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TAR Campania, Napoli, Sez. II, 28/6/2013 n. 3349
Sugli obblighi dell'ausiliario in caso di avvalimento.

In caso di avvalimento, l'ausiliario deve mettere a disposizione del concorrente e della stazione appaltante non solo il requisito di partecipazione genericamente considerato, ma anche le risorse che assicurino l'effettiva disponibilità di detto requisito e tali risorse (mezzi, personale, organizzazione, conoscenze) devono essere espressamente indicate nel contratto, con la conseguenza che la mera riproduzione, nel testo dei contratti di avvalimento (e nelle relative dichiarazioni unilaterali delle parti interessate), della formula legislativa della messa a disposizione delle "risorse necessarie di cui è carente il concorrente" (o espressioni similari) si rivela, oltre che tautologica (e, come tale, indeterminata per definizione), comunque inidonea a permettere qualsivoglia sindacato, da parte della stazione appaltante, sulla effettività della messa a disposizione dei requisiti richiesti.

Materia: appalti / disciplina

N. 03349/2013 REG.PROV.COLL.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2040 del 2013, proposto da:

COFELY ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale designata capogruppo/mandataria del R.T.I. con ADIRAMEF S.R.L., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani e dall’avv. Giuseppe Ceceri, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Riviera di Chiaia n. 207 presso lo studio legale dell'avvocato Ceceri;

 

contro

Università degli Studi di Napoli Federico II, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia in Napoli, alla via Diaz n. 11;

 

nei confronti di

ASTRIM ENERGIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. costituita con GENERAL IMPIANTI S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico de Luca di Melpignano ed Antonio Francesco Minichiello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Cesario Console n. 3;

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- della delibera n. 011 del 22 marzo 2013, comunicata alla ricorrente con nota prot. n. 0028157 del 22 marzo 2013, con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II ha aggiudicato in via definitiva al R.T.I. Astrim Energia srl/General Impianti srl il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e programmata di tutti gli impianti elettrici, meccanici e tecnologici presenti nei plessi afferenti all' ex Polo delle Scienze e delle Tecnologie;

 

- della nota prot. n. 0028157 del 22 marzo 2013 di comunicazione alla ricorrente della deliberazione n. 011/2013;

 

- del decreto del Direttore del Polo delle Scienze e delle Tecnologie n. 98 del 20 dicembre 2012, rettificato con decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico n. 31 del 12 marzo 2013, con cui è stata accertata la regolarità della procedura di gara e approvata l'aggiudicazione provvisoria della gara a favore del R.T.I. Astrim Energia srl/General Impianti srl;

 

- del decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale n. 28 dell'11 marzo 2013, con il quale la società Astrim Energia srl, ai sensi dell'articolo 51 del D. Lgs. n. 163/2006, è stata ammessa alla gara di cui trattasi e, conseguentemente, è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria in favore della stessa, in luogo della società Astrim Spa, in qualità di mandataria del costituendo R.T.I. con la società mandante General Impianti srl;

 

- delle determinazioni della Commissione di gara di ammissione del R.T.I. Astrim spa (ora Astrim Energia srl) / General Impianti srl alla procedura de qua e di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentate dal medesimo raggruppamento, nonché dei verbali di gara in parte qua e dell'aggiudicazione provvisoria;

- di ogni altro atto presupposto, connesso consequenziale, ancorché non conosciuto,

 

nonché per la declaratoria

di inefficacia del contratto, ove stipulato con il R.T.I. Astrim Energia srl / General Impianti srl, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del D. Lgs. n. 104/2010,

 

nonché, in subordine, per la condanna

dell'Università degli Studi di Napoli Federico II al risarcimento per equivalente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 e 124 del D. Lgs. n. 104/2010, nella misura quantificata in narrativa.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e della società Astrim Energia s.r.l.;

Visto il ricorso incidentale proposto dalla società Astrim Energia s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 il cons. dott. Leonardo Pasanisi e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Ceceri e Federico de Luca di Melpignano (nessuno comparso per l'avvocatura dello Stato);

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

RILEVATO che:

