REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 701 del 2010, proposto da:
Acqua Azzurra Societa' Consortile a r l, rappresentata e difesa dagli avv. Luca Capecchi, Giovanni Olivieri, con domicilio eletto presso Giovanni Olivieri in Genova, via Porta D'Archi 3;
contro
Comune di Alassio, rappresentato e difeso dall'avv. Simone Contri, con domicilio eletto presso Simone Contri in Genova, via dei Mille, 9 c/o Segreteria Tar;
nei confronti di
Severn Trent Italia Spa;
per l'annullamento
della nota del Comune di Alassio prot. n. 12521 del 23.6.10 con la quale il Comune ha negato alla ricorrente l’accesso ai documenti richiesto con istanza del 25.6.10, nonché per la declaratoria del relativo diritto e la conseguente condanna del Comune ad esibire tutta la documentazione in questione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Alassio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2010 il dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 30 luglio 2010 la Società Consortile a r.l. Acqua Azzurra chiedeva a questo Tribunale che venisse dichiarato l’obbligo del Comune di Alassio a consentire l’accesso ai documenti costituenti l’offerta tecnico progettuale e l'offerta economico finanziaria presentati dalla controinteressata S.p.A. Severn Trent nell’ambito della procedura ristretta avviata all’interno della procedura di project financing per la scelta del concessionario della realizzazione e gestione del depuratore di reflui urbani; la ricorrente chiedeva altresì l’annullamento del diniego emesso in questione dal Comune.
La Società Acqua Azzurra esponeva in fatto di rivestire nel procedimento avviato nel 2003 la qualità di promotore, ma di essere stata infine esclusa dalla gara per la mancata presentazione di fideiussione e che la sua esclusione era stata confermata in sede giurisdizionale dapprima da questo Tribunale ed in seguito dal Consiglio di Stato in sede di appello.
La ricorrente deduceva le seguenti censure:
1.Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/90 e dell’art. 13 co. 5 lett. a) D. Lgs. 163/06. Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto un'insufficienza di motivazione.
2.Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 L. 241/90. Eccesso di potere per difetto o insufficienza di istruttoria, errore, difetto o insufficienza di motivazione.
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/90 e dell’art. 13 co. 5 lett. a) D. Lgs. 163/06. Eccesso di potere per difetto o insufficienza di istruttoria, errore, difetto o insufficienza di motivazione.
Il Comune di Alassio si è costituito in giudizio sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, mentre non si è costituita la controinteressata S.p.A. Severn Trent.
Alla odierna camera di consiglio la causa è passata in decisione.
Il ricorso è destituito di fondamento.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
La Società Acqua Azzurra ha avviato la procedura di project financing quale promotore, ma successivamente è stata esclusa dalla gara per la scelta del concessionario e il suo ricorso a questo Tribunale è stato respinto ed altresì respinto è stato anche il suo successivo appello al Consiglio di Stato.
Ora, la situazione giuridicamente rilevante che avrebbe potuto fornire base alla domanda di accesso risiedeva per Acqua Azzurra nella posizione di concorrente, nelle cui vesti avrebbe potuto sindacare la scelta da parte del Comune di Alassio di altro concorrente quale concessionario: ma l’avvenuta esclusione, ormai consolidata dall’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale a disposizione di Acqua Azzurra ha privato quest’ultima di quel nesso diretto che lega l’interesse all’accesso ai documenti amministrativi alla situazione giuridicamente rilevante sottostante all’interesse all'accesso medesimo (T.A.R. Liguria, 2^, 4 febbraio 2004 n. 122).
L’esclusione dalla gara ormai definitiva ha privato quindi la ricorrente di quella posizione differenziata e qualificata che sola avrebbe potuto fondare il diritto all’accesso ai documenti di gara: quindi la Società Acqua Azzurra non può oggi vantare la possibilità di ricorrere avverso la mancata esclusione di altro concorrente dalla procedura, in particolare della Severn Trent, unico concorrente rimasto, poiché del tutto priva di titoli per avanzare in giudizio simili pretese.
Va aggiunto, per completezza, che in ogni caso la gara non risulta ad oggi completata quindi, anche in astratto, non può essere al momento maturata un’eventuale azione giurisdizionale nei confronti delle determinazioni della P.A.
Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono soccombenza e si liquidano in dispositivo per quanto concerne il Comune di Alassio, mentre non dia luogo a pronuncia sulle spese nei confronti della controinteressata, data la sua mancata costituzione in giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del Comune di Alassio in complessivi €. 3.000,00 (oltre a i.v.a. e c.p.a.).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Antonio Bianchi, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/11/2010 |