HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
Autorità garante della concorrenza e del mercato, 4/4/2012 n. AS929
AS929 - Comune di Tricase (LE) - Gestione dei parcheggi pubblici a pagamento

Materia: servizi pubblici / disciplina

AS929 - COMUNE DI TRICASE (LE) - GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO

 

Roma, 4 aprile 2012

Comune di Tricase

 

Oggetto: Bando pubblicato in data 28 dicembre 2011 per l’affidamento della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in data 31 gennaio 2012, ha ricevuto una segnalazione in relazione alla procedura di gara per l’affidamento della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento, in relazione alla quale intende svolgere le seguenti considerazioni ai sensi dell’articolo 21 della Legge n. 287/1990.

Le recenti misure di liberalizzazione adottate dal Governo hanno inteso rimuovere, in linea di principio, tutte le indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle altre attività economiche. Il quadro normativo recentemente introdotto dai DD.LL. 13 agosto 2011 n. 138, 6 dicembre 2011, n. 201 e 24 gennaio 2012, n. 1 disciplina, per tutte le attività economiche che non formano oggetto di apposita regolamentazione, un meccanismo di abrogazione automatica delle norme contenenti restrizioni all’accesso o all’esercizio delle attività economiche e, al contempo, prevede l’obbligo per lo Stato, le Regioni e gli Enti locali di conformare i propri ordinamenti a tali principi.

Il settore dei servizi pubblici locali forma oggetto di una disciplina specifica, volta a rimuovere la principale restrizione all’accesso, costituita dalla gestione in esclusiva dei servizi e a promuovere modalità pienamente concorrenziali di erogazione degli stessi. Il già citato D.L. n. 138/2011, all’articolo 4, infatti, prevede che ciascun ente di governo locale, nel rispetto dei “principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi”, debba verificare la realizzabilità di una gestione pienamente concorrenziale dei vari servizi pubblici locali, procedendo quindi a liberalizzare “tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio”, limitando “l’attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità”.

All’esito di tale verifica, gli Enti con popolazione superiore a 10.000 abitanti, previo parere dell’Autorità che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, adottano una delibera quadro ai sensi del comma 2 dell’articolo 4. La delibera quadro deve essere comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro trenta giorni dal parere dell'Autorità. In assenza della delibera, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva.

L’Autorità auspica che l’Ente in indirizzo tenga nel dovuto conto le considerazioni espresse procedendo a liberalizzare, conformemente al dato normativo, le attività connesse alla gestione dei parcheggi pubblici.

 

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

 

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici