|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3825 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
ASS.I.TERM S.r.l., con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Napolitano e Leonardo Salvatori, e presso il loro studio elettivamente domiciliata in Roma, alla via Sicilia n. 50, per mandato a margine del ricorso;
contro
BANCA d’ITALIA, in persona del Governatore pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Agresti e Stefania Ceci, e con essi elettivamente domiciliata in Roma, alla via Nazionale n. 91, presso il Servizio legale dell’Istituto, per mandato in calce all’atto di costituzione in giudizio;
nei confronti di
GEMMO S.p.A., con sede in Arcugnano (Vicenza), in persona del legale rappresentante pro-tempore, controinteressata aggiudicataria intimata, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del verbale della Commissione di gara del 5 maggio 2009, con il quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla procedura aperta per l’appalto di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici, manutenzione ordinaria edile, manutenzione straordinaria a richiesta, edile ed impiantistica, del complesso immobiliare di largo Bastia 35 in Roma, per il quadriennio 2009-2013 (impugnato con il ricorso);
- della nota n. 0422654/09 del 2 dicembre 2009, ricevuta dalla società ricorrente il 5 dicembre 2009, recante comunicazione dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla controinteressata intimata Gemmo S.p.A., e dei verbali allegati contenenti le motivazioni dell’esclusione, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente (impugnata con i motivi aggiunti)
e per il risarcimento del danno
per equivalente, mediante riconoscimento a titolo di lucro cessante, della somma di € 201.402,00, in misura pari all’utile d’impresa dichiarato in sede di offerta, nonché, per perdita di chance connesse alla mancata qualificazione, dell’ulteriore somma di € 40.280,40, pari al 20% del lucro cessante, e quindi per la condanna dell’Autorità intimata al pagamento della complessiva somma di € 241,682,30 oltre rivalutazione monetaria dal giorno della stipulazione del contratto, o della proporzionale somma pari al periodo contrattuale già svolto in caso di risarcimento in forma specifica mediante subentro della ricorrente nel contratto d’appalto per il periodo residuo (domanda proposta con separato atto notificato in corso di causa)
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista la domanda di risarcimento del danno, presentata in corso di causa, ai sensi dell’art. 30 comma 5 c.p.a.
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Banca D'Italia;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza della Sezione VI del Consiglio di Stato n. 3614 del 15 luglio 2009, con cui, in accoglimento dell’appello proposto dalla Banca d’Italia e in riforma dell’ordinanza di questo Tribunale n. 2257 del 21 maggio 2009, è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di esclusione della società ricorrente dalla gara d’appalto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2011, il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 12-13 maggio 2009 e depositato in segreteria il 13 maggio 2009, Ass.I.Term. S.r.l., con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha impugnatogli atti in epigrafe meglio indicati.
Giova premettere che:
- la società ricorrente ha partecipato a procedura aperta, indetta dalla Banca d’Italia per l’affidamento, con il criterio del maggior ribasso, di un appalto misto di servizi e lavori, con prevalenza di servizi, relativo alla conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici, manutenzione ordinaria edile, manutenzione straordinaria, impiantistica ed edile, a richiesta, del complesso immobiliare di largo Bastia n. 35 in Roma, per il quadriennio 2009-2013 (importo a base di gara pari a € 6.200.000,00 al lordo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e a € 9.300.00,00 complessivi in ipotesi di rinnovo per ulteriore biennio a richiesta della Banca d’Italia);
- esperite le verifiche relative alla regolarità della documentazione richiesta per l’ammissione alla gara, e determinata la soglia di anomalia delle offerte (pari al 33,990%), e rilevato che l’offerta dell’Ass.I.Term. S.r.l., superava la soglia di anomalia, in quanto recante il maggior ribasso assoluto (pari al 39,7%), la commissione di gara ha ritenuto di procedere all’esclusione dell’offerta perché la relazione illustrativa delle giustificazioni ex art. 86 comma 5 del d.lgs. n. 163/2006, richiesta dal paragrafo 2) del punto A.8) del disciplinare di gara, era priva di qualsivoglia sottoscrizione del legale rappresentante o suo procuratore.
A sostegno del ricorso, la società ricorrente, con unico articolato motivo, ha dedotto le seguenti censure:
Violazione e falsa applicazione del punto B.3 del disciplinare di gara; Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e ss. d.lgs. n. 163/2006; Eccesso di potere sotto il profilo dell’erronea valutazione dei presupposti di fatto.
La sottoscrizione della relazione illustrativa a giustificazione dell’offerta non era prescritta a espressa pena di esclusione dalla gara, laddove l’esclusione, ai sensi del punto B.3 del disciplinare di gara, era riferita alle offerte non sottoscritte o non corredate dalla relazione illustrativa.
D’altro canto, la scheda fac-simile dell’elenco di lavorazioni rilevanti ai fini della valutazione di congruità dell’offerta, da compilare a cura delle imprese partecipanti, allegata al disciplinare di gara, non recava indicazioni circa l’esigenza di sottoscrizione.
Né poteva dubitarsi della provenienza della relazione dalla società ricorrente e della sua non alterabilità e/o manomittibilità, in quanto essa era redatta su carta intestata della Ass.I.Term. e inserita nella busta contenente l’offerta, sigillata e controfirmata, a sua volta inserita in ulteriore plico sigillato.
Gli artt. 86 e ss. del d.lgs. n. 263/2006, peraltro, consentono l’esclusione solo dopo la verifica in contraddittorio dell’anomalia dell’offerta, salva la richiesta di ulteriori giustificazioni (si invoca giurisprudenza amministrativa espressamente richiamata).
In definitiva, la mancata sottoscrizione della relazione poteva e doveva essere oggetto di richiesta di regolarizzazione, non potendo dar luogo alla disposta esclusione.
Con successivi motivi aggiunti, notificati il 22 dicembre 2009, anche alla controinteressata aggiudicataria, e depositati il 23 dicembre 2009, la società ricorrente ha impugnato l’intervenuta aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore della Gemmo S.p.A., in via meramente consequenziale e derivata, al dichiarato fine di elidere l’improcedibilità del ricorso ove l’impugnazione non fosse stata estesa all’aggiudicazione definitiva.
Con successiva memoria difensiva, notificata il 21 aprile 2011 e depositata il 22 aprile 2011, la società ricorrente, insistendo per l’accoglimento del ricorso, ha proposto domanda di risarcimento dei danni, in corso di causa, ai sensi dell’art. 30 comma 5 c.p.a., indicati in di € 201.402,00, a titolo di lucro cessante, in misura pari all’utile d’impresa dichiarato in sede di offerta, e in € 40.280,40, pari al 20% del lucro cessante, a titolo perdita di chance connesse alla mancata qualificazione, dell’ulteriore somma, e quindi in complessivi € 241,682,30 oltre rivalutazione monetaria dal giorno della stipulazione del contratto, o da liquidare in via proporzionale in relazione al periodo contrattuale già svolto in caso di risarcimento in forma specifica mediante subentro della ricorrente nel contratto d’appalto per il periodo residuo.
Costituitasi in giudizio, la Banca d’Italia, con memoria depositata il 23 maggio 2011 ha dedotto a sua volta l’infondatezza del ricorso, in sintesi sul rilievo che l’art. A.8) del disciplinare di gara richiedeva a pena di esclusione che nella busta contenente l’offerta, oltre a quest’ultima, fosse inserita la relazione illustrativa sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore delegato, laddove la relazione prodotta dalla società ricorrente era priva di ogni sottoscrizione, ed essendo quest’ultima requisito imprescindibile di attribuzione del documento al suo autore, non surrogabile da elementi estrinseci quali l’intestazione e/o l’inserimento in piego sigillato.
Con memoria di replica la società ricorrente ha insistito sulle censure dedotte.
Con ordinanza della Sezione VI del Consiglio di Stato n. 3614 del 15 luglio 2009, in accoglimento dell’appello proposto dalla Banca d’Italia e in riforma dell’ordinanza di questo Tribunale n. 2257 del 21 maggio 2009, era stata, peraltro, respinta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di esclusione della società ricorrente dalla gara d’appalto.
All’udienza pubblica dell’8 giugno 2011 il ricorso è stato discusso e deciso con pubblicazione del dispositivo.
DIRITTO
1.) Il ricorso in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere pertanto respinto.
1.1.) La società ricorrente è stata esclusa, dopo aver accertato che la sua offerta, contenente il maggior ribasso (39,7%) in assoluto tra tutte quelle presentate, superava la soglia di anomalia, pari nella specie al 33,990%), come ritualmente computata ai sensi dell’art. 86 comma 1 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), perché la relazione giustificativa dell’offerta è risultata del tutto priva di sottoscrizione da parte del legale rappresentante o suo procuratore.
