Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 917 del 2013, proposto da:
Uniacque Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Saul Monzani, Andrea Di Lascio, con domicilio eletto presso Carlo Mule' in Brescia, via Gramsci, 28;
contro
Comune di Adrara San Martino, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco De Marini, con domicilio eletto presso Giovanni Zanini in Brescia, via V. Emanuele II, 1;
nei confronti di
Provincia di Bergamo; Ufficio D'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara De Masis, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
per
l’annullamento, previa sospensiva,
della determinazione 9 luglio 2013 n°19, pubblicata all’albo comunale dal 9 al 24 luglio 2013, con la quale il Responsabile del settore lavori pubblici, manutenzioni, ambiente e territorio del Comune di Adrara San Martino ha denegato alla Uniacque S.p.a. l’assegnazione in uso gratuito delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato;
nonché la condanna
dell’amministrazione intimata alla consegna dei beni suddetti e al risarcimento del danno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Adrara San Martino e di Ufficio D'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2014 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato:
- che la ricorrente Uniacque S.p.a., società costituita secondo il modello dell’in house providing, gestisce in provincia di Bergamo il servizio idrico integrato in base ad una convenzione con l’Ambito territoriale ottimale di quella provincia;
- che il Comune di Adrara San Martino, odierno intimato, ha ritenuto invece di gestire tale servizio in economia, e di conseguenza, non intendendo avvalersi di Uniacque, con l’atto meglio indicato in epigrafe ed impugnato nel presente ricorso (doc. 1 ricorrente, copia di esso), ha denegato alla stessa la consegna dei relativi impianti;
- che il Comune intimato (v. memoria di costituzione 18 novembre 2013, pp. 10-12) ha in via preliminare eccepito il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche- TSAP;
- che l’eccezione è fondata e va accolta. Ai sensi dell’articolo 143 comma 1 lettera a) del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 sono devoluti alla giurisdizione del TSAP “i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche”. Tale norma legislativa è interpretata da costante giurisprudenza di Cassazione in generale nel senso che tali provvedimenti siano non soltanto quelli costituenti esercizio di un potere propriamente attinente alla materia delle acque pubbliche, ma anche quelli che comunque riguardino l'utilizzazione del demanio idrico, e quindi che in tal modo vadano a incidere in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque (così fra le molte Cass. Civ. SS.UU. ord. 24 febbraio 2011 n°4461, citata anche dalla difesa del Comune, nonché, nella giurisprudenza del GA, C.d.S. sez. V 12 giugno 2009 n°3678). In particolare, appartengono a tale ultima categoria, e quindi sono sottoposti al sindacato di legittimità del TSAP proprio i provvedimenti come quello per cui è processo, con i quali si chieda il rilascio di beni detenuti ai fini della gestione del servizio idrico: esattamente in termini Cass. Civ. SS.UU. ord. 19 dicembre 2009 n°26822, pure citata dalla difesa del Comune. Il Collegio non ignora il difforme orientamento, sostenuto fra le altre da TAR Lazio Latina 25 luglio 2012 n°600 e TAR Lombardia Milano sez. I 26 settembre 2013 n°2206, le quali assegnano la giurisdizione al GA quale giurisdizione sui servizi pubblici ai sensi dell’art. 133 comma 1 lettera a) n°2 c.p.a.; ritiene però di doverlo disattendere sulla base degli argomenti della citata Cass. Civ. 26822/2009: la norma citata, riproduttiva dell’analoga normativa dell’abrogata l. 205/2000, ha modificato solo il riparto tra giudice amministrativo e giudice ordinario, ma non ha inciso sulle preesistenti competenze del TSAP;
- che pertanto si deve pronunciare così come in dispositivo;
- che le spese seguono la soccombenza e si liquidano pure così come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Condanna la ricorrente Uniacque S.p.a. a rifondere alle controparti costituite Comune di Adrara san Martino e Ufficio d’ambito della Provincia di Bergamo le spese del giudizio, spese che liquida in € 500 (cinquecento/00) per ciascuna parte, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Mario Mosconi, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/01/2014, n. 67
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