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TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 14/1/2011 n. 201
Sull'illegittimità dell'esclusione da una gara di un concorrente, per accertata irregolarità nel pagamento di una cartella esattoriale, non debitamente notificata allo stesso.

E' illegittimo il provvedimento di esclusione da una gara adottato da una stazione appaltante nei confronti di un concorrente, cui sia stata contestata l'esistenza di un'irregolarità nel pagamento di una cartella esattoriale, in quanto la predetta cartella non risulta debitamente notificata all'impresa stessa, atteso che il procedimento di notifica non si è perfezionato, stante la mancata prova dell'invio della raccomandata con ricevuta di ritorno, come prescritto dall'art. 60 del DPR n. 600/73. Secondo consolidata giurisprudenza, le modalità di notifica della cartella esattoriale non risultano idonee e sufficienti per affermare con certezza l'avvenuta conoscenza, da parte del concorrente, della cartella in questione alla data della notifica della stessa a mani di persona qualificatasi addetta al ritiro, in assenza del destinatario. In siffatta ipotesi, si impone che, della avvenuta consegna a persona diversa dal destinatario, quest'ultimo sia informato con raccomandata. Il che, nel caso di specie, non è avvenuto. Ne consegue che, alla data in cui è stata resa la dichiarazione sostitutiva in ordine alla regolarità fiscale e contributiva, l'impresa esclusa dalla gara era in possesso del prescritto requisito di regolarità tributaria, dovendosi ritenere veritiera la dichiarazione resa. Pertanto, in mancanza della avvenuta prova della perfezione della notifica della cartella, deve ritenersi non avverata l'ipotesi di cui alla lettera G) dell'art. 38 del DLgs n. 163/06, in ordine al "definitivo accertamento" di violazioni relative al pagamento delle imposte e tasse.

Materia: appalti / requisiti di partecipazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4395 del 2010, proposto da: Società Cooperativa Edera s.c.a.r.l., in persona del legale rapp.te p.t.,

rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Napolano, con domicilio eletto in Napoli, v. Andrea D'Isernia n. 8;

 

contro

La Provincia di Napoli, in persona del legale rapp.te p.t.,

rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonino Cascone e Aldo Di Falco, con domicilio eletto presso Aldo Di Falco in Napoli, piazza Matteotti,1;

 

nei confronti di

La Società Italia 90 S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., (NC)

 

per l'annullamento

della determinazione n.5966/2010 emessa dalla Provincia di Napoli con cui si procede al ritiro della aggiudicazione della gara per i lavori di manutenzione presso il L. C. Pansini di Napoli;

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Napoli;

Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2010 il cons. Alessandro Pagano e uditi per le parti i difensori: come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1.- Letto il ricorso con il quale la cooperativa Edera contesta che la Provincia di Napoli abbia provveduto al “ritiro” della determinazione dirigenziale n. 4983 del 12.5.2010 di aggiudicazione definitiva della gara concernente i lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso il L.C. “Pansini”di Napoli;

Esaminati i due mezzi articolati con cui si deduce la violazione di legge (art. 41 e 97 Cost.; artt. 12 e seg. DLgs 163/2006; art. 60, DPR 600/1073) e l’eccesso di potere sotto molteplici profili;

2.– Rilevato che l’amministrazione ha provveduto a costituirsi, concludendo per la infondatezza del gravame;

3. – Che la causa –previo accertamento istruttorio– è stata trattenuta in decisione all’udienza indicata.

 

DIRITTO

4.– In via preliminare vanno disattese le eccezioni processuali della Provincia che assume la inammissibilità del gravame, per omessa impugnazione degli atti relativi all’accertamento fiscale.

L’eccezione è –all’evidenza– sfornita di pregio giuridico, atteso che quella omessione non ha alcun effetto pregiudiziale sulla presente lite.

4.1.- Nel merito il ricorso va giudicato fondato.

In sintesi: la Provincia di Napoli ha provveduto al “ritiro” del provvedimento di aggiudicazione definitiva (n. 4983/2010) emesso nei confronti della Edera srl a seguito della gara per i lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso l’istituto scolastico “Pansini” di Napoli e quindi (si assume) aggiudicati alla coop. Italia 90 srl, evocata, ma non costituita in giudizio.

A sostegno di tale autoannullamento, la Provincia ha evidenziato che, dopo la aggiudicazione provvisoria, aveva attivato gli accertamenti d’ufficio ex art. 71 DPR n. 445/2000 nei confronti della prima graduata (Edera srl) acquisendo la nota della Agenzia delle Entrate –Ufficio di Pozzuoli attestante l’esistenza in capo alla predetta “di irregolarità definitivamente accertate in merito al pagamento di imposte e tasse” con particolare riferimento ad una cartella esattoriale relativa all’anno 2005.

Come però sostenuto dalla attuale istante, la relativa cartella non risulta debitamente notificata alla stessa, atteso che è stata consegnata con la dicitura “altri conviventi” presso la sede dell’Edera, ma il procedimento di notifica non si è perfezionato stante la mancata prova dell’invio della raccomandata con ricevuta di ritorno, prescritta dall’art. 60 del DPR n. 600/1973. (Come ha osservato la giurisprudenza in una fattispecie analoga: “In particolare, è da condividersi il rilievo di cui al proposto ricorso secondo cui le modalità di notifica della cartella esattoriale di cui sopra non risultano idonee e sufficienti per affermare con certezza l'avvenuta conoscenza da parte della ricorrente della cartella di cui è questione alla data della notifica della stessa a mani di persona qualificatasi, in assenza del destinatario, persona addetta al ritiro. In detta evenienza, infatti, si impone che della avvenuta consegna a persona diversa dal destinatario, quest'ultimo sia informato con raccomandata. Il che, nel caso di specie, non è avvenuto. In altri termini, alla data dell'8 giugno 2009 la notifica della cartella esattoriale non si era perfezionata, non potendo conseguentemente decorrere i termini per il pagamento (ovvero l'impugnazione della cartella). E, del pari conseguentemente, alla data del 25 ottobre 2009 - nella quale è stata resa la dichiarazione sostitutiva in ordine alla regolarità fiscale e contributiva - la ricorrente era in possesso del prescritto requisito di regolarità tributaria, dovendosi infatti ritenere veritiera la dichiarazione resa”: Tar Lazio–Roma, sez. II, 16.6.2010 n. 18233).

In mancanza della avvenuta prova della perfezione della notifica della cartella esattoriale –perfezione di cui non si è accertata l’esistenza neanche a seguito di specifica istruttoria–, deve ritenersi non verificatasi (pur in assenza di profili di responsabilità della stazione appaltante) la ipotesi di cui alla lettera G) dell’art. 38 del DLgs n. 163/2006 in ordine al “definitivo accertamento” di violazioni in ordine al pagamento delle imposte e tasse.

Il ricorso va accolto (motivo sub I°) e l’atto impugnato annullato.

I restanti mezzi, possono assorbirsi.

5.- Le spese di causa possono interamente compensarsi, stante la particolare natura della lite.

 

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Accoglie il ricorso n. 4395/2010 e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 15 dicembre 2010 e del 10 gennaio 2010 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Alessandro Pagano, Consigliere, Estensore

Renata Emma Ianigro, Consigliere

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/01/2011

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