N. 03537/2013REG.PROV.COLL.
N. 07781/2010 REG.RIC.
N. 08501/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7781 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Urbani, Nino Matassa, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
contro
Rocco Manzari, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Bagnoli, Antonella Roselli, con domicilio eletto presso Studio Alfredo e Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria, 2; Maurizio Napoletano, rappresentato e difeso dall'avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso in Roma, via della Scrofa, 64; Vezio Capochiani, Giusi Capochiani, rappresentati e difesi dall'avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso Aldo Loiodice in Roma, via Ombrone, 12, Pal. B;
nei confronti di
Comune di Palo del Colle, Provincia Di Bari;
sul ricorso numero di registro generale 8501 del 2010, proposto da:
Comune di Palo del Colle, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Alberto Clarizio, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
contro
Rocco Manzari, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Bagnoli, Antonella Roselli, con domicilio eletto presso Studio Alfredo e Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria, 2; Maurizio Napoletano, rappresentato e difeso dall'avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso in Roma, via della Scrofa, 64; Vezio Capochiani, Giusi Capochiani, rappresentati e difesi dall'avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso Aldo Loiodice in Roma, via Ombrone, 12, Pal. B;
nei confronti di
Regione Puglia, Provincia Di Bari;
per la riforma, con i due ricorsi (7781 del 2010 e 8501 del 2010),
della sentenza del T.a.r. della Puglia – Sede di Bari - Sezione II, n. 01961 del 2010, resa tra le parti, concernente approvazione definitiva piano urbanistico generale.
Visti i ricorsi in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rocco Manzari, di Maurizio Napoletano, nonché di Vezio e Giusi Capochiani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2013 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Matassa, Urbani, Lorusso, Clarizio e Buccellato su delega dell’Avv. Bagnoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza n.6040/2012 resa all’udienza pubblica del 6 novembre 2012 e depositata in data 28 novembre 2012, da intendersi integralmente richiamata in questa sede, questa Sezione del Consiglio di Stato ha deciso, previa riunione dei medesimi, in ordine a quattro ricorsi in appello, rispettivamente proposti dalla Regione Puglia e dal Comune di Palo del Colle avverso due sentenze identiche (n. 1961/2010 e n. 1962/2010) rese dal Tribunale amministrativo della Puglia – Sede di Bari- che, in accoglimento dei ricorsi di primo grado avevano annullato in parte qua il Pug del Comune di Palo del Colle e gli atti a quest’ultimo connessi.
Con la detta decisione la Sezione ha accolto i summenzionati appelli (n. 7781/2010 avverso la sentenza n. 1961/2010; n. 8501/2010 avverso la sentenza n. 1961/2010; n. 7782/2010 avverso la sentenza n. 1962/2010; n. 10273/2010 avverso la sentenza n. 1962/2010;) e, definitivamente pronunciando sui ricorsi di primo grado proposti dai Signori Rocco Manzari (ricorso di primo grado n. 710 del 2009) Vezio e Giusi Capochiani( ricorso di primo grado n. 721 del 2009) nell’ambito della causa decisa con la sentenza di primo grado n. 1961/2010 e sul ricorso collettivo relativo alla causa decisa con la sentenza del Tar n. 1962/2010, li ha respinti.
Nell’ambito della richiamata decisione della Sezione n. 6040/2012 resa all’udienza pubblica del 6 novembre 2012 è stato invece rilevato (quanto al ricorso di primo grado proposto dal Signor Maurizio Napoletano n. 720 del 2009, parimenti accolto con la sentenza n. 1961/2010 ed i cui motivi assorbiti erano stati riproposti in appello) che quest’ultimo prospettava violazioni di natura infraprocedimentale e di difetto di istruttoria, in quanto si era ivi lamentato che il Documento programmatico preliminare al Pug, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 15 del 5 giugno 2003, era stato integrato dai progettisti con uno studio preliminare contenente il calcolo del fabbisogno di volumetria residenziale.
