REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1503 del 2011, proposto da:
Sogliano Ambiente Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Giulia Dall'Aglio, Roberto Ianne, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi dell’art. 25, comma 2 del D.lgs. n. 104/2010;
contro
Treviso Servizi Sra, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Massarotto, Enrico Vedelago, con domicilio eletto presso Giacomo Nordio in Favaro Veneto, via delle Felci 70;
nei confronti di
Ecolando Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Carla Bianchi, Nicola Cavaliere, con domicilio eletto presso Marina Vianello in Mestre, via La Marmora, 12;
per l'annullamento
della comunicazione prot.n. 0371/11, relativa alla graduatoria definitiva, per il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti ingombranti provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio del Comune di Treviso, attestante l'esclusione della ricorrente dalla gara d'appalto; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Treviso Servizi Sra e di Ecolando Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di gara e le ragioni della disposta esclusione della ricorrente per mancanza di uno dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo (disponibilità di almeno un automezzo per il trasporto dei rifiuti);
atteso che la ricorrente ha espressamente dichiarato di non possedere la diretta disponibilità di alcun mezzo idoneo al servizio, tanto da preannunciare che, in caso di aggiudicazione, avrebbe affidato in subappalto tale segmento del servizio ad altra impresa;
ritenuto che tale dichiarazione evidenzi la carenza in capo alla ricorrente dei requisiti di partecipazione, non potendo la dichiarazione resa circa la possibilità di ricorrere al sub-appalto essere considerata equipollente alla dichiarazione con la quale un concorrente può, al fine di ovviare alla carenza di un requisito di partecipazione, fare ricorso al diverso istituto dell’avvalimento;
che, come sottolineato dalla giurisprudenza, il concetto di disponibilità deve essere inteso non in termini di “… mera possibilità dell'aggiudicatario di rivolgersi quale cliente al terzo per far svolgere ad esso i servizi in questione.
Una siffatta lettura priverebbe, in primo luogo, di senso utile il precetto, riducendolo a semplice richiamo della possibilità, che ogni operatore giuridico ha, di rivolgersi a soggetti terzi come cliente per l'espletamento dei servizi in parola. In secondo luogo, sul versante sistematico, si creerebbe uno iato illogico tra il caso di disponibilità in prima persona (o tramite soggetto controllato), da dimostrare documentando la proprietà, la locazione finanziaria o la locazione civilistica, ossia titoli che dimostrando la disponibilità immediata ed esclusiva del bene; e disponibilità mediante soggetti terzi (o semplicemente collegati), concretizzabile con forme che non garantiscono l'utilizzo esclusivo del bene e l'accesso diretto al medesimo e si sostanziano nella mera possibilità di ricevere le relative prestazioni come cliente di chi la reale disponibilità del bene. Si deve invece reputare che la normativa di gara consenta modalità molteplici di documentazione di un requisito che deve essere nella sua sostanza ultima identico, dato dalla disponibilità diretta ed esclusiva del bene senza la necessità dell'altrui intermediazione.” (C.d.S., V, 3791/2009);
atteso che nel caso di specie risulta confermato che i mezzi sarebbero stati forniti direttamente dalla ditta terza e non dalla concorrente;
ritenuto che non sono state violate le garanzie di partecipazione e che non era necessario nell’ambito del procedimento cui ha preso parte la ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento conclusosi con l’esclusione dalla gara;
per detti motivi il ricorso è infondato e va respinto.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Claudio Rovis, Consigliere
Alessandra Farina, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/09/2011 |