- con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società COFELY ITALIA S.P.A., in proprio e quale capogruppo/mandataria del R.T.I. con ADIRAMEF S.R.L. (classificatosi al secondo posto della gara indetta dal Direttore del Polo delle Scienze e delle Tecnologie dell'Università degli Studi di Napoli Federico II con bando del 19/10/2011 per il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e programmata di tutti gli impianti elettrici, meccanici e tecnologici presenti nei plessi afferenti al Polo medesimo), ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendone l'illegittimità con un unico motivo (incentrato sui vizi di violazione, falsa ed erronea applicazione dell'art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010, nonché di violazione della lex specialis di gara e del principio di par condicio tra i concorrenti), per mancata esclusione del R.T.I. Astrim spa (ora Astrim Energia srl)/General Impianti srl (classificatosi al primo posto della gara in questione e risultato quindi aggiudicatario del relativo servizio); a parere della ricorrente, infatti, non sarebbero state specificate (nè nel contratto di avvalimento stipulato tra General Impianti srl ed Astrim spa, nè nella dichiarazione all’uopo resa all'amministrazione appaltante da quest’ultima, in qualità di ausiliaria), le risorse tecniche messe a disposizione da Astrim spa in favore di General Impianti srl, ai fini del soddisfacimento, nella misura del 30%, del requisito di cui al punto III.2.3) del bando (<<aver realizzato, nel triennio 2008-2009-2010, servizio/i identico/i o analogo/ghi a quell'oggetto dell'appalto, di importo c la stazione appaltante, nonostante una dichiarazione di ausilio generica, sarebbe comunque ampiamente garantita dalla compresenza, nell'esecuzione del contratto, dell’ausiliaria capogruppo);

 

RITENUTO che:

- il ricorso principale è fondato;

- nella fattispecie in esame, è pacifico (e non contestato dalla stessa controinteressata) che il contratto di avvalimento tra Astrim spa e General Impianti srl ha contenuto generico ed indeterminato e che analogo carattere presenta la relativa dichiarazione resa in sede di gara dalla società Astrim spa; nel contratto di avvalimento si legge infatti che la società Astrim <<si obbliga nei confronti della General Impianti … a fornire parzialmente, per un importo di euro 1.219.755,71, pari al 30% dell'importo complessivo richiesto, il requisito di cui al punto III.2.3) del bando …>>, nonché a <<mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto>>; nella relativa dichiarazione, la società Astrim, nel confermare di mettere a disposizione, nella misura del 30%, il suddetto requisito tecnico, dichiara <<di obbligarsi nei confronti della General Impianti e dell’Università degli Studi di Napoli Federico II - Polo delle Scienze delle Tecnologie a mettere a disposizione per tutta la durata della procedura …., nonché in caso di aggiudicazione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente General Impianti s.r.l., consapevole che il requisito ottenuto dal concorrente mediante avvalimento, determina la responsabilità solidale di Astrim spa con General Impianti srl>> nei confronti dell'Università;

 

- il contenuto generico dell’obbligo assunto dalla società Astrim contrasta quindi con l’art. 48 della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, con l’art. 49 D. Lgs. n. 163/2006 e soprattutto con l’art. 88 D.P.R. n. 207/2010 (il cui primo comma stabilisce testualmente che <<Per la qualificazione in gara, il contratto di cui all'articolo 49, comma 2, lettera f), del codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento>> ), nonchè con l’univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, secondo cui l'ausiliario deve mettere a disposizione del concorrente e della stazione appaltante non solo il requisito di partecipazione genericamente considerato, ma anche le risorse che assicurino l'effettiva disponibilità di detto requisito e tali risorse (mezzi, personale, organizzazione, conoscenze) devono essere espressamente indicate nel contratto, con la conseguenza che la mera riproduzione, nel testo dei contratti di avvalimento (e nelle relative dichiarazioni unilaterali delle parti interessate), della formula legislativa della messa a disposizione delle “risorse necessarie di cui è carente il concorrente" (o espressioni similari) si rivela, oltre che tautologica (e, come tale, indeterminata per definizione), comunque inidonea a permettere qualsivoglia sindacato, da parte della stazione appaltante, sulla effettività della messa a disposizione dei requisiti richiesti (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 13 giugno 2013, n. 3310; cfr., altresì, C.d.S., Sez. III, 29 ottobre 2012, n. 5512; C.d.S., Sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6233);

 

