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TAR Abruzzo, Sez. L'Aquila, 15/3/2011 n. 129
Sulla presenza del segretario comunale all'interno della commissione di gara.

La presenza del segretario comunale all'interno della commissione di gara non ne inficia la composizione, non potendosi argomentare l'incompatibilità dello stesso segretario per il solo fatto che il medesimo ha partecipato, nella sua veste istituzionale, alle delibere assunte dall'organo deliberativo. Pertanto, nel caso di specie, è infondato il ricorso promosso avverso il provvedimento recante l'aggiudicazione definitiva di una gara pubblica per l'affidamento del servizio di igiene ambientale per l'asserito illegittimo inserimento nella commissione di gara del segretario comunale.

Materia: appalti / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 82 del 2007, proposto da:

Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Retico, con domicilio eletto presso avv. Barbara Tempesta in L'Aquila, via Fontesecco N.16;

 

contro

Comune di Silvi, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Referza, con domicilio eletto presso avv. Lucio Leopardi in L'Aquila, via S. Domenico 14;

 

nei confronti di

Impresa Diodoro Ecologia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Francesca Tattoni, Vincenzo Cafforio, con domicilio eletto presso TAR Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est; Manutencoop Servizi Ambientali S.p.A. Capogruppo A.T.I.;

 

e con l'intervento di

ad opponendum:

Flavia Lattanzi Benvenuti;

 

 

per l'annullamento

dell’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE BANDITO MEDIANTE DISCIPLINARE APPROVATO CON DETERMINA N. 270/S.T.M. DEL 12.10.06.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Silvi e dell’Impresa Diodoro Ecologia S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato che, a termini dell’art. 120, co.10, del Codice del processo amministrativo nei giudizi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a) del Codice, quale quello che ne occupa, la sentenza è redatta, ordinariamente, in forma semplificata;

 

Considerato che la ricorrente impugna gli atti in epigrafe individuati recanti aggiudicazione dell’appalto relativo al servizio di igiene ambientale in favore della controinteressata Diodoro Ecologia s.r.l., approvazione della graduatoria nella parte in cui pone al primo posto la predetta Diodoro ed al secondo la Manutencoop controinteressata e gli atti di gara preordinati a tali esiti, chiedendo pronunciarsi l’aggiudicazione in suo favore, ove possibile, ovvero il risarcimento del danno per equivalente derivante dalla mancata illegittima aggiudicazione;

 

Considerato che il ricorso deduce: 1) Violazione dell’art. 48 del D.lgs. 12.4.2006, n.163, non avendo la Commissione proceduto, prima dell’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, alle verifiche a campione previsti dalla richiamata disposizione; 2) Violazione dell’art. 84 co.2°, 4° e 8° del D.lgs. 12.4.2006, n.163 – Violazione di legge per mancanza di motivazione, per difettosa composizione della Commissione di gara originariamente nominata, nella quale non poteva individuarsi alcun componente “esperto”, e per violazione di legge nella successiva modifica della Commissione, con l’inserimento di altri due membri, ad operazioni di gara già parzialmente compiute; illegittimo era inoltre l’inserimento del Segretario comunale del Comune che aveva partecipato alle delibere assunte dal Comune relativamente alla gara in esame; 3) Violazione dell’art. 7 L. 7.8.1990, n.241, non avendo l’Amministrazione comunicato l’avvio del procedimento inteso alla modifica della composizione della Commissione alle imprese concorrenti; 4) Violazione dell’art. 6, co.4° lett.b) delle disposizioni finali del disciplinare di gara, non avendo l’aggiudicataria dimostrato con certificazione in originale di aver eseguito almeno un servizio di igiene urbana per un Comune turistico di mare nell’ultimo triennio; 5) Violazione dell’art. 6 co.3° del disciplinare di gara. Violazione di legge per difetto di motivazione: in calce alla richiesta di partecipazione alla gara della costituenda ATI Manutencoop Servizi Ambientali s.p.a. e Pineto Coop Società cooperativa Sociale, seconda graduata, sono state apposte le sottoscrizioni dei legali rappresentanti delle due imprese in forma non autentica, laddove, secondo il disciplinare di gara, anche l’atto contenente l’impegno a conferire il mandato all’impresa, designata quale capogruppo, avrebbe dovuto presentare la forma della scrittura privata autenticata;

 

Considerato che la controinteressata Diodoro Ecologia ha proposto ricorso incidentale deducendo che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per aver presentato inammissibilmente un’offerta “in aumento”;

 

Ritenuto che il primo motivo sollevato nel ricorso principale non è idoneo a determinare l’effetto caducatorio auspicato, non potendosi far discendere dalla violazione formale evidenziata alcuna violazione sostanziale idonea a determinare tale effetto, tenuto conto che la ricorrente neppure allega l’insussistenza delle condizioni di partecipazione in capo ad alcuna delle concorrenti potenzialmente interessate dalla verifica a campione, condizioni peraltro puntualmente verificate dalla Commissione in relazione alla impresa aggiudicataria;

 

Ritenuto infondato il secondo motivo, posto che, per un verso, l’intervenuta modifica della Commissione (allorché le buste contenenti le offerte tecniche ed economiche non erano ancora valutate) ha correttamente emendato un vizio originario di composizione che non presentava membri “esperti”, e, per altro, che la Commissione integrata e rinnovata ha rinnovato le operazioni di gara (cfr. verbale n.3/2006), facendo proprie le risultanze preliminari già acquisite e svolgendo ex novo le ulteriori fasi procedimentali (cfr. TAR Abruzzo – L’AQUILA, n.862/2008), e che, sotto ulteriore profilo, la presenza del Segretario comunale all’interno della Commissione non ne inficia la composizione, non potendosi argomentare l’incompatibilità dello stesso Segretario comunale per il solo fatto che lo stesso ha partecipato, nella sua veste istituzionale, alle delibere assunte dall’organo deliberativo (cfr. TAR Abruzzo, cit.);

 

Ritenuto infondato il terzo motivo, non essendo le imprese concorrenti destinatarie dell’atto di modifica della composizione della commissione e non potendo esse fornire in ogni caso alcun elemento utile al procedimento di specie;

 

Ritenuto infondato il quarto motivo, non essendo contestato che la ditta ricorrente abbia effettivamente eseguito i servizi di igiene urbana richiesti come requisito tecnico, come comprovato dagli atti allegati alle note 28.12.2006 prot. nn.46614 e 46615 del 2006;

 

Ritenuto inammissibile il quinto motivo, stante l’evidente mancanza di interesse a contestare la posizione della seconda graduata, una volta consolidata l’aggiudicazione in capo alla prima;

 

Ritenuto in definitiva di respingere il ricorso perché infondato, con conseguente reiezione anche delle domande di subentro e di risarcimento, evidentemente conseguenziali a diverso esito dell’impugnativa;

 

Ritenuto che l’esito del ricorso principale esime il Collegio dall’esame del ricorso incidentale proposto;

 

Ritenuto di regolare le spese secondo soccombenza come in dispositivo;

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale per l’Abruzzo – L’AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 4.000 (quattromila) da ripartirsi in parti uguali tra il Comune di Silvi e la controinteressata Diodoro Ecologia s.r.l.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

Cesare Mastrocola, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere

Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore

 

 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/03/2011

 

IL SEGRETARIO

 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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