REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro
composta dai magistrati
Dr. Giovanni Bronzini Presidente rel.
Dr. Fausto Nisticò Consigliere
Dr. Gaetano Schiavone Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 122 del Ruolo Generale anno 2010, discussa all'udienza del 23 febbraio 2012 , promossa da
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in persona del legale rapp.te con avvocati Silvano Imbriaci e Katya Lea Napoletano
appellante
contro
FARMACIE COMUNALI RIUNITE SpA in persona del legale rappresentante con avvocati Costantino Tessarolo e Andrea De Cesaris
appellata
e contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI in persona del Ministro del tempo, con Avvocatura dello Stato
- appellato e appellante incidentale -
Conclusioni : Come in atti
Oggetto : Domanda di accertamento - Appello contro la sentenza n. 495 del Tribunale di Grosseto giudice del lavoro 1°dicembre 2009
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Grosseto - con la sentenza su indicata- ha accolto la domanda di accertamento proposta dalla SpA Farmacie Comunali Riunite ed ha dichiarato la stessa società non obbligata al pagamento del contributo assicurativo per disoccupazione fin dal 12.4.1996, stante il regime di stabilità dell'impiego garantito al personale (restando fuori dall'ambito del giudizio il periodo successivo alle modifiche introdotte dalla legge n. 133/2008).
Contro la sentenza ha proposto appello 27.1.2010 l'INPS censurando la decisione del giudice del lavoro grossetano nella parte in cui non aveva stabilito la decorrenza dell'esonero dalla data in cui l'azienda ( art. 36 d.p.r. n. 818/ 1957) aveva richiesto l'accertamento in sede amministrativa circa il requisito della stabilità dell'impiego dei propri dipendenti.
Dal canto suo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali resisteva al gravame con memoria depositata il 26.9.2011 contenente altresì appello incidentale per il rigetto di ogni pretesa di Farmacie Comunali Riunite Spa.
All'esito della odierna udienza, la causa è stata decisa con pubblica lettura del dispositivo.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
In rito bisogna dapprima osservare che la sentenza del Tribunale di Grosseto oggetto dell'appello è scaturita dalla riassunzione davanti a quel giudice (v. ora art. 59 legge n. 69 /2009) del giudizio che SpA Farmacie Comunali riunite aveva introdotto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana con ricorso notificato all'INPS in data 12.10.2004 e al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il 9.10.2004 (essendosi dichiarato il giudice amministrativo privo di giurisdizione con sentenza n. 1398 del 12.5.2008).
Sempre in rito, va dichiarata la inammissibilità dell'appello tardivo proposto dal Ministero con memoria depositata il 26.9.2011 e impropriamente qualificato come "appello incidentale".
Infatti, sia l'INPS che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono risultati soccombenti in primo grado a fronte della domanda di accertamento proposta dalla società ricorrente e, pertanto, il Ministero non può qualificare ( art. 343 c.p.c.) come incidentale il gravame da esso proposto tardivamente dopo che l'ente previdenziale aveva depositato autonoma impugnazione il 27.1.2010.
Nel merito, le parti non dubitano del principio di diritto più volte affermato in giurisprudenza :
" Per i dipendenti da p.a., o da aziende pubbliche, il cui rapporto di lavoro sia assistito dalla garanzia della stabilità di impiego intesa nel senso pubblicistico di cui all'art. 36 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, dovendosi escludere il rischio della disoccupazione, l'obbligo di tale assicurazione non sussiste. La stabilità di impiego, intesa nel senso sopra indicato, è riconosciuta sussistente allorquando le norme che regolano lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, da aziende pubbliche, tra le quali rientrano gli enti pubblici economici, e perciò i consorzi di bonifica, e da aziende esercenti pubblici servizi, prevedono la possibilità per il datore di lavoro di far cessare il rapporto solo in presenza di concrete ipotesi di carattere oggettivo tassativamente predeterminate, ancorché in forza di atti negoziali, ovvero quando la stabilità sia accertata con provvedimento del ministro del lavoro e della previdenza sociale" ( Cass. SU 14.10.1988, n. 5570).
Nella specie, peraltro, lo stesso Ministero del Lavoro ha espressamente riconosciuto con formali provvedimenti la stabilità dell'impiego per i dipendenti di Farmacie Comunali Riunite SpA.
Ciò posto, il Collegio trova immune da censure la coerente motivata valutazione svolta dal Tribunale di Grosseto per ribadire la sussistenza del regime di stabilità desumibile dalla contrattazione collettiva del settore e non contrastata da alcuna altra previsione normativa.
Alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata - e per il chiaro e testuale tenore del combinato disposto degli artt. 36 d.p.r. citato e 40 r.d.l. n. 1827/ 1935 - deve infatti ritenersi che per le aziende (pacificamente) esercenti un servizio pubblico (come la odierna appellata) la stabilità dell'impiego per il personale può desumersi direttamente da norme di legge o di fonte collettiva senza bisogno che una siffatta constatazione sia preceduta da apposito provvedimento amministrativo.
Come già si è accennato in narrativa, i limiti temporali della presente controversia restano circoscritti all'epoca anteriore alle modifiche introdotte - a partire dal 1.1.2009 - dall'art. 20 d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133.
Il Tribunale, pertanto, ha correttamente giudicato come infondata e illegittima la pretesa dell'INPS e del Ministero di far decorrere l'esonero non dalla obbiettiva situazione della stabilità ma dalla data dell'accertamento amministrativo.
L'appello dell'INPS va quindi rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale dell'INPS e dichiara inammissibile l'appello incidentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e li condanna in solido a rimborsare alla società appellata le spese del grado in euro 2000,00 di cui 500,00 euro per diritti e 1500,00 euro per onorari, oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Firenze il 23 febbraio 2012.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 24 FEB. 2012. |