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TAR Piemonte, Sez. II, 13/12/2012 n. 1354
Sulla natura discrezionale del provvedimento di revoca dell'incarico di assessore comunale.

Attesa la natura ampiamente discrezionale del provvedimento di revoca dell'incarico di assessore, la relativa motivazione può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa, rimesse in via esclusiva al vertice dell'ente, in quanto aventi ad oggetto un incarico fiduciario; pertanto, la motivazione dell'atto di revoca può anche rimandare esclusivamente a valutazioni di opportunità politica e il sindaco ha solo l'onere formale di comunicare al Consiglio comunale la decisione di revocare un assessore, visto che è soltanto quest'ultimo organo che potrebbe opporsi, con una mozione di sfiducia, all'atto di revoca. Non avendo carattere sanzionatorio e potendo rispondere anche ad esigenze di carattere generale come il riequilibrio dei rapporti interni alla maggioranza consiliare o di quelli con l'opposizione o come la necessità di migliorare l'efficienza di specifici settori dell'Amministrazione locale, tale tipo di provvedimento - che proprio per la sua natura non deve necessariamente "specificare i singoli comportamenti addebitati all'interessato" - risulta difficilmente sindacabile in sede di legittimità se non per profili formali, quali la violazione di specifiche disposizioni normative o la evidente abnormità del provvedimento sindacale o il suo carattere discriminatorio, circostanze che non ricorrono nel caso di specie.

Materia: enti locali / consiglieri comunali

N. 01354/2012 REG.PROV.COLL.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1306 del 2011, proposto da:

Giovanni Pregliasco, rappresentato e difeso dall'avv. Piera Giordano, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, c.so Galilelo Ferraris, 107;

 

contro

Comune di Monforte d'Alba, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Rabino, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Pietro Palmieri, 40;

 

nei confronti di

Enrico Conterno;

 

per l'annullamento

a) del decreto di revoca della nomina ad Assessore Comunale e Vice Sindaco, assunto dal Sindaco del Comune di Monforte d'Alba con atto n. 4 del 20/09/2011, conosciuto a seguito di notificazione a mani in data 21/09/2011;

 

b) della delibera del Consiglio Comunale di Monforte d'Alba n. 29 del 26/09/2011;

 

c) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente, comunque lesivo per il ricorrente, tra cui il decreto di nomina a Vice Sindaco al sig. Enrico Conterno, n. 7/2011, comunicato nella seduta del Consiglio Comunale, n. 30 del 26/09/2011.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monforte d'Alba;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2012 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato il sig. Pregliasco Giovanni ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, a) il provvedimento con il quale il Sindaco del Comune di Monforte d’Alba aveva revocato la sua nomina ad assessore e vice-sindaco, b) la delibera del Consiglio Comunale di Monforte d’Alba n. 29 del 26/09/2011, c) ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente comunque lesivo, tra cui il decreto n.7/2011 di nomina a vice-sindaco del sig. Enrico Conterno.

 

Avverso gli atti impugnati il ricorrente ha lamentato 1) violazione di legge di cui all’art. 46 c. 4 d.lgs. n. 267/2000 e all’art. 3 c. 1 l.n. 241/1990 per mancanza, genericità ed insufficienza della motivazione; 2) eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza e sproporzionalità del provvedimento impugnato; 3) eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dall’interesse pubblico arbitrarietà, ingiustizia manifesta.

 

Il 7.12.2011 si costituito in giudizio il Comune di Monforte d’Alba, chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare e del ricorso, in quanto infondati.

 

Con ordinanza n. 770/2011 del 16.12.2011 il Collegio, ritenendo il ricorso sprovvisto di apprezzabili elementi di fumus boni iuris, ha rigettato la richiesta di sospensiva.

 

All’udienza pubblica del 21.11.2012 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il sig. Pregliasco ha dedotto l’illegittimità della revoca della sua nomina ad assessore e vice-sindaco del Comune di Monforte d’Alba, in quanto il Sindaco, nell’adottare il provvedimento de quo, non avrebbe motivato in alcun modo la sua decisione, utilizzando quale giustificazione una mera clausola di stile (il venir meno del rapporto di fiducia, l’assenza di dialogo), avrebbe omesso di fare riferimento a qualsiasi circostanza di fatto ed avrebbe agito del tutto arbitrariamente, oltre che ingiustamente, avendo il ricorrente sempre assicurato il suo sostegno alle iniziative della Giunta ed alle sue proposte.

 

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

 

Come affermato dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato e come già evidenziato dal Collegio nell’ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare, “attesa la natura ampiamente discrezionale del provvedimento di revoca dell'incarico di assessore, la relativa motivazione può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa, rimesse in via esclusiva al vertice dell'ente, in quanto aventi ad oggetto un incarico fiduciario; pertanto, la motivazione dell'atto di revoca può anche rimandare esclusivamente a valutazioni di opportunità politica e il sindaco ha solo l'onere formale di comunicare al Consiglio comunale la decisione di revocare un assessore, visto che è soltanto quest'ultimo organo che potrebbe opporsi, con una mozione di sfiducia, all'atto di revoca” (cfr. ex multis, Cons.St., Sez. V, 23.02.2012 n. 1053; Cons.St., Sez. V, 10.07.2012, n. 4057).

 

Non avendo carattere sanzionatorio e potendo rispondere anche ad esigenze di carattere generale come il riequilibrio dei rapporti interni alla maggioranza consiliare o di quelli con l’opposizione o come la necessità di migliorare l’efficienza di specifici settori dell’Amministrazione locale (Cons.St. Sez. V, 27.04.2010 n. 2357), tale tipo di provvedimento - che proprio per la sua natura non deve necessariamente “specificare i singoli comportamenti addebitati all’interessato” (TAR Lombardia, Brescia, Sez. II; 28.10.2010 n.4466; TAR Molise, Sez. I, 12.10.2012 n. 547) - risulta difficilmente sindacabile in sede di legittimità se non per profili formali, quali la violazione di specifiche disposizioni normative o la evidente abnormità del provvedimento sindacale o il suo carattere discriminatorio, circostanze che non ricorrono nel caso di specie.

 

Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, integralmente rigettato.

 

Per la natura della controversia, ancora oggetto di contrastanti pronunce soprattutto nella giurisprudenza dei diversi Tribunali Amministrativi, sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

 

definitivamente pronunciando,

 

- rigetta il ricorso;

 

- compensa le spese di lite.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

 

Ofelia Fratamico, Referendario, Estensore

 

Antonino Masaracchia, Referendario

 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/12/2012

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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