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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente aggiunto f.f. -
Dott. TRIFONE Francesco - Presidente di sezione -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso ai sensi dell'art. 41 c.p.c., iscritto al n. 6843 del Ruolo Generale degli affari civili del 2012, proposto da:
COMUNE DI RIVISONDOLI, in persona del sindaco p.t. dr. C. R., autorizzato a stare in giudizio da Delib. G.M. 23 febbraio 2012, n. 18 ed elettivamente domiciliato in Roma alla Via F. Confalonieri n. 5, presso l'avv. Luigi Manzi (fax 06.3211370 e p.c.e. luigimanzi.ordineavvocatiroma.org), che lo rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
BORGO TERMALE DEL BENESSERE s.r.l. con sede in (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti ing. D.C. e dr. R. P., elettivamente domiciliati, nel giudizio principale nel quale si è proposto il regolamento, in Castel di Sangro (AQ) alla Piazza Patini n. 1, rappresentata e difesa, per procura a margine dell'opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Giuseppe Marinelli da Isernia;
- intimata -
nel regolamento di giurisdizione chiesto nella causa iscritta al n. 1062/10 del R.G., del Tribunale di Sulmona, avente ad oggetto l'opposizione del 15 novembre 2010 della società intimata al decreto ingiuntivo ottenuto dal Comune di Rivisondoli n. 257 del L. 2 settembre 2010, per il pagamento di Euro 263.322,87, pretesi quale quota che la s.r.l. Borgo termale del Benessere era obbligata a versare all'ente locale per convenzione stipulata con questo il 26 maggio 2006, in proporzione alle spese sostenute dal comune per il secondo e terzo stato di avanzamento dei lavori delle opere d'urbanizzazione primaria a servizio dello stabilimento termale che la società stava costruendo.
Lette le conclusioni rese ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c. dal P.G. dr. Carmelo Sgroi, il quale afferma che la convenzione del 26 maggio 2006 tra Comune di Rivisondoli, s.r.l. Borgo Termale del benessere e Regione Abruzzo, costituisce accordo integrativo di provvedimenti amministrativi dell'ente locale, ai sensi della L. 2 agosto 1990, n. 141, art. 11.
Nella convenzione infatti si prevede, al punto 2, l'obbligo del comune di eseguire le opere di urbanizzazione primaria necessarie allo svolgimento delle attività di sfruttamento idrotermale dalla concessionaria s.r.l. Borgo Termale per l'importo di Euro 1.800.000,00, in base al progetto di esse già approvato dagli organi comunali competenti e, al punto 3, l'obbligo della concessionaria di pagare Euro 360.000,00, "a totale scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti per il rilascio della concessione edilizia... relativa al progetto di valorizzazione e incentivazione delle risorse turistico-termali di Rivisondoli".
Rileva inoltre il P.G. che, al punto 6 della convenzione, le parti dichiarano che "costituiscono parte integrante e sostanziale" dell'accordo "tutti gli atti pubblici citati in narrativa", come la dichiarazione di pubblica utilità delle opere d'urbanizzazione da realizzare, la concessione n. 73 del 2002 e il progetto definitivo ed esecutivo delle opere, in tal modo collegando strettamente l'accordo sottoscritto alle concessioni necessarie a realizzare lo stabilimento idrotermale, da ritenere integrate da tale convenzione. La situazione soggettiva a base del pagamento preteso con il decreto ingiuntivo, non va configurato come mero obbligo di natura privatistica, costituendo effetto della regolamentazione della partecipazione del concessionario alle spese per oneri di urbanizzazione, disciplinata con accordo tra la società concessionaria e i concedenti ente locale e Regione, convenzione che concorre a determinare il contenuto del provvedimento amministrativo concessorio e di quelli relativi alla pianificazione urbanistica del territorio comunale e all'uso di quest'ultimo per finalità di interesse pubblico. Conclude quindi il P.G perchè sulla causa a base del presente regolamento di giurisdizione sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, in contrasto con la richiesta del ricorrente Comune di Rivisondoli che insiste per la cognizione del G.O. Sentito, all'adunanza del 18 dicembre 2012, l'avv. Federico Manzi per delega, per il ricorrente.
