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Consiglio di Stato, Sez. III, 15/3/2013 n. 1548
Non è sufficiente documentare una situazione di proprietà incrociata e/o indiretta tra due o più imprese partecipanti per dedurne un indebito inquinamento del confronto concorrenziale o l'imputazione ad un unico centro decisionale.

L'art. 86, c. 2 del Dlg 163/2006, non si applica in modo automatico alle gare per appalti di servizi di cui all'All. II B.

Non basta asserire o anche documentare una qualunque forma di proprietà incrociata e/o indiretta tra due o più imprese, per dedurne un indebito inquinamento d'un corretto confronto concorrenziale o, peggio, l'imputazione delle loro offerte ad un unico centro decisionale, idoneo ad elidere appunto l'effettiva concorsualità della gara. Pertanto, nel caso di specie, la vicenda in esame al più costituisce un indizio che impone alla stazione appaltante la rigorosa valutazione, al fine d'accertare la provenienza delle offerte da detto centro unico, cosa, questa, invero svolta in modo approfondito dall'Azienda intimata. Restano fermi l'obbligo di riscontro di seri ed effettivi rapporti d'influenza tra le predette imprese sospettate di collegamento, nonché la loro facoltà di fornire idonea prova che tal rapporto di fatto non abbia influito sulle loro offerte.

La valutazione dell'anomalia dell'offerta è un elemento rilevante nella struttura del procedimento ad evidenza pubblica, applicabile, come tale ed in linea di massima, ad ogni procedura di gara, anche se negoziata o semplificata per gli appalti di servizi di cui alla tabella All. II B. Tuttavia l'art. 86, c. 2 del Dlg 163/2006 non si applica in modo automatico pure alle predette gare per appalti di servizi di cui all'All. II B e perciò soggette all'applicazione soltanto degli artt. 68, 65 e 225 dello stesso Codice. Sicché, nel caso di specie, la stazione appaltante non era tenuta in virtù del diritto comunitario, né dell'ordinamento nazionale, a procedere ad una verifica della pretesa anomalia, specie a fronte della presentazione, da parte del Consorzio, delle giustificazioni preventive del prezzo offerto. Rettamente l'Azienda, prima ed il TAR, in sede contenziosa poi, non hanno ritenuto necessario un ulteriore e defatigante approfondimento, appunto per la già avvenuta previa delibazione di congruità e serietà di tal offerta economica, che è poi il bene giuridico protetto sostanzialmente dalla verifica d'anomalia. Non basta, dunque, affermare un'estensione, nella specie meramente formalistica, di tal verifica agli appalti in parola - non foss'altro perché già l'art. 86, c. 3 del Dlg 163/2006, dà facoltà alle stazione appaltanti di verificare in ogni caso siffatta congruità-, occorrendo piuttosto allegare, a cura dell'appellante, concreti sintomi di quest'ultima.

Materia: appalti / disciplina

N. 01548/2013REG.PROV.COLL.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso n. 5948/2012 RG, proposto dalla Coop. sociale P.G. Frassati s.c.s. – ONLUS, corrente in Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e n.q. di capogruppo mandataria dell’ATI con la La Nuova Cooperativa, rappresentate e difese dagli avvocati Antonio Finocchiaro ed Andrea Manzi, con domicilio eletto in Roma, via F. Confalonieri n. 5,

 

contro

l’ASL TO 4, con sede in Chivasso (TO), in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Contaldi e Bruno Sarzotti, con domicilio eletto in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina n. 63 e

 

nei confronti di

- Consorzio di imprese PLANET PLUS e CM SERVICE s.r.l., correnti in Cascinette di Ivrea (TO), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, controinteressate, rappresentate e difese dagli avvocati Giovanni Doria e Giacobbe Ranieri, con domicilio eletto in Roma, via Cola di Rienzo n. 28 e

- KCS Caregiver coop. sociale, corrente in Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, controinteressata, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Cocco ed Enrico di Ienno, con domicilio eletto in Roma, v.le Mazzini n. 33,

 

per la riforma

della sentenza del TAR Piemonte, sez. I, n. 713/2012, resa tra le parti e concernente l’appalto per l’affidamento e la gestione di RSA nel Comune di Settimo Torinese;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, c. 10, c.p.a.;

Relatore all'udienza pubblica dell’11 gennaio 2013 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, gli avvocati Mazzeo (per la delega dell’avv. Manzi), Contaldi, Tomassetti (per delega dell’ avv. Doria) e Di Ienno;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

1. – Con deliberazione n. 936 del 27 maggio 2010, il Direttore generale dell’ASL TO 4 di Chivasso (TO) ha indetto una procedura negoziata plurima, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione complessiva della residenza sanitaria per anziani – RSA sita in Settimo Torinese, per la durata di cinque anni (prorogabili di altri tre) e per un importo a base d’asta pari a € 10.572.590,00, oltre IVA.

