N. 00379/2012 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 254 del 2012, proposto dalla Dott.ssa Camarda Enrica Imma, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonia De Lisio e Nicola Edoardo Perri, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza Via Due Torri n. 33;
contro
-Comune di Tursi, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della Del. G.M. n. 52 del 24.4.2012, con la quale il Comune di Tursi, ai sensi dell’art. 11 D.L. n. 1/2012 conv. nella L. n. 27/2012, ha individuato una nuova seconda sede farmaceutica nel centro abitato capoluogo in Via Roma n. 200, cioè ad una distanza di circa 400 m. dall’attuale ed unica farmacia esistente, di cui è titolare la Dott.ssa Camarda Enrica Imma;
Visti il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2012 il dott. Pasquale Mastrantuono e udito l’Avv. Antonia De Lisio;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La Dott.ssa Camarda Enrica Imma è titolare dell’attuale ed unica farmacia esistente nel Comune di Tursi, sita nel centro abitato capoluogo in Via Roma n. 56 ed avente tre dipendenti.
In seguito all’entrata in vigore dell’art. 11 D.L. n. 1/2012 conv. nella L. n. 27/2012, il quale ha ridotto il parametro demografico da 5.000/4000 abitanti (rispettivamente per i Comuni con popolazione superiore/inferiore a 12.500 abitanti) a 3.300 abitanti per ogni farmacia, prevedendo anche l’apertura di un’ulteriore farmacia nel caso di popolazione superiore al 50% del predetto parametro demografico, poiché la popolazione residente del Comune di Tursi alla data del 31.12.2010 ammontava 5.217 unità, con distinte note del 17.4.2012 il Sindaco del Comune di Tursi chiedeva all’Azienda Sanitaria locale di Matera ed all’Ordine dei Farmacisti di Matera il loro parere sull’apertura di una seconda nuova sede farmaceutica, “da ubicarsi nel borgo/frazione di Panevino ovvero nel centro storico dell’abitato in Piazza Plebiscito”.
Con nota del 23.4.2012 l’Ordine dei Farmacisti di Matera:
1) in via principale, dopo aver evidenziato che l’istituzione dell’ulteriore farmacia nel caso di popolazione superiore al 50% del parametro demografico 3.300 abitanti era discrezionale e non obbligatoria, esprimeva l’avviso di soprassedere all’istituzione di un’altra farmacia, tenuto conto: a) del costante decremento demografico, rilevato dai dati ISTAT dell’ultimo decennio, per cui “la riduzione nel tempo della platea degli utenti, causando un inevitabile e deciso ridimensionamento dei volumi di attività, non potrà che riverberarsi sula qualità del servizio”; b) della circostanza che non era pervenuta all’Ordine alcuna lamentela sulla qualità del servizio farmaceutico erogato nel Comune di Tursi;
2) in via subordinata, poiché l’art. 11 D.L. n. 1/2012 conv. nella L. n. 27/2012 prevedeva espressamente che doveva tenersi conto pure “dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente popolate”, riteneva più congruo collocare la nuova sede farmaceutica nel borgo/frazione di Panevino.
Con nota del 24.4.2012 l’Azienda Sanitaria locale di Matera esprimeva parere favorevole, richiamando il parere, reso il 21.3.2012 dall’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute, secondo cui l’individuazione delle zone, nelle quali dovevano essere ubicate le nuove farmacie, poteva “avvenire anche in forma assai semplificata”.
Con Delibera n. 52 del 24.4.2012 (pubblicata nell’Albo Pretorio dal 24.4.2012 al 9.5.2012) la Giunta Comunale del Comune di Tursi, con l’astensione del Sindaco, il voto favorevole di due Assessori ed il voto contrario di un altro Assessore (l’altro Assessore era assente), individuava la nuova seconda sede farmaceutica nel centro abitato capoluogo in Via Roma n. 200, cioè ad una distanza di circa 400 m. dall’attuale ed unica farmacia esistente, di cui è titolare la Dott.ssa Camarda Enrica Imma, in quanto il luogo di Via Roma n. 200 poteva “servire due zone ad alta densità abitativa (Rione Costa e Rione Europa)”.
Tale Del. G.M. n. 52 del 24.4.2012 è stata impugnata con il presente ricorso (notificato il 23/25/26.6.2012), deducendo la violazione dell’art. 42 D.Lg.vo n. 267/2000, dell’art. 11 D.L. n. 1/2012 conv. nella L. n. 27/2012, degli artt. 1 e 3 L. n. 241/1990, l’incompetenza, nonché l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, difetto di motivazione e sviamento.
Il presente ricorso risulta fondato con riferimento al dedotto vizio di incompetenza.
Infatti, poiché il servizio farmaceutico è un pubblico servizio ed il suo dimensionamento e, soprattutto, l’ubicazione delle sedi farmaceutiche rientrano nell’ambito della materia dell’organizzazione dei pubblici servizi, le relativi decisioni spettano, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e), D.L.gvo n. 267/2000, al Consiglio Comunale, anche perché trattasi scelte fondamentali attinenti alla vita sociale e civile di una comunità locale.
Al riguardo, va precisato che secondo questo Tribunale (cfr. per es. Sent. n. 45 del 27.1.2011) l’accoglimento del dedotto vizio di incompetenza comporta l’annullamento del provvedimento impugnato e la rimessione dell’affare all’autorità amministrativa competente, con l’assorbimento degli altri motivi di impugnazione, come già previsto dal precedente art. 26, comma 2, L. n. 1034/1971 ed ora dal vigente art. 34, comma 2, primo periodo, Cod. Proc. Amm., ai sensi del quale “in nessun caso” il Giudice Amministrativo “può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”.
A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame e per l’effetto l’annullamento dell’impugnata Del. G.M. n. 52 del 24.4.2012.
Tenuto conto della circostanza che il presente ricorso è stato accolto soltanto per il vizio di incompetenza, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, mentre le spese, relative al Contributo Unificato, vanno poste a carico del Comune di Tursi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie ai sensi dell’art. 34, comma 2, primo periodo, Cod. Proc. Amm. il ricorso in epigrafe, per cui annulla l’impugnata Del. G.M. n. 52 del 24.4.2012 e rimette l’affare al Consiglio Comunale di Tursi.
Spese di giudizio compensate, mentre le spese relative al Contributo Unificato vanno poste a carico del Comune resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Giancarlo Pennetti, Consigliere
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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