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TAR Sardegna, sez. II, 5/10/2012 n. 835
Il Comune non può pretendere di esercitare alcun diritto di esclusiva nello svolgimento dell'attività fieristica nel suo ambito territoriale.

In virtù del principio della liberalizzazione delle attività economiche, valevole anche con riferimento alle fiere ed ai mercati, il Comune non può pretendere di esercitare alcun diritto di esclusiva nello svolgimento dell'attività fieristica nel suo ambito territoriale. Pertanto, nel caso di specie, devono essere annullati i provvedimenti di diniego della domanda presentata da un consorzio per una manifestazione fieristica di tipo locale, i quali nel presupporre che l'attività fieristica possa svolgersi soltanto nelle aree pubbliche o in quelle private di cui il Comune abbia la disponibilità, appiono in contrasto con il principio della liberalizzazione delle attività economiche, derivante dal Trattato CE e dall'interpretazione di esso da parte della Corte di Giustizia.

Materia: enti locali / attività

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 522 del 2012, proposto da:

Consorzio Operatori Aree Pubbliche della Sardegna, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Vignolo e Massimo Massa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marcello Vignolo in Cagliari, piazza del Carmine N.22;

 

 

contro

Comune di Arzachena, non costituito in giudizio;

 

per l'annullamento

 

1) del provvedimento sottoscritto dal Rup e dal dirigente del Suap di Arzachena n. 26821 del 20 luglio 2012, con il quale la domanda presentata dal consorzio ricorrente per una manifestazione fieristica di tipo locale denominata “le marché du port” è stata dichiarata “irricevibile” ed è stata “definitivamente archiviata”;

 

2) nonché, per quanto possa occorrere, della nota del dirigente del settore commercio di Arzachena, n. prot. 26803 del 19.7.2012, secondo cui detta domanda dev’essere respinta;

 

e per il risarcimento

di tutti i danni derivanti dagli atti illegittimi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

CONSIDERATO:

che in virtù del principio della liberalizzazione delle attività economiche, valevole anche con riferimento alle fiere ed ai mercati, il Comune non può pretendere di esercitare alcun diritto di esclusiva nello svolgimento dell'attività fieristica nel suo ambito territoriale;

 

che pertanto gli impugnati provvedimenti, nel presupporre che l’attività fieristica possa svolgersi soltanto nelle aree pubbliche o in quelle private di cui il Comune abbia la disponibilità, appiono in contrasto con il principio della liberalizzazione delle attività economiche, derivante dal Trattato CE e dall’interpretazione di esso da parte della Corte di Giustizia (sentenza 15.2.2002 c. 439/99);

 

che l’ulteriore motivo di diniego, concernente l’uso pubblico gravante sull’area interessata dalla DUAP, proposto dal Comune nella fase cautelare monocratica, non è idoneo a paralizzare la domanda di annullamento, non essendo consentita, con scritti difensivi, l’integrazione in giudizio della motivazione dei provvedimenti impugnati;

 

che pertanto il ricorso deve essere accolto con riferimento alla sola domanda di annullamento, mentre non si fa luogo ad alcuna pronuncia sulla domanda di risarcimento, in quanto il danno paventato con la richiesta di risarcimento è stato scongiurato con la concessione della misura cautelare monocratica (ordinanza n. 260 del 1.8.2012).

 

che le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

 

Condanna il comune soccombente al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 2.500.00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente, Estensore

Alessandro Maggio, Consigliere

Tito Aru, Consigliere

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE  

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/10/2012

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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