REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 965 del 1999, proposto da:
Gradim Giochi di Grasso Gerardo, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Venere Grasso, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;
contro
Comune di Tiggiano, non costituito;
nei confronti di
Ditta Giochi Park srl, non costituita;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
della nota del 15.04.1999, protocollo 2985, a firma del Tecnico Comunale del Comune di Tiggiano, notificata in pari data, con la quale si comunica che a seguito della trattativa plurima esperita in data 06.04.1999, relativa alla fornitura di giochi per parchi pubblici, la Giunta Comunale, con proprio atto n. 31 del 09.04.1999, ha deliberato l'aggiudicazione alla ditta Giochi Park di Ugento;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale e, segnatamente, della predetta deliberazione di G.M. n. 31 del 9.4.1999.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore per l'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2010 il dott. Giuseppe Esposito e udito l'avv.to A. Vantaggiato, in sostituzione dell'avv.to M. V. Grasso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- La Ditta ricorrente partecipava alla trattativa privata plurima per la fornitura di giochi per parchi pubblici, che veniva aggiudicata alla controinteressata per il maggior ribasso percentuale offerto, impugnando poi gli atti indicati in epigrafe e deducendo l’eccesso di potere per mancata applicazione delle regole contenute nella lettera d’invito e per sviamento.
Rileva che il Comune ha aggiudicato la gara alla Giochi Park, nonostante essa non avesse esibito la certificazione UNI EN ISO 9002 richiesta dalla lettera d’invito.
Non si sono costituiti in giudizio né il Comune né l’aggiudicataria; con ordinanza del 5 maggio 1999 n. 379 è stata respinta l’istanza cautelare.
All’udienza pubblica del 2 dicembre 2010 il ricorso è stato assegnato in decisione.
2.- Osserva il Tribunale che la lettera d’invito effettivamente richiedeva che “gli articoli dovranno essere supportati dalla certificazione di qualità UNI EN ISO 9002”, ma tale prescrizione risulta inesattamente formulata, in relazione alla gara avente ad oggetto l’acquisto di giochi per parchi pubblici (giostrine, altalena, scivolo, ecc.).
Invero, detta certificazione può essere richiesta all’Impresa costruttrice del bene o fornitrice del servizio (onde attestare l’impiego, nelle fasi di realizzazione o nell’attività richiesta, dei più alti standard qualitativi), mentre nella specie è stata impropriamente riferita agli articoli oggetto della fornitura.
E’ così accaduto che il responsabile dell’U.T.C., dopo aver richiesto alla Giochi Park il possesso dei requisiti richiesti e informato dalla stessa che non possedeva la certificazione di cui trattasi, ha verificato che la sua mancanza non assumeva importanza per la fornitura di prodotti già montati, per i quali era piuttosto importante la certificazione di sicurezza (DIN 7926-EN176).
Le valutazioni del responsabile sono state rese con relazione del 9/4/1999, fatta propria dalla G.M. con la impugnata delibera di affidamento della fornitura.
Ciò posto, il Collegio reputa che le valutazioni dell’Amministrazione resistono alle censure mosse dalla ricorrente, dovendosi fare applicazione del principio per cui alle clausole di gara, fermo restando il loro carattere cogente, può essere attribuito il significato che ne consenta un’interpretazione rispondente alla caratteristica della gara e adatta ad assicurare l’ottemperanza da parte delle Ditte partecipanti (cfr. Cons. Stato - sez. IV, 28 aprile 2006 n. 2399: “Può ammettersi, per contro, che solo in caso di un'equivoca formulazione del bando di gara le relative prescrizioni possano essere oggetto di una interpretazione idonea ad assicurare un ragionevole ed effettivo adempimento dei loro contenuti; conf. T.A.R. Sicilia - Catania, sez. III, 8 aprile 2010 n. 1060; cfr., altresì, Cons. Stato - Sez. V, 2 agosto 2010 n. 5075).
Pertanto, è stata giustamente esclusa la necessità della certificazione di qualità per i giochi da fornire, che nessun partecipante alla gara era tenuto ad avere nella sua disponibilità (riguardando l’attività dei soggetti produttori degli articoli); tant’è che la stessa Ditta ricorrente non ha esibito l’attestazione che pur dichiara di possedere, ma che comunque deve ritenersi relativa alla propria attività d’impresa e non riferita a ciascuno dei beni della fornitura in questione.
Per tali ragioni il ricorso va respinto.
3.- Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, non essendo costituiti gli intimati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Costantini, Presidente
Enrico d'Arpe, Consigliere
Giuseppe Esposito, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2011 |