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Consiglio di Stato, Sez. V, 9/4/2013 n. 1915
L'allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore è un adempimento inderogabile atto a conferire, legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiar. sostitutiva, e giuridica esistenza ed efficacia all'autocerti

Nelle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici l'allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, prescritta dall'art. 38, c. 3, t.u. 28 dicembre 2000, n. 445, è un adempimento inderogabile atto a conferire, in considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione, legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione, e giuridica esistenza ed efficacia all'autocertificazione. Si tratta quindi di un elemento integrante della fattispecie normativa, teso a stabilire, data l'unità costituita dalla fotocopia del documento di identità e dalla dichiarazione sostitutiva, un collegamento tra la dichiarazione ed il documento, e a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l'imputabilità soggettiva della dichiarazione al soggetto che la presta. D'altra parte, è noto quanto sia consolidato l'insegnamento giurisprudenziale relativo all'istituto del c.d. dovere di soccorso codificato dall'art. 46 d.lgs. n. 163/2006, per cui l'omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione previsti a pena di esclusione non può essere considerata alla stregua di un'irregolarità sanabile, e, quindi, non ne è permessa l'integrazione o la regolarizzazione postuma, non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali. E ciò tanto più quando non sussistano equivoci o incertezze generati dall'ambiguità di clausole della legge di gara.

Materia: appalti / requisiti di partecipazione

N. 01915/2013REG.PROV.COLL.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8959 del 2006, proposto dalla Provincia di Cagliari, rappresentata e difesa dagli avv. Marcello Vignolo e Simonetta Garbati, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense 104;

 

contro

Galizia Alberto, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Contu, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Massimi 154;

Unipol Assicurazioni S.p.A., Tamuli' di Gian Paolo Cadoni & C. S.n.c.;

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA, SEZIONE I, n. 1683/2006, resa tra le parti, concernente affidamento servizio di assicurazione automezzi.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2013 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Enrico Salone, su delega dell'avv. Marcello Vignolo, e Mauro Barberio, su delega dell'avv. Giovanni Contu;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il dirigente del Servizio Provveditorato della Provincia di Cagliari, con determinazione n. 334 del 2 dicembre 2005, bandiva una gara per l'aggiudicazione del servizio di assicurazione degli automezzi di proprietà del medesimo ente per la durata di due anni.

 

Alla selezione partecipava, tra gli altri, il sig. Alberto Galizia, quale agente generale della compagnia di assicurazioni Assitalia s.p.a..

 

Nella seduta del 20 gennaio 2006 l'ufficio di gara escludeva l'offerta presentata dal sig. Galizia, sul rilievo che il medesimo non aveva “allegato al modulo di autocertificazione della compagnia assicuratrice i documenti di riconoscimento dei signori Pasquale Buovolo e Giuseppe Pietro Cangemi”, rispettivamente dirigente e responsabile “Gare” della Assitalia, ed aggiudicava la commessa alla società Tamulì di Gian Paolo Cadoni & C. S.n.c, agente della Unipol Assicurazioni s.p.a..

 

Il Galizia insorgeva allora avverso la propria esclusione e l’aggiudicazione alla controinteressata proponendo ricorso dinanzi al T.A.R. per la Sardegna, con il quale deduceva le censure che il primo Giudice avrebbe così sunteggiato:

 

“ 1- 2) le norme regolanti la procedura di gara prevedevano che l'offerta dovesse essere corredata da due distinte dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 38, 46, 47 e 77 bis del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, una da parte della compagnia assicuratrice, l'altra da parte dell'agente generale; entrambe potevano comunque essere presentate dall’agente generale al gruppo appositamente delegato.

 

Nel caso di specie il signor Galizia avrebbe presentato le due dichiarazioni, producendo il richiesto documento di identità, perciò la commissione non avrebbe potuto escludere la Assitalia per la mancanza del documento d'identità dei rappresentanti della compagnia, che non sarebbe stato necessario, posto che la procura da loro sottoscritta era stata autenticata dal notaio, come previsto dal disciplinare di gara.

 

3) quand'anche si volesse ritenere che la dichiarazione presentata dai rappresentanti della società Assitalia dovesse essere corredata dal documento di identità dei sottoscrittori, tale circostanza non avrebbe dovuto comportare l'esclusione dalla gara ma la commissione avrebbe dovuto chiedere una integrazione documentale.