 

Con nota prot. n. 75290 del 24 giugno 2010, l’ASL ha invitato, tra le altre imprese, pure la costituenda ATI, della quale è stata indicata come capogruppo mandataria la Coop. sociale P.G. Frassati s.c.s. – ONLUS, corrente in Torino, che ha proposto rituale offerta. In esito alla gara, detta ATI s’è collocata soltanto al terzo posto della graduatoria di merito, aggiudicatario definitivo del servizio essendo risultato il Consorzio di imprese PLANET PLUS, operante attraverso la sua consorziata CM SERVICE s.r.l., corrente in Cascinette di Ivrea (TO).

 

2. – Sicché detta ATI ha proposto impugnazione avverso l’aggiudicazione e gli atti della procedura innanzi al TAR Piemonte, con il ricorso n. 1467/2011, articolato in un gravame introduttivo e, a seguito dell’accesso presso l’ASL intimata, all’atto per motivi aggiunti depositato il 25 gennaio 2012. L’adito TAR, con sentenza n. 713 del 15 giugno 2012, ne ha però respinto il ricorso.

Appella allora detta ATI, deducendo in punto di diritto dieci articolati gruppi di censura. Si sono costituite nel presente giudizio l’ASL appellante, il Consorzio aggiudicatario e la KCS - Caregiver coop. sociale, corrente in Bergamo e seconda graduata che, in varia guisa, concludono per il rigetto dell’appello. Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2013, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.

 

3. – L’appello in esame, che contesta la sentenza del TAR in ciascun punto in cui ha disatteso i motivi di primo grado, non può esser condiviso per le ragioni qui di seguito indicate.

 

4. – Con il primo motivo d’appello, si lamenta l’erroneità della sentenza stessa, laddove essa non ha tenuto conto dei documenti attestanti una situazione di controllo da parte della KCS Caregiver coop. sociale, sia pur con l’intermediazione della NDS s.r.l., sulla EPORLUX s.r.l., ossia una delle due imprese che costituiscono il Consorzio aggiudicatario.

Per quanto si predichi come tal situazione violi l’art. 38, c. 1, lett. d) del Dlg 163/2006, a ben vedere essa non comporta alcuna automatica esclusione di imprese in varia guisa tra loro collegate in via di mero fatto. Al contrario, non basta asserire o anche documentare una qualunque forma di proprietà incrociata e/o indiretta tra due o più imprese, per dedurne un indebito inquinamento d’un corretto confronto concorrenziale o, peggio, l’imputazione delle loro offerte ad un unico centro decisionale, idoneo ad elidere appunto l’effettiva concorsualità della gara. La vicenda in esame al più costituisce un indizio che impone alla stazione appaltante la rigorosa valutazione, al fine d’accertare la provenienza delle offerte da detto centro unico, cosa, questa, invero svolta in modo approfondito dall’Azienda intimata. Restano fermi l’obbligo di riscontro di seri ed effettivi rapporti d’influenza tra le predette imprese sospettate di collegamento, nonché la loro facoltà di fornire idonea prova che tal rapporto di fatto non abbia influito sulle loro offerte.

 

Nella specie, è ben vero che la KCS Caregiver è titolare del 100% delle quote della società NDS s.r.l. la quale, a sua volta, controlla al 100% la società EPORLUX s.r.l.

 

Quest’ultima, però e pur essendone socia fondatrice, partecipa al Consorzio aggiudicatario nella sola misura dell’8,37%. Sicché non si può reputare né erronea, né irragionevole l’inconfigurabilità d’un controllo o collegamento, mediato dalla medesima EPORLUX s.r.l., tra i tre citati soggetti, tale da influenzare l’una le scelte dell’altra e viceversa. Rettamente l’Azienda aggiudicatrice esclude, dopo un esame ragionevole ed approfondito sui reciproci rapporti tra Consorzio e KCS Caregiver, la sussistenza di vicende di collegamento ad effetto espulsivo dalla gara. Del pari, il TAR reputa irrilevanti, ai precipui fini della regolarità della gara stessa, tutte le osservazioni sulle medesime sedi e sui comuni amministratori delle tre società in rapporto tra loro di “scatole cinesi” a proprietà totalitaria l’una dell’altra, per l’evidente ragione che la sola KCS Caregiver ha preso parte alla gara stessa. Dal canto suo, la EPORLUX s.r.l. è titolare d’una frazione delle quote consortili che non manifesta di per sé una realistica capacità d’influenzare le strategie operative del Consorzio e non è stata indicata da questo come soggetto esecutore dell’appalto.

