabile il difetto di giurisdizione di questo Giudice – eccepito dalla Farmacie Comunali s.p.a., stante la circostanza che è oggetto del giudizio in decisione la delibera consiliare che ha approvato le contestate modifiche statutarie veicolate per via dell’approvazione dei patti parasociali, ragion per cui non è domandata al giudicante la cognizione su atti privatistici assunti dalla società mista neo costituita bensì il diretto scrutinio delle delibere del consiglio comunale di Torino che hanno provveduto all’introduzione delle opposte modifiche statutarie.

L’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in subiecta materia, sollevata dalle Farmacie Comunali va quindi respinta.

1.4. Deve per converso il Collegio, indagando la sussistenza dell’interesse al ricorso, in primo luogo denotare come parte ricorrente non abbia sufficientemente tratteggiato la sussistenza del delineato nesso di incisione della sfera giuridica dei consumatori e degli utenti da parte della delibera impugnata e, in secondo luogo, evidenziare l’inconferenza, stanti i marcati profili differenziali delle fattispecie vagliate rispetto alla vicenda all’esame, della giurisprudenza invocata a suffragio dell’affermato interesse a ricorrere, che poi, in buona sostanza si riduce al richiamo di Cons. Stato, V, 8.8.2005, n. 4207 e T.A.R. Lombardia – Milano, n. 4195/2004 sull’appello avverso la quale si è pronunciato il Consiglio con la precitata decisione.

Principia quindi il Collegio dalla disamina dell’interesse a ricorrere emergente dall’enucleazione al riguardo qua e là contenuta nel ricorso e nella memoria per il merito della ricorrente, per poi raffrontare le relative proposizioni con gli approdi raggiunti dalla più recente giurisprudenza in argomento.

2.1. Ebbene, avverte la ricorrente che “quanto all’interesse ad agire, esso emergerà dalla disamina dei motivi di diritto” (ricorso, pag. 9). In proposito, come anticipato in fatto, con il primo motivo la deducente lamenta che con l’impugnata delibera consiliare del 22.7.2009 il Comune ha approvato patti parasociali non previsti ab origine al momento dell’espletamento della gara per l’individuazione del partner privato della costituenda società comunale per la gestione delle farmacie. Con tali patti allega che sono stati sostanzialmente alterati i rapporti tra il socio pubblico e quello privato a detrimento del primo, ampliandosi i poteri dell’Amministratore delegato, di nomina privata, fino a includere la straordinaria amministrazione. Sono stati inoltre elevati al 60 i quorum per l’adozione delle deliberazioni nelle assemblee di prima e seconda convocazione, il che importa l’effetto che per l’assunzione delle decisioni più importanti non sarà più sufficiente la maggioranza semplice – posseduta dal socio pubblico – occorrendo invece traguardare la predetta soglia percentuale che può essere garantita solo con l’apporto dei voti del socio privato.

2.2. In punto di interesse, in chiusura del primo motivo di gravame la ricorrente assume che le suddette modifiche sarebbero “di sicuro impatto sulla effettiva gestione della società (…) e pertanto concretamente ricadenti sullo svolgimento del servizio pubblico affidato” (ricorso, pag. 33, ad finem), poi definendo l’aspirata pretesa all’annullamento degli atti nei termini secondo cui “la violazione delle richiamate regole si pone nella specie come lesiva anche delle garanzie di corretto svolgimento del servizio pubblico affidato alla società mista” (ricorso, pag. 34).

Rileva il Collegio come le riportate affermazioni si atteggiano a mere ipotesi, non sostanziate in dati di fatto o concreti episodi che tradiscano come la contestata ridefinizione dell’assetto societario si traduca anche in specifici vulnera allo svolgimento del servizio farmaceutico, ad esempio secondo dettami di efficienza, penetrazione sul territorio, economicità, accessibilità e quant’altro possa configurare una lesione degli interessi dei cittadini.

2.3. Con il secondo mezzo si lamenta che l’impugnata decisione consiliare sarebbe viziata da illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione e sviamento, stanti i tratteggiati profili di contrasto con le precedenti determinazioni consiliari che invece delineavano un diverso e più pubblicistico assetto i rapporti tra il pubblico e il partner privato.

