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AS927 - PROVINCIA DI IMPERIA - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Roma, 4 aprile 2012
Provincia di Imperia
Oggetto: richiesta di parere ex articolo 4, comma 3, del D.l. n. 138/2011 e ss.mm., pervenuta in data 15 febbraio 2012, con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale.
Con riferimento alla comunicazione in oggetto, pervenuta in data 15 febbraio 2012, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 28 marzo 2012, ha ritenuto che non sussistano i presupposti per il rilascio di un parere ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del DL 138/2011 e ss.mm. Impregiudicata ogni altra valutazione sui presupposti di fatto e di diritto dell’azione amministrativa, l’Autorità, ai sensi della norma citata, è tenuta a rilasciare il parere sulla verifica e sul relativo schema di delibera quadro mentre, nel caso di specie, la delibera trasmessa risulta già adottata ed immediatamente esecutiva a far data dal 26 dicembre 2011.
Le considerazioni che seguono, pertanto, sono svolte ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21 della Legge n. 287/1990.
Il fatto che i servizi di trasporto pubblico locale siano stati storicamente gestiti in regime di esclusiva non esclude, almeno in linea di principio, che sia possibile passare progressivamente ad un regime autorizzatorio, con tariffe regolate (attraverso, ad esempio, la fissazione di massimi tariffari), per segmenti o porzioni dei servizi per i quali le esigenze ambientali, di ordine pubblico e di profittabilità del servizio non precludono la possibile sovrapposizione di più operatori nello stesso mercato.
In tal caso, tuttavia, appare cruciale il ruolo degli Enti locali nella fase di pianificazione e programmazione dei servizi a monte, dal momento che la possibilità di circoscrivere degli spazi praticabili di concorrenza nel mercato, per il trasporto pubblico locale, passa attraverso lo studio e la ricerca dell’equilibrio tra le esigenze di universalità del servizio, i meccanismi di fissazione delle tariffe (secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 422/1997) e la struttura dei costi per verificare la sostenibilità economica dei servizi erogabili in concorrenza, senza la corresponsione di sussidi e/o corrispettivi ulteriori.
In caso di liberalizzazione “avventata” il rischio di fenomeni di cream skimming nel settore in questione è particolarmente elevato e può, in definitiva, pregiudicare gli stessi risultati auspicati dalle recenti manovre di liberalizzazione.
Ad ogni modo, va sottolineato che i possibili pregiudizi derivanti dall’introduzione di meccanismi di concorrenza “nel mercato” per il servizio di TPL o di singole parti di questo – con riferimento al possibile aumento delle tariffe applicate o dei corrispettivi erogati dall’Ente – e, dunque, i benefici derivanti dal mantenimento del regime di esclusiva dovrebbero essere dimostrati in concreto, ad esito quantomeno di una fase di consultazione “pubblica” degli operatori economici che, nel caso di specie, è totalmente assente.
L’Ente, infatti, al di là di considerazioni astrattamente condivisibili, non si spinge a dimostrare che, nel contesto territoriale di riferimento, l’abolizione della gestione in esclusiva non porterebbe a benefici in termini di possibile riduzione della tariffe e/o aumento della qualità dei servizi o di singole porzioni di questi. Non vi è altresì traccia di qualsivoglia simulazione e/o analisi sulla redditività, sui costi e sui sussidi erogati per il servizio o singole parti dello stesso che consentano, oltre ogni ragionevole dubbio, di aderire alla tesi della necessità di mantenere la gestione in esclusiva.
Analogamente, nelle attività legate allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’analisi condotta dagli enti locali dovrebbe essere di tipo verticale, ossia orientata a verificare in quali segmenti della filiera produttiva vi siano possibili spazi per la concorrenza nel mercato, con specifico riferimento soprattutto alle attività di raccolta porta a porta, al trasporto, al recupero e al riciclo nonché alla gestione degli impianti di smaltimento e/o recupero.
Nel caso di specie, si osserva la totale assenza di una verifica di tale tipo sia con riferimento al servizio nel suo complesso che in relazione alle singole fasi in cui lo stesso è potenzialmente scorporabile (ad esempio spazzamento, raccolta, trasporto, commercializzazione, gestione degli impianti di trattamento e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati). Anche in tal caso i benefici derivanti dal mantenimento del regime di esclusiva dovrebbero essere dimostrati in concreto, in relazione all’ambito territoriale di riferimento e ad esito di una fase di consultazione “pubblica” degli operatori economici.
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa |