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TAR Puglia, Bari, sez. I, 11/1/2012 n. 99
Sull'illegittimità di una determina con la quale un comune ha disposto l'esclusione di raggruppamento di imprese dalla procedura di project financing, sul rilievo che il plico contenente l'offerta non era stato controfirmato e sigillato.

E' illegittima la determina con la quale un comune ha disposto l'esclusione di raggruppamento di imprese dalla procedura di project financing per l'ampliamento e la gestione del cimitero comunale, sul rilievo che i lembi di chiusura del plico contenente l'offerta non sarebbero stati controfirmati e sigillati con le modalità prescritte dal disciplinare di gara. La documentazione fotografica versata in atti mostra che l'a.t.i. ricorrente ha confezionato il plico con modalità sostanzialmente conformi a quanto richiesto dal disciplinare, tali da scongiurare il pericolo di manomissioni o aperture. Risulta, pertanto, ingiustificata la decisione assunta dalla commissione di gara, che ha deliberato l'esclusione del raggruppamento ricorrente, senza peraltro motivare in ordine al rischio che il plico fosse stato manomesso o, quantomeno, fosse suscettibile di esserlo.

Materia: appalti / disciplina

N. 00099/2012 REG.PROV.COLL.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1033 del 2011, proposto da Giordano Francesco & C. s.r.l., in proprio e quale capogruppo del costituendo raggruppamento con Ocram s.r.l., Molinaro s.r.l., Monteduro Salvatore s.n.c., Ramirez Group s.r.l., New House s.r.l., IR.COS. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Annunziata e Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso l’avv. Mariano Alterio in Bari, via De Nicolò, 48;

 

contro

Comune di Trani, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Capurso, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Caponio in Bari, via Lioce, 52;

 

per l'annullamento

della determina n. 14530 del 28 aprile 2011, con la quale è stata disposta l’esclusione del raggruppamento ricorrente dalla procedura di project financing per l’ampliamento e la gestione del cimitero comunale, nonché del verbale di gara del 21 aprile 2011;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trani;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Mariano Alterio (per delega di Maria Annunziata e Gaetano Paolino) e Giovanni Caponio (per delega di Michele Capurso);

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

1. Con bando del 21 dicembre 2010, il Comune di Trani ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 153 del d.lgs. n. 163 del 2006 per l’affidamento della concessione di ampliamento e gestione del cimitero comunale.

 

Le imprese ricorrenti, riunite in raggruppamento temporaneo, hanno presentato offerta. Nella seduta del 21 aprile 2011, la commissione di gara ne ha disposto l’esclusione, sul rilievo che i lembi di chiusura del plico contenente l’offerta non sarebbero stati controfirmati e sigillati con le modalità prescritte dal disciplinare di gara.

 

Con il ricorso in esame, esse deducono violazione del paragrafo 9 del disciplinare di gara, violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria, erroneità e disparità di trattamento.

 

Si è costituito il Comune di Trani, chiedendo il rigetto dell’impugnativa.

 

L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza di questa Sezione n. 560 del 23 giugno 2011.

 

Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2011 la causa è passata in decisione.

 

2. Il ricorso è fondato, per le ragioni già sommariamente esposte in fase cautelare.

 

Il disciplinare di gara prescriveva, al riguardo, di sigillare e controfirmare sui lembi il plico d’offerta, specificando che “… per sigillo deve intendersi l’apposizione sui lembi di chiusura di materiale plastico come ceralacca o piombo, oppure striscia incollata e controfirmata, atto a rendere chiusa la busta contenente l’offerta, a impedire che essa possa subire manomissioni di sorta e quindi ad attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente”.

 

La documentazione fotografica versata in atti mostra che l’a.t.i. ricorrente ha confezionato il plico con modalità sostanzialmente conformi a quanto richiesto dal disciplinare, tali da scongiurare il pericolo di manomissioni o aperture.

 

Per la sigillatura, è stata utilizzata una serie di strisce di nastro adesivo gommato e trasparente, con cui sono stati avvolti per intero i quattro lati del pacco, così da garantirne la chiusura anche in corrispondenza delle piegature del foglio di carta da imballaggio. Nello stesso modo sono state sigillate le quattro facce laterali del pacco, interamente avvolte dal nastro adesivo, le cui estremità sono state anche parzialmente sovrapposte. Le strisce di nastro adesivo sono state incrociate più volte su ogni lato di piegatura della carta da imballaggio, rendendo pressoché impossibile l’apertura del pacco. I lembi costituiti dalle congiunzioni delle quattro strisce di nastro adesivo sono stati controfirmati e la sottoscrizione ha coperto le due parti sovrapposte del lembo. Sono stati, inoltre, apposti due sigilli di ceralacca sui due lati del plico nei quali erano presenti le piegature della carta.

 

Risulta, per quanto detto, ingiustificata la decisione assunta dalla commissione di gara, che ha deliberato l’esclusione del raggruppamento ricorrente, senza peraltro motivare in ordine al rischio che il plico fosse stato manomesso o, quantomeno, fosse suscettibile di esserlo.

 

In conclusione, il ricorso è accolto e per l’effetto è annullata la determina n. 14530 del 28 aprile 2011, con la quale il Comune di Trani ha disposto l’esclusione delle ricorrenti dalla procedura di project financing per l’ampliamento e la gestione del cimitero comunale.

 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Trani al pagamento delle spese processuali in favore di Giordano Francesco & C. s.r.l., nella misura di euro 10.000 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente

Giuseppina Adamo, Consigliere

Savio Picone, Referendario, Estensore

   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/01/2012

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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