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Consiglio di Stato, Sez. V, 7/2/2012 n. 641
I dipendenti di una azienda speciale, non hanno lo status di pubblico dipendente ai sensi dell'art. 1, c. 1, del d. lgs. n. 165 del 2001, non essendo l'azienda speciale una amministrazione pubblica.

L'azienda speciale del comune rientra nella categoria degli enti pubblici economici, e ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, non rientrano nella nozione di amministrazione pubblica gli enti pubblici economici, non ricompresi nell'elencazione contenuta nell'art. 1, c. 2, del citato decreto (che si riferisce a "tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali"), di conseguenza le ricorrenti, in quanto dipendenti di una azienda speciale, non hanno lo status di pubblico dipendente ai sensi dell'art. 1, c. 1, del d. lgs. n. 165 del 2001, non essendo l'azienda speciale, ai sensi del successivo c. 2, una amministrazione pubblica.

Materia: aziende speciali / lavoro

N. 00641/2012REG.PROV.COLL.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3680 del 2011, proposto da Nicoletta Tartaglione, Flavia Petretta e Veronica Lautizi, rappresentate e difese dagli avvocati Gaetano Lepore e Maria Claudia Lepore, con domicilio eletto presso gli stessi in Roma, via Cassiodoro, 6;

 

contro

il Comune di Velletri, in persona del Sindaco “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Capozzi, con domicilio eletto presso Andrea Maggisano in Roma, via Costantino Morin, 1;

 

nei confronti di

Velletri Servizi s. p. a. , n. c. ;

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA -SEZIONE II TER, n. 931/2011, resa tra le parti, concernente TRASFORMAZIONE AZIENDA SPECIALE VELLETRI (ASV) IN VELLETRI SERVIZI S.P.A. -SOCIETÀ PER AZIONI A CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Velletri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 13 dicembre 2011 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Gaetano Lepore e Alessandra Capozzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1.1.- Con l’impugnata sentenza il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Nicoletta Tartaglione, Flavia Petretta e Veronica Lautizi, dipendenti dell’ASV dal 2004, avverso e per l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale (DCC) n. 25/04 con la quale l’ASV è stata trasformata in società per azioni a capitale interamente pubblico con denominazione Velletri Servizi s.p.a. , in particolare nella parte in cui non è stato consentito alle dipendenti di non transitare nella nuova s.p.a. e di essere immesse nei ruoli del Comune.

Il TAR ha accolto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa comunale secondo cui “le ricorrenti non sarebbero titolari di un interesse concreto e attuale all’annullamento dell’impugnata deliberazione consiliare” (v. punti da 2.2. a 2.5. sent.).

 

1.2.- Appellano le interessate, insistendo sul carattere concreto e attuale del pregiudizio lamentato, e ribadendo la fondatezza delle censure di violazione di legge ed eccesso di potere proposte in primo grado.

 

1.3.- Resiste il Comune appellato che, con memoria depositata in prossimità dell’udienza di trattazione del merito, ha evidenziato che con decreto del 16.9.2010 il Giudice del lavoro del Tribunale di Velletri ha respinto il ricorso presentato dalla CISL –FP contro Comune, ASV e Velletri Servizi s.p.a. , per pretese violazioni di diritti di partecipazione sindacale, riconoscendo la correttezza dell’operato del Comune e dell’ASV.

 

2.- L’appello è infondato e va respinto.

 

2.1.-Nel ricorso le appellanti hanno meglio puntualizzato la gravità della situazione finanziaria ed economica nella quale si trovano il Comune e l’ASV (ora, Velletri Servizi s. p. a. ), riproponendo poi i motivi di merito enunciati in primo grado, vale a dire: 1) il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza, non risultando comprovata la convenienza della scelta fatta sotto il profilo economico –giuridico, e 2) la censura di mancata concertazione con le OO. SS. , ex art. 8 del CCNL Federculture 1998 -2003, per non essere stata prevista la possibilità per i dipendenti dell’ASV di non transitare nella s.p.a. e, viceversa, di poter passare nei ruoli del Comune. Nel ricorso le appellanti insistono in particolare sulla violazione dell’art. 3 del CCDI del 22.5.2008, in cui si prevedeva che in caso di eventuale crisi aziendale o dismissione delle attività si potesse convenire il passaggio diretto del personale dell’ASV al Comune. Con la trasformazione dell’ASV in s.p.a. non è stata riprodotta la clausola di cui al p. 3) del CCDI : ma appare evidente –chiosano le appellanti- che se vi fosse stata la concertazione prevista dall’art. 8 del CCNL Federculture si sarebbe potuto far valere la predetta clausola.

