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TAR Puglia, Lecce, sez. II, 24/4/2013 n. 941
Compete ai Comuni, ex art. 11 del d.l. n. 1/2012, conv. in l. n. 27/2012, l'individuazione delle nuove sedi farmaceutiche da istituire.

L'art. 11 del D.L. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, ha attribuito al Comune il potere di individuare le sedi farmaceutiche da istituire, lasciando alla Regione solo la possibilità di intervenire in via sostitutiva in caso di inerzia dell'Ente locale - con ciò innovando la previgente disciplina, in base alla quale la revisione della pianta organica delle farmacie spettava esclusivamente alla autorità regionale mentre l'Amministrazione comunale interveniva nel procedimento fornendo un apporto meramente consultivo. Conseguentemente, nell'attuale sistema, l'atto con cui il Comune approva l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche ha riflessi sulla pianificazione e organizzazione del servizio farmaceutico nell'intero territorio comunale, con l'effetto che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del T.U.E.L., la competenza ad adottare la relativa decisione spetta al Consiglio comunale, anche perché trattasi di scelte fondamentali attinenti alla vita sociale e civile di una comunità locale.

Materia: servizio farmaceutico / disciplina

N. 00941/2013 REG.PROV.COLL.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2012, proposto da:

Tucci Vincenza, titolare dell’omonima farmacia, rappresentata e difesa dall'avv. Annarita Marasco, elettivamente domiciliata presso la Segreteria del TAR in Lecce, via F. Rubichi, 23;

 

contro

Comune di Fragagnano, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Baldassarre, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce, via Imperatore Adriano, 9;

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Rosato, elettivamente domiciliata presso il proprio Ufficio del Contenzioso in Lecce, viale Aldo Moro;

Azienda Sanitaria Locale di Taranto e Ordine dei Farmacisti della Provincia di Taranto, n.c.;

 

per l'annullamento

- della deliberazione della Giunta del Comune di Fragagnano n. 49 del 24 aprile 2012, pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale dal 7 maggio 2012 al 22 maggio 2012, con la quale il Comune ha individuato una nuova sede farmaceutica;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare dei pareri resi dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Taranto e dalla ASL di Taranto - Servizio farmaceutico, nonché, ove occorra, delle note della Regione Puglia prot. AOO/152/4821 del 30 marzo 2012 e prot. 4383 del 20 febbraio 2012, quest'ultima non conosciuta;

per l'annullamento altresì, nei limiti dell'interesse, della deliberazione della G.R. Puglia n.1261 del 19 giugno 2012 di identificazione ed approvazione delle zone delle nuove sedi farmaceutiche da istituire in Puglia, nella parte in cui istituisce ed individua la seconda farmacia nel Comune di Fragagnano, nonché del bando di concorso pubblico straordinario per la copertura delle sedi di nuova istituzione emanato dalla Regione Puglia con determina dirigenziale n. 206 del 22 giugno 2012, nella parte in cui mette a concorso la nuova sede di farmacia istituita in Fragagnano.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fragagnano e della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2013 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi l’avv. A. R. Marasco per la ricorrente, l’avv.ti F. Baldassarre per il Comune resistente e M. Rosato per la regione Puglia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

I. La ricorrente, titolare dell’unica farmacia sita nel Comune di Fragagnano, ha impugnato la deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 24 aprile 2012 con cui, in applicazione di quanto stabilito dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, è stata individuata la zona di territorio sulla quale insediare la seconda sede farmaceutica; ha impugnato, altresì, i pareri favorevoli resi dall’ASL di Taranto e dall’Ordine dei farmacisti della Provincia di Taranto, nonchè la deliberazione della Giunta regionale n. 1261 del 19 giugno 2012, nella parte in cui ha approvato, tra le 188 nuove sedi farmaceutiche da istituire, l’istituzione della seconda farmacia nel Comune di Fragagnano, oltre all’avviso pubblico di indizione del relativo concorso.

A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto diversi motivi di illegittimità, tra cui, in particolare, la violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 267/2000 e l’incompetenza della Giunta Comunale ad adottare l’atto istitutivo della seconda sede farmaceutica, per essere competente il Consiglio comunale in virtù di quanto disposto dalla norma testè richiamata.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Fragagnano e la Regione Puglia.

Nessuno si è costituito, invece, per l’ASL di Taranto e per l’Ordine dei farmacisti della Provincia di Taranto.

Le parti costituite hanno depositato memorie difensive a sostegno delle proprie argomentazioni.

Alla pubblica udienza del 10 aprile 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

II. Va preliminarmente esaminata la censura volta a contestare il vizio di incompetenza con riferimento alla deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 24 aprile 2012.

Essa è fondata per le ragioni di seguito evidenziate.

Nel sistema delineato dal d.lgs. n. 267/2000 la Giunta ha competenza residuale per gli atti di amministrazione non riservati espressamente al Consiglio e che non rientrino nelle attribuzioni, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Presidente della Provincia, degli Organi di decentramento, del Segretario o dei Funzionari dirigenti. Tale competenza della Giunta ha carattere generale e si estende anche alle ipotesi in cui norme anteriori prevedevano, in modo espresso, la competenza consiliare, essendo esse mera espressione dell’opposto principio, allora vigente, della generalità e residualità della competenza consiliare e della specialità e tipicità di quella giuntale.

Ciò premesso, si osserva che l’art. 11 del D.L. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, ha attribuito al Comune il potere di individuare le sedi farmaceutiche da istituire, lasciando alla Regione solo la possibilità di intervenire in via sostitutiva in caso di inerzia dell’Ente locale – con ciò innovando la previgente disciplina, in base alla quale la revisione della pianta organica delle farmacie spettava esclusivamente alla autorità regionale mentre l’Amministrazione comunale interveniva nel procedimento fornendo un apporto meramente consultivo.

Conseguentemente, nell’attuale sistema, l’atto con cui il Comune approva l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche ha riflessi sulla pianificazione e organizzazione del servizio farmaceutico nell’intero territorio comunale, con l’effetto che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e) del T.U.E.L., la competenza ad adottare la relativa decisione spetta al Consiglio comunale, anche perché trattasi di scelte fondamentali attinenti alla vita sociale e civile di una comunità locale (nello stesso senso, TAR Basilicata Potenza, sez. I, 2 agosto 2012, n. 379).

L’accoglimento del dedotto vizio di incompetenza comporta l’annullamento del provvedimento di Giunta Comunale impugnato e la rimessione dell’affare all’autorità amministrativa competente (Comune di Fragagnano) a cui spetteranno le successive valutazioni, con l’assorbimento degli altri motivi di impugnazione, anche per l’impossibilità per il giudice amministrativo di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati, ai sensi dell’art. 34, comma 2, primo periodo, c.p.a.

III. In considerazione dell’accoglimento del ricorso per il solo vizio di incompetenza, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati (delibera di Giunta comunale n. 49 del 24 aprile 2012 e, nella sola parte in cui approva l’istituzione della seconda farmacia nel Comune di Fragagnano, delibera di Giunta regionale n. 1261 del 19 giugno 2012).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino,        Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Simona De Mattia,     Primo Referendario, Estensore

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

                       

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/04/2013

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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