Si assumeva, inoltre, che detto studio era errato sotto vari aspetti:non era stato mai sottoposto alla approvazione dell’organo consiliare o del Commissario Straordinario in carica all’epoca dei fatti, il che integrava la violazione dell’art. 11 L.R. 20/01, la violazione del procedimento di formazione del P.U.G e la illegittimità derivata di tutti gli atti successivi al Dpp, in quanto il Pug approvato in via definitiva, in sostanza, si fondava su uno studio del fabbisogno di volumetria errato e comunque non approvato dall’organo politico.
Peraltro, si sottolineava che i progettisti, in data 12 marzo 2008, avevano depositato una nota integrativa, nella quale davano atto di alcuni errori compiuti nel calcolo del fabbisogno di edilizia residenziale, e che tale nota, pur non essendo stata sottoposta al vaglio del Consiglio comunale in precedenza, era stata illegittimamente fatta confluire tra gli elaborati costituenti il Pug approvato in via definitiva dal Consiglio comunale il 28 gennaio 2009.
Il Collegio ha quindi ritenuto indispensabile, al fine di delibare sulla detta complessa censura - che non rientrava nel perimetro delle questioni scrutinateed ostesi – in sede di adozione del Pug.
Per altro verso, successivamente alla trasmissione del Pug alla Regione, con nota n. 4473 del 14 marzo 2008 era stata trasmessa dal predetto progettista una ulteriore nota aggiuntiva esplicativa delle modifiche discendenti dall’avvenuto accoglimento di talune osservazioni ed in particolare la verifica del calcolo delle quantità residenziali.
E (anche) detta nota era stata vagliata in sede di conferenza di servizi tra Regione Puglia e Comune di Palo del Colle, mentre la compatibilità del Pug era stata esaminata ed attestata dalla Regione nella DGR 2471/2008 del 16 dicembre 2008, affrontando specificamente la problematica del calcolo del fabbisogno di edilizia residenziale proprio facendo riferimento alla predetta nota aggiuntiva
Con una articolata memoria l’appellato ha ribadito le dette censure riproposte in appello.
La nota integrativa depositata dimostrava la superficialità del procedimento approvativo del Dpp; avrebbe dovuto anch’essa (in quanto “atto autonomo”) essere approvata in sede di Consiglio comunale.
Anche il Pug era affetto da vizi propri; e la tardiva nota del 14 marzo 2008, n. 4473, ex post dimostrava tale circostanza (in disparte la circostanza che anche tale “correzione” era errata).
Il Comune di Palo del Colle ha depositato articolati scritti difensivi, chiedendo la reiezione delle riproposte doglianze in quanto infondate.
Alla pubblica udienza del 12 marzo 2013 la causa è stata rinviata alla pubblica udienza dell’11 giugno 2013 su richiesta di parte appellata, motivata dalla necessità di procedere alla notifica di ricorso per motivi aggiunti con la adesione delle altre parti.
Parte appellata ha depositato alcuni motivi aggiunti di critica, cui ha replicato, con una terza memoria, l’amministrazione comunale, chiedendo che gli stessi venissero dichiarati inammissibili.
Alla pubblica udienza dell’11 giugno 2013 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Collegio l’ultimo segmento impugnatorio relativo ai già riuniti ricorsi in appello (n. 7781/2010 e n. 8501/2010 entrambi avversanti la sentenza n. 1961/2010) proposti dalla Regione Puglia e dal Comune di Palo del Colle.
1.1. Come si è già puntualizzato nella parte in fatto della presente decisione, l’unica questione residua sulla quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi attiene alle doglianze sollevate in primo grado dal Signor Maurizio Napoletano nell’ambito del ricorso n. 720 del 2009, proposto innanzi al Tar della Puglia, assorbite dal primo giudice con la decisione n. 1961/2010, e riproposte in appello.
