N. 00285/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00178/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 178 del 2013, proposto da:
Tomassetti Angelo, in proprio e in qualità di Coordinatore Cittadino Centro Democratico, e Favia David, in proprio e in qualità di Coordinatore Regionale Centro Democratico e Candidato Sindaco, rappresentati e difesi dagli avv. David Favia, Maurizio Discepolo, Moira Mercanti, con domicilio eletto presso l’Avv. Maurizio Discepolo, in Ancona, via Matteotti, 99;
contro
Comune di Ancona, rappresentato e difeso dall'avv. Mariella Grippo, con domicilio eletto presso Ufficio Legale del Comune, in Ancona, piazza XXIV Maggio, 1;
Comune di Ancona - Dirigente del Settore Logistica e Patrimonio;
nei confronti di
U.T.G. - Prefettura di Ancona, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;
Andrea Quattrini, rappresentato e difeso dall'avv. Ruggero Micioni, con domicilio eletto presso l’Avv. Ruggero Micioni, in Ancona, corso Mazzini, 160;
per l'annullamento, previa sospensione,
della determinazione dirigenziale n. 378/2013, recante assegnazione temporanea di immobile e atti connessi del procedimento, compresa la circolare prefettizia del gennaio 2013 non meglio identificata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ancona, del Ministero dell'Interno, di U.T.G. - Prefettura di Ancona e di Andrea Quattrini;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- il ricorso è infondato e, poiché vengono in evidenza unicamente questioni di diritto, la causa può essere definita in questa sede con sentenza resa in forma immediata (il che viene anche incontro alle esigenze delle parti di avere una pronuncia di merito in tempi compatibili con le imminenti scadenze elettorali);
- in via logicamente prioritaria, va rilevato come parte ricorrente pone a fondamento del ricorso l’affermazione per cui il dirigente del Settore Gestione del Patrimonio del Comune abbia provveduto a concedere in locazione il bene in argomento in assenza di un regolamento comunale che disciplini la materia. Costituendosi in giudizio, però, le controparti hanno depositato copia del regolamento comunale che disciplina la gestione del patrimonio dell’ente, il quale contiene un’apposita norma (art. 15) che legittima l’operato del citato dirigente. Tale norma regolamentare (di per sé conforme alla vigente normativa sulle procedure ad evidenza pubblica, nella parte relativa ai limiti di valore dei contratti sotto i quali è possibile il ricorso alla trattativa privata senza pubblicazione di bando) non è stata impugnata, il che già di per sé sarebbe sufficiente a determinare il rigetto del ricorso, anche con riferimento alla dedotta incompetenza del dirigente del Settore Gestione del Patrimonio. Quanto detto, rende inoltre irrilevanti eventuali circolari emanate dalla Prefettura di Ancona sulla materia (circolari che però l’amministrazione statale dichiara di non aver emanato);
- il Tribunale ritiene però di dover esaminare anche nel merito il primo motivo di ricorso, nel quale parte ricorrente richiama a sostegno della domanda principi e norme relative alle procedure ad evidenza pubblica, che però nella specie non sono validamente invocabili;
- in effetti, per un verso è vero che l’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce che anche per le concessioni amministrative trovano applicazione i principi di trasparenza e parità di accesso al mercato, ma è altrettanto vero che la norma riguarda per l’appunto le sole concessioni di servizi. Per altro verso, le concessioni di beni pubblici prese in considerazione dal Codice dei contratti pubblici sono solo le concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche (art. 143). Ma in generale, le concessioni, ai sensi e per l’effetto dell’applicazione analogica delle norme sull’evidenza pubblica (in attesa della codificazione di una direttiva comunitaria specificamente dedicata alla materia), sono definite come i contratti che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura del servizio o dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire il servizio pubblico o l’opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità delle norme dello stesso Codice (art. 3, commi 11 e 12);
- in sostanza, l’essenza della concessione, sia essa relativa a beni o a servizi pubblici, sta nel fatto che il concessionario si remunera per l’appunto erogando il servizio all’utenza (la quale corrisponde al gestore una tariffa, nella misura determinata dall’autorità concedente o da un organismo regolatore indipendente) oppure sfruttando il bene demaniale a fini economici (si pensi, per tutte, alle concessioni demaniali marittime);
- le concessioni amministrative, come è noto, sono entrate nell’alveo di applicazione della normativa comunitaria sugli appalti pubblici proprio per il fatto che, dal punto di vista della tutela della concorrenza, esse hanno la stessa incidenza sul mercato degli appalti, visto che il concessionario di beni o servizi pubblici ricava un’utilità sfruttando economicamente beni pubblici che non sono disponibili in quantità illimitata. E poiché i principi comunitari ostano a normative o prassi amministrative che, attraverso un’assegnazione non competitiva delle concessioni, siano idonee a provocare un’alterazione delle ordinarie dinamiche di mercato, gli artt. 30 e 144 del D.Lgs. n. 163/2006 impongono che l’affidamento delle concessioni sia preceduto da un confronto concotemporali). Nella specie, come detto, l’art. 15 del Regolamento comunale sulla gestione dei beni demaniali e patrimoniali (depositato in giudizio dalle parti intimate) stabilisce per l’appunto che è possibile l’affidamento a trattativa privata delle concessioni allorquando il canone annuo di locazione è inferiore a 5.000,00 €;
- si deve poi evidenziare che i ricorrenti non hanno smentito l’affermazione del controinteressato sig. Quattrini circa il fatto che non risultano presentate al Comune negli ultimi anni richieste analoghe di assegnazione dell’immobile per cui è causa. E’ quindi evidente che l’amministrazione, oltre che in base al disposto del citato art. 15, non aveva l’onere di bandire un confronto concorrenziale per il rilascio di una concessione di durata appena quadrimestrale relativa ad un immobile per il quale nessuna delle forze politiche più “tradizionali” aveva mai mostrato interesse in occasione delle numerose tornate elettorali svoltesi negli ultimi anni;
- ugualmente da rigettare è la censura relativa al fatto che non sarebbe motivata la determinazione del canone di locazione. In effetti, dal preambolo della determinazione dirigenziale n. 378/2013 si evincono chiaramente i criteri di calcolo utilizzati dall’amministrazione (criteri che non sono contestati in sé da parte ricorrente);
- sempre da respingere è la censura con cui si deduce il difetto di istruttoria con riguardo alla omessa valutazione della più conveniente offerta presentata dai ricorrenti. E’ evidente che il Comune non poteva valutare altre offerte dopo aver rilasciato la concessione in favore del Movimento 5 Stelle in applicazione di una specifica disposizione regolamentare e dopo aver verificato l’assenza di altre analoghe richieste (le quali non possono certo essere valutate laddove siano state formulate dopo che l’offerente ha preso conoscenza dell’offerta dell’aggiudicatario);
- in conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese seguono in parte la soccombenza e in parte possono essere compensate. Liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna i ricorrenti al pagamento in favore del Comune di Ancona e del controinteressato delle spese di giudizio, che ritiene di liquidare in € 1.000,00 in favore di ciascuno. Spese compensate nei confronti del Ministero dell’Interno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
Francesca Aprile, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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