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TAR Veneto, Sez. I, 19/2/2013 n. 241
Sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario per la controversia avente ad oggetto la cessione da parte di un comune di partecipazioni societarie detenute in una società pubblica.

Spetta al giudice ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto la cessione da parte di un comune di partecipazioni societarie detenute in una società pubblica. Non risulta, infatti, una riserva al giudice amministrativo della giurisdizione in merito alla cessione di partecipazioni societarie detenute in società pubbliche: la norma di cui all'art. 119, I c., lett. c), del c.p.a., infatti, nel prevedere un rito abbreviato in ordine ai provvedimenti ivi enunciati, detta una disposizione non già sulla giurisdizione, ma esclusivamente sul processo, stabilendo un rito speciale per alcune controversie che devono appartenere ex se al giudice amministrativo, secondo le regole ordinarie del riparto della giurisdizione.

Materia: società / controversie e giurisdizione

N. 00241/2013 REG.PROV.COLL.

 

N. 00041/2013 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 41 del 2013, proposto da:

Ratp Dev Italia S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Nive Lorenzato, con domicilio eletto presso Alessandro Tommaseo Ponzetta in Venezia, Santa Croce 184;

 

contro

Comune di Belluno, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Zambelli, Vittorio Domenichelli, Paolo Neri, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22; Provincia di Belluno, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Gaz, Alberto Gaz, con domicilio eletto presso Enrico Gaz in Venezia, Santa Croce, 269;

 

per l'annullamento

della comunicazione n. 33096 del 7 dicembre 2012 del Comune di Belluno con la quale è stata comunicata l'aggiudicazione della partecipazione azionaria del Comune nella società Dolomiti Bus S.p.A. a favore della Provincia di Belluno; della nota n. 29938 del 6 novembre 2012 con la quale il Comune di Belluno ha richiesto alla Provincia di Belluno la presentazione di un'offerta di acquisto della partecipazione azionaria, nonchè di ogni altro atto connesso, pregresso e presupposto;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Belluno e di Provincia di Belluno;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

CONSIDERATO

che attraverso la gara ad evidenza pubblica prima, e la procedura negoziata senza bando poi, l’Amministrazione comunale ha inteso individuare un operatore economico con cui stipulare non già un contratto “pubblico” (avente, cioè, un oggetto di rilevanza istituzionale), ma un contratto di carattere squisitamente privatistico, avente un contenuto di diritto privato (alienazione di azioni), che il Comune ha posto in essere “uti civis”, alla stregua di un comune socio di società di capitale;

 

che non risulta una riserva al giudice amministrativo della giurisdizione in merito alla cessione di partecipazioni societarie detenute in società pubbliche: la norma di cui all’art. 119, I comma, lett. c), infatti, nel prevedere un rito abbreviato in ordine ai provvedimenti ivi enunciati, detta una disposizione non già sulla giurisdizione, ma esclusivamente sul processo, stabilendo un rito speciale per alcune controversie che devono appartenere ex se al giudice amministrativo, secondo le regole ordinarie del riparto della giurisdizione;

 

che, peraltro, la presente controversia non riguarda la concessione di pubblici servizi, né coinvolge provvedimenti autoritativi concernenti la modificazione di un soggetto gestore di pubblici servizi (cfr. Corte cost. n. 204 del 2004);

 

che, ciò stante, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione della presente controversia al Giudice ordinario;

 

che le spese del giudizio possono essere compensate;

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere, Estensore

Enrico Mattei, Referendario

 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/02/2013

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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