 

In via meramente subordinata il ricorrente deduce le ulteriori censure che, se accolte, condurrebbero all'annullamento dell'intera procedura.

 

4) poiché la gara in questione sarebbe sopra soglia, avrebbe dovuto essere inviata all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunità europee, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del DLgs n. 157/1995.

 

5-6) sarebbe del tutto mancata la nomina della commissione, in violazione dei principi generali in materia di gara nonché dell'articolo 97 della Costituzione; in ogni caso, qualora una nomina ci sia stata, la determinazione sarebbe illegittima perché la commissione risulta composta da una sola persona. ”

 

Si costituivano in giudizio in resistenza all’impugnativa la Provincia di Cagliari e la Unipol Assicurazioni s.p.a., che, oltre ad eccepirne (la Provincia) l’irricevibilità per tardività, ne deducevano l’infondatezza, chiedendone il rigetto.

 

All’esito il T.A.R. adìto, con la sentenza n. 1683/2006 in epigrafe, dopo avere giudicato infondate le censure mosse dalla ricorrente avverso la propria esclusione, passava all’esame dei tre motivi da questa svolti, in via subordinata, per ottenere l'annullamento dell'intera procedura, e, disatteso il primo di essi, ne reputava fondato il successivo, con il quale era stata dedotta l'illegittimità della procedura per non essere stato adottato alcun provvedimento di nomina della commissione di gara, sia pure in composizione monocratica.

 

Per tale ragione l’intero procedimento veniva annullato.

 

La Provincia di Cagliari proponeva indi il presente appello dinanzi alla Sezione avverso la decisione di prime cure, nella parte in cui favorevole all’originario ricorrente.

 

La Provincia adduceva, in particolare: che il vizio riscontrato dal T.A.R. non avrebbe potuto condurre all’invalidazione del procedimento, giusta l’art. 21 octies della legge n. 241/1990, in quanto il relativo provvedimento finale non avrebbe potuto comunque essere diverso, venendo in rilievo attività amministrative interamente vincolate; che, inoltre, il dirigente competente, approvando conclusivamente gli atti di gara, aveva con ciò anche ratificato l’operato del diverso dirigente che tali atti aveva compiuto.

 

Il sig. Galizia, dal canto suo, oltre a resistere all’impugnativa provinciale, deducendone l’infondatezza, e a riproporre ilconomiche delle concorrenti non solo integrava un’attività vincolata, ma per di più, osserva icasticamente l’appellante, era alla portata di “chiunque abbia imparato a fare di conto”.

 

Né vale obiettare, come fa l’originaria ricorrente, che una simile procedura include anche una fase preliminare di valutazione dell’ammissibilità delle offerte e della regolarità della documentazione presentata dai concorrenti. Anche tali valutazioni sono, infatti, vincolate dalla legge e dalla lexspecialis, non integrando esse momenti di discrezionalità. Sicché il punto rilevante, in materia, è esclusivamente quello dell’effettività del possesso (o meno) dei requisiti di partecipazione: possesso che per l’originaria ricorrente è stato appunto escluso con provvedimento che il Giudice locale ha reputato legittimo, e che in questa sede, come si sta per vedere, verrà confermato (v. infra, nei paragrr. 2c e 2d).

 

Onde anche sotto questo profilo le determinazioni dell’Amministrazione non avrebbero potuto essere diverse da quelle assunte.

 

La Sezione, d’altra parte, ha già puntualizzato che ai fini dell’applicazione della norma di cui all’articolo 21 octies della legge n. 241 cit. non occorre eccezione dell’Amministrazione, venendo in rilievo una valutazione richiesta al Giudice anche d’ufficio (sentenza 17 settembre 2008, n. 4414). E questo Consiglio ha avuto, infine, già modo di riconoscere l’applicabilità della stessa regola anche alle doglianze di incompetenza (VI, 15 novembre 2005, n. 6350, e 21 giugno 2006, n. 3735, pertinentemente richiamate dalla parte appellante).

 

1b La Provincia con il suo successivo mezzo d’appello fa notare, inoltre, che il dirigente competente, identificato senza suscitare contestazioni ex adverso nel responsabile del Servizio Provveditorato, approvando gli atti di gara, aveva con ciò anche ratificato l’operato del diverso dirigente (privo di formale preposizione alla Commissione) che tali atti aveva posto in essere, così appropriandosi della sua condotta e dei relativi risultati con effetto sanante retroattivo (per un’applicazione del principio cfr. C.d.S., V, 30 aprile 2002, n. 2296).

