N. 04785/2012REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 131 del 2011, proposto da:
Societa' Cooperativa Sociale Senza Frontiere, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Angeletti, Stefano Cresta, Stefano Vinti, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, via Emilia N. 88;
contro
Comune di Torino, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Gonella, Mariamichaela Li Volti, con domicilio eletto presso Carlo Gonella in Roma, p.zza Giunone Regina N.1; Barbara B. Scs, Cooperativa Sociale Le Radici e Le Ali;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 04370/2010, resa tra le parti, concernente servizio accoglienza al pubblico e traduzione presso le sedi degli uffici anagrafici di torino - ris. danni
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Torino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2012 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Corinna Fedeli, su delega dell'avv. Carlo Angeletti e Mariamichaela Li Volti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Torino, con determinazione n. 64 del 29 Marzo 2012, bandiva una gara pubblica per l’affidamento del servizio di accoglienza e traduzione presso le sedi degli uffici anagrafici, con suddivisione in due lotti, da svolgersi nel 2012, indicativamente per un periodo di 5 mesi , dalle ore 9 alle ore 13 dal Lunedì al Venerdì.
All’esito della gara, alla Coop. Sociale “Barbara B s.c.s.” veniva aggiudicato il primo lotto ed alla Coop. Sociale “Le Radici e Le Ali” a r.l. veniva aggiudicato il lotto n. 2.
La Coop. Sociale “Senza Frontiere”, classificata seconda in graduatoria, con ricorso al TAR per il Piemonte, impugnava gli atti della procedura di assegnazione chiedendone l’annullamento.
L’adito Tribunale, con sentenza n. 4370 /2010, respingeva il ricorso.
Avverso tale sentenza la ricorrente ha interposto l’odierno appello, chiedendone l’integrale riforma.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione Comunale di Torino intimata, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.
Alla pubblica udienza del 03.04.2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Con l’unico, ancorchè articolato, mezzo di gravame l’odierna ricorrente deduce l’illegittimità della gravata sentenza per non aver censurato l’illegittimo scostamento delle offerte presentate dalle Cooperative aggiudicatici, dalle tabelle ministeriali sul costo del lavoro e per non avere, altresì, censurato l’illegittimo inquadramento del personale da impiegare in categorie inferiori rispetto a quelle corrette, da parte delle Cooperative stesse.
2. La doglianza non ha pregio.
2.1. In relazione al primo profilo di censura risulta in atti che l’Amministrazione comunale, per valutarne la congruità delle offerte, ha richiesto alle cooperative aggiudicatarie di fornire adeguate e puntuali giustificazioni su tutti gli elementi fondamentali delle offerte stesse.
A fronte di tale richiesta, le Cooperative hanno fornito puntuali e dettagliati chiarimenti, anche attraverso specifiche tabelle di calcolo, su tutti i punti evidenziati dall’Amministrazione.
Ritenendo tali chiarimenti puntuali ed esaustivi, l’Amministrazione ha fatto propri i chiarimenti stessi ed ha quindi ritenuto congrue le stesse offerte presentate dalle Cooperative aggiudicatarie.
Tale operazione, pertanto, resiste alla dedotta censura.
Ed invero, è principio giurisprudenziale consolidato, quello per cui il giudizio positivo sulla congruità dell’offerta non abbisogni di una motivazione puntuale ed analitica, in quanto le giustificazioni presentate dall’offerente quando siano adeguate, come nel caso di specie, possono costituire per relationem la motivazione del provvedimento.
Del resto, anche la Sezione si è più volte espressa in questo senso, precisando che il giudizio di anomalia dell’offerta richiede una motivazione rigorosa ed analitica solo ove si concluda in senso negativo; mentre, in caso positivo, non occorre che la relativa determinazione sia fondata su un’articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute attendibili, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall’impresa vincitrice, sempre che queste, a loro volta, siano state congrue ed adeguate (c.f.r. per tutte Sez. V 22.10.2010, n. 1029).
2.2. Per quanto attiene al secondo profilo di censura, rileva il Collegio che il capitolato di gara non prevedeva alcun alcuna specifica categoria di inquadramento del personale da impiegare nel servizio, lasciando al riguardo alle imprese concorrenti la più ampia discrezionalità.
In particolare, il capitolato speciale non richiedeva, quali requisiti degli operatori, il possesso di titoli abilitanti, bensì solo il possesso del diploma di scuola media superiore e l’ottima conoscenza di almeno una lingua straniera tra l’arabo ed il rumeno.
Inoltre, a seguito di specifica richiesta di parte ricorrente, l’amministrazione comunale precisava che “questo Settore non richiede un livello specifico per gli operatori da impegnare presso le sedi anagrafiche del servizio oggetto dell’appalto, in quanto la tipologia di ditte interessate non è unica ed anche in considerazione del fatto che è previsto comunque un periodo di formazione a cura dell’Amministrazione”.
Pertanto, attesa la natura del servizio oggetto dell’appalto (servizio di accompagnamento degli utenti di nazionalità araba o rumena nello svolgimento di semplici pratiche all’interno degli uffici anagrafici con assistenza di personale comunale), l’inquadramento effettuato dalle cooperative aggiudicatarie del proprio personale nelle categorie B e C risulta corrispondente alle categorie previste per il servizio in questione.
3. Per le ragioni sopra esposte il ricorso è infondato e come tale da respingere.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore
Fabio Franconiero, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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