Con il terzo mezzo parte ricorrente denuncia il difetto di copertura consiliare alla manifestazione di impegno del Vicesindaco di cui alla nota del 24.12.2008 che preannunciava la modifica dei patti parasociali.

Difetta nel corpo del secondo e terzo motivo, quindi, qualunque analisi del come le illegittimità denunciate si riverbero negativamente, incidendola, sulla sfera dei cittadini consumatori ed utenti del servizio farmaceutico.

2.4. Con il quarto motivo le complessive censure sono precisate nei termini di violazione dei principi di buon andamento, sostenendo che le modifiche postume allo statuto assunto a base di gara, veicolate per il tramite dell’approvazione dei patti parasociali, hanno compromesso l’equilibrio e la trasparenza che avrebbero dovuto ispirare la nascita della neo costituita società per le farmacie comunali.

Alla fine di questo motivo la ricorrente svolge un accenno all’interesse, ma sempre in termini probabilistici e generici, affermando che “per quanto interessa alla ricorrente, ciò che rileva è che senz’altro le modifiche in questione non saranno prive di riflessi sulle modalità di gestione delle farmacie comunali”, senza peraltro procedere oltre detto apodittico assunto.

Insufficiente, infatti, appare l’ulteriore precisazione a stare alla quale “da ciò potrebbero risultare penalizzati i diritti ed interessi dei consumatori” i quali “sono garantiti solo da un effettivo controllo del socio pubblico”.

Osserva il Collegio che l’avviso della ricorrente da un canto è formulato in chiave probabilistica (“potrebbero”) e dall’altro è sguarnita di principio di prova l’affermazione secondo cui i diritti e gli interessi dei consumatori “sono garantiti solo da un effettivo controllo del socio pubblico”.

Non può non rimarcare il Collegio l’insufficienza delle riportate asserzioni ai fini della prospettazione al Giudice dell’emersione di una lesione concreta e immediata della sfera giuridica dei soggetti rappresentati, ossia della categoria dei consumatori.

2.5. Al quinto ed ultimo mezzo è invece affidata la censura secondo la quale la durata dell’affidamento del servizio, novantanovennale, inficia irrimediabilmente i principi in base a i quali è consentito derogare al libero dispiegarsi della dinamica concorrenziale solo per periodi di tempo ragionevolmente contenuti.

Riguardo all’interesse, evidenzia alla fine della trattazione la ricorrente che “l’affidamento sine die al soggetto privato con le prerogative che si sono viste rischia di tradursi in un annullamento della concorrenza, a discapito dei consumatori” (ricorso, pag. 40).

Al riguardo sottolinea il Collegio come la concorrenza sia un valore proprio più che dei consumatori di un bene, quale sono i farmaci, il cui commercio soggiace a prezzi imposti o amministrati, delle case farmaceutiche, ossia dei soggetti imprenditoriali che operano nel mercato dei farmaci. Il rilievo che, poi, in realtà la concorrenza avvantaggia i consumatori poiché stimola gli operatori a produrre il meglio, ampliando la gamma delle opportunità di approvvigionamento di beni qualitativamente superiori non può avere ingresso, posto che il divisato effetto resta irrimediabilmente confinato sullo sfondo della vicenda costituisce la conseguenza solo indiretta de potenziamento della concorrenza, laddove l’interesse a ricorrere presuppone un nesso di diretta ed immediata lesività di un provvedimento rispetto ad una posizione giuridica tutelata dall’ordinamento in via diretta.

Appare pertanto, ancora una volta, indimostrato l’assunto per cui l’annullamento della concorrenza si risolva in danno dei consumatori.

2.6.1. Ma addirittura controproducente e dall’effetto “boomerang” pare al Collegio l’estrapolazione dell’interesse che può effettuarsi dalla motivazione del periculum ai fini dell’istanza cautelare, svolta a pagg. 42-44 del ricorso.

