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n. 19390
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 29118/2011 proposto da:
SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ARES A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 88, presso lo studio dell'avvocato MAURO AMICONI, rappresentati e difesi dall'avvocato DI
VITA Giuseppe, per delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI PATERNO';
- intimato -
per regolamento di
giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 427/2011 del TRIBUNALE di Catania - SEDE DISTACCATA di PATERNO';
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2012 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO.
PREMESSO IN FATTO
1) E' stata depositata in cancelleria il 23 aprile 2012 la seguente relazione, in applicazione dell'art. 380 bis cod. proc. civ.:
1. Dopo che il giudice amministrativo aveva annullato gli atti della procedura ablativa emessi dal comune di Paternò nei confronti di un terreno di proprietà di S.M., occupato dall'ente pubblico, il Commissario ad acta nominato dal TAR Sicilia, nuovamente adito dal suddetto proprietario, adottava in data 8 settembre 2009 provvedimento di acquisizione sanante ex art. 43 T.U. espr. per p.u., liquidando in favore del S. a titolo di risarcimento del danno la complessiva somma di Euro 98.632,40; per cui il comune con ordinanza-ingiunzione del 18 aprile 2011 intimava alla coop. ARES cui con convenzione del 6 dicembre 1996 aveva attribuito il diritto di superficie del terreno ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 35, il pagamento dei maggiori oneri sostenuti nella misura di Euro 129.205 per l'acquisizione delle aree.
La cooperativa Ares e tutti i soci della stessa hanno proposto opposizione davanti al Tribunale di Paternò, chiedendo la revoca dell'ingiunzione; quindi, a seguito dell'eccezione formulata dal comune, di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, con atto del 30 novembre 2011, ha chiesto regolamento di giurisdizione a questa Corte, insistendo per quella ordinaria.
2. Tanto premesso, si osserva che, con riferimento al riparto di giurisdizione in materia di controversie insorte nel settore delle concessioni del diritto di superficie su aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare, a cooperative od altri enti da parte dei comuni ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 35, le Sezioni Unite hanno enunciato i seguenti principi: 1) la L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35, autorizza il Comune, o il consorzio di Comuni, a concedere il diritto di superficie, su aree costituenti patrimonio indisponibile di quegli enti, per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali (commi 3 e 4); e prevede altresì, come generalmente avviene per le concessioni amministrative, il relativo provvedimento sia collegato a una convenzione, pure deliberata dal concedente ma da stipularsi per atto pubblico, nella quale è, tra l'altro, determinato il prezzo di cessione degli alloggi; 2) la deliberazione del Comune di concedere il diritto di superficie e la relativa convenzione attuativa, compongono entrambe la fattispecie complessa della concessione amministrativa ed istituiscono fra concedente e concessionario un rapporto che è unitario; con la conseguenza che le eventuali pretese anche risarcitorie attinenti alla detta convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: in conformità alla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 5 e 7, che detta giurisdizione ha istituito per tutte le controversie relative a rapporti di concessione di beni o di servizi pubblici , indipendentemente dalla tipologia delle singole, specifiche posizioni giuridiche scaturitene in capo al concessionario (Cass. sez. un. 6856/2006, 190/2001; 3035/1996); 3) per converso, il secondo comma dell'art. 5 fa salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria "per tutte le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi": allorchè non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della P.A.. E più in generale allorquando detta determinazione non comporti necessariamente una indagine sul contenuto del rapporto e sugli atti posti in essere dall'ente concedente nel corso del suo svolgimento: in quanto tale indagine allorchè assuma carattere di pregiudizialità rispetto alle altre, assorbe, infatti, nella giurisdizione amministrativa l'intera controversia (Cass. sez. un. 17142/2011; 7573/2009; 18257/2004).
3. Proprio quest'ultima ipotesi ricorre nella fattispecie in cui il comune di Paternò ha fondato la richiesta di conguaglio e/o di integrazione del prezzo per la concessione del diritto di superficie alla cooperativa Ares sulla convenzione 6 novembre 1996; laddove quest'ultima siffatta obbligazione ha escluso assumendo da un lato che il corrispettivo doveva determinarsi esclusivamente in base alle indennità erogate dal comune per procedure di espropriazione legittime delle aree. E dall'altro che nel caso l'acquisizione era avvenuta al di fuori di una procedura ablativa, in forza di un'occupazione illecita del terreno S. da parte del comune,cui aveva fatto seguito un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 43 del T.U., allora vigente, emesso dal Commissario ad acta; sicchè la controversia verte sulla individuazioni delle obbligazioni assunte dall'ARES in forza della concessione- convenzione, ed in particolare su quella di corrispondere l'indennizzo ed in quale misura nelle ipotesi di acquisizioni attuate dal comune concedente attraverso un fatto illecito imputabile allo stesso ente pubblico; ed infine se debbano comprendere anche le ulteriori somme al riguardo dovute erogare dall'ente a qualsiasi titolo.
4. Per tali ragioni si ritiene che la giurisdizione debba essere devoluta al giudice amministrativo.
2. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
RITENUTO IN DIRITTO
3. - Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione,il controricorso e le difese ulteriori, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e /a soluzione che vi è stata proposta.
4. - Il ricorso deve pertanto essere accolto e va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. Nessuna pronuncia va emessa sulle spese perchè il comune di Paternò non ha spiegato difese.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria
il 9 novembre 2012 |