 

2.2.- Le argomentazioni svolte dalle appellanti non sono idonee a legittimare la riforma della sentenza, dato che non vengono apportati significativi elementi ulteriori, o diversamente valutabili, rispetto a quanto è stato rilevato nel giudizio di primo grado.

In particolare, l’indicazione dello stato di notevole difficoltà economico –finanziaria nel quale si trovano Comune e ASV (ora, s.p.a. Velletri Servizi) non integra quel requisito di attualità del pregiudizio che, solo, consentirebbe di ritenere sussistente l’interesse ad agire.

Nonostante la specificazione della gravità o, in ogni caso, della precarietà della situazione economico –finanziaria predetta, e anche a voler prescindere dal rilievo che la preannunciata produzione in giudizio (v. pag. 9 ric. app.) del bilancio consuntivo 2010 della s.p.a. Velletri, della perizia giudiziale sullo stato patrimoniale della società e del verbale dell’incontro con le OO. SS. del 20.4.2011 non è stata effettuata, resta che la lesione dell’interesse sostanziale fatta valere in causa è pur sempre eventuale e futura, e come tale insufficiente per affermare l’esistenza, in capo alle appellanti, dell’interesse ad agire occorrente per rendere ammissibile il ricorso.

Per il resto, come correttamente osservato dal TAR e asserito in memoria dalla difesa comunale, in modo condivisibile:

-in termini generali, l’interesse ad agire presuppone la lesione concreta ed attuale dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio, e l’idoneità del provvedimento domandato al giudice per tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale: sarebbe infatti inutile eliminare un provvedimento amministrativo, ovvero modificarlo nel senso richiesto dal ricorrente, qualora quest’ultimo non potesse trarre alcun beneficio concreto dall’annullamento richiesto in relazione alla posizione legittimante fatta valere dall’interessato;

-guardando più da vicino al caso di specie le ricorrenti / appellanti, nella qualità di dipendenti dell’ASV, assunte nel 2004 in esito a concorso indetto dall’ASV stessa, transitate nell’organico della s.p.a. Velletri Servizi in seguito alla trasformazione decisa con la DCC n. 25/10, conservando inalterati trattamento retributivo, qualifica e mansioni, hanno impugnato la delibera in epigrafe lamentando che la stessa determinerebbe una modifica peggiorativa del proprio status giuridico –economico, avendo il rapporto di lavoro del personale dell’ASV, per effetto della trasformazione dell’Azienda in s.p.a. , perso la connotazione pubblicistica per assumere carattere privatistico. Senonché il presupposto argomentativo sul quale si basa la tesi delle ricorrenti è erroneo giacché l’azienda speciale del Comune rientra nella categoria degli enti pubblici economici (Cass., nn. 15661/06, 14101/06, 18015/02 e 10968/01), e “ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, non rientrano nella nozione di amministrazione pubblica gli enti pubblici economici, non ricompresi nell’elencazione contenuta nell’art. 1, comma 2, del citato decreto (che si riferisce a “tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali”) (v. sent. cit. ), cosicché le ricorrenti, in quanto dipendenti di una azienda speciale, non hanno lo status di pubblico dipendente ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001, non essendo l’azienda speciale, ai sensi del successivo comma 2, una amministrazione pubblica”.

 

Di qui, l’insussistenza di modificazioni peggiorative dello status giuridico –economico del personale (conf. DCC 25/10 sulla continuazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della s.p.a. Velletri Servizi, nell’àmbito del medesimo CCNL dell’Area Federculture applicato in precedenza)..

 

In conclusione, l’appello dev’essere respinto.

Sussistono tuttavia gravi ed eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese del grado di giudizio, considerate le peculiarità delle questioni controverse e la natura della vertenza.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Roberto Chieppa, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/02/2012

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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