In effetti la commissione ha proceduto all’esclusione, nella seduta del 5 maggio 2009 -e avendo dato atto in quella precedente del 16 aprile 2009 della circostanza- solo dopo aver accertato che l’offerta della società ricorrente superava la soglia di anomalia, dandosi carico in via preliminare di esaminare i rilievi svolti dalla stessa società con fax del 27 aprile 2009, concernenti sia l’allegata pretesa assenza di specifica clausola di esclusione, sia la invocata certezza di riferibilità del documento, su carta intestata e in piego chiuso sigillato, alla stessa ricorrente, sia il richiamato orientamento giurisprudenziale che non consentirebbe l’esclusione in assenza delle giustificazioni preventive da intendere quale “mero onere collaborativo”.
In sintesi, la commissione ha distinto tra irregolarità meramente formali e irregolarità sostanziali, riconducendo a queste ultime il difetto del requisito strutturale di un documento quale è la sua sottoscrizione, che nella specie, trattandosi di relazione giustificativa, concorre comunque “a dar vita all’offerta nel suo insieme”, e ritenendo pienamente legittima la clausola del disciplinare di gara, interpretata, alla luce della giurisprudenza amministrativa e comunitaria, nel senso della possibilità di escludere un’offerta corredata da relazione giustificativa priva di sottoscrizione se superiore alla soglia di anomalia, e per la quale quindi la relazione giustificativa risulti imprescindibile.
1.2) La clausola del disciplinare di gara, al punto A.8), stabiliva testualmente che:
“Nella busta ‘B – Offerta economica’ devono essere contenute, a pena di esclusione dalla gara…(omissis) 2. la ‘relazione illustrativa’ delle giustificazioni di cui all’art. 86, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo, o consorzio o GEIE non ancora costituiti la relazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente”.
E’ noto che il comma 5 dell’art. 86 del codice degli appalti, applicabile ratione temporis alla procedura aperta, e a cui pertanto legittimamente ha fatto riferimento applicativo il disciplinare di gara -la disposizione è stata abrogata dall’art. 4-quater, comma 1, lettera b), del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, introdotto dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102- dispone(va) testualmente che:
“Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui all’articolo 87, comma 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara. Il bando o la lettera di invito precisano le modalità di presentazione delle giustificazioni. Ove l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta, la stazione appaltante richiede all’offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88. All’esclusione potrà provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica, in contraddittorio”.
La disposizione ha trasfuso, e generalizzato a tutti gli appalti, anche di servizi e forniture, la previsione già contenuta nel comma 1 bis dell’art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall’art. 7 comma 1 lettera b) del d.l. 3 aprile 1995, n. 101, come modificato dalla legge di conversione 2 giugno 1995, n. 216, poi sostituito dall’art. 7 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
Deve rammentarsi che la disposizione dell’art. 21 comma 1 bis, nella parte che qui interessa, relativa alla richiesta di giustificazioni preventive sulla composizione dell’offerta, e quindi sulla congruità del prezzo, fu considerata pienamente compatibile con la legislazione comunitaria e segnatamente con l’art. 30 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE (di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori), poiché la Corte di giustizia della Comunità europea, con decisione del 27 novembre 2001, pronunciata nei procedimenti riuniti n. C-285/99 e n. C-286/99, su rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato, statuì che la citata disposizione comunitaria “non si oppone, in via di principio, nella misura in cui tutti i requisiti che impone siano per il resto soddisfatti e gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 93/37 non siano pregiudicati, alla normativa ed alla prassi amministrativa di uno Stato membro che, in materia di determinazione delle offerte anormalmente basse e di verifica di queste offerte, da un lato, obbligano tutti gli offerenti, a pena di esclusione della loro partecipazione all'appalto, ad allegare alla loro offerta giustificazioni dei prezzi proposti relativi ad almeno il 75% dell'importo posto a base d’asta, e, dall’altro, applicano un metodo di calcolo della soglia di anomalia basato sulla media dell’insieme delle offerte ricevute per l’aggiudicazione di cui trattasi, di modo che gli offerenti non sono in grado di conoscere tale soglia al momento del deposito del loro fascicolo, dovendo tuttavia il risultato al quale porta l’applicazione di tale metodo di calcolo essere riesaminato dall’amministrazione aggiudicatrice”.