- nè, a parere del Collegio, la genericità di tali dichiarazioni può essere superata (ed il relativo divieto aggirato) dal prospettato carattere “interno” dell’avvalimento nella specie intercorso tra le due imprese, in quanto sia la citata normativa comunitaria e statale di riferimento che lo stesso bando di concorso non recano alcuna distinzione in tal senso (e non consentono alcuna deroga al riguardo); non solo, ma le esigenze di tutela della stazione appaltante e della par condicio dei partecipanti alla gara permangono appieno anche in tale riferita specifica fattispecie, non essendo ipotizzabile che un soggetto imprenditoriale possa partecipare ad una gara senza essere fornito dei requisiti minimi richiesti (o senza avere fornito adeguata dimostrazione di esserne in possesso, in via esclusiva o pro quota, a seconda della prescelta modalità di partecipazione), né potendo ai fini dedotti dalla controinteressata acquisire rilievo la natura solidale della responsabilità dell’impresa ausiliaria (che potrebbe eventualmente valere sul versante risarcitorio, ma non su quello della esecuzione del contratto): cfr., su tali profili, Determinazione A.V.C.P. 1 agosto 2012, n. 2, che, in relazione ai rapporti tra avvalimento interno ed ATI, ha ribadito <<la regola generale secondo cui qualsiasi impresa che faccia affidamento sui requisiti di un’altra impresa deve provare l’effettiva disponibilità delle risorse producendo in gara un contratto di avvalimento. Anche nel contesto di un’A.T.I., tale condizione necessita di una specifica prova, non essendo sufficiente il contenuto del contratto di mandato, su cui si fonda l’A.T.I., a soddisfare la richiesta del legislatore, posto che ciascuna impresa dell’A.T.I. si trova in posizione di parità con le altre imprese dell’associazione, dunque non è in condizione di incidere unilateralmente sull’organizzazione aziendale delle altre per garantirsi la disponibilità dei mezzi di cui necessita per l’esecuzione dell’appalto>>; cfr., altresì, C.d.S., Sez. V, 19 settembre 2011, n. 5279 (richiamata dalla citata Determinazione), secondo cui <<il principio dell’avvalimento presuppone pur sempre che in sede di gara venga presentata all’uopo una precisa dichiarazione, indicando i soggetti ed i requisiti di cui il concorrente si intende in concreto avvalere, e nella stessa sede l’impresa avvalente dia la prova che disporrà degli elementi necessari, ad es. presentando il formale impegno dell’impresa ausiliaria. Tutto ciò da presentare in occasione della gara, rispettando così l’elementare esigenza di cristallizzare le caratteristiche dell’offerta a garanzia della sua serietà e a tutela della par condicio tra i concorrenti>>; cfr., di recente, C.d.S., Sez. V, 18 febbraio 2013, n. 965, secondo cui <<L’ammissibilità in via di principio dell’avvalimento interno non implica anche avvalimento implicito, nel senso che il ricorso all’avvalimento possa avvenire prescindendo dalle formalità previste dalla disciplina in materia>> (e quindi dalla sussistenza di un contratto di avvalimento avente ad oggetto un obbligo specifico e determinato); cfr., infine, in fattispecie identica a quella in esame (di avvalimento “interno”), TAR Campania, Napoli, Sez. I, 25 febbraio 2013, n. 1109, secondo cui <<in presenza di un contratto di avvalimento che non sia in grado di garantire, per la sua indeterminatezza e indeterminabilità, l'effettività della messa a disposizione degli stessi requisiti da parte di chi ne disponga, non risulta garantita, neppure dalla regola della responsabilità solidale, l'esatta esecuzione della prestazione di appalto con gli standard pretesi. E ciò a parte ogni considerazione, sul terreno civilistico, della nullità di un contratto in cui l’oggetto sia indeterminato ed indeterminabile. In proposito giova rilevare che anche la circolare ministeriale 30/12/2012, n. 4536, recante primi chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nel rilevare l’inserimento del citato art. 88 del regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici nell’ambito della disciplina sugli appalti di lavori, sottolinea nondimeno l’esigenza che il contratto di avvalimento, negli appalti di servizi, debba avere un oggetto determinato o determinabile ai sensi dell'art. 1346 c.c., chiarendo che la mancanza di un valido avvalimento comporta l'esclusione del concorrente per violazione dell' art. 49 del codice degli appalti. La centralità della messa disposizione delle risorse nell’ambito del contratto di avvalimento è da correlare al pericolo che una generica messa a disposizione di requisiti, svincolata da qualsivoglia collegamento con risorse materiali o immateriali, possa snaturare l'istituto dell'avvalimento per piegarlo ad una logica di agevole elusione ed aggiramento del sistema dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche; requisiti pur solennemente prescritti dalle disposizioni di gara e normalmente soggetti ad una attenta verifica da parte della stazione appaltante nei confronti dei concorrenti che se ne dichiarino titolari in proprio. Del resto, anche in base alla normativa comunitaria, l'operatore economico che fa affidamento per i requisiti prescritti sulle capacità di altri soggetti ha l’onere di provare compiutamente alla stazione appaltante la disponibilità in maniera effettiva e continua dei mezzi e delle risorse necessarie. A fronte di ciò, un generico impegno a mettere a disposizione dell'impresa ausiliata le risorse necessarie non soddisfa tale esigenza, laddove l'amministrazione deve essere in grado di valutare se mediante l’avvalimento il concorrente sia effettivamente in condizione equivalente a quella di un concorrente autosufficiente circa il possesso dei requisiti. …Né peraltro l’esclusione trova ostacolo nelle disposizioni introdotte con l’art. 46, co. 1-bis, del d. lgs. n. 163 del 2006, posto che il vizio che inficia la partecipazione alla gara deriva dall’applicazione di vincolanti disposizioni (codice degli appalti pubblici e relativo regolamento) e non da clausole del bando affette da nullità. E’ appena il caso di soggiungere, infine, che l’esclusione va disposta nei casi in cui vi sia inosservanza di obblighi o divieti imperativi, anche in mancanza nella norma di una esplicita sanzione di esclusione (cfr. Cons. St., ad. plen., 7/6/2012, n. 21)>>;

