N. 01858/2013REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1678 del 2013, proposto da:
Farmacia Porto Cervo Sas di Varisco Cristina & C., titolare sede farmaceutica N. 2 del Comune di Arzachena, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Cavallaro, Fabrizio Paoletti, Claudio Duchi, con domicilio eletto presso Fabrizio Paoletti in Roma, via G. Bazzoni, 3;
contro
Asl N. 2 di Olbia, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Mocci, con domicilio eletto presso Claudia Russo in Roma, viale Regina Margherita, 262;
nei confronti di
Comune di Arzachena,
Farmacia Satta di Satta Quirico & C.,
Giuseppe Cogoni;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE I n. 00153/2013, resa tra le parti, concernente diniego trasferimento di farmacia
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl N. 2 di Olbia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti gli avvocati Cavallaro e Mocci;
Ritenuto di poter definire immediatamente la controversia come previsto dall’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società appellante, e già ricorrente in primo grado, è titolare della sede farmaceutica n. 2 del Comune di Arzachena. All’inizio della controversia l’esercizio farmaceutico era ubicato nel centro abitato di Porto Cervo e la società interessata gestiva altresì un dispensario farmaceutico nella località Abbiadori, ugualmente nel Comune di Arzachena.
Nell’aprile 2011, la società interessata ha chiesto alla A.S.L. n. 2 di Olbia l’autorizzazione a trasferire l’esercizio in titolarità nella località Abbiadori; con altro atto in pari data ha chiesto di essere autorizzata a trasferire in Porto Cervo (e precisamente nei locali già occupati dalla farmacia) il dispensario esistente in Abbiadori.
Con nota 23 maggio 2011, prot. PG/2011/29392, l’A.S.L. di Olbia ha risposto che «la pianta organica delle farmacie del Comune di Arzachena individua la sede n. 2 nella frazione di Porto Cervo... Per poter procedere al trasferimento della sede stessa nella frazione di Abbiadori è necessario che il Comune provveda ad una revisione della pianta organica...Pertanto la richiesta non può essere accolta».
2. La società interessata ha proposto ricorso al T.A.R. Sardegna, deducendo essenzialmente che la pianta organica, correttamente interpretata, attribuisce alla sede farmaceutica n. 2 non solo il centro abitato di Porto Cervo, ma anche il territorio circostante, di cui fa parte anche la località Abbiadori.
3. Con atto in data 29 marzo 2012, la società interessata ha nuovamente proposto la domanda di autorizzazione al trasferimento della farmacia in titolarità da Porto Cervo ad Abbiadori (non vi è cenno, invece, al trasferimento del dispensario da Abbiadori a Porto Cervo). Nella domanda si richiamavano le nuove disposizioni entrate recentemente in vigore (art. 11 del decreto legge n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012) che ad avviso dell’esponente ampliavano le facoltà di trasferimento degli esercizi farmaceutici.
Il 4 giugno 2012, la stessa società ha comunicato alla A.S.L. di ritenere formato il silenzio-assenso sulla sua richiesta e pertanto di avere attuato, nella stessa data, il trasferimento nei nuovi locali in Abbiadori, chiudendo nello stesso tempo il dispensario esistente nella stessa località.
La A.S.L. ha risposto in data 5 giugno 2012, comunicando di ritenere che l’istituto del silenzio-assenso non sia applicabile nella materia delle farmacie, e di non ritenere assentibile il trasferimento.
La stessa A.S.L., con nota dell’11 giugno 2012, ha formalmente diffidato la società a riaprire immediatamente la farmacia di Porto Cervo. Il 14 giugno 2012 ha di nuovo esposto, in forma più estesa ed articolata, le ragioni ritenute ostative del trasferimento e del silenzio-assenso; ha inoltre contestualmente dichiarato di voler annullare il silenzio-assenso in ipotesi formatosi, esponendo i profili di interesse pubblico che, a suo avviso, giustificavano tale intervento in autotutela.