 

5. – Corretta è anche, così rigettandosi il secondo motivo d’appello, il giudizio reso dal TAR sulla non necessità dell’autorizzazione regionale per l’ampliamento di servizi già esistenti e, quindi, per la relativa maggior spesa pubblica.

 

L’autorizzazione fu infatti richiesta dall’ASL appaltante ma la Regione Piemonte non la ritenne necessaria, con statuizione conformativa erga omnes, resa con nota prot. n. 2226/DB 2000 del 24 gennaio 2012. In particolare, la Regione considerò la gara de qua estranea al campo di applicazione dell’autorizzazione in deroga di cui alle delibere di Giunta regionale n. 14-1440 del 28 gennaio 2011 e n. 48-1984 del successivo 29 aprile. La Regione ebbe modo di precisare che «… le deroghe previste dal punto B3) del dispositivo della DGR 48-1984…riguardano l’assunzione di personale, nei limiti di spesa previsti dal punto A)… per l’attivazione di nuovi servizi e/o attività oppure l’ampliamento di quelli esistenti…», di talché la «… definizione del livello di assistenza nelle RSA già autorizzate e funzionanti è di esclusiva competenza delle Aziende sanitarie che ovviamente devono valutare il reale fabbisogno e la compatibilità con le risorse di cui dispongono …». Dal che il necessario adeguamento dell’Azienda appellata al decisum regionale, in sé efficace e inderogabile (e certo non disapplicabile), al di là d’ogni diverso avviso aziendale circa la novità e/o la maggior estensione del servizio appaltando rispetto al precedente assetto.

 

Né si potrebbe ora affermare l’illegittimità della decisione regionale, a parte, tra l’altro, l’assai modesto incremento del costo / paziente —in realtà pari a soli € 2,21 pro die—, quando l’appellante non se dolse subito in primo grado, pur avendone conoscenza perlomeno dall’8 maggio 2012 (se non dal precedente 15 marzo).

 

Inopponibile a tal decadenza s’appalesa l’erroneo avviso dell’appellante, ove assume il carattere non provvedimentale della citata nota regionale, giacché la sua natura “interna” si limita al solo scambio di missive tra le due Amministrazioni coinvolte. Inoltre, la sua serena lettura ne manifesta la capacità di definire l’assetto della gara —almeno per il profilo della non soggezione di essa al regime autorizzativo—, a nulla rilevando che sia intervenuta dopo l’indizione della gara, appunto perché le indicazioni colà contenute hanno non sanato, ma accertato l’insussistenza a priori dei presupposti per l’applicazione di detto regime.

 

Neppure convince il terzo motivo, in quanto è certo vero chela procedura negoziata non autorizza l’elisione d’ogni forma, sia pur minima, di pubblicità anche nei casi, come nella specie, di servizi di cui alla tabella All. II B al Dlg 163/2006. Ma occorre comunque tener presente, nella vicenda qui in esame, come la stazione appaltante abbia effettivamente assicurato una più che equilibrata e reale concorrenza nella gara, grazie ai quindici inviti diramati ad altrettante imprese, donde l’assenza d’ogni significativa restrizione all’ingresso di soggetti alla procedura. Tanto, inoltre, senza sottacere che l’appellante a suo tempo non ha fatto mai constare l’eventuale erroneità della forma di contrattazione scelta dall’Azienda appaltante, né ha apposto riserve alla propria partecipazione alla gara medesima, né si duole o ha dapprima lamentato restrizioni od ostacoli alla piena ed ampia cognizione delle fasi di quest’ultima. Inoltre, l’appellante ha in vario modo profittato, grazie alla sua incontestata partecipazione alla gara, proprio di quella pretesa restrizione concorrenziale di cui ora si duole con censura giustamente disattesa dal TAR.