Orbene, in quella sede la ricorrente, a fondamento della richiesta di sospensiva adduceva che “gli effetti di quanto qui denunciato, del resto, sono già tangibili”, rappresentando che in occasione della consultazione obbligatoria delle Associazioni dei consumatori per l’adozione della carta della qualità dei servizi, sarebbe “emersa una certa resistenza, da parte del socio privato di Farmacie Comunali Torino S.p.A., a dare attuazione a quanto previsto dall’art. 9 del contratto di servizio sottoscritto tra la società e il Comune di Torino” (ricorso, pag. 42). Tale clausola pattizia, invero, obbliga la controinteressata ad effettuare e finanziare e attività di: consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori; verifica periodica, con la loro partecipazione, dell’adeguatezza dei parametri quali – quantitativi del servizio erogato, fissati nel contrato di servizio, alle esigenze dell’utenza; monitoraggio permanente del rispetto di dei detti parametri e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, le quali, oltretutto, rimarca il Collegio, vengono elaborate, ai sensi dell’art. 2, comma 461 della L. n. 244/2007, con la previa consultazione delle Associazioni dei consumatori.

2.6.2. Ora, rileva la Sezione come tutti i predetti obblighi che l’art. 9 del contratto stipulato con il Comune definisce a carico della società frutto della contestata scelta del partner privato e odierna controinteressata, sono la migliore garanzia per gli utenti che il servizio farmaceutico sarà svolto in una rigorosa e positivizzata tutela dei loro interessi, alla cui salvaguardia la norma convenzionale riassunta allestisce istituti di indubbia rilevanza in un’ottica di efficienza, ispirazione del servizio all’interesse pubblico e tutela effettiva dello svolgimento del servizio stesso all’insegna di finalità pubblicistiche. Basti pensare al rilievo degli istituti di partecipazione - che vedono come protagonista proprio le associazioni dei consumatori - intesi al monitoraggio e al controllo del rispetto degli standard di qualità e dell’adeguatezza dei parametri qualitativi e quantitativi del servizio alle esigenze dell’utenza, parametri tra l’altro definiti non solo nel contratto di servizio sottoscritto con l’Ente locale ma nella stessa Carta della qualità dei servizi frutto di un’elaborazione concertata con le stesse associazioni dei consumatori.

2.6.3. Ritiene pertanto il Collegio – nel che risiede il cennato “effetto boomerang” - che la norma dell’art. 9 del contratto di servizio appena commentata, istituisca un sistema di tutela dei consumatori e degli utenti che vale a scongiurare in radice l’emergenza di una lesione della loro sfera giuridica per effetto dello svolgimento del servizio farmaceutico da parte della Farmacie Comunali di Torino S.p.A. che ha sottoscritto il richiamato art. 9 del contratto di servizio insieme al Comune.

2.6.4. Va anche debitamente soggiunto che qualora la controinteressata non dovesse prestare osservanza ai divisati obblighi convenzionalmente assunti, l’Associazione consumatori potrebbe adire la competente sede giudiziaria per ottenerne l’adempimento coatto, stante la legittimazione ad essa conferita dagli artt. 1 e 3 della citata L. n. 281/1998 e da altre norme del Codice del consumo, in tal modo conseguendo la tutela che in questa sede non può essere accordata per la illustrata carenza di interesse a ricorrere.

3.1. Approdando ora all’illustrazione del profilo giuridico sotteso alla tematica dell’interesse a ricorrere da parte delle associazioni di consumatori, ritiene in apertura della trattazione il Collegio di dover chiarire che il particolare beneficium processuale determinato dal dato che l’ordinamento riconosce la legitimatio ad causam a soggetti collettivi esponenziali di interessi adespoti, quali sono le associazioni di categoria e, nella specie, dei consumatori, non importa anche una dequotazione dei principi processuali che innervano il nostro processo e che sono imperniati sulla necessità dell’accertamento dell’interesse al ricorso, scaturente da una lesione immediata ed attuale, il quale seguita a costituire ineludibile condizione dell’azione in ogni materia devoluta alla giurisdizione del Giudice amministrativo..