 

Da ciò un’ulteriore preclusione all’invalidazione della procedura di gara che è stata invece disposta dal primo Giudice.

 

1c In forza delle critiche che precedono, fondate e rivestite di valenza assorbente rispetto ai mezzi residui, l’appello della Provincia si rivela meritevole di accoglimento. Donde la necessità di riformare la sentenza appellata nella parte in cui ha annullato la procedura in discorso.

 

2 La Sezione deve ora passare all’esame dell’appello incidentale spiegato dall’originaria ricorrente, che ha investito la sentenza in epigrafe nella parte in cui ha confermato la sua esclusione dalla gara.

 

2a Preliminarmente, però, va dato atto della inammissibilità della riproposizione, ad opera della stessa parte, del sesto motivo del ricorso di prime cure, vertente sulla pretesa necessità che l’organo di gara avesse composizione collegiale, e non già monocratica.

 

L’originaria ricorrente, muovendo dal presupposto che il proprio sesto motivo sia stato (semplicemente) assorbito, si è limitato alla sua mera riproposizione, sic et simpliciter.

 

Una piana lettura della sentenza in contestazione permette, però, di avvedersi che il Giudice locale aveva respinto, e non semplicemente assorbito, tale motivo (cfr. la pag. 12 della decisione).

 

Da qui l’onere del sig. Galizia, rimasto inadempiuto, di prendere specificamente in considerazione la motivazione giudiziale posta a fondamento della relativa reiezione, e di confutarla.

 

Secondo l’insegnamento giurisprudenziale, infatti, non può ammettersi nell’atto di appello la mera riproposizione dei motivi di primo grado ove compiutamente disattesi dal T.A.R., senza sviluppare alcuna confutazione della statuizione del giudice di primo grado. Nel giudizio di appello, che non è un iudicium novum, la cognizione del giudice investe le questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi, e tale requisito di specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime (C.d.S., IV, 9 ottobre 2010, n. 7384).

 

La parte soccombente, quando adisce il giudice di appello, non può, pertanto, limitarsi a riproporre (come nella specie) i motivi di doglianza già dedotti e disattesi dal primo Giudice, ma deve anche indicare le ragioni per le quali le conclusioni cui quest'ultimo è pervenuto non potrebbero essere condivise. Nell'attuale sistema di giustizia amministrativa il giudizio di primo grado non è difatti un passaggio obbligato che il soggetto è costretto suo malgrado a percorrere pur di giungere dinanzi al Giudice di appello, e di ottenere da questi la decisione finale sulla fondatezza della pretesa, ma è una fase essenziale del processo amministrativo, nel corso della quale il giudice adito confronta le opposte tesi e dichiara quale va ritenuta fondata (V, 17 ottobre 2008, n. 5065).

 

Da qui l’onere dell'appellante di investire puntualmente il decisum di prime cure e, in particolare, di precisare i motivi per cui questo sarebbe erroneo e da riformare (tra le tante: V, 6 ottobre 2009, n. 6094, e 23 dicembre 2008, n. 6535; VI, 24 aprile 2009, n. 2560, e 9 settembre 2008 , n. 4300).

 

2b Inammissibile è anche il primo profilo dell’appello incidentale, per carenza di interesse a ricorrere.

 

Nel gravame incidentale, alla pag. 10, si assume l’erroneità del passaggio della decisione in epigrafe dove è stato osservato (alla pag. 13) quanto segue : “In virtù della normativa richiamata potrebbe non essere sempre necessario uno specifico atto di nomina della commissione per una gara specifica, quando tale compito sia direttamente riconducibile all'attribuzione delle generali competenze del dirigente; come ad esempio potrebbe ritenersi qualora svolga le funzioni di presidente di commissione lo stesso dirigente preposto al settore competente allo svolgimento della gara.”

 

Sennonché, nella presente vicenda è incontestato il fatto che le operazioni di gara siano state dirette da un dirigente diverso da quello preposto al servizio interessato dalla procedura. Sicché una controversia sul punto se sia necessaria o meno una formale investitura nell’eventualità opposta a quella qui ricorrente non può rivestire alcun concreto interesse.

