N. 00099/2013 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 214 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comunicando Leader S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Porretta, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Lecce, via F. Rubichi, 23;
contro
Comune di Martano, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Casaluci, con domicilio eletto presso Domenico Mastrolia in Lecce, via Montello, 13/A;
per l'annullamento
del provvedimento prot n° 1436/11/P.M. adottato in data 5 Novembre 2011 dal Comandante della P.M. del Comune di Martano di recesso unilaterale dalla convenzione stipulata il 16 Novembre 2009, avente ad oggetto un accordo di collaborazione per l’espletamento del servizio di comunicazione istituzionale esterna e promozionale per il marketing territoriale;
della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Martano n° 148 del 9 Luglio 2012, con la quale è stato deciso “di fare proprio il provvedimento a firma del Dr. Mino Durante prot.llo n° 1436/2011 e confermare in ogni sua parte quanto in esso espresso e documentato ribadendo la ferma volontà dell’A.C. di recedere dall’accordo di collaborazione con la Comunicando Leader S.r.l. per gravi motivi legati alla sicurezza nella circolazione stradale di cui la Ditta incaricata non si è fatto carico contravvenendo a quanto sottoscritto nell’Accordo di collaborazione succitato segnatamente nell’art. 8….”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Martano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 Dicembre 2012 il Cons. Dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti gli avv.ti Barbara Accettura, in sostituzione dell'avv.to Giovanni Porretta, e D. Mastrolia, in sostituzione dell'avv.to Roberto Casaluci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Società ricorrente, con il ricorso introduttivo del giudizio, impugna il provvedimento prot n° 1436/11/P.M. adottato in data 5 Novembre 2011 (pervenuto il 23 Novembre 2011) dal Comandante della P.M. del Comune di Martano di recesso unilaterale (per preteso inadempimento agli obblighi di cui all’art. 8) dalla convenzione stipulata “inter partes” il 16 Novembre 2009 (di durata novennale), avente ad oggetto un accordo di collaborazione (ex artt. 43 Legge 27 Dicembre 1997 n° 449 e 119 T.U. 18 Agosto 2000 n° 267) per l’espletamento (senza oneri per il Comune) del servizio di comunicazione istituzionale esterna e promozionale per il marketing territoriale (fornitura, istallazione, riordino e gestione sul territorio comunale di impianti vari per la comunicazione, informazione e promozione, con diritto della Società ricorrente ad affittare a terzi gli spazi pubblicitari realizzati sugli impianti installati, quali: paline per l’indicazione di fermata autobus urbani e scuolabus e per il marketing territoriale; nuova cartellonistica stradale; orologi e transenne; video poster e video striscioni; segnaletica istituzionale, turistica e commerciale, ecc.). Con motivi aggiunti notificati in data 24 Luglio 2012 impugna, altresì, la sopravvenuta deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Martano n° 148 del 9 Luglio 2012, con la quale (ritenuto necessario conformarsi all’ordinanza cautelare di questo T.A.R. n° 244/2012) è stato deciso “di fare proprio il provvedimento a firma del Dr. Mino Durante prot.llo n° 1436/2011 e confermare in ogni sua parte quanto in esso espresso e documentato ribadendo la ferma volontà dell’A.C. di recedere dall’accordo di collaborazione con la Comunicando Leader S.r.l. per gravi motivi legati alla sicurezza nella circolazione stradale di cui la Ditta incaricata non si è fatto carico contravvenendo a quanto sottoscritto nell’Accordo di collaborazione succitato segnatamente nell’art. 8….”.
A sostegno dell’impugnazione interposta sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.
1) Eccesso di potere a causa della carenza e/o manifesta illogicità della motivazione.
2) Violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione della Legge n° 241/1990 art. 7.
3) Falsa ed erronea interpretazione dell’art. 134 comma quarto del T.U. n° 267/2000 (motivi aggiunti 24 Luglio 2012).
4) Eccesso di potere a causa della carenza e/o manifesta illogicità della motivazione (motivi aggiunti 24 Luglio 2012).
5) Violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione della Legge n° 241/1990 art. 7 (motivi aggiunti 24 Luglio 2012).
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, la Società ricorrente concludeva come sopra riportato.
Si è costituito in giudizio il Comune di Martano, depositando memorie difensive con le quali ha replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la reiezione del ricorso.
La ricorrente ha presentato istanza di sospensiva del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, che è stata accolta da questa Sezione con ordinanza n° 244 del 5-6 Aprile 2012.
Alla pubblica udienza del 19 Dicembre 2012, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.
In via preliminare il Collegio, premesso che gli artt. 43 della Legge 27 Dicembre 1997 n° 449 e 119 del T.U. 18 Agosto 2000 n° 267 consentono agli Enti Locali di stipulare accordi di collaborazione e convenzioni (anche) con soggetti privati diretti a favorire una migliore qualità dei servizi pubblici prestati e a fornire servizi aggiuntivi, osserva che la controversia in questione rientra nella giurisdizione esclusiva dell’adito Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 133 primo comma lett. c) del Codice del Processo Amministrativo (“Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. …. le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi….”), in quanto i provvedimenti impugnati si configurano quale revoca della concessione-contratto di un servizio pubblico ex art. 30 Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163 (servizio di comunicazione istituzionale esterna e promozionale per il marketing territoriale con l’uso dello stemma comunale, contemplato dalla Legge 7 Giugno 2000 n° 150), nella quale la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.