PREMESSO IN FATTO
1. Con opposizione e domanda riconvenzionale della s.r.l. Borgo Termale del Benessere notificate il 15 novembre 2010 al Comune di Rivisondoli, che aveva ottenuto ingiunzione di pagamento di Euro 263.322,87 oltre interessi, in adempimento dell'obbligo assunto dalla società di partecipare alle spese per oneri di urbanizzazione necessari a servizio di un impianto idrotermale realizzato dalla società stessa, questa eccepiva, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del Tribunale di Sulmona, per essere la causa riservata alla giurisdizione esclusiva del G.A..
Deduceva la società che il credito di cui al decreto ingiuntivo in favore del comune era sorto da un accordo tra le parti, sostitutivo o integrativo del provvedimento concessorio del Comune di Rivisondoli per la realizzazione di strutture idrotermali, cioè da una convenzione stipulata ai sensi del D.Lgs. 7 agosto 1990, n. 241, art. 11, per disciplinare i costi delle opere di urbanizzazione primaria a servizio dello stabilimento termale che si sarebbe costruito con il concorso di enti pubblici e di privati. Non solo la materia dell'accordo ma anche la natura di esso, integrativa di atti amministrativi concessori, comportava che la convenzione che precede fosse oggetto della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, trattandosi di controversia avente ad oggetto un accordo delle parti sugli esborsi necessari a costruire opere d'urbanizzazione, collegato quindi ad un atto della P.A. da ricondurre all'esercizio di un pubblico potere.
Con lo stesso atto di opposizione, la s.r.l. Borgo Termale del Benessere denunciava la nullità del decreto ingiuntivo opposto per la impossibilità d'identificare la parte che lo aveva chiesto, cioè il Comune di Rivisondoli, non risultando, la precisa indicazione della sede legale di questo e mancando un atto "scritto" a fondamento del credito azionato da controparte, con conseguente inesistenza di esso e infondatezza della pretesa dell'ente locale. Il Comune di Rivisondoli aveva dedotto che la società Borgo fermale del Benessere a r.l. si era obbligata, con la convenzione stipulata con esso, a contribuire con Euro 360.000,00 alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a servizio dell'impianto idrotermale in costruzione a cura della società stessa.
La società avrebbe dovuto erogare la indicata somma in modo frazionato e in proporzione agli esborsi dell'ente locale di cui ai vari stati di avanzamento dei lavori per l'esecuzione di tali opere, e dopo avere corrisposto il dovuto in relazione al primo di tali S.A.L. in adempimento degli obblighi da essa assunti in convenzione, nulla aveva pagato per il secondo e il terzo di detti stati di,avanzamento, obbligo per il quale l'ente locale aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo.
Per il comune, la Borgo Termale del Benessere s.r.l. era tenuta a contribuire alla realizzazione degli interventi di pianificazione urbanistica del territorio comunale collegati all'impianto idrotermale che essa doveva realizzare e gestire, avendo concordato con il Comune di Rivisondoli che avrebbe contribuito con la somma di cui sopra al finanziamento delle opere di urbanizzazione, frazionando il dovuto in rapporto e proporzione ai singoli stati di avanzamento dei lavori per la costruzione di esse. Gli esborsi per le opere di urbanizzazione erano nel resto a carico del Comune di Rivisondoli e della Regione Abruzzo e tali opere da realizzare erano elencate analiticamente alla pag. 5 della stessa opposizione della società alla ingiunzione: strada d'accesso al complesso, parcheggi, fognature, acquedotto, impianto di illuminazione, condotta gas metano, marciapiedi e opere di smaltimento delle acque. Per tali lavori con la gara di appalto, si era determinata però una riduzione dei costi per le offerte al ribasso delle imprese partecipanti e per le varianti disposte dal Comune di Rivisondoli con eliminazione dei parcheggi previsti e del marciapiede e sostituzione di 105 lampioni con altri meno elaborati e costosi.