4. La società interessata ha impugnato i nuovi atti dell’A.S.L., mediante “motivi aggiunti” al ricorso già pendente davanti al T.A.R. Sardegna, contestandone distintamente i singoli contenuti.
5. Il T.A.R. Sardegna, con sentenza n. 153/2013, ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti.
La motivazione della sentenza si fonda essenzialmente sulla considerazione che la pianta organica delle farmacie del Comune di Arzachena non include la località Abbiadori nel territorio di competenza della farmacia n. 2 con sede in Porto Cervo; pertanto l’esercizio farmaceutico non può essere trasferito in quella località. Secondo il T.A.R., la normativa sopravvenuta (d.l. n. 1/2012) non tocca questo aspetto della disciplina. Il silenzio-assenso non si è quindi formato, mancando un presupposto essenziale della trasferibilità della farmacia.
6. La società già ricorrente ha proposto appello a questo Consiglio, chiedendo altresì la sospensione della sentenza.
Resiste l’Azienda U.S.L. di Olbia; le altre controparti evocate non si sono costituite.
In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio ravvisa le condizioni per procedere alla definizione immediata della controversia a norma dell’art. 60, c.p.a..
7. La prima e fondamentale questione da affrontare è se la località Abbiadori sia compresa o meno nel territorio assegnato alla sede farmaceutica di Porto Cervo.
7.1. Il problema si pone perché nella pianta organica di quel Comune le sedi farmaceutiche sono descritte in modo assolutamente sommario, come segue: «Sede n. 1: il territorio urbano del Comune; sede n. 2: il territorio della località di Porto Cervo; sede n. 3: il territorio della frazione di Cannigione». Conviene ricordare che il Comune di Arzachena ha circa 12.000 abitanti su circa 228 kmq.
Com’è noto, la generalità, se non la totalità, delle piante organiche descrive invece in modo minuzioso e preciso i confini di ciascuna sede farmaceutica, rispettando il principio (non espressamente enunciato dalla legge, ma desumibile dal contesto e recepito da giurisprudenza più che consolidata) che la distribuzione del territorio comunale fra le sedi non deve lasciare spazi vuoti né sovrapposizioni. Questa cura nel delimitare le sedi farmaceutiche è coerente con la funzione che questo atto assume nel sistema: infatti, com’è noto, il territorio assegnato alla farmacia attribuisce al suo titolare la facoltà (sia pure non incondizionata) di scegliere all’interno di quel perimetro l’ubicazione dell’esercizio e gli attribuisce, altresì, un diritto di esclusiva, ossia il divieto agli altri farmacisti di insediarvisi.
7.2. In questa luce, si può presumere che l’autorità che ha redatto la pianta organica del Comune di Arzachena (e che contestualmente ha redatto quelle degli altri comuni della provincia, queste ultime pienamente conformi alla prassi generale) intendesse comunque ripartire l’intero territorio comunale in tre aree: la prima centrata nel capoluogo di Arzachena (così sembra doversi interpretare l’espressione «il territorio urbano del Comune»), la seconda e la terza centrate rispettivamente negli abitati di Porto Cervo e di Cannigione.
Resterebbe la difficoltà di individuare con precisione i confini, qualora ciò fosse necessario per dirimere un dubbio; ma non è questo il caso della località di Abbiadori, perché, supposto che si discuta di aree dotate di una certa estensione, non vi è dubbio che Abbiadori appartenga a quella di Porto Cervo e non a quella di Arzachena capoluogo o a quella di Cannigione.
In effetti, la A.S.L., pur negando che Abbiadori rientri nel territorio di pertinenza della farmacia n. 2, non ha mai sostenuto che essa rientri, piuttosto, in una delle altre due: si tratterebbe, invero, di una tesi manifestamente insostenibile in punto di fatto, considerate le distanze e la conformazione orografica. La tesi della A.S.L., invece, è che la pianta organica lasci degli spazi “bianchi” fra una sede farmaceutica e l’altra, e che Abbiadori si trovi appunto in uno di questi spazi “bianchi”: ma come si è visto sopra, una simile formulazione della pianta organica sarebbe in contrasto con la prassi generale per non dire che sarebbe illegittima.