 

2c Ciò posto, la gran parte dell’appello incidentale verte tuttavia sulla causale dell’esclusione che ha colpito l’originaria ricorrente.

 

2c1 Dal verbale di gara del 20 gennaio 2006 emerge che la Assitalia s.p.a. è stata esclusa “in quanto non ha allegato al modulo di autocertificazione della compagnia assicuratrice i documenti di riconoscimento dei signori Pasquale Buovolo e Giuseppe Pietro Cangemi”, rispettivamente dirigente e responsabile “Gare” della Compagnia.

 

Ora, le norme regolanti la procedura esigevano, al punto 2, la presentazione di due dichiarazioni (da effettuare utilizzando i moduli allegati al bando) ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, una da parte della Compagnia assicuratrice (lettera A) e l’altra del rappresentante dell’Agenzia (lettera B). Il modulo di autocertificazione allegato disponeva, a sua volta, che, ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. n. 445/2000, in sostituzione dell'autentica notarile il sottoscrittore potesse allegare, a pena di esclusione, la copia fotostatica di un proprio documento di identità.

 

Era altresì previsto, però, che il rappresentante dell’Agenzia avrebbe potuto sottoscrivere anche la dichiarazione riferita alla Compagnia, purché a ciò autorizzato con procura speciale, da allegare in tal caso alla documentazione presentata. E il sig. Galizia aveva inteso appunto avvalersi di tale possibilità, sottoscrivendo entrambe le dichiarazioni, e allegando la procura speciale, munita di autentica, del legale rappresentante della Compagnia.

 

Proprio per tale ragione, secondo l’originaria ricorrente, il documento di identità dei rappresentanti della Compagnia non sarebbe stato necessario: era stato il sig. Galizia a rendere la dichiarazione per la Compagnia, ed egli aveva regolarmente allegato la copia del proprio documento.

 

Da ciò l’illegittimità dell'avversata esclusione dalla gara, che l’Amministrazione aveva motivato con esclusivo riferimento alla mancanza del documento d’identità dei sigg. Buovolo e Cangemi.

 

Le resistenti difese alla ricostruzione avversaria avevano tuttavia obiettato: che il sig. Galizia aveva presentato, sì, due dichiarazioni, contenenti però dati pressoché identici, riferibili all'agente ma non alla Compagnia; che tale circostanza avrebbe potuto comportare già di per sé l'esclusione dalla gara; che nondimeno, in applicazione del principio di buon andamento, la Commissione aveva preso in considerazione anche un’ulteriore autocertificazione prodotta, sottoscritta dai rappresentanti della Compagnia, la quale conteneva, invece, tutte le notizie richieste dal disciplinare di gara; che alla valorizzazione di tale autocertificazione ostava, però, l'accertata mancanza del documento di identità dei suoi sottoscrittori, circostanza che sarebbe stata posta a base della motivazione del provvedimento impugnato.

 

Tutto ciò aveva dunque condotto alla determinazione di escludere l’Assitalia.

 

2c2 Venendo alle valutazioni che in proposito sono state compiute dal primo Giudice, la sua sentenza, in linea con le difese dell’Amministrazione, sviluppa il seguente ragionamento.

 

Le due dichiarazioni presentate dal sig. Galizia utilizzando i moduli allegati al disciplinare, le quali avrebbero dovuto riferirsi una alla Compagnia e l'altra all'agente, “sono tutte uguali e riferite alla ditta individuale, così come tutte le informazioni da aggiungere nel modulo, quali sede, numeri d'iscrizione ecc.; conclusivamente, è accertato che entrambe le dichiarazioni presentate dal signor Galizia erano identiche e i dati in esse contenuti soddisfacevano i requisiti richiesti per la dichiarazione presentata dall'agente generale, risultando del tutto mancante una dichiarazione riferibile alla compagnia assicuratrice.”

 

Quanto all’obiezione della ricorrente che quest’ultima circostanza non risultava dal verbale di gara, e pertanto non avrebbe potuto essere presa in considerazione quale motivazione del provvedimento di esclusione, il Giudice locale ha osservato:

 

- che la Commissione aveva espressamente escluso la ricorrente per la mancanza allegazione del documento di identità dei rappresentanti della Compagnia all’autocertificazione da questi sottoscritta;

 

- che, nondimeno, anche la circostanza della non valutabilità della dichiarazione presentata per la Compagnia dal sig. Galizia avrebbe potuto ritenersi contenuta, sia pure implicitamente, nel provvedimento di esclusione;

 

- che, infine, anche opinando diversamente, all’accoglimento delle doglianze della ricorrente avrebbe comunque ostato il disposto dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990.

 

2c3 Il primo Giudice, nel recepire gli argomenti della difesa provinciale, è stato dunque circostanziato sia nel confrontare tra loro le due dichiarazioni rese dal sig. Galizia, sia nell’escludere l’obiettiva riferibilità di alcuna di esse alla Compagnia Assitalia.

 

L’attuale appellante incidentale, sul punto, si limita invece ad un’astratta quanto apodittica negatoria (cfr. la pag. 15 del suo scritto: “non corrisponde neppure al vero che entrambe le dichiarazioni presentate dal rag. Galizia fossero identiche e che i dati in esse contenuti soddisfacessero soltanto i requisiti richiesti per la dichiarazione dell’Agente generale”), senza quindi addurre precise ragioni in forza delle quali la valutazione del T.A.R. dovrebbe reputarsi erronea.

 

Ne consegue che la sua generica contestazione non può che essere giudicata recessiva, meritando di trovare conferma la ben motivata conclusione del primo Giudice nel senso della mancanza, tra quelle sottoscritte dal sig. Galizia, di una dichiarazione che fosse oggettivamente riferibile alla Compagnia.

 

2c4 Il rilievo di fondo dell’appellante incidentale, come si è visto, è un’altro, e cioè quello che il thema della “inesattezza dei dati” delle due dichiarazioni da lui sottoscritte non figurava quale motivo formale della sua esclusione.

 

Neppure questo argomento può però condurre all’accoglimento delle sue doglianze.

 

Come è già emerso, la concorrente è stata esclusa in quanto non ha allegato al modulo di autocertificazione della Compagnia i documenti di riconoscimento dei sigg. Buovolo e Cangemi dell’Assitalia.

 

Se ne desume che l’Amministrazione ha preso espressamente in considerazione la dichiarazione presentata dagli organi di Assitalia, che ha escluso, però, di poter reputare valida a causa della mancata allegazione dei documenti di riconoscimento appena detti.

 

Rimane, allora, da decifrare il ruolo che nelle determinazioni della Stazione appaltante è stato invece giocato dalla dichiarazione che il sig. Galizia aveva presentato per la Compagnia.

 

Il T.A.R. ha ritenuto che la motivazione dell’Amministrazione, al di là del suo contenuto espresso, recasse implicitamente anche una disamina di tale dichiarazione, e la conclusione della sua insufficienza.

 

L’appellante incidentale, per contro, sostiene in pratica che l’Amministrazione avrebbe arbitrariamente omesso in toto di prendere in esame la propria dichiarazione.

 

Osserva la Sezione che l’interpretazione seguita dal primo Giudice è plausibile e meritevole di conferma.

 

E’ già emerso, infatti, come la dichiarazione trasmessa dal sig. Galizia per la Compagnia si presentasse ictu oculi carente di riferibilità alla medesima.

 

Da qui la verosimile conseguenza che l’Ufficio di gara fosse stato da ciò indotto a concentrare senz’altro la propria attenzione sull’altra dichiarazione, quella presentata dagli organi della Compagnia e recante gli esatti dati ad essa propri, senza farsi carico di alcuna espressa valutazione sulla prima, quella sottoscritta dal sig. Galizia.

 

Questa ipotesi ricostruttiva, invero, è più congrua di quella che vorrebbe che la dichiarazione del sig. Galizia fosse stata totalmente obliterata.

 

Non solo. Da un rilievo come quello riproposto dall’appellante incidentale, a tutto concedere, discenderebbe pur sempre, al di là del momentaneo annullamento formale dell’esclusione, il potere-dovere dell’Amministrazione di sottoporre finalmente ad un puntuale esame la dichiarazione in tesi prima ignorata.

 

Donde l’esattezza anche della considerazione rafforzativa fatta dal primo Giudice (pagg. 8-10 della sentenza), che ha posto in luce l’applicabilità in favore dell’Amministrazione, anche sotto questo profilo, del disposto dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990, dal momento che la conclamata inutilizzabilità della dichiarazione sostitutiva presentata dal sig. Galizia per conto della Compagnia sarebbe comunque ineluttabilmente sfociata nella reiterazione della sua esclusione.

 

2d Con l’appello incidentale ci si duole, infine (pag. 16), che il T.A.R. abbia escluso la doverosità, per l’Ufficio di gara, di un invito alla produzione postuma della copia dei documenti di identità mancanti.

 

L’originaria ricorrente assume che tale copia non costituirebbe una parte integrante della documentazione o dichiarazione prodotta, ma rivestirebbe natura puramente strumentale, essendo finalizzata solo a permettere la verifica della loro effettiva paternità.

 

E’ tuttavia immediato constatare come un simile rilievo non possa valere ad inficiare il preciso iter logico-giuridico seguito anche sul punto dal primo Giudice, il quale ha posto in evidenza:

 

- che le norme di gara allegate al bando prevedevano, a pena di inammissibilità dell'offerta, la produzione delle due dichiarazioni già menzionate ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, puntualizzando che le stesse avrebbero dovuto conformarsi al modulo di autocertificazione allegato;

 

- che il detto modulo disponeva, a sua volta, che, ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. cit., in sostituzione dell'autentica notarile il sottoscrittore potesse allegare, essendovi però tenuto a pena di esclusione, la copia fotostatica di un proprio documento di identità.

 

Parimenti condivisibile è la valutazione del Tribunale -non attinta, del resto, da puntuali censure- per cui una simile previsione della lex specialis, lungi dall'essere illegittima, dava corpo ad un fondamentale onere del sottoscrittore, “elemento della fattispecie normativa teleologicamente diretto a comprovare, non tanto e non solo le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

 

Perciò, soltanto se formata a norma degli artt. 38 e 47 del D.P.R. citato, la dichiarazione sostitutiva é un documento con lo stesso valore giuridico di un atto di notorietà …, trattandosi … di una formalità assolutamente necessaria per considerare adempiuto l'onere imposto al sottoscrittore al fine di accertare la sua identità (Consiglio di Stato, sez. V, 4 maggio 2006, n. 2479 e altre ivi richiamate).”

 

Questa Sezione ha avuto modo di ribadire anche recentemente, infatti, che nelle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici l'allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, prescritta dall'art. 38, comma 3, t.u. 28 dicembre 2000, n. 445, è un adempimento inderogabile atto a conferire, in considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione, legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione, e giuridica esistenza ed efficacia all'autocertificazione. Si tratta quindi di un elemento integrante della fattispecie normativa, teso a stabilire, data l'unità costituita dalla fotocopia del documento di identità e dalla dichiarazione sostitutiva, un collegamento tra la dichiarazione ed il documento, e a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l'imputabilità soggettiva della dichiarazione al soggetto che la presta (C.d.S., V, 26 marzo 2012, n. 1739; nello stesso senso cfr., ad es., IV, 2 settembre 2011, n. 4967).

 

D’altra parte, è noto quanto consolidato l’insegnamento giurisprudenziale relativo all’istituto del c.d. dovere di soccorso codificato dall’art. 46 d.lgs. n. 163/2006, per cui l'omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione previsti a pena di esclusione non può essere considerata alla stregua di un'irregolarità sanabile, e, quindi, non ne è permessa l'integrazione o la regolarizzazione postuma, non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali. E ciò tanto più quando non sussistano equivoci o incertezze generati dall'ambiguità di clausole della legge di gara (cfr., tra le più recenti: C.d.S., V, 2 agosto 2010, n. 5084; 2 febbraio 2010, n. 428; 15 gennaio 2008, n. 36).

 

3 In conclusione, per le ragioni esposte, mentre l’appello principale merita accoglimento, quello incidentale deve essere respinto.

 

Le spese processuali del doppio grado possono essere tuttavia equitativamente compensate tra tutte le parti in causa.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l’appello principale e respinge quello incidentale, e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, respinge integralmente il ricorso di primo grado.

 

Compensa integralmente tra tutte le parti in causa le spese processuali del doppio grado di giudizio.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

 

Pier Giorgio Trovato, Presidente

 

Vito Poli, Consigliere

 

Francesco Caringella, Consigliere

 

Doris Durante, Consigliere

 

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/04/2013

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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