All'esito di tali riduzioni dei costi dei lavori a farsi, l'impegno di spesa per le opere di urbanizzazione era risultato del 45% delle somme originariamente convenute: pertanto, la società opponente chiedeva in riconvenzione che, per le inadempienze dell'ente locale degli obblighi di cui alla convenzione, il tribunale pronunciasse la risoluzione dell'accordo e condannasse controparte al risarcimento del danno per Euro 87 6.000,00 (per errore scritto 876.000.000).
L'opponente società chiedeva quindi la revoca o declaratoria di nullità del decretò ingiuntivo, per difetto di giurisdizione del G.O. o per le ragioni di merito di cui sopra e, in subordine, chiedeva di accertare l'inadempimento dal Comune di Rivisondoli degli obblighi assunti con la convenzione, condannando l'ente locale al risarcimento del danno per tali inadempienze e alla restituzione della somma di Euro 96.677,15, già corrisposta dalla società, quale quota a suo carico per realizzare le opere di urbanizzazione. Nella causa pendente davanti al Tribunale di Sulmona, si è dedotto dall'opponente che le somme pretese dall'opposto con l'ingiunzione erano dovute in base alla citata convenzione con l'ente locale, integrativa dei provvedimenti del Comune di Rivisondoli di concessione idrotermale e si è quindi eccepito il difetto di giurisdizione, con questione che l'ente locale ha poi chiesto di risolvere con il ricorso ai sensi dell'art. 41 c.p.c. a favore della cognizione della detta controversia dall'A.G.O..
Ricevuta la rituale notifica del ricorso per il regolamento di giurisdizione, la società Borgo termale del Benessere r.l. non ha resistito nel presente procedimento incidentale.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Nella presente causa va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, che permane anche dopo le modifiche apportate dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15 alla disciplina degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo che, in quanto conclusi dall'amministrazione con i privati per il perseguimento di pubblici interessi, concorrono a determinare il contenuto discrezionale del provvedimento che la P.A. poi emette.
In quanto costituenti anche detti accordi espressione di poteri discrezionali della P.A., essi sono ritenuti integrativi degli atti concessori e non possono che essere valutati dallo stesso giudice che ha di regola cognizione sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi. Nella concreta fattispecie, si è avuto un accordo stipulato. da soggetti pubblici, cioè il Comune di Rivisondoli e la Regione Abruzzo, e dal privato, cioè la s.r.l. Borgo Termale del Benessere, per disciplinare la concessione a questa rilasciata per lo sfruttamento idrotermale di sorgenti in territorio comunale, al fine di concordare le modalità di realizzazione degli impianti termale e delle opere di urbanizzazione ad essi accessori.
Nella convenzione si stabilisce in modo specifico il concorso economico agli oneri di urbanizzazione dell'ente locale e della società concessionaria, sancendosi che della complessiva spesa prevista per essi di Euro 1.800.000,00, la società concessionaria sia tenuta a versare Euro 360.000,00, la Regione Abruzzo corrisponda Euro 440.000,00 e il Comune di Rivisondoli Euro 1.000.000,00.
L'accordo di cui sopra regola inoltre le concrete modalità di attuazione della convenzione e prevede l'esecuzione delle opere di urbanizzazione indispensabili a rendere operativo l'impianto termale della s.r.l. Borgo Termale del Benessere, ripartendo le relative spese tra le parti come già detto. Non avendo corrisposto la s.r.l.