3.2.1. Segnala al riguardo il Collegio che di recente, proprio in una vicenda nella quale ricorreva il Codacons e l’associazione degli utenti della stampa, il Consiglio di Stato, pur riconoscendo la legittimazione a ricorrere ha evidenziato le perdurante sussistenza dei tradizionali presupposti processuali e cioè l’imprescindibilità di una lesione immediata ed attuale ai fini di appurare l’esistenza dell’interesse a ricorrere. Il Giudice d’appello ha avuto modo quindi di puntualizzare che “la circostanza che le Associazioni in epigrafe siano titolari di interessi collettivi di particolari categorie di cittadini (nella specie, utenti e consumatori di espressioni artistiche) non comporta un mutamento dei presupposti perché tali interessi possano essere fatti valere in giudizio, richiedendosi sempre che la lesione degli stessi abbia il carattere dell'immediatezza, dell'attualità e della concretezza”.

Ha in tal modo ribadito il Consiglio di Stato che è ignoto al nostro sistema processuale un generalizzato controllo della legalità, affidato alle iniziative di soggetti che non abbiano sofferto un pregiudizio immediato ed attuale, chiarendo che “Si vuol dire, in altri termini, che è preclusa ai soggetti collettivi, alla stessa stregua dei soggetti individuali, la tutela giudiziale della astratta legalità dell'azione amministrativa, non essendo le associazioni, allo stato attuale, legittimate ad agire a difesa obiettiva dell'ordinamento violato, ma solo a presidio di situazioni soggettive concretamente e direttamente incise dalle violazioni del diritto. (Coniglio di Stato, Sez. VI, 1.2.2007, n. 416, p. 3.4 motiv.)

3.2.2. Anche il Giudice di prime cure si è motu proprio attestato sulle medesime coordinate interpretative del sistema processuale, precisando con specifico riguardo alle associazioni dei consumatori che “la legittimazione a ricorrere delle associazioni dei consumatori e degli utenti in possesso di regolare iscrizione nell'apposito elenco ministeriale, legittimazione correlata ai "diritti fondamentali" che l'art. 2 comma 2 d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (c.d. Codice dei consumatori) riconosce in favore dei consumatori e degli utenti medesimi, per quanto ampia non può tuttavia estendersi sino a ricomprendere qualsiasi attività di tipo pubblicistico che si rifletta economicamente, in modo diretto o indiretto, sui cittadini, dovendo al contrario esser commisurata a quegli atti che siano idonei a interferire con specificità e immediatezza sulla posizione dei consumatori e degli utenti (T.A.R. Campania - Napoli, sez. I, 6 febbraio 2008 , n. 582). Il Tribunale partenopeo ha precisato quindi che “la disciplina di gara per l'effettuazione del servizio rientra nel novero degli atti di organizzazione, rispetto ai quali non è dato ravvisare alcun pregiudizio diretto ed attuale dei destinatari”.

3.3. Rimarca conclusivamente sul punto la Sezione che l’acclaramento, in capo alle associazioni rappresentative di interessi diffusi, della legitimatio ad causam non è risolutivo ed esaustivo ai fini di un valido radicamento del rapporto processuale, dovendo a tali fini sempre essere allegato e provato (sia pure nei limiti del principio acquisitivo e della sufficienza del principio di prova) l’emergenza di un pregiudizio immediato, attuale e personale – ossia riferito alla collettività dei soggetti esponenziati – quale precipitato dell’immediatezza, attualità e personalità della lesione, la quale soltanto radica l’imprescindibile condizione dell’azione costituita dall’interesse a ricorrere.