Segnatamente, il Collegio, che ha deciso tutte le cause connesse e riunite relative alla legittimità del Pug approvato dal Comune di Palo del Colle con la sentenza n. 6040/2012 (da intendersi integralmente richiamata e trascritta in questa sede), ha ritenuto che, al fine di delibare sulle doglianze riproposte dal Signor Napoletano, occorresse acquisire copia della documentazione sottesa al Dpp ed al Pug gravato, unitamente ad una complessiva relazione predisposta dall’amministrazione comunale, che desse atto – analiticamente indicando la scansione temporale -delle circostanze di fatto lamentate nel ricorso di primo grado.
L’amministrazione comunale di Palo del Colle, ottemperando alla detta ordinanza istruttoria, ha evidenziato la scansione procedimentale anche sotto il profilo cronologico.
2.Ciò posto, appare opportuno rammentare che la doglianza prospettata da parte appellata aveva natura infraprocedimentale, si sostanziava nel vizio di difetto di istruttoria e tendeva alla declaratoria di illegittimità del Pug per invalidità propria e derivata.
Ivi, infatti, si era lamentato che il Documento programmatico preliminare al Pug (approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 15 del 5 giugno 2003) era stato integrato dai progettisti con uno studio preliminare contenente il calcolo del fabbisogno di volumetria residenziale.
Si assumeva che detto studio era errato sotto vari aspetti e che comunque neppure era stato mai sottoposto alla approvazione dell’organo consiliare o del Commissario Straordinario in carica all’epoca dei fatti; il che integrava la violazione dell’art. 11 L.R. 20/01, violazione del procedimento di formazione del Pug e la illegittimità derivata di tutti gli atti successivi al Dpp, in quanto il Pug approvato in via definitiva si fondava su uno studio del fabbisogno di volumetria errato e comunque non approvato dall’organo politico.
Peraltro si era evidenziato che i progettisti in data 12 marzo 2008 avevano depositato una nota integrativa, nella quale davano atto di alcuni errori compiuti nel calcolo del fabbisogno di edilizia residenziale, e che tale nota, pur non essendo stata sottoposta al vaglio del Consiglio comunale in precedenza, era stata illegittimamente fatta confluire tra gli elaborati costituenti il Pug. approvato in via definitiva dal Consiglio comunale il 28 gennaio 2009.
2.1. Alla stregua della documentazione depositata dall’amministrazione comunale in adempimento della ordinanza istruttoria e rilevata la raggiunta completezza del materiale cognitivo acquisito all’incartamento processuale, rileva il Collegio che anche le ulteriori censure prospettate devono essere dichiarate infondate.
2.1.1. In via preliminare va esaminata la eccezione di parte appellante tendente ad ottenere la declaratoria di inammissibilità delle “censure integrative” proposte dalla odierna parte appellata con l’atto recante “motivi integrativi” depositato a seguito della esecuzione dell’incombente istruttorio.
Essa appare in via di principio fondata.
L’art. 104 del cpa così prevede: “Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, fermo quanto previsto dall’articolo 34, comma 3, né nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa.
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati.”.
Il terzo comma regolamenta una fattispecie di natura eccezionale (in quanto prevede che alcune doglianze possano essere decise prescindendo dal canone fondamentale del rispetto del doppio grado di giudizio) al solo fine di salvaguardare i diritti di difesa ed il simultaneus processus sull’atto già gravato: trattasi pertanto di norma di stretta interpretazione ed in quanto tale insuscettibile di interpretazioni analogiche o anche solo estensive.
Chi si giova di tale facoltà deve provare rigidamente il ricorrere dei presupposti di legge: essi riposano nella mancata produzione pregressa del documento e/o comunque nella mancata conoscenza e/o conoscibilità, con l’ordinaria diligenza, dei medesimi.
Nulla di tutto ciò ha provato l’appellato: segnatamente non risulta contestata la mancata pregressa produzione, e neppure la mancata pregressa conoscenza (risultante, ad esempio, da una istanza di accesso inevasa od evasa soltanto parzialmente dall’Amministrazione): né può ammettersi che una (non nuova) produzione rimetta in termini una parte al fine di consentirle la diversa formulazione delle proprie doglianze.