In sostanza, il giudice comunitario ha considerato che fosse consentito al legislatore nazionale di introdurre, nella disciplina di recepimento della direttiva, l’obbligo di fornire, anche a pena di esclusione, giustificazioni preventive, escludendo soltanto che il giudizio di anomalia delle offerte, ove le giustificazioni fossero state ovviamente presentate, potesse fondarsi soltanto sulle medesime e non anche sul contraddittorio con l’impresa concorrente interessata.
A tale decisione (e a successive sentenze del Consiglio di Stato, ad essa conformi) ha fatto espresso richiamo la commissione di gara laddove, pur avendo constatato subito il difetto della sottoscrizione della “relazione illustrativa delle giustificazioni” presentata dalla società ricorrente, si è correttamente astenuta dal disporne, sic et simpliciter, l’esclusione, verificando anzitutto se l’offerta presentata potesse qualificarsi come anomala, in quanto superiore alla soglia di anomalia, e quindi se la relazione giustificativa fosse indispensabile siccome finalizzata a introdurre il primo esame sull’offerta e a costituire base per la sua verifica in contraddittorio.
1.3) Sotto un primo aspetto, dunque, può escludersi che la prescrizione del disciplinare di gara, conforme alla previsione del comma 5 dell’art. 86 del codice degli appalti e ai principi enunciati dalla giurisprudenza comunitaria e amministrativa, sia illegittima, e ciò ancorché essa non risulti impugnata in modo chiaro, espresso e inequivoco.
E’ evidente, infatti, che la disposizione nazionale, riproduttiva in parte qua del comma 1 bis dell’art. 21 della legge n. 109/1994, rende(va) obbligatoria la presentazione delle giustificazioni preventive affidando alla lex specialis di gara di definirne (“precisano”) le “modalità di presentazione”, e quindi i loro requisiti formali e contenutistici, escludendo soltanto che l’esclusione per anomalia dell’offerta potesse essere fondata soltanto sull’esame delle giustificazioni.
In tale prospettiva, come è stato chiarito in giurisprudenza, “non possono ritenersi illegittime le regole della procedura ad evidenza pubblica richiedenti a pena di esclusione la presentazione delle giustificazioni preventive giacché tale richiesta non si pone in contrasto con alcuna disposizione normativa, sia nazionale che comunitaria; al contrario detta richiesta è ragionevole, non comporta un onere documentale incongruo ed eccessivo e risponde a finalità di accelerazione e semplificazione della procedura, essendo garanzia di serietà dell'offerta, scongiurando il pericolo che le giustificazioni vengano ricostruite solo ex post, anziché essere realmente esistenti al momento della formulazione dell’offerta, ed assicurando perciò una reale responsabilità dell'impresa circa le condizioni di gara” (così Cons. Stato, Sez. V, 8 settembre 2010, n. 6518; nel senso che una prescrizione di tale tipo è legittima in quanto “…non esclude la garanzia della fase della valutazione della anomalia in contraddittorio, ma specifica la prescrizione di cui all’art. 86, c. 5, prevedendo la sanzione dell’esclusione per la sua violazione”, vedi Cons. Stato, Sez. VI, 2 aprile 2010, n. 1893).
1.4) La società ricorrente, nel motivo unico, sostiene che la prescrizione relativa alla sottoscrizione della relazione illustrativa delle giustificazioni non era assistita da specifica clausola di esclusione, perché la clausola di cui al punto B.3 ) del disciplinare di gara prevedeva, a sua volta, che la commissione avrebbe dovuto provvedere ad escludere “preliminarmente” i concorrenti “…le cui offerte economiche: - risultino espresse o sottoscritte in modo incompleto o indeterminato o comunque inidoneo a garantirne con certezza il contenuto e/o la provenienza secondo quanto prescritto dal paragrafo A.6 e ss. del presente Disciplinare ovvero non risultino corredate dalla ‘Relazione illustrativa’ delle giustificazioni di cui all’art. 86 comma 5 del d.lgs. n. 163/2006…(omissis)”.
Tale prescrizione attiene però alla esclusione, appunto “preliminare”, ossia a carenze tali da implicare l’immediata e diretta esclusione nella fase antecedente alla determinazione della soglia di anomalia e alla connessa individuazione delle offerte anormalmente basse, e quindi a fattispecie del tutto diversa da quella all’esame del Tribunale.