7.3. Tuttavia, dato e non concesso che la pianta organica sia da intendere nel senso che fra una sede e l’altra residui qualche “terra di nessuno”, non ne conseguirebbe automaticamente che le aree delle tre sedi farmaceutiche coincidano con i tre centri abitati; è invece ragionevole ritenere che ne facciano parte anche porzioni più o meno estese del territorio circostante.
Ed invero, la pianta organica non dice che la sede n. 2 è costituita dalla «località di Porto Cervo», bensì dal «territorio della località di Porto Cervo»: vale a dire, dal territorio che gravita su Porto Cervo, rappresentato (quanto meno) dalla fascia costiera orientale e sud-orientale del Comune, ossia quel tratto di costa compreso fra Capo Ferro a nord e Cala di Volpe a sud, noto turisticamente come “costa Smeralda” e del quale Porto Cervo si considera in qualche modo il capoluogo; più il relativo entroterra. E certamente Abbiadori vi rientra, costituendo un nodo stradale che è il punto di passaggio obbligato fra il segmento nord e il segmento sud della costa Smeralda, nonché fra entrambi e il capoluogo comunale di Arzachena. Tutto ciò si evince dalle cartografie prodotte in giudizio.
E’ invece inconferente il richiamo ad una remota delibera del Consiglio comunale di Arzachena, n. 9 del 1969, che delimitava il «centro abitato» di Porto Cervo. Come si evince anche dal suo testo, si tratta della perimetrazione ricognitiva del centro abitato, richiesta dall’art. 17, primo comma, lettera (a), della legge n. 765/1967 (c.d. legge ponte urbanistica), per dare nell’immediato un minimo di disciplina urbanistica ai comuni sprovvisti di piano regolatore. D’altra parte, è ben noto che dal 1969 in poi tutti o quasi i centri abitati in Italia hanno conosciuto una notevole espansione edilizia, e questo fenomeno ha interessato precipuamente le località turistiche, in particolare le coste sarde; sicché riferirsi oggi a quel documento (che aveva natura transitoria, ed ha esaurito i suoi effetti, dovendosi presumere che siano sopravvenuti gli ordinari strumenti urbanistici) è incongruo, se non altro perché non rispecchia più l’esistente, ma soprattutto perché aveva tutt’altra funzione che quella di regolare il servizio farmaceutico.
8. Sin qui, la questione è stata esaminata con riferimento alla disciplina vigente anteriormente alle modifiche all’ordinamento farmaceutico, apportate dal decreto legge n. 1/2012, modificato dalla legge di conversione n. 27/2012.
Ma, ad avviso del Collegio, le nuove disposizioni non cambiano realmente il quadro, per quanto qui interessa.
E’ vero, infatti, che sono state soppresse le disposizioni che prevedevano la formazione e la revisione periodica delle piante organiche comunali, a cura di un’autorità sovracomunale (da ultimo, la Regione o la Provincia, a seconda delle norme regionali).
Tuttavia rimane invariato l’impianto generale della disciplina, a partire dal “numero chiuso” delle farmacie, pur se i criteri per la determinazione di tale numero sono alquanto modificati. Peraltro, il “numero chiuso” implica logicamente che la distribuzione degli esercizi sul territorio sia pianificata autoritativamente. E in effetti, il nuovo testo dell’art. 2 della legge n. 475/1968, come modificato dal d.l. n. 1/2012, dispone: «Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate».
Non si parla più di “sedi” ma di “zone”; ma questo mutamento non è rilevante, perché la giurisprudenza aveva già da tempo avvertito che quando la normativa previgente usava il termine “sede” si doveva intendere “zona”, perché questo era il significato che si desumeva dal contesto. Peraltro usa il termine “zona” anche l'art. 1, comma settimo (originariamente comma quarto) della legge n. 475/1968, del seguente tenore: «Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato (...) in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona». A sua volta il regolamento approvato con d.P.R. n. 1275/1971, art. 13, secondo comma, dispone: «Il locale indicato per il trasferimento della farmacia deve essere situato (...) in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona».