 

RITENUTO peraltro che:

- è fondato anche il ricorso incidentale;

- l'articolo 38, comma primo, m-quater), del D. Lgs. n. 163/2006, stabilisce che <<sono esclusi dalla partecipazione alle procedure … i soggetti … che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale>>; il successivo comma secondo, nell’ultimo inciso, prevede poi che <<Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile , e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica>>;

 

- l'articolo 6 dell'Elaborato “Norme di gara” prevede al riguardo, specificamente per quanto riguarda i Consorzi Stabili, quanto segue: <<ai sensi dell'articolo 38, comma primo, m-quater), del D. Lgs. n. 163/2006, è vietata la partecipazione di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, a pena di esclusione dalla gara dei suddetti concorrenti, salvo che in sede di offerta gli stessi, nel dichiarare di trovarsi in una delle citate situazioni con altro partecipante alla gara: - indichino puntualmente il concorrente con cui sussiste detta situazione; - dichiarino di avere formulato autonomamente l'offerta, senza alcuna influenza promanante dalla predetta situazione di controllo/relazione anche di fatto. Dette dichiarazioni dovranno essere corredate da ogni documento utile a dimostrare che la situazione di controllo/relazione anche di fatto non ha influito sulla formulazione dell'offerta, … L'amministrazione procederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti delle cui offerte accerti l'imputabilità ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. …>>;

 

- alla luce delle richiamate disposizioni, la sussistenza di una delle due fattispecie ivi considerate (situazione di controllo o relazione di fatto) comporta, come regola generale, l’esclusione dalla gara: tuttavia, mentre in base all’art. 38 la sanzione espulsiva è subordinata alla verifica in concreto dell’effettiva incidenza causale di tali situazioni sull’autonomia decisionale dei soggetti interessati (che dovrà essere effettuata autonomamente da parte della stazione appaltante), in base al disciplinare di gara, invece, non si può prescindere, a tali fini, dalla dichiarazione che deve essere resa dal concorrente che versi un una delle suddette situazioni (come appare evidente dalla locuzione utilizzata “salvo che”, la quale indica appunto il carattere necessitato ed obbligatorio della dichiarazione, da rendere se il concorrente vuole tentare di sottrarsi all’applicazione della regola generale, offrendo all’amministrazione gli elementi di indagine obiettivamente utili ai fini del positivo accertamento della sua libertà decisionale);

 