Borgo Termale del Benessere la quota a suo carico per le Opere di urbanizzazione di Euro 263.322,87 e accessori, ed essendosi versato per dette opere dal Comune di Rivisondoli più di quanto da esso dovuto, l'ente locale ha chiesto il decreto ingiuntivo opposto dalla società concessionaria.
Con tale ingiunzione del Tribunale di Sulmona il comune ha preteso l'adempimento dell'obbligo della società sorto dalla convenzione integrativa della concessione, di corrispondere la quota da essa dovuta per le opere di urbanizzazione, frazionata in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori, somma mai versata da essa dopo il secondo e terzo S.A.L. per i quali l'ente locale aveva anticipato anche quanto dovuto dalla concessionaria.
Si tratta quindi di pagamento di un debito della concessionaria che sorge dalla partecipazione di essa alle spese necessarie a realizzare le opere di urbanizzazione indispensabili ad attuare la concessione di sfruttamento delle risorse idrotermali e per tale profilo la controversia relativa a tali rapporti rientra nella materia urbanistica (D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, lett. f), riguardando nel resto la concessione della sorgente, bene pubblico (lett. b) e il servizio idrotermale anche esso da ritenere pubblico (lett. c), cioè materie tutte riservate alla giurisdizione esclusiva del G.A..
Va affermato quindi il seguente principio di diritto: "Anche dopo la soppressione del D.Lgs. 7 agosto 1990, n. 241, art. 11, comma 5, di cui all'art. 4, comma 1, dell'allegato 4 del D.Lgs. n. 104 del 2010, resta devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l'osservanza degli obblighi sorti da una convenzione stipulata tra un comune e/o altro ente pubblico concedente con il privato concessionario, per disciplinare la concessione stessa, trattandosi di causa relativa all'esecuzione di accordo da qualificare come integrativo o sostitutivo del provvedimento amministrativo di concessione di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, lett. a, n. 2, che individua tali controversie tra quelle riservate per materia al giudice amministrativo" (nello stesso senso, cfr. S.U. ord. 9 marzo 2012 n. 3689, ord. 3 ottobre 2011 n. 20143, 2 dicembre 2010 n. 24419, e 1 luglio 2007 n. 15388).
Il principio riafferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui crediti oggetto di controversie nelle materie di cui sopra, in cui la somma dovuta è calcolata in rapporto alla misura degli stati di avanzamento di lavori per opere di Urbanizzazione, così evidenziando la natura delle prestazioni pecuniarie inadempiute come oggetto di "oneri" strumentali alla realizzazione non solo di tali opere ma anche dell'interesse pubblico a base dell'esercizio del servizio idrotermale e qualificando per tali profili l'accordo oggetto di giudizio come connesso non1 solo alla materia urbanistica (così Cass. 2 dicembre 2010 n. 24419), ma anche a quella della concessione di beni e servizi pubblici (D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, lett. f e c).
2. Per tutti gli indicati motivi, deve riconoscersi la giurisdizione esclusiva del G.A., avendo cognizione, su tali obblighi strumentali alla attuazione, con le opere di Urbanizzazione, della concessione del servizio pubblico da erogare, solo il giudice amministrativo, da individuare nella concreta fattispecie nel Tar per l'Abruzzo di L'Aquila, dinanzi al quale la causa deve essere riassunta nei termini di legge, con infondatezza, della istanza di regolamento del Comune di Rivisondoli, che ha chiesto di dichiarare la giurisdizione sulla controversia del G.O.. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio incidentale, non essendosi opposta al regolamento la società parte del processo principale.
P.Q.M.
La Corte a sezioni unite sulla causa principale n. 1062 del R.G. degli affari civili del Tribunale di Sulmona, nella quale il Comune di Rivisondoli ha proposto il regolamento ai sensi dell'art. 41 c.p.c., dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, identificato nel Tar per l'Abruzzo di L'Aquila, dinanzi al quale rimette le parti per la riassunzione nei termini di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite della Corte suprema di cassazione, il 18 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria
il 30 gennaio 2013
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