Come osservato dal Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 3614 del 15 luglio 2009 -con cui, in accoglimento dell’appello proposto dalla Banca d’Italia e in riforma dell’ordinanza di questo Tribunale n. 2257 del 21 maggio 2009, è stata respinta la domanda incidentale di sospensione-, “…il par. A.8 del disciplinare di gara richiede espressamente la sottoscrizione della relazione illustrativa delle giustificazioni di cui all’art. 86, co. 5, d.lgs. n. 163/2006”.
Il tenore testuale della clausola, come richiamata sub 1.2), è affatto chiaro nel richiedere che nella busta relativa all’offerta economica fosse contenuta “a pena di esclusione dalla gara” -tra l’altro- “…la ‘relazione illustrativa’ delle giustificazioni di cui all’art. 86, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore”.
Nel determinare, ai sensi dell’art. 86 comma 5 del codice degli appalti, le “modalità di presentazione” delle giustificazioni, il disciplinare di gara ha, in altri termini, prescritto che la relazione illustrativa dovesse essere “sottoscritta” o dal legale rappresentante della impresa partecipante alla gara o da un suo procuratore.
A nulla può giovare, pertanto, il richiamo ad altra clausola del disciplinare (quale il punto B.3) che attiene ad ulteriori e diverse formalità, pure prescritte a pena di esclusione dalla gara nella fase del tutto preliminare alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte.
Nel caso di specie, come già osservato sub 1.2), affatto correttamente –esulando l’ipotesi di mancanza totale della relazione giustificativa, che avrebbe dato luogo a esclusione preliminare ai sensi del par. B.3) del disciplinare- la commissione di gara ha dapprima verificato che l’offerta della società ricorrente si collocasse oltre la soglia di anomalia dell’offerta, e quindi ha tratto le conseguenze giuridiche connesse alla carenza del requisito strutturale documentale riveniente dalla mancanza di sottoscrizione.
1.5) Né può fondatamente sostenersi che la mancanza della sottoscrizione di un documento formato da impresa partecipante alla gara costituisca mera “irregolarità sanabile”.
I precedenti giurisprudenziali invocati dalla società ricorrente sono, infatti, del tutto inconferenti: la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2011, n. 78 si riferisce all’illegittimità dell’esclusione disposta per mancata sottoscrizione “in ogni foglio” dell’offerta economica, sul rilievo che invece doveva ritenersi sufficiente quella in calce alla medesima, perché il capitolato d’appalto non richiedeva la sottoscrizione su ciascun foglio; l’altra, della Sez. VI, 16 gennaio 2009, n. 215, ad ipotesi di esclusione disposta per la mancata sottoscrizione di ciascun foglio della relazione illustrativa delle giustificazioni; la sentenza di questo Tribunale 1° maggio 2010, n. 9134, a esclusione ritenuta illegittima perché pronunciata in relazione alla non richiesta sottoscrizione, a tenore della lex specialis di gara, degli allegati; l’altra, sempre di questo Tribunale, n. 6518 del 9 luglio 2008, all’illegittimità dell’esclusione disposta non già per omessa sottoscrizione della cauzione provvisoria, sebbene per omessa autenticazione notarile della medesima.
Al contrario, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la sottoscrizione di documenti formati dalle imprese concorrenti, richiesti dalla lex specialis della gara, è requisito essenziale e strutturale dei medesimi, non costituendo mera irregolarità formale sanabile e non essendo surrogabile da elementi estrinseci (quali ad esempio un timbro o la carta intestata): cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4 febbraio 2004, n. 364 in fattispecie relativa a omessa sottoscrizione di dichiarazione di non essere soggetto agli obblighi di assunzione dei disabili e 29 novembre 2005, n. 6772 in ipotesi di giustificazioni sottoscritte dal solo legale rappresentante di impresa mandataria e capogruppo e non anche dal legale rappresentante dell’impresa mandante.
2.) Alla stregua delle osservazioni che precedono, devono disattendersi le censure svolte nel motivo unico di ricorso, con conseguente reiezione delle domande di annullamento, proposte con il ricorso e i motivi aggiunti, e delle domande di accertamento e condanna al risarcimento dei danni, proposte in corso di causa.
3.) La peculiarità della fattispecie esaminata giustifica, peraltro, l’integrale compensazione tra le parti delle spese e onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/09/2011
|