E’ vero che la nuova formulazione dell’art. 2 sembra riferirsi esplicitamente solo all’assegnazione delle “zone” alle farmacie di nuova istituzione, tacendo delle altre; ma stanti il contesto e la finalità dichiarata dalla legge, è ovvio che anche le farmacie preesistenti conservano il rapporto con le “sedi”, ossia “zone”, originariamente loro assegnate; e questo appunto dispone esplicitamente l’art. 13 del regolamento, che del resto esprime una implicazione naturale del sistema.
Ed è nella logica delle cose che questo potere-dovere di pianificazione territoriale non si eserciti una tantum ma possa (e se del caso debba) essere nuovamente esercitato per apportare gli opportuni aggiornamenti, e che ciò venga fatto nel quadro di una visione complessiva del territorio comunale.
In conclusione, benché la legge non preveda più, espressamente, un atto tipico denominato “pianta organica”, resta affidata alla competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori, ed effetti corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome.
9. Posto, dunque, che la località di Abbiadori è interna al territorio di pertinenza della sede farmaceutica di Porto Cervo, risulta illegittimo il diniego dell’autorizzazione al trasferimento, pronunciato il 23 maggio 2011 e basato esclusivamente sul convincimento contrario.
Ne consegue che il ricorso introduttivo proposto davanti al T.A.R. Sardegna deve essere accolto.
10. Si passa ora all’esame dei “motivi aggiunti” proposti in primo grado e riferiti alla vicenda, svoltasi dopo l’impugnazione del primo atto, con la (pretesa) formazione del silenzio-assenso.
10. 1. Per vero, l’art. 20 della legge n. 241/1990, che concerne il silenzio-assenso, espressamente esclude dalla sua applicazione (e dunque dall’istituto del silenzio-assenso) fra l’altro, la materia della tutela della salute. Ora, la distribuzione territoriale degli esercizi farmaceutici, e il relativo sistema di pianificazione, rientrano in questa materia, come si ricava anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 295/2009, che per questa ragione ha escluso che con legge regionale si possa modificare il rapporto numerico, fissato con legge dello stato, tra popolazione e sedi farmaceutiche (neppure ove la legge regionale abbia l’effetto di incrementare il servizio – come nella fattispecie esaminata allora dalla Corte).
Peraltro la tabella C del D.P.R. n. 300 del 26 aprile 1992, recante il Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come integrata dall’allegato 1 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, include (al n. 52), fra le attività sottoposte alla disciplina dell'art. 20 della legge n. 241/1990, con indicazione del termine di 60 gg. entro cui le relative domande si considerano accolte, i trasferimenti di titolarità, le nuove aperture ed i trasferimenti dell’ubicazione delle farmacie.
Si potrebbe dunque discutere se la disposizione regolamentare, in quanto esplicita ed inequivoca, prevalga sulla indicazione contraria che emerge dalla fonte di livello superiore; o se invece essa debba essere disapplicata proprio in quanto contrastante con la norma primaria.
Tuttavia il Collegio ritiene di potersi esimere da questo problema perché, come si mostrerà appresso, dato e non concesso che in questa materia si applichi l’istituto del silenzio-assenso, in concreto la fattispecie non si può ritenere realizzata.
10.2. Il T.A.R. ha escluso che in questo caso il silenzio-assenso si sia formato, basandosi sulla considerazione che la nuova ubicazione scelta per la farmacia sarebbe esterna alla zona di competenza; ma come si è visto è vero il contrario e dunque sotto questo profilo non si ha ostacolo al silenzio-assenso.
10.3. E’ rilevante, invece, la considerazione che l’istanza, rispetto alla quale si sarebbe formato il silenzio-assenso, non era altro che la mera reiterazione di una istanza già presentata e respinta con un provvedimento efficace, ancorché impugnato e sub iudice.
L’istante aveva dato alla nuova domanda un profilo di novità, in quanto aveva invocato la nuova disciplina introdotta con il decreto legge n. 1/2012. Ma si è visto che la nuova norma non modifica, in realtà, la disciplina applicabile nella fattispecie.
