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Consiglio di Stato, Sez. V, 31/3/2011 n. 1969
E' legittima un'ordinanza sindacale contingibile e urgente per la prosecuzione temporanea della gestione di un servizio pubblico locale, ma la situazione di urgenza non giustifica la definizione dell'importo dei canoni da corrispondere al gestore.

E legittimo l'intervento di un sindaco che mediante un'ordinanza contingibile e urgente ha imposto alla precedente affidataria lo svolgimento della gestione del servizio di igiene urbana per la durata massima di 3 mesi, tenuto conto che eventi che non erano nella disponibilità del comune (esito infruttuoso della gara indetta dall'A.T.O.) hanno determinato una situazione imprevedibile di assenza di un gestore del servizio di igiene urbana. Tale situazione era idonea ad arrecare un pericolo per la salute pubblica e ha giustificato l'intervento extra ordinem del sindaco del comune, finalizzato ad individuare un gestore per il tempo strettamente necessario alla selezione di altro gestore e a evitare l'interruzione di un servizio essenziale per la collettività. La richiamata situazione di urgenza non giustifica, tuttavia, la definizione in via autoritativa e definitiva dell'importo dei canoni da corrispondere al gestore. Il profilo economico del rapporto in alcun modo può essere attratto dai presupposti di contingibilità e urgenza, posti a fondamento dell'ordinanza. L'applicazione del precedente canone può al più essere prevista in via meramente transitoria e provvisoria in attesa di una definizione concordata del canone e, conseguentemente, l'ordinanza deve essere annullata nella parte in cui ha fissato in via autoritativa e definitiva il canone del servizio di gestione, anziché prevedere tale canone in via provvisoria in attesa di una definizione concordata o stabilita nelle competenti sedi anche giurisdizionali.

Materia: ambiente / rifiuti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8451 del 2010, proposto da:

Innovambiente Puglia S.r.l., in proprio e n.q. di mandataria dell’Ati costituita con Gesenu Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Roma, via degli Avignonesi, 5;

 

contro

Comune di Brindisi;

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 01381/2010, resa tra le parti, concernente RIS.DANNI PER PROROGA GESTIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2011 il Cons. Roberto Chieppa e udito per le parti l’avvocato Abbamonte;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza n. 1381/2010 il Tar per la Puglia, sezione di Lecce, ha dichiarato in parte improcedibile e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto da Innovambiente Puglia S.r.l., in proprio e n.q. di mandataria dell’Ati costituita con Gesenu Spa, per l’annullamento dell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente emessa dal Sindaco del Comune di Brindisi, prot. n. 76890 del 30.11.2009, con la quale era stato ordinato alla ricorrente di provvedere per mesi tre decorrenti dal 01.12.2009, alla gestione del servizio di igiene urbana "nei termini e con le condizioni tecniche ed economiche rinvenienti dal capitolato speciale di appalto vigente al 30.11.2009" e per il risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione dell’atto impugnato.

Innovambiente Puglia S.r.l. ha proposto ricorso in appello avverso la suddetta sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.

Il comune di Brindisi, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione di una ordinanza contingibile e urgente emessa dal sindaco del comune di Brindisi per imporre alla Innovambiente Puglia S.r.l. lo svolgimento della gestione del servizio di igiene urbana per la durata massima di mesi tre decorrenti dal 1 dicembre 2009 con le condizioni tecniche ed economiche contenute nel precedente capitolato speciale d’appalto (canone mensile per il costo del servizio pari ad euro 1.122.770,74, oltre IVA).

Il giudice di primo grado ha dichiarato l’azione di annullamento improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse poiché “nelle more della decisione del ricorso, è, infatti, ormai decorso il periodo di validità dell’ordinanza (che aveva riferimento ad un periodo di tre mesi a decorrere dal 1° dicembre 2009 ed era quindi destinata a perdere efficacia con il 28 febbraio 2010) impugnata ed è quindi venuto a cessare ogni interesse alla decisione dell’azione impugnatoria”.

E’ fondato il motivo con cui l’appellante contesta tale statuizione, in quanto l’avvenuta completa esecuzione dell’atto impugnato non priva di interesse l’azione di annullamento proposta dal soggetto leso.