 

E parimenti ha ragione il TAR ad aver deciso in modo succinto sul quarto motivo di primo grado, qui replicato nel quarto motivo d’appello. Invero, l’art. 30 del capitolato speciale ha fissato i due punteggi generali per la qualità (max. 30 punti) e per il prezzo (max. 70 punti), indicando poi i sub-punteggi di volta in volta a disposizione del seggio di gara per la valutazione qualitativa dell’offerta come guidata dai corrispondenti sub-criteri di giudizio. Da ciò discende l’evidente assenza d’ogni necessità di ulteriormente fissare sub-subcriteri e sub-subpunteggi, all’uopo bastando i dati essenziali ed assai chiari già posti dalla lex specialis, nonché l’applicazione dei predetti punteggi, accompagnata da brevi motivazioni, come in sostanza s’evincono dai verbali di gara.

 

Non maggior pregio è riscontrabile nel quinto mezzo d’appello, in quanto non constano reali ed evidenti irrazionalità nella scelta tecnica circa la formula matematica, in sé e come posta dalla lex specialis per il giudizio sull’offerta economica. Inoltre, il minimo scarto, in effetti verificatosi tra le diverse offerte in gara, deriva non già da detta formula in quanto tale —e certo non perché essa attribuisce i 70 punti a disposizione in proporzione diretta all’entità di ciascuna singola offerta—, bensì dall’altrettanta minima differenza di queste ultime tra loro. Sicché il predetto scarto non è che meramente espressivo della predetta differenza relativa tra le offerte.

 

Il sesto motivo d’appello è per vero specioso, posto che già in primo grado s’è potuta riscontrare l’avvenuta prescritta apposizione del codice identificativo della gara – CIG sul plico contenente tutta la documentazione di gara del Consorzio aggiudicatario. Già solo questo fatto esclude a priori l’impossibilità, secondo un’interpretazione di buona fede dell’intera documentazione, d’identificare la sicura provenienza di quest’ultima dal predetto Consorzio, con ciò non realizzando il presupposto espulsivo ex art. 46, c. 1-bis del Dlg 163/2006. E ciò, a tutto concedere, sempre fermo restando il dovere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, nella specie ineludibile, se si considera, per un verso ed in assenza di seria dimostrazione del contrario, l’integrità del plico stesso e, per altro verso, la sussistenza d’una siffatta dichiarazione realmente resa, ancorché senza il rispetto dei requisiti formali solenni.

 

6. – Lamenta ancora l’appellante come il TAR non abbia correttamente inteso la, a suo dire, palese anomalia dell’offerta del Consorzio aggiudicatario, il giudizio sulla quale non è di per sé eliso per il sol fatto che l’appalto de quo appartenga all’elenco di cui alla tabella All. II B al Dlg 163/2006.

 

E’ vero che la valutazione dell’anomalia dell’offerta è un elemento rilevante nella struttura del procedimento ad evidenza pubblica, applicabile, come tale ed in linea di massima, ad ogni procedura di gara, anche se negoziata o semplificata per gli appalti di servizi di cui alla tabella All. II B.

 

Esclude tuttavia il Collegio che l’art. 86, c. 2 del Dlg 163/2006 s’applichi in modo automatico pure alle predette gare per appalti di servizi di cui all’All. II B e perciò soggette all’applicazione soltanto degli artt. 68, 65 e 225 dello stesso Codice. Sicché la stazione appaltante non era tenuta in virtù del diritto comunitario, né dell’ordinamento nazionale, a procedere ad una verifica della pretesa anomalia, specie a fronte della presentazione, da parte del predetto Consorzio, delle giustificazioni preventive del prezzo offerto. Rettamente l’Azienda, prima ed il TAR, in sede contenziosa poi, non hanno ritenuto necessario un ulteriore e defatigante approfondimento, appunto per la già avvenuta previa delibazione di congruità e serietà di tal offerta economica, che è poi il bene giuridico protetto sostanzialmente dalla verifica d’anomalia. Non basta, dunque, affermare un’estensione, nella specie meramente formalistica, di tal verifica agli appalti in parola —non foss’altro perché già l’art. 86, c. 3 del Dlg 163/2006 dà facoltà alle stazione appaltanti di verificare in ogni caso siffatta congruità—, occorrendo piuttosto allegare, a cura dell’appellante, concreti sintomi di quest’ultima.

 

Obietta per vero l’appellante che, nel motivo sub X dell’atto per motivi aggiunti in primo grado —in particolare, nel secondo sottogruppo di censure—, son state proposte specifiche doglianze atte a dimostrare siffatta anomalia, alle quali la predetta Cooperativa rinvia per relationem.