In questa situazione, il Collegio ritiene che non si possa ritenere formato il silenzio-assenso, in quanto l’amministrazione competente (la A.S.L.) si era già pronunciata e vi era un giudizio pendente. Non si può certo dire che la parte privata avesse un giustificato affidamento, che le consentisse di interpretare come assenso la mancanza di una (nuova) risposta formale; era, anzi, consapevole del fatto che l’A.S.L. aveva assunto e manteneva (a ragione o a torto) una determinazione contraria. L’Azienda, da parte sua, poteva giustificatamente ritenere che l’atto datato 29 marzo 2012 non fosse inteso a dare il via ad un procedimento nuovo ed autonomo rispetto al precedente, ma solo a rappresentare argomentazioni utili ad un eventuale riesame, nel contesto della dialettica partecipativa di cui agli artt. 7 a 10 della legge n. 241/1990; e che pertanto non avesse preso a decorrere il termine per il silenzio-assenso.
10.4. Questa conclusione viene rafforzata dalla considerazione che l’Azienda, con nota del 5 giugno 2012 (doc. 14 del fascicolo dell’appellante), in risposta alla comunicazione della società interessata che dichiarava di ritenere formato il silenzio-assenso, ha significato quanto segue: «...si ribadisce quanto già comunicato verbalmente alla dr.ssa G.P. [contitolare della società e co-firmataria della nuova istanza] alla quale è stata consegnata nella prima decade di aprile [cioè subito dopo la presentazione della nuova istanza e ben prima della pretesa formazione del silenzio-assenso] la normativa che regolamenta il settore».
Con la riforma del procedimento amministrativo, introdotta con la legge n. 241/1990 e perfezionata dai successivi interventi, il legislatore ha inteso basare il rapporto fra il privato e l’amministrazione non più sul sospetto bensì sulla fiducia della p.a. verso il privato, dando ampio spazio ad istituti quali l’autocertificazione, la d.i.a., e il silenzio-assenso. Tutto ciò, peraltro, implica logicamente che anche il comportamento del cittadino verso la p.a. deve essere ispirato a buona fede.
11. Si passa ora all’esame della nota dell’A.S.L. in data 14 giugno 1912, che ha molteplici contenuti e sviluppa diverse argomentazioni.
In sintesi, essa esprime un completo riesame della vicenda ed all’esito di questo giunge a reiterare il diniego dell’autorizzazione al trasferimento, con una motivazione più ampia ed articolata di quella della prima risposta; inoltre affronta la questione del silenzio-assenso manifestando anche la volontà di annullarne, in via di autotutela, gli effetti, ove prodottisi.
Peraltro, poiché si è già dimostrato che il silenzio-assenso non si è formato, il provvedimento viene ora in considerazione solo nella parte in cui conferma e reitera il diniego dell’autorizzazione.
Per questa parte, la novità più rilevante è costituita dal fatto che l’autorità emanante, oltre a riprodurre la tesi della estraneità di Abbiadori alla sede farmaceutica di Porto Cervo, espone anche, per la prima volta, le motivazioni di “pubblico interesse” discrezionalmente valutato che, a suo avviso, giustificano comunque il diniego.
12. Il trasferimento di ubicazione di una farmacia, all’interno della zona di pertinenza è soggetto ad autorizzazione dell’autorità competente (in Sardegna la A.S.L.) la quale deve verificare, fra l’altro che «il locale indicato per il trasferimento della farmacia [sia] situato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona» (art. 13 del regolamento approvato con d.P.R. n. 1275/1971, che riproduce una formula della legge n. 475/1968).
Come osservato dalla giurisprudenza e in particolare anche da questa Sezione (sent. n. 6810/2011) questa disposizione implica un potere discrezionale che viene a limitare la libertà del farmacista di scegliere l’ubicazione del suo esercizio all’interno della zona a lui assegnata; tale potere va interpretato in senso ragionevolmente restrittivo, in quanto ordinariamente si può presumere che il titolare si orienti spontaneamente dove è maggiore la domanda ed è prevedibilmente più elevato l’afflusso degli avventori, e quindi verso il luogo che, di fatto, è il più idoneo a soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.