Infatti, in termini generali permarrebbe comunque l’interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto da far valere ai fini risarcitori (art. 34, comma 3, cod. proc. amm.) e, con riferimento al caso specifico, il provvedimento impugnato ha disciplinato i rapporti patrimoniali tra le parti, permanendo anche l’ulteriore interesse a rimuovere l’atto e i suoi effetti patrimoniali.

3. Ciò premesso, passando all’esame del merito della questione, si osserva che sussistevano i presupposti per l’emanazione dell’ordinanza contingibile e urgente, tenuto conto che eventi che non erano nella disponibilità del comune di Brindisi (esito infruttuoso della gara indetta dall’A.T.O. BR/1) hanno determinato una situazione imprevedibile di assenza di un gestore del servizio di igiene urbana.

Tale situazione era idonea ad arrecare un pericolo per la salute pubblica e ha giustificato l’intervento extra ordinem del sindaco del comune, finalizzato ad individuare un gestore per il tempo strettamente necessario alla selezione di altro gestore e a evitare l’interruzione di un servizio essenziale per la collettività.

Le censure attinenti all’insussistenza dei presupposti per adottare una ordinanza contingibile e urgente devono, quindi, essere respinte.

4. L’appellante ha contestato la suddetta ordinanza anche sotto un diverso profilo, lamentando l’illegittima imposizione delle condizioni economiche da applicare al rapporto tra le parti.

Tale censura è fondata.

La richiamata situazione di urgenza non giustifica, infatti, la definizione in via autoritativa e definitiva dell’importo dei canoni da corrispondere al gestore.

Il profilo economico del rapporto in alcun modo può essere attratto dai presupposti di contingibilità e urgenza, posti a fondamento dell’ordinanza.

L’applicazione del precedente canone poteva al più essere prevista in via meramente transitoria e provvisoria in attesa di una definizione concordata del canone e, di conseguenza, l’impugnata ordinanza va annullata nella parte in cui ha fissato in via autoritativa e definitiva il canone del servizio di gestione, anziché prevedere tale canone in via provvisoria in attesa di una definizione concordata o stabilita nelle competenti sedi anche giurisdizionali.

5. L’annullamento in parte qua dell’ordinanza nei sensi appena esposti conferma la carenza della giurisdizione amministrativa in ordine alla ulteriore domanda proposta dalla ricorrente, attinente ai profili patrimoniali.

Il giudice di primo grado ha correttamente rilevato che la seconda domanda, pur apparentemente presentata in termini risarcitori, costituisce, in realtà, una domanda strettamente attinente a <<indennità, canoni ed altri corrispettivi>> del rapporto concessorio (estremamente significativi sono, in questa prospettiva, la domanda di condanna alla corresponsione dell’IVA che non ha certo senso in una impostazione risarcitoria ed i criteri di quantificazione dell’obbligazione, relativi, in realtà, a corrispettivi contrattuali).

Il contenuto sostanziale della domanda è, infatti, diretto ad ottenere una corretta determinazione del canone, in sostituzione di quella imposta (illegittimamente) dall’amministrazione.

Accertata in questa sede l’illegittimità dell’imposizione coatta del canone, ogni questione sulla sua corretta determinazione appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia concernente “indennità, canoni e altri corrispettivi” in materia di pubblici servizi (art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e, in precedenza, art. 33 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, come modificato dall'art. 7 della l. 21 luglio 2000 n. 205e dalla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte cost. 6 luglio 2004. n. 204).

Peraltro, la riconosciuta legittimità della prima parte dell’impugnata ordinanza esclude che la ricorrente possa invocare il risarcimento dei danni subiti per aver dovuto svolgere il servizio in modo coatto.

6. In conclusione, il ricorso in appello va in parte accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va in parte accolta la domanda di annullamento dell’impugnata ordinanza nei sensi di cui sopra, mentre va confermato il difetto di giurisdizione sulla domanda avente ad oggetto le pretese patrimoniali.

Tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie in parte il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte il ricorso proposto in primo grado, annullando il provvedimento impugnato nei limiti di cui in parte motiva e confermando nel resto la sentenza del Tar.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore

Eugenio Mele, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/03/2011

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