LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente di Sez. -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11133/2011 proposto da:
ALBITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, VILLA SERENA SOCIETA' CONSORTILE A R.L., H & M S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato VILLATA Riccardo, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato TEDOLDI ALBERTO, per deleghe in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI ORTA SAN GIULIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato MARIA RIBALDONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BONINI Mauro Carlo, per procura speciale in atti;
- resistente -
e contro
C.S., MEDEOR S.C.A.R.L., STUDIO BAIARCI S.A.S., B.M., V.M., S.P., C.N., G.F.;
- intimati -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1155/2010 del TRIBUNALE di VERBANIA;
uditi gli avvocati Domenico DODARO per delega dell'avvocato Riccardo Villata, Mauro Carlo BONINI;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/05/2012 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE, il quale chiede che venga accolto il ricorso e affermata la giurisdizione del giudice ordinario su tutte le domande proposte da Villa Serena Società Consortile a r.l. nei confronti del Comune di Orta San Giulio, Medeor s.c.a.r.l., arch. B.M., in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante della s.a.s. Studio Baiardi, arch. V.M. e arch. S.P., Dott. C.S., ing. C.N., arch. G. F..
PREMESSO IN FATTO
che:
- Il 31 maggio 2010 le società Villa Serena Società Consortile a r.l. (in prosieguo Villa Serena), H&M s.r.l. (in prosieguo H&M) ed Albitalia Società Cooperativa Sociale (in prosieguo Albitalia) hanno citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Verbania il Comune di Orta San Giulio (in prosieguo il Comune), la Medeor s.c.a r.l. (in prosieguo Medeor), gli architetti V.M., S.P., G.F. e B.M., quest'ultimo anche quale rappresentante legale della società Studio Baiardi s.a.s., - l'ing. C.N. ed il Dott. C.S., chiedendo che sia accertata la responsabilità di tutti costoro per i danni conseguenti a gravi vizi e difetti riscontrati in un immobile adibito a casa di riposo per anziani, ristrutturato per conto del Comune ed affidato poi in gestione alla Villa Serena (di cui sono soci la H&M e la Albitalia);
- le attrici hanno riferito di un "contratto di costruzione e di gestione", stipulato dal Comune con un'associazione temporanea d'imprese di cui faceva parte la Medeor, che prevedeva l'affidamento in appalto a quest'ultima delle opere di ristrutturazione dell'immobile da adibire a casa di riposo e la costituzione di una "società di progetto" per la successiva gestione di detta casa di riposo, individuata nella stessa Villa Serena;
le medesime attrici hanno però lamentato che, nonostante l'apparente collaudo positivo delle opere eseguite, l'immobile sia poi risultato gravemente difettoso, con la conseguente necessità per il gestore di affrontare ingenti spese, ed hanno perciò evocato la responsabilità, sia contrattuale sia aquiliana, tanto della società appaltatrice e del Comune appaltante, quanto dei professionisti che, a vario titolo, hanno prestato la loro opera nella direzione dei lavori, nel collaudo delle opere e nella conduzione del procedimento;
- nel costituirsi in giudizio, il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ed altrettanto hanno fatto i convenuti B., C. e G.;
- le società attrici hanno proposto ricorso a questa corte per regolamento preventivo di giurisdizione;
tra gli intimati il solo Comune ha depositato un "atto di costituzione" ed ha poi partecipato all'adunanza camerale chiedendo che sia affermata la giurisdizione del giudice amministrativo;
- il Procuratore generale ha concluso invece per l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
- all'ammissibilità del regolamento di giurisdizione non osta il fatto che un precedente ricorso per accertamento tecnico preventivo riguardante la medesima vicenda sia stato dichiarato inammissibile dal giudice adito, il quale ha ritenuto di esser carente di giurisdizione al riguardo, poichè questa corte ha già ripetutamente chiarito che la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla circostanza che il giudice adito per il merito abbia provveduto su una richiesta cautelare, pur quando, ai fini della pronuncia, abbia risolto in senso affermativo o negativo una questione attinente alla giurisdizione (cfr., tra le altre, Sez. un. 9 febbraio 2011, n. 3167);
nel caso in esame, avendo la lite ad oggetto una pretesa risarcitoria derivante dalle modalità di esecuzione di un contratto di appalto e concessione in gestione stipulato dalla pubblica amministrazione con soggetti privati, è da ritenersi che la giurisdizione spetti al giudice ordinario: perchè, ai sensi dell'originario art. 244 del codice degli appalti (D.Lgs. n. 163 del 2006), rientravano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le sole controversie inerenti le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, con esclusione di ogni domanda che concernesse la fase dell'esecuzione dei relativi contratti (in tal senso è anche la giurisprudenza dello stesso giudice amministrativo: si veda, ad esempio, Cons. Stato 12 luglio 2010, n. 4483) e l'attuale formulazione dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1), del codice del processo amministrativo non autorizza a pervenire sul punto ad una diversa soluzione;
- a conferma di tale conclusione va pure ricordato che anche la controversia inerente al collaudo di opere pubbliche esorbita dall'ambito cognitivo proprio della giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che detta attività rientra pienamente nell'ambito di un rapporto contrattuale che, a partire dall'aggiudicazione, è interamente disciplinato dal diritto privato ed in relazione al quale si controverte solo in materia di diritti soggettivi (Sez. un. 6 settembre 2010, n. 19049);
va infine escluso che la controversia in esame rientri nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica un tempo prevista della L. n. 241 del 1990, art. 11, comma 5 (abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 14, dell'allegato art. 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) ed ora disciplinata dall'art. 133, comma 1, n. 2, del codice del processo amministrativo, non potendosi ravvisare nella convenzione di cui si discute un accordo negoziale integrativo o sostitutivo di un provvedimento amministrativo;
sulle spese del regolamento provvederà il tribunale dinanzi la quale le parti debbono essere rimesse.
P.Q.M.
La corte, pronunciando sul ricorso a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Verbania, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente regolamento.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria
il 22 maggio 2012 |