- nella fattispecie in esame, la società Adiramef s.r.l. (partecipante alla gara in questione quale mandante nell’A.T.I. con mandataria la società Cofely Italia s.p.a.), risulta essere società consorziata del Consorzio Stabile Romeo Facility Service 2010 (anch'esso partecipante alla medesima gara quale mandante nell’A.T.I. con mandataria la società Romeo Gestioni s.p.a.); tale circostanza emerge in maniera inequivocabile dai documenti prodotti in giudizio dalla ricorrente incidentale (certificazione S.O.A. della società Adiramef s.r.l. e visura storica camerale del Consorzio Stabile Romeo Facility Service 2010); in particolare, dalla suddetta visura camerale, risulta che il Consorzio Stabile di cui fa parte la società Adiramef s.r.l. ha tra l'altro lo scopo <<di realizzare l'organizzazione comune dei consorziati al fine di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 163/2006, ed a tal fine istituendo una comune struttura di impresa atta ad ottimizzare le capacità tecniche, operative, amministrative, gestionali e finanziarie dei singoli consorziati …; organizzare, coordinare, disciplinare il flusso delle commesse, l'esecuzione di lavori e servizi e in genere l'attività di impresa dei consorziati, curare i rapporti con le altre amministrazioni od enti interessati, l'assegnazione delle prestazioni ed attività ai consorziati …; coordinare le politiche di sviluppo settoriale dei consorziati, attraverso lo scambio di cognizione …, nonché partecipare ad iniziative (quali ad esempio raggruppamenti temporanei di impresa) …>>;

 

- alla luce dell’enunciato oggetto sociale del Consorzio, tra la società Adiramef s.r.l. ed il Consorzio Stabile Romeo Facility Service 2010 appare sussistere una relazione giuridica di particolare rilevanza, nella quale la prima si trova sotto l'influenza dominante del secondo, per cui appare configurabile l’ipotesi residuale di cui al punto 3) dell'articolo 2359 c.c. (<<società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa>>), tale da comportare la necessità, al fine di poter partecipare alla gara e di evitare l'esclusione, della dichiarazione all’uopo prevista dalla legge e dal bando (dichiarazione che, come si è visto più sopra, deve comunque essere resa dal concorrente anche per la meno grave situazione della sussistenza di una semplice <<relazione, anche di fatto>>, sicuramente presente nella fattispecie in esame);

 

- la società Adiramef s.r.l. avrebbe quindi dovuto dichiarare (in applicazione dell'articolo 6 dell'Elaborato), di trovarsi nella suindicata situazione di controllo con il Consorzio Stabile Romeo Facility Service 2010 (ovvero dichiarare, quantomeno, la sussistenza della sua qualità di consorziata rispetto al suddetto Consorzio) e <<di avere formulato autonomamente l'offerta, senza alcuna influenza promanante dalla predetta situazione di controllo/relazione>>; risulta invece dagli atti di gara che ha dichiarato <<di non trovarsi, rispetto ad altro concorrente partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. che comporti l'imputabilità dell'offerta ad un unico centro decisionale>>; tale dichiarazione tuttavia (anche se formulata sul Modello “A”, prestampato dall'amministrazione in parziale distonia con la suindicata previsione di cui all'articolo 6 dell'Elaborato, non contemplando anche l'ipotesi della semplice <<relazione, anche di fatto>> di cui alla suddetta norma), non è veritiera delle condizioni necessarie per la partecipazione alla gara (che postulano l’assoluta autonomia del concorrente e la libertà da qualsiasi forma di condizionamento di altri soggetti partecipanti alla medesima gara) e non ha consentito all'amministrazione di espletare, così come previsto dalla richiamata norma del disciplinare di gara, la necessaria attività di verifica dell'imputabilità delle offerte;

 

- la mancata dichiarazione prevista dal bando circa la sussistenza di una situazione di controllo (o quantomeno di una evidente relazione giuridica di collegamento e di comunanza di interessi) avrebbe dovuto comportare, per ciò solo, l'esclusione dalla gara del raggruppamento secondo classificato.

 

RITENUTO in conclusione che:

- il ricorso incidentale deve essere accolto e, di conseguenza, il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4);

 

- dato l'esito complessivo della lite, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e le competenze di giudizio;

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, accoglie il ricorso incidentale, con conseguente annullamento degli atti gravati in via principale nella parte in cui non dispongono l'esclusione del R.T.I. Cofely Italia s.p.a. / Adiramef s.r.l., e per l'effetto dichiara improcedibile il ricorso principale.

Compensa integralmente tra le parti le spese e le competenze di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Carlo D'Alessandro, Presidente

Leonardo Pasanisi, Consigliere, Estensore

Francesco Guarracino, Consigliere

 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/06/2013

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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