REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2851 del 2009, proposto da:
Pietro Caravello, in qualità di titolare della “Farmacia Parco degli Aironi” pertinente la sede farmaceutica n. 1 del Comune di Gerenzano, con gli avvocati Quintino Lombardo e Francesco Cavallaro e con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, largo Augusto 3;
contro
Regione Lombardia, con l'avv. Catia Gatto, ed elettivamente domiciliata presso l’ufficio della Avvocatura Regionale in Milano via Fabio Filzi 22;
nei confronti di
- Comune di Gerenzano, con gli avv. Sabrina Colombo e Marco Maria Negri, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, via Hugo 2;
- Asl della Provincia di Varese, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Mascetti e con domicilio eletto presso l’avv. Paola Balzarini in Milano, v.le Bianca Maria, 23;
Azienda Speciale Multiservizi Gerenzano;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2009 n. 8/10219, recante "Comune di Gerenzano - Revisione della pianta organica delle farmacie - Ridefinizione dei confini delle sedi farmaceutiche" pubblicata sul BURL S.O. n.41 del 12 ottobre 2009; di tutti gli atti connessi, ivi compresi:
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Gererenzano n. 14 del 27 marzo 2007 con la quale è stata chiesta alla Regione Lombardia la variazione dei confini delle due sedi farmaceutiche esistenti;
- Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Varese n. 645 del 20 agosto 2009 con la quale è stato espresso parere favorevole alla variazione dei confini tra le sedi farmaceutiche del comune di Gerenzano;
- nota del comune di Gerenzano prot. n. 19387 del 8 settembre 2009 con la quale è stata ribadita la richiesta di variazione dei confini delle sedi farmaceutiche precedentemente formulata.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gerenzano in Persona del Sindaco P.T.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl della Provincia di Varese;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/06/2010 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con la delibera impugnata la Giunta della Regione Lombardia, su richiesta del Comune di Gerenzano e previo rilascio di parere favorevole da parte della Azienda sanitaria locale di Varese, ha provveduto alla revisione della pianta organica delle farmacie del predetto comune consentendo l’avvicinamento al centro cittadino della farmacia comunale che, nella sua nuova ubicazione, si viene a trovare in posizione ravvicinata alla sede della farmacia privata del Dott. Pietro Caravello.
Avverso tale atto questi ha proposto ricorso per i seguenti:
MOTIVI
1) Violazione dell’art. 1 comma 2 del D.P.R. 1275 del 1971, dell’art. 5 comma 1 della L. 362 del 1991; eccesso di potere di travisamento del fatto presupposto essenziale; violazione art. 3 della L. 241/90; eccesso di potere per insufficiente istruttoria e per motivazione solo apparente.
A mente dell’art. 5 comma 1 della L. 362 del 1991 l’unica circostanza che può giustificare la modifica del perimetro delle circoscrizioni assegnate a ciascuna sede farmaceutica dalla pianta organica è il sopravvenuto mutamento nella distribuzione della popolazione del comune anche senza variazione del numero complessivo degli abitanti.
La D.G.R. impugnata è stata adottata in assenza del predetto presupposto non essendosi verificato negli ultimi anni alcuno spostamento di popolazione nella direzione del centro storico cittadino nel quale è situata la nuova ubicazione della la farmacia comunale.
Negli ultimi trenta anni la crescita demografica del Comune di Gerenzano ha, infatti, trovato sfogo in nuovi insediamenti residenziali sorti nelle zone di espansione previste negli strumenti urbanistici.
Inoltre, né la Giunta Regionale, né il Comune di Gerenzano hanno effettuato uno studio sulle variazioni demografiche della popolazione ivi residente che potesse giustificare la disposta variazione della pianta organica.
2) Violazione dell’art. 1 della L. 475 del 1968 e, sotto ulteriore profilo, dell’art. 1, comma 2, del DPR 1275 del 1971, del’art. 5 comma 5 della L. 362 del 1991; eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, iniquità e sviamento dell’atto dalla causa tipica.
Lo spostamento della farmacia comunale verso il centro realizza altresì un risultato irrazionale ed opposto a quello che si propone la regolamentazione legislativa della distribuzione delle sedi farmaceutiche, in quanto realizza una concentrazione nel centro cittadino di entrambe le farmacie lasciando, così, scoperte vaste aree residenziali (nelle quali si è anche registrato un maggiore incremento demografico) che, in precedenza, potevano beneficiare della presenza della farmacia comunale attorno alla quale erano sorte.
3) Eccesso di potere per travisamento di un presupposto essenziale; motivazione insufficiente sotto ulteriori profili; sviamento dell’atto dalla causa tipica; eccesso di potere per assurdità, contraddittorietà ed illogicità manifesta.
La decisione presa dall’Amministrazione comunale e ratificata dalla Regione si basa esclusivamente sul fatto che la nuova sede della farmacia comunale sarebbe vicina ad uffici pubblici e servizi di rilevanza sociale come la sede municipale, la scuola materna ed i servizi sociali, ma non tiene conto degli effetti negativi che lo spostamento della farmacia comunale provocherà per gli abitanti della popolosa zona in cui, in precedenza, essa aveva sede. Senza contare, inoltre, che la zona del centro cittadino era già adeguatamente servita dalla farmacia del Dott. Caravello dalla quale i citati servizi distano solo 300 metri.
Le menzionate carenze istruttorie si spiegano sulla base del fatto che la modifica della pianta organica è stata, in realtà, disposta solo per ratificare una decisione già presa, visto che, ancor prima della adozione degli atti impugnati, il Comune di Gerenzano aveva già stipulato un contratto di locazione con i proprietari dei locali ove intende trasferire la propria farmacia.