Detti “motivi integrativi“, - comunque nel merito contestati dal comune di Palo del Colle - vanno dichiarati inammissibili, nella parte in cui tendono ad introdurre censure nuove e diverse, mentre, ovviamente, devono essere esaminati nella parte in cui si limitano ad esporre e specificare doglianze già prospettate in primo grado ed oggetto di riproposizione in appello.
E per il vero, in larga parte questo appare essere il contenuto del detto atto recante “motivi integrativi”: una pregevole opera di sintesi e rimodulazione delle censure già riproposte, con qualche affermazione “manipolativa”, che tuttavia non amplia il nucleo delle doglianze esaminabili, riposante nei già prospettati vizi procedurali e di carenza ed erroneità dell’istruttoria sottesa all’adozione ed approvazione dello strumento urbanistico. In tali limiti essi saranno vagliati dal Collegio.
2.2. Ciò premesso, al fine di delimitare il campo cognitivo del Collegio e passando all’esame del merito, quanto alla prima delle doglianze in origine introdotte, la causale della proposizione scaturisce da un equivoco indotto dal tenore letterale del documento depositato dai professionisti incaricati della redazione del Pug, laddove la nota trasmessa il 21 giugno 2005 relativa alo studio dei flussi demografici viene qualificata quale “integrazione dei dati del DPP”.
L’intestazione della stessa lasciava preconizzare il riferimento ad un dato – prima in altra veste contenuto nel Dpp - ex post modificato.
Sennonché, nulla di tutto ciò è avvenuto; e la doglianza si appalesa infondata sia in fatto (perché appunto il Dpp non è stato modificato), sia in diritto, perché neppure può dirsi che il Dpp fosse incompleto, ove privo del detto documento, ovvero che lo stesso si fosse fondato su uno studio del flusso demografico successivamente “corretto” e men che meno che lo studio del flusso demografico dovesse essere necessariamente presente nel Dpp.
In proposito si trascrive di seguito l’art. 11 della L. regionale n. 20/2001: “1. Il Consiglio comunale adotta, su proposta della Giunta, un Documento programmatico preliminare (D.P.P.) contenente gli obiettivi e i criteri di impostazione del P.U.G.
Nei comuni ricadenti all'interno del comprensorio di una Comunità montana, il D.P.P. deve prendere in considerazione le previsioni contenute nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico in relazione al singolo Comune.
2. Il D.P.P. è depositato presso la segreteria del Comune e dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione di avviso su almeno tre quotidiani a diffusione provinciale.
3. Chiunque può presentare proprie osservazioni al D.P.P., anche ai sensi dell'articolo 9 della L. n. 241/1990, entro venti giorni dalla data del deposito.
4. La Giunta comunale, sulla base del D.P.P. di cui al comma 1 e delle eventuali osservazioni, propone al Consiglio comunale l'adozione del P.U.G. Il Consiglio comunale adotta il P.U.G. e lo stesso è depositato presso la segreteria comunale; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione di avviso su tre quotidiani a diffusione provinciale nonché mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici.
5. Chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni al P.U.G., anche ai sensi dell'articolo 9 della L. n. 241/1990, entro sessanta giorni dalla data del deposito.
6. Il Consiglio comunale, entro i successivi sessanta giorni, esamina le osservazioni proposte nei termini di cui al comma 5 e si determina in ordine alle stesse, adeguando il P.U.G. alle osservazioni accolte.
7. Il P.U.G. così adottato viene inviato alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il D.R.A.G. e con il P.T.C.P., ove approvati. Qualora il D.R.A.G. e/o il P.T.C.P. non siano stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto ad altro strumento regionale di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 267/2000.
8. La Giunta regionale e la Giunta provinciale si pronunciano entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla ricezione del P.U.G., decorso inutilmente il quale il P.U.G. si intende controllato con esito positivo.