Tuttavia, il diniego dell’autorizzazione può essere anche giustificato: ad esempio, nel caso in cui il titolare si orienti verso un’ubicazione che rispetto alla zona di competenza è del tutto eccentrica e marginale, e come tale non risponde alle esigenze della relativa popolazione, ma piuttosto è funzionale ad una utenza esterna (questo era appunto il caso deciso con la sentenza n. 6810/2011, con la quale è stato giudicato legittimo il diniego dell’autorizzazione).
Dovendo ora applicare questi princìpi alla vicenda in esame, si deve ricordare che, per le ragioni sopra esposte, la zona di competenza della sede farmaceutica n. 2, definita sommariamente nella pianta organica con l’espressione: «il territorio della località di Porto Cervo», non può identificarsi che con tutta la fascia costiera orientale e sud-orientale del Comune di Arzachena. Ma se questo è vero, lo spostamento da Porto Cervo ad Abbiadori non comporta un peggioramento per l’insieme della popolazione della zona così intesa; comunque non è questa la motivazione che adduce la A.S.L..
La motivazione si concentra, invece, sulla necessità di mantenere la funzionalità del servizio per la popolazione di Porto Cervo facendo riferimento soprattutto al grande afflusso di soggiornanti nel periodo turistico (estivo). Ma si tratta di una motivazione incongrua e comunque insufficiente.
Come attendibilmente sostenuto dall’appellante, il numero dei residenti stabili nel centro abitato di Porto Cervo propriamente detto è molto modesto, comunque non tale da differenziare tale località rispetto alle altre della zona. Quanto alle esigenze derivanti dagli afflussi turistici stagionali (che notoriamente sono molto elevati, non solo a Porto Cervo ma su tutta la costa) lo strumento appropriato per farvi fronte è quello del dispensario farmaceutico stagionale, previsto dalla legge n. 221/1968, come modificata dalla legge n. 362/1991.
13. Con ciò il Collegio non vuole escludere che possano esservi altre ragioni, diverse da quelle rappresentate, per negare il trasferimento della farmacia da Porto Cervo ad Abbiadori; ma il sindacato di legittimità si deve riferire necessariamente alle motivazioni che concretamente sono state date.
Da ciò consegue che vanno annullati sia il primo diniego (23 maggio 2011) che il secondo (11 giugno 2012); ma ne deriva che l’amministrazione dovrà nuovamente pronunciarsi motivatamente sull’istanza di trasferimento e non già che s’intenda senz’altro legittimato il trasferimento attuato motu proprio il 4 giugno 2012.
14. La presente decisione si riferisce essenzialmente alla questione del trasferimento della farmacia di titolarità.
L’altra questione del trasferimento (in senso inverso) del dispensario diverrà attuale solo nel momento (allo stato futuro e incerto) in cui la località Abbiadori venga a risultare dotata di un esercizio farmaceutico in titolarità. Peraltro, i suoi termini saranno alquanto diversi, in quanto la disciplina dei dispensari stagionali (legge 221/1968 e s.m.) appare differente, sul punto, rispetto a quella delle farmacie in titolarità: a queste ultime, come si è detto, è assegnata una “zona” relativamente estesa, all’interno della quale il titolare ha la facoltà (sia pure non incondizionata) di spostarsi; mentre un dispensario stagionale è istituito in una località determinata fissata nel provvedimento che lo istituisce, e cessa nel momento in cui vengono meno le condizioni che ne avevano giustificato l’apertura, salvo il potere dell’autorità competente di istituirne altrove in considerazione delle esigenze delle rispettive località.
15. In conclusione, l’appello va accolto e in riforma della sentenza appellata debbono essere accolti il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, nei sensi e nei limiti sopra precisati.
Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese, anche in considerazione di quanto detto sopra ai paragrafi 10.4, 13 e 14.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate per l’intero giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Salvatore Cacace, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
|