Nel merito, in relazione all’impugnazione interposta con il ricorso introduttivo del giudizio avverso il provvedimento prot n° 1436/11/P.M. adottato in data 5 Novembre 2011 dal Comandante della P.M. del Comune di Martano, si rileva che (come, peraltro, già segnalato nella fase cautelare del giudizio) le principali censure formulate nel ricorso apparivano condivisibili, essenzialmente in ragione della (originaria) mancanza della necessaria decisione amministrativa della Giunta Municipale del Comune di Martano di revoca della deliberazione giuntale n° 254 del 10 Novembre 2009 (“Progetto Comunicando - Servizi di comunicazione integrata istituzionale e promozionale per il marketing territoriale - Atto di indirizzo”), recante approvazione dell’allegato accordo di collaborazione tra la Società ricorrente e l’Ente Comunale, avente portata di concessione alla predetta Società del servizio pubblico di che trattasi (servizio di comunicazione istituzionale esterna e promozionale per il marketing territoriale con l’uso dello stemma comunale, contemplato dalla Legge 7 Giugno 2000 n° 150).
In proposito, il Tribunale – segnalato che (contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del Comune resistente) dall’esame complessivo dei contenuti del ricorso introduttivo del processo (compresa l’esposizione in fatto) era possibile ricavare la doglianza della Società ricorrente inerente la mancanza della necessaria decisione amministrativa di revoca della concessione del servizio pubblico in questione – osserva, però, che l’atto prot. n° 1436/11/P.M. del 5 Novembre 2011 a firma del Comandante della P.M. del Comune di Martano, a seguito della sopravvenuta adozione della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Martano n° 148 del 9 Luglio 2012 (di revoca della concessione-contratto in questione), è stato “declassato” al rango di mero atto strumentale (con valore di semplice proposta) del procedimento amministrativo di revoca, finalizzato con l’emanazione della predetta deliberazione giuntale n° 148/2012, sicchè sul punto il ricorso è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Invece, l’impugnativa di quest’ultimo provvedimento della Giunta Municipale di Martano, interposta dalla Comunicando Leader S.r.l. con i motivi aggiunti notificati in data 24 Luglio 2012, è infondata nel merito e va respinta.
Il Tribunale ritiene, infatti, prive di giuridico fondamento tutte le censure formulate a sostegno dei motivi aggiunti.
In primo luogo, la doglianza incentrata sulla dedotta violazione dell’art. 134 quarto comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 (in ordine alla declaratoria di immediata eseguibilità della deliberazione giuntale n° 148/2012) è inammissibile, poichè impinge nel merito delle scelte ampiamente discrezionali riservate all’Autorità Comunale circa l’apprezzamento dell’urgenza di provvedere (che nel caso di specie non si appalesano come manifestamente irrazionali), e non sono dunque suscettibili di sindacato di legittimità da parte del Giudice Amministrativo (in tal senso: Consiglio di Stato, VI Sezione, 22 Maggio 1985 n° 211).
Le ulteriori censure sollevate nell’ambito dei motivi aggiunti del 24 Luglio 2012 sono, poi, manifestamente infondate.
Si ritiene sufficiente osservare – sinteticamente – da un lato, che la motivazione espressa (anche “per relationem”agli atti del procedimento) a presidio e giustificazione della deliberazione giuntale 9 Luglio 2012 n° 148 appare adeguata e perfettamente logica, considerato che l’art. 8 dell’Accordo di collaborazione sottoscritto in data 16 Novembre 2009 riserva al Comune l’insindacabile facoltà di richiedere modifiche del progetto in corso d’opera circa l’ubicazione degli impianti di che trattasi per motivi di interesse pubblico inerenti l’occupazione del suolo pubblico o per la sicurezza della circolazione stradale, e che la Società odierna ricorrente ha (del tutto ingiustificatamente) omesso di riscontrare la nota prot. n° 1895 del 16 Ottobre 2010, con cui il Comandante della P.M. di Martano le aveva comunicato la necessità (per motivi urgenti connessi alla tutela della circolazione stradale) di apportare sostanziali modifiche al progetto presentato dalla Ditta, astenendosi dal contattare gli Uffici Comunali per concordare la nuova ubicazione degli impianti (e manifestando, invece, l’intenzione di installare gli impianti secondo il progetto originario); e, dall’altro, che (contrariamente a quanto asserito dalla Comunicando Leader S.r.l.) risulta “per tabulas” l’avvenuta comunicazione alla stessa dell’avvio del procedimento amministrativo in questione, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241, effettuata con apposita nota prot. n° 1272/11/P.M. datata 6 Ottobre 2011 a firma del Comandante della P.M. del Comune di Martano.
Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate il ricorso deve essere in parte dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere e in parte va respinto.
Sussistono, con ogni evidenza, gravi ed eccezionali motivi (il peculiare sviluppo della complessiva vicenda oggetto del giudizio) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere e per la restante parte (motivi aggiunti) lo respinge, nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 19 Dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Costantini, Presidente
Enrico d'Arpe, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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