Infondata sul piano del fatto è poi l’ulteriore considerazione posta dal Comune di Gerenzano a supporto della propria scelta, in base alla quale, i nuovi insediamenti previsti dal PRG non determinerebbero un incremento di popolazione sul versante cittadino già occupato dalla farmacia comunale, bensì si collocherebbero proprio nella zona di pertinenza della farmacia del Dott. Caravello la quale non subirebbe, così, alcuna distrazione di clientela.
Infatti, le nuove costruzioni a cui allude il Comune comporterebbero un incremento di popolazione di appena 350 abitanti, incremento che, allo stato, rimane del tutto virtuale, visto che gli immobili in questione sono tutti ancora in corso di costruzione.
Si sono costituiti il Comune di Gerenzano, la Regione Lombardia e la ASL di Varese per resistere al ricorso.
All’udienza del 10 giugno 2010, sentiti gli avvocati delle parti come da separato verbale, relatore il Dr. Raffaello Gisondi, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Invero, gli incrementi demografici o gli spostamenti di popolazione non costituiscono gli unici presupposti sulla base dei quali può essere disposta la modifica della pianta organica delle farmacie ai sensi dell’art. 5 della L. 362 del 1991.
La giurisprudenza ha, infatti, qualificato detta disposizione “norma a fattispecie non tassativa, in quanto destinata ad operare in presenza di ogni situazione che appaia oggettivamente riconducibile al tipo di interesse pubblico sotteso alla norma attributiva del potere", che trova applicazione ogniqualvolta la vigente pianta organica delle farmacie non consenta più di mantenere i livelli del servizio pubblico già assicurati alla popolazione, con il rischio di pregiudicare gli standards dell'assistenza farmaceutica (Cons. Stato, IV, 14/09/2004 n. 5915).
Quanto poi alle diverse ragioni di interesse pubblico che possono stare alla base della scelta di modificare le circoscrizioni delle farmacie si è escluso “che sia assolutamente irrazionale il provvedimento con cui nel fissare la pianta organica delle farmacie viene disposto il loro decentramento, dividendo la città in zone con popolazioni differenti e prevedendo che nella zona centrale vi siano più farmacie che non nelle zone periferiche, seppure la popolazione sia minore che nelle aree periferiche, considerato che una consistente porzione degli abitanti delle periferie, per motivi vari (studio, lavoro, acquisti...), fluttua giornalmente nel centro aumentando il bacino di utenza delle farmacie centrali (Cons. Stato, V, 22/02/2007 n. 937).
Ed ancora si è affermato che “il rapporto numerico di una farmacia ogni 4000 abitanti previsto dall'art. 1 l. n. 475/1968 è indicato per individuare il numero massimo di autorizzazioni che l'Amministrazione può assentire e non per garantire al titolare di ciascuna sede profitti di un determinato livello. Di conseguenza, il bacino di utenza di ciascuna sede può essere anche di dimensioni più ridotte, posto che, sulla determinazione della circoscrizione di ciascuna sede influisce la valutazione di una vasta gamma di esigenze che, per quanto concerne le farmacie del centro storico, consistono nei flussi quotidiani di spostamento per ragioni di lavoro, turismo o commerciali ..” (Cons. Stato, V, 15/03/2006 n. 1386).
Alla luce dei sopra ricordati principi deve ritenersi che la scelta di spostare la farmacia comunale in zona più centrale e contigua ad una serie di servizi di utilità sociale come la scuola materna, l’ambulatorio infermieristico, l’ufficio servizi sociali di tutela ed aiuto alla persona, non sia in sé irragionevole, fermo restando che la sua opportunità non può essere soggetta al sindacato che questo Tribunale Amministrativo può compiere in sede di giurisdizione di legittimità.
Ne deriva l’infondatezza, se non proprio l’inammissibilità, anche degli ulteriori motivi con cui il ricorrente ha censurato gli atti impugnati, in quanto tendenti a contestare il merito della scelta amministrativa.
Invero, ferma restando la legittimità della scelta di garantire una maggior copertura del servizio farmaceutico nel centro storico rispetto alle zone periferiche, nel caso di specie non appare così evidente che lo spostamento della farmacia comunale nella nuova sede possa costituire fonte di intollerabili disservizi.
Non si sta, infatti, parlando di un comune di notevole estensione ma di una municipalità di ridotte dimensioni nella quale la contestata variazione si esaurisce in uno spostamento di qualche centinaio di metri. Si tratta, quindi, di un sacrificio di dimensioni non abnormi che nel giudizio discrezionale compiuto dall’Amministrazione Comunale viene ad essere bilanciato dalla presenza della farmacia comunale in contiguità con i servizi presenti nel centro storico ai fruitori dei quali si è inteso garantire un immediato e pronto accesso al servizio di distribuzione dei farmaci
Del pari inammissibile risulta essere la censura che fa leva sull’asserita adeguatezza della farmacia del Dott. Caravello, distante solo 300 dal centro storico, a garantire gli standards di servizio voluti dall’Amministrazione, trattandosi anche in questo caso di una valutazione che impinge nel merito delle scelte riservate all’Amministrazione.
Privo di rilevanza è, infine, il rilievo in base al quale la delibera impugnata costituirebbe la ratifica di una decisione già presa dal Comune. Ciò che conta è, infatti, che tale decisione vada esente da censure di irragionevolezza ed arbitrarietà essendo sorretta da congrui motivi di interesse pubblico.
Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione III di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta. Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10/06/2010 con l'intervento dei Magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Dario Simeoli, Referendario
Raffaello Gisondi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/09/2010 |