9. Qualora la Giunta regionale o la Giunta provinciale deliberino la non compatibilità del P.U.G. rispettivamente [con il D.R.A.G.] o con il P.T.C.P., il Comune promuove, a pena di decadenza delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 13, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di invio del P.U.G., una Conferenza di servizi alla quale partecipano il Presidente della Giunta regionale o suo Assessore delegato, il Presidente della Provincia o suo Assessore delegato e il Sindaco del Comune interessato o suo Assessore delegato. In sede di Conferenza di servizi le Amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione, devono indicare specificamente le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo.
10. La Conferenza di servizi assume la determinazione di adeguamento del P.U.G. alle modifiche di cui al comma 9 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua prima convocazione, l'inutile decorso del quale comporta la definitività delle delibere regionale e/o provinciale di cui al comma 9, con contestuale decadenza delle misure di salvaguardia.
11. La determinazione di adeguamento della Conferenza di servizi deve essere recepita dalla Giunta regionale e/o dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di comunicazione della determinazione medesima. L'inutile decorso del termine comporta il controllo positivo da parte della Giunta regionale e/o della Giunta provinciale.
12. Il Consiglio comunale approva il P.U.G. in via definitiva in conformità delle deliberazioni della Giunta regionale e/o della Giunta provinciale di compatibilità o di adeguamento di cui al comma 11, ovvero all'esito dell'inutile decorso del termine di cui ai commi 8 e 11.
13. Il P.U.G., formato ai sensi dei commi precedenti, acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 12.
14. Il Comune dà avviso dell'avvenuta formazione del P.U.G. mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici e mediante la pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione provinciale.”
Orbene, la difesa delle parti appellanti ha buon giuoco nel dimostrare, attraverso il richiamo alla suddetta disposizione di cui all’art. 11 della legge regionale n. 20/2001, che il contenuto del Dpp in quanto riferito agli “obiettivi e i criteri di impostazione del P.U.G”, non doveva necessariamente contenere il detto studio dei flussi demografici né altri dati di dettaglio.
Ma soprattutto, ciò che rileva è che esso non lo conteneva effettivamente, antecedentemente alla trasmissione di detta nota, di guisa che neppure può affermarsi che si era in presenza di una contraddittoria manifestazione di discrezionalità, laddove si era ritenuto, dapprima, imprescindibile l’acquisizione di uno studio dei flussi demografici e successivamente ed ex post lo stesso fosse stato modificato incidendo sull’autovincolo che l’amministrazione si era imposta allorché aveva ritenuto di dovere ponderare (anche) detto elemento.
Sotto altro profilo, se si pone mente locale alla circostanza che l’atto avversato in primo grado era il Pug comunale, e che quest’ultimo già in fase di adozione contemplava il detto studio, può facilmente farsi discendere la circostanza che il lamentato difetto di istruttoria e ponderazione, ove riferito a detto ultimo strumento urbanistico, sia del tutto insussistente, mentre, laddove riferito al Dpp, è stato successivamente superato in sede di adozione del Pug e, in ogni caso, non avrebbe potuto condurre alla invalidità di tale ultimo strumento in carenza di un rapporto di presupposizione diretta tra Dpp e Pug.
Da qualsiasi angolo prospettico la si esamini, pertanto, la censura non appare fondata.
3. E ad analoghe considerazioni reiettive perviene il Collegio con riguardo alla seconda doglianza prospettata da parte appellata.
Che la nota del 12.3.2008 abbia corretto alcuni errori materiali relativi al calcolo del fabbisogno di edilizia residenziale ed al dimensionamento del PUG non è dubbio: che essa sia stata conosciuta e delibata dalla Regione, però, è dato parimenti inequivoco, come incontestabile è la considerazione che la Regione avrebbe anche potuto motu proprio, ove detta nota non le fosse stata inoltrata e si fosse avveduta dell’errore, disporre la rettifica del dato erroneamente sottratto (piuttosto che aggiunto, come sin dall’origine sarebbe stato necessario) .
