REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 167 del 2011, proposto da:
Lega Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Mastrolia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli, 60;
contro
Comune di Botrugno, non costituito;
nei confronti di
Stradale Salentina Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella De Giorgi Cezzi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce, via G. Paladini n. 50;
per l'annullamento
- della nota del Settore Tecnico del Comune di Botrugno del 23 dicembre 2010, trasmessa in pari data;
- del relativo verbale di gara n. 5 del 22 dicembre 2010, con la quale la Commissione di gara ha escluso l'impresa ricorrente per aver inserito nella busta B offerta tecnica il computo metrico estimativo;
- del verbale n. 6 del 23 dicembre 2010, con cui si è proceduto ad aggiudicare l’appalto in via provvisoria alla Srl Impresa Stradale Salentina;
- di tutti gli atti indittivi della gara, della risposta al quesito pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Botrugno del 29 novembre 2010;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque collegato, ed in particolare, ove occorra, di tutti i verbali di gara;
nonché per il risarcimento del danno ingiusto subito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Stradale Salentina Srl;
Vista l’ordinanza di questo Tar 11 febbraio 2011 n. 157 con cui sono stati disposti incombenti istruttori;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2011 il Cons. Rosaria Trizzino e uditi l’avv. Mastrolia per la ricorrente e l’avv. De Giorgi Cezzi per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con il ricorso in oggetto la ricorrente impugna il provvedimento del Comune di Botrugno del 23 dicembre 2010 e il verbale di gara n. 5 del 22 dicembre 2010, con cui è stata esclusa dalla gara per “l’affidamento di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e adeguamento scarichi finali” bandita dal Comune di Botrugno, per aver inserito nella busta B-offerta tecnica il computo metrico estimativo.
A sostegno del gravame deduce la violazione e falsa applicazione della lex specialis, del d.lgs. n. 163 del 2006 e del D.P.R. n. 554 del 1999, dei principi generali in materia di procedure di evidenza pubblica; l’eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria, errore nei presupposti, contraddittorietà, irragionevolezza e sviamento; difetto di motivazione.
2. – Si è costituita in giudizio la controinteressata contestando le pretese della ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso e dell’istanza incidentale.
3. – Con ordinanza 11 febbraio 2011 n. 157 la sezione ordinava incombenti istruttori (tempestivamente adempiuti dal Comune di Botrugno) e fissava per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 7 aprile 2011.
A tale udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. - Il ricorso è infondato.
Il Collegio deve innanzitutto precisare che dalla documentazione in atti risulta inequivocabilmente:
- l’allegazione all’offerta tecnica presentata dalla ricorrente del computo metrico estimativo relativo alla proposta tecnica migliorativa dell’opera (allegato D);
- che i prezzi utilizzati dalla ditta Lega come base della propria offerta migliorativa, ancorché in massima parte non scontati rispetto a quelli posti a base di gara, sono nuovi e diversi per quanto riguarda le voci F01.01, F01.04, F.02.18 inf. 01.20.
Ciò posto si osserva che secondo il pressoché univoco insegnamento giurisprudenziale “Pur potendosi considerare ammissibile l'allegazione all'offerta tecnica di un computo metrico estimativo recante l'indicazione dei prezzi unitari concernenti le proposte migliorative, è certamente illegittima l'indicazione in esso dei prezzi già scontati, essendosi realizzata in questo modo una palese violazione del principio di segretezza dell'offerta economica, necessaria a garantire la trasparenza della procedura di gara e la massima obiettività nell'assegnazione dei punteggi, oltre che la par condicio dei concorrenti.” ( cfr. ex multis, Consiglio Stato, V, 2 agosto 2010 , n. 5109)
E invero, anche la sola possibilità della conoscenza dell'entità dell'offerta economica mette in pericolo la garanzia dell'imparzialità dell'operato dell'organo valutativo chiamato a dare un giudizio sull’offerta tecnica, in quanto la conoscenza preventiva dell'offerta economica può influire sulla valutazione dell'offerta tecnica in modo non conforme alla parità di trattamento dei concorrenti (cfr. da ultimo Tar Lecce, III, 10 febbraio 2011, 270).
Tanto basta a ritenere che l’offerta tecnica della ricorrente violi i principi esposti e che legittimamente il Comune abbia proceduto alla sua esclusione..
5. - Il ricorso va dunque respinto.
Peraltro, sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente, Estensore
Ettore Manca, Consigliere
Patrizia Moro, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2011
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