 

Ma, soffermandosi il Collegio sull’offerta del Consorzio aggiudicatario, s’avrà che: A) – è tenuto a riconoscere l’indennità di turno non per tutto il personale comunque adoperato di giorno per cinque giorni alla settimana, ma solo agli addetti che lavorano sui turni di notte per più di quattro giorni al mese; B) – il costo orario di ciascun operatore è indicato o in coerenza con i (se non in più rispetto ai) costi contrattuali vigenti per ciascun profilo professionale, oppure calcolando la media con le tariffe libero – professionali per gli addetti agli studi professionali associati con cui il Consorzio collabora; C) – la pausa pranzo è assicurata a tutti ed a ciascun operatore, per il tempo necessario, grazie all’effettuazione della pausa stessa un addetto alla volta (e, dunque, con la presenza costante d’un altro lavoratore c.d. jolly) e grazie anche alla presenza degli addetti-mensa in aggiunta per 12 h/die pro capite nelle fasce orarie di distribuzione dei pasti; D) – tale modalità d’impiego consente di non sottrarre personale OSS minuti preziosi per la continuità assistenziale diretta, fermo restando che non v’è alcuna indicazione da cui si possa evincere qualsivoglia sostituzione degli addetti alla assistenza diretta con gli addetti-mensa; E) – l’organizzazione del lavoro degli addetti ai servizi è nella libera volizione dell’appaltatore, purché si rispettino i tempi prescritti per ciascuna prestazione assistenziale e la disciplina del lavoro per il personale impiegato.

 

7. – Né si evidenziano criticità di rilievo nell’offerta de qua secondo le doglianze dell’appellante, che non riescono a confutare la ragionevolezza del giudizio tecnico sulla congruenza di tutte le parti dell’offerta stessa e di questa nel suo complesso.

 

Infatti, è vero che l’operatore contrassegnato con la lettera G viene mostrato, nel prospetto mensile dei turni, presente sui tre nuclei (ca. 10 turni lavorativi per nucleo) nel turno mensile, ma ciò è solo una rappresentazione grafica di orari e turnazioni nei confronti di tutto il personale OSS a tempo pieno (4 gg. lavorativi e 2 gg. di riposo). Pertanto, il turno G3 è sì descritto nei predetti tre nuclei, con la precisazione, però, che esso è svolto esclusivamente nel nucleo ad alta intensità incrementata.

 

È ragionevolmente da ritenere che, avendo il progetto del Consorzio aggiudicatario comunque ben distribuito i turni per coprire i monti-ore giornaliero (h. 126) ed annuale (h. 45.990), ciò vale pure per il turno G (h. 6) il quale, in quanto svolto dal predetto nucleo incrementato per gg. 365/anno, non fa diminuire il monte-ore di progetto.

 

Non è allora chi non veda come il prospetto dei turni non possa che esser indicativo, poiché va costantemente riadeguato alle esigenze della Direzione sanitaria, in ragione dei concreti (e cangianti) bisogni dei singoli pazienti e dei tempi di loro ricoveri e dimissioni. Da ciò discende che tutti i nuclei possono esser chiamati a trattare in concreto pazienti anche con bisogni assistenziali non solo differenziati, ma anche più elevati, senza che ciò ne comporti il trasferimento da un nucleo e/o da un turno ad un altro, a seconda d’ogni sia pur minima variazione di detti bisogni. Allora il prospetto riepilogativo deve rappresentare la garanzia di tutti i turni per gg .365/anno, ma senza una rigida corrispondenza tra ciascun turno ed uno ed un solo nucleo numericamente correlato ad esso e, dunque, senza prefigurare assegnazioni inderogabili. Da tanto consegue altresì che pure il turno G3, ove ne manchi il coordinatore, non subirà decurtazioni di ore d’assistenza, ma sarà coperto con altro personale OSS equivalente affinché siano rispettati, al contempo, i minuti di assistenza e le esigenze di ciascun lavoratore, anche coordinatore.

 

Non a diversa conclusione si deve pervenire per quanto concerne le doglianze sulla presenza di un solo coordinatore per attività sanitarie, giacché pure la presenza giornaliera e lo svolgimento della giornata-tipo non sono che i dati minimi essenziali, modulabili in relazione alle priorità assistenziali indicate dalla Direzione sanitaria e, dunque, i prospetti riepilogativi mostrano sì il numero dei turni inderogabili garantiti in un mese, non certo i singoli e nominati dipendenti che vi saranno assegnati, essendo tal corrispondenza non rigida, ma modulata in base alla presenza di addetti normali e di addetti jolly.