Orbene: se il riscontrato errore materiale avesse importato quale conseguenza una qualsivoglia modifica normativa e/o territoriale, l’appellato avrebbe forse potuto vantare qualche ragione di dolersi del tardivo inoltro dell’atto medesimo.
Ma così non è stato; ed allora la censura si risolve nel dato ipotetico relativo al complessivo errore nella generale impostazione del Piano a cagione di tale (modesto e tempestivamente corretto) errore di calcolo.
Ma, per il vero, neppure parte appellata si spinge ad ipotizzare che il detto errore avesse reso inattendibile il Piano (una simile censura è stata in realtà prospettata, come si chiarirà di qui a poco, ma non a cagione del riscontrato errore materiale tempestivamente corretto, o quantomeno non soltanto a cagione di quest’ultimo).
Al di là di tali considerazioni, però, in assenza di modifica sostanziale alcuna, di tipo normativo ovvero incidente sulle previsioni territoriali, non vi era luogo alcuno alla postulata necessità di una nuova approvazione consiliare ovvero pubblicazione del Piano medesimo [ex multis: “non sussiste l'obbligo di riadozione del piano regolatore adottato dal comune (previo annullamento o revoca del precedente) nè quello di ripubblicazione, ex art. 9 l. 17 agosto 1942 n. 1150, del piano stesso, qualora le modifiche apportate dal comune d'ufficio, o su richiesta della regione, non abbiano determinato un mutamento essenziale del suo contenuto, traducendosi in un nuovo progetto di piano.”-Cons. Stato Sez. IV, 16-03-1998, n. 437-].
Anche tale motivo di gravame va pertanto disatteso.
4.In ultimo, ritiene il Collegio che la doglianza volta a censurare i criteri di calcolo, giungendosi ad ipotizzare una complessiva inattendibilità assoluta di quest’ultimo, sia infondata al limite della inammissibilità: si richiede, infatti, un penetrante esercizio di un sindacato di merito, ma non si chiarisce la ragione della supposta inattendibilità dei calcoli utilizzati dal Comune.
Né la circostanza che gli stessi divergessero dalla metodologia contenuta nella delibera giuntale invocata n. 6320/1989 costituisce dato dirimente, non possedendo tale delibera cogente valenza normativa.
4.1. Si rammenta in proposito il consolidato orientamento della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo il quale “in sede di determinazione del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica l'amministrazione gode di ampi poteri tecnico-discrezionali e tuttavia è necessario che tale determinazione si fondi su una adeguata motivazione e su una puntuale istruttoria così da potersi evincere la sua ragionevolezza e congruità poiché la quantificazione del fabbisogno costituisce elemento fondamentale ai fini del dimensionamento in sé del piano dell'edilizia economica e popolare e vale anche a rendere concreto l'interesse pubblico, di carattere prevalente, alla realizzazione di case popolari a fronte del quale i diritti dominicali appaiono recessivi” (Cons. Stato Sez. IV, 25-06-2010, n. 4101).
4.2. Ritiene altresì doveroso rimarcare il Collegio che nessuna dimostrazione è stata fornita, comunque, della circostanza che il modesto scostamento ascrivibile all’errore materiale (in ogni caso emendato prontamente) avrebbe determinato comunque la assoluta inattendibilità dell’attività pianificatoria e programmatoria posta in essere dall’amministrazione, di guisa che anche detta censura deve essere disattesa; il che impone la totale reiezione del mezzo di primo grado proposto dall’odierno appellato, mentre tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
5. Conclusivamente, gli appelli devono essere integralmente accolti e le censure di primo grado assorbite ripresentate da parte appellata ( ricorso di primo grado proposto dal Signor Maurizio Napoletano recante n. 720 del 2009) devono essere respinte.
6. Possono essere integralmente compensate le spese processuali sostenute dalle parti a cagione della complessità fattuale e giuridica delle questioni devolute all’esame del Collegio
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui riuniti appelli, li accoglie e respinge le censure di primo grado assorbite riproposte da parte appellata.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore
Diego Sabatino, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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