3.4. Deve conseguentemente la Sezione aderire alla ricostruzione del sistema processuale recentemente significativamente operata dal T.A.R. Toscana, secondo il quale “3.3.3. Non va obliterato, infatti, che il diritto processuale italiano, sia civile che amministrativo, riposa su di una connotazione personalistica dell’interesse a ricorrere, quale precipitato della personalità della lesione, la quale deve essere immediata ed attuale e generare, al fine di radicare un valido rapporto processuale, un pregiudizio munito dei medesimi caratteri di concretezza ed attualità e riferibile alla situazione della parte che ha proposto ricorso, caratteri e riferibilità in assenza dei quali, la mera pure acclarata legittimazione processuale in capo al ricorrente non è idonea a fondare l’iniziativa contenziosa volta all’annullamento di un provvedimento senza che tra tale annullamento, costituente l’obiettivo ultimo di tipo formale perseguito dal ricorrente, e l’arricchimento della sua posizione giuridica possa apprezzarsi un nesso, che è dato unicamente dal pregiudizio, che il ricorrente ha l’onere di allegare e provare, non essendo consentito proporre ricorso al solo fine di conseguire un intervento del Giudice di ripristino della legittimità violata” ( T.A.R. Toscana, Sez. I, 11 maggio 2010, n. 1391).

3.5. Consegue anche dai principi finora illustrati, l’inconferenza del richiamo a Cons. di Stato, Sez. V, n. 4207/2005, eccessivamente valorizzato dalla ricorrente nella memoria per il merito depositata il 27.3.2010. La decisione invocata ha, infatti, correttamente statuito circa l’esistenza della legittimazione a ricorrere delle associazioni dei consumatori a tutela del diritto alla salute, rientrante tra quelli collettivi che possono essere azionati con iniziative intraprese da tali associazioni e rispetto al quale diritto si apprezza “l’incidenza negativa del contemporaneo svolgimento della distribuzione e della vendita al pubblico nelle farmacie private da parte della medesima società”.

In altri termini, nella fattispecie decisa dal Consiglio si faceva questione della violazione del divieto ex art. 8, L. n. 362/1991 di svolgere da parte dalla stessa società, attività di produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco unitamente ad attività di gestione delle farmacie. In tale evenienza è evidente che l’interesse delle associazioni dei consumatori è quasi in re ipsa, attesa l’idoneità di una violazione dei quel divieto, ad incidere con immediatezza il diritto alla salute dei cittadini; immediatezza e quasi automaticità di lesione che è da annettere alla valutazione di dannosità e attitudine pregiudizievole del diritto dei consumatori, che è lo stesso legislatore ad aver operato in via generale ed astratta nel momento in cui ha istituito il divieto in questione, alla cui violazione consegue quasi per presunzione legale l’emersione di una lesione immediata ed attuale che fonda, correlativamente, l’interesse a ricorrere.

Non si richiede un particolare impegno argomentativo per affermare che, invece, nel caso all’esame del Collegio non si fa questione di violazione alcuna di un divieto legale al quale il legislatore abbia ricollegato l’emergenza di una lesione, quasi presunta, a motivo della generale idoneità della condotta a incidere le posizioni dei soggetti in ragione delle cui posizioni giuridiche quel divieto sia stato apprestato dall’ordinamento.

Il caso al vaglio del Tribunale inerisce, invece, come più sopra avvertito, a contestazioni sull’assetto della società originata dalla privatizzazione delle farmacie comunali e a profili di contrasto di una ridefinizione del predetto assetto effettuata ex post, a gara conclusa.

In tale fattispecie, come condivisibilmente ha affermato il TAR Campania nella decisione suindicata, la disciplina di gara e il sistema dei rapporti intersocietari per l'effettuazione del servizio rientra nel novero degli atti di organizzazione, rispetto ai quali non è dato ravvisare alcun pregiudizio diretto ed attuale dei destinatari.

In definitiva, al lume delle considerazioni finora svolte il ricorso si profila inammissibile per carenza di interesse.

La delicatezza e la novità delle questioni di diritto affrontate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le costituite parti.

La motivazione della presente decisione è stata depositata mediante rilascio al Nuovo Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa in data 26.5.2010.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Prima Sezione – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara inammissibile per difetto di interesse.

Compensa integralmente le spese di lite tra le costituite parti.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 8 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Alfonso Graziano, Referendario, Estensore

Paola Malanetto, Referendario

                       

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

                       

                       

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/06/2010, n. 2848

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

 

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