 

Lamenta ancora l’appellante che l’automezzo a disposizione dell’aggiudicatario sarebbe sprovvisto di pedane e, dunque, inutilizzabile per gli anziani della RSA per la più parte non deambulanti, ma la censura è manifestamente inammissibile, essendo sprovvista di qualsivoglia prova e al contempo speciosa, la mancanza della pedana al più determinando solo un minimo sforzo aggiuntivo per gli addetti all’assistenza.

 

Del pari, assume l’appellante che il seggio di gara, nel giudicare i progetti sulla ristorazione, non avrebbe valorizzato in modo adeguato la viciniorità della propria sede di confezionamento pasti, rispetto a quella, per vero alquanto più lontana, dell’aggiudicatario. Nondimeno, il giudizio tecnico sul servizio in parola non s’è soffermato solo sull’aspetto delle distanze, avendo valutato tutti gli elementi dell’offerta di ristorazione. È, questa, una valutazione globale su cui l’appellante, che al contrario insiste sul singolo dato delle distanze e dei loro specifici effetti sulla conservazione dei pasti, non coglie e, quindi, non riesce a dimostrarne l’erroneità o l’irragionevolezza complessive.

 

Non convince neppure la doglianza sul minor punteggio ottenuto per il servizio di pulizia, perché, mentre l’appellante vi comprende le aree esterne, ma anche quelle verdi ed i connessi servizi per il trattamento di queste, il monte/ore offerto dall’aggiudicatario concerne solo le pulizie interne ed esterne. Inoltre, l’aggiudicatario provvede a distribuire esattamente i compiti degli addetti ed i tempi d’intervento, nonché le operazioni giornaliere e periodiche, fermo restando, peraltro, l’uso di prodotti a basso impatto ambientale. Poiché, inoltre, gli addetti mensa provvedono a loro volta alla sanificazione dei loro locali, tale attività costituisce un monte-ore aggiuntivo a quello proprio del servizio di pulizia e, come tale, va considerato nel complesso dell’offerta che in questo modo è giudicata migliore di quella dell’appellante, al di là dei meri dati quantitativi esposti. È solo da far presente che l’appellante fa svolgere questi ultimi compiti agli operatori OSS a scapito delle attività d’assistenza, né specifica le ore da dedicare alle attività di derattizzazione e deblattizzazione.

L’appellante censura le criticità dell’offerta avversaria in tema di manutenzioni, ma non s’avvede come il giudizio della commissione valuti il relativo servizio come propostole e com’è dettagliato, né riesce, già in primo grado, ad articolare argomenti a confutazione oltre al mero riferimento al proprio fascicolo delle manutenzioni.

Restano così assorbiti il decimo motivo d’appello, il cui contenuto è stato fin qui esaminato ed il complesso di censure mosse nei confronti della KGS Caregiver (seconda graduata), non sussistendo più alcun interesse meritevole sul punto.

Infine, va respinto il nono motivo d’appello, in quanto, a parte il contenuto della dichiarazione sulla risalente condanna penale a carico dell’amministratore unico e legale rappresentante del Consorzio aggiudicatario, rettamente il TAR esclude ogni vizio rilevante sol perché l’Azienda intimata, nel giudicare tal condanna non ostativa al riconoscimento dei requisiti morali, non ne motivò in modo espresso le ragioni. Infatti, il TAR, con statuizione ben condivisibile, ha fatto corretta applicazione del principio per cui la motivazione sulla non gravità della condanna sia evincibile per concludentia dall’ammissione a gara del concorrente. È solo da soggiungere che la sentenza appellata non merita riforma, anzi va condivisa anche laddove rammenta la prevalenza dell’enunciato principio, giacché, quand’anche si volesse predicare l’obbligo di motivazione anche per denegare rilevanza a siffatte condanne, sussiste invece un sicuro obbligo di motivazione positiva ove la P.A. aggiudicatrice avesse ritenuto d’escludere l’impresa cui la condanna si riferisce.

 

8. – Le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso n. 5948/2012 RG in epigrafe), lo respinge.

 

Condanna l’ATI appellante al pagamento, a favore delle tre parti resistenti e costituite delle spese del presente giudizio che sono nel complesso liquidate in € 3.000,00 (Euro tremila/00) per ciascuna di esse, oltre IVA, CPA ed accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell’11 gennaio 2013, con l'intervento dei sigg. Magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/03/2013

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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