REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 166 del 2011, proposto da:
Delussu Costruzioni Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Carboni, Francesco Mossa, con domicilio eletto presso Francesco Pilosu in Cagliari, via Pessina n. 9;
contro
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, rappresentato e difeso dagli avv. Arcangelo Guzzo, Claudio Martino, Armando Piazzi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari n. 17;
nei confronti di
Lis Srl;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della determinazione n. 3 del 13.1.2011 emessa dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale con cui è stato disposto di revocare la determinazione dirigenziale n. 537 del 31.5.2010 di aggiudicazione definitiva alla società Delussu Costruzioni srl dei lavori di "sistemazione alveo Rio Taddore per la mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di Galtellì";
- della comunicazione prot. 360 del 26.1.2011 del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale - Nuoro all'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici;
- di tutti gli atti al predetto provvedimento comunque connessi, sia pregressi, prodromici che antecedenti e successivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica Sardegna Centrale;
vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
visti tutti gli atti della causa;
ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 il dott. Gianluca Rovelli e uditi gli avvocati Carboni e Mossa per la ricorrente e l’avvocato Piazzi per il Consorzio di Bonifica della Sardegna;
Ritenuto a un sommario esame tipico della fase cautelare che non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura in quanto:
a) appare chiaro e certo che l’impresa Delussu abbia presentato in sede di gara documentazione difforme rispetto a quella prodotta in sede di verifica;
b) appare altresì che il comportamento dell’impresa ricorrente sia stato correttamente valutato nella sua gravità da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice;
c) in linea generale le false attestazioni comportano l'esclusione dalla gara pubblica dell'impresa partecipante che le ha rese, risultando irrilevante a questo effetto l'elemento soggettivo doloso o colposo del ricorrente e sufficiente l'obiettiva esistenza del falso, atteso che l'autocertificazione è un modulo semplificatorio di favore che agevola l'interessato, ma contemporaneamente lo onera di specifica attenzione e verifica sia per non indurre in capo all'amministrazione l'onere di una impossibile verifica sull'elemento soggettivo del dichiarante, sia perché la responsabilità della verifica dei dati autocertificati correttamente bilancia la semplificazione così ottenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase di giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/04/2011
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