Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8 del 2014, proposto da:
Simone Danieli Toscani, Annalisa Tirloni, Marco Mazzolari, Marco Effretti, rappresentati e difesi dall'avv. Laura Oliari, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
contro
Comune di Soresina, rappresentato e difeso dall'avv. Marzia Soldani, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
nei confronti di
Fondazione A. Zucchi - M. Falcina, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Bottacchi, Alberto Salvadori, con domicilio eletto presso Alberto Salvadori in Brescia, via XX Settembre, 8; Agnese Tomasoni, Irmano Ambrogio, Roberto Rizzi, Gianluigi Galli, Laura Palmeri, Giuseppe Carlo Monfrini;
per
l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del decreto 26 novembre 2013 n°23, notificato ai ricorrenti in pari data e pubblicato all’albo pretorio dal giorno 27 novembre al 12 dicembre 2013, con il quale il Sindaco del Comune di Soresina ha revocato Simone Daniele Toscani, Annalisa Tirloni, Marco Mazzolari e Marco Effretti dalle cariche rispettivamente di Presidente e di Consiglieri di amministrazione della “Fondazione Antonio Zucchi e Maria Falcina Onlus” di Soresina;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, e in particolare:
del decreto 26 novembre 2013 n°24, pubblicato all’albo pretorio dal giorno 27 novembre al 12 dicembre 2013, con il quale il Sindaco del Comune di Soresina ha nominato Agnese Tomasoni, Ambrogio Irmano, Roberto Rizzi, Fabio Canevari e Gianluigi Galli alle cariche rispettivamente di Presidente e di Consiglieri di amministrazione della fondazione predetta;
del decreto 11 dicembre 2013 n°25, pubblicato all’albo pretorio dal giorno 11 al 26 dicembre 2013, con il quale il Sindaco del Comune di Soresina ha nominato Laura Palmeri alla carica di Consigliere di amministrazione della fondazione predetta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Soresina e di Fondazione A. Zucchi - M. Falcina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2014 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
- che gli odierni ricorrenti Toscani ed altri sono rispettivamente il presidente e i consiglieri di amministrazione della Fondazione Antonio Zucchi e Maria Falcina Onlus”, attiva in Soresina nel settore dell’assistenza, e impugnano nella presente sede gli atti, meglio indicati in epigrafe, con i quali sono stati revocati dalle rispettive cariche (doc. 13 ricorrenti, copia decreto 23) e sostituiti con altri (doc. ti 15 e 23 ricorrenti, copia decreti 24 e 25) dal Sindaco di quel Comune, astrattamente a ciò legittimato dall’art. 8 dello Statuto dell’ente (doc. 25 ricorrente, copia di esso);
- che le difese del Comune (memoria 17 gennaio 2014 p. 4) e della Fondazione (memoria 20 gennaio 2014, p. 11) hanno eccepito il difetto di giurisdizione in favore dell’AGO;
- che l’eccezione relativa è fondata e va accolta, per le ragioni tutte di cui alla recente C.d.S. sez. V 28 giugno 2012 n°3820, citata anche dalla difesa del Comune e che si condivide. In sintesi estrema, la natura provvedimentale degli atti di nomina o revoca dei rappresentanti di un ente pubblico – nella specie, del Comune - nell’organo amministrativo di altro ente va ritenuta solo quando quest’ultimo sia ente pubblico, ovvero costituito per legge come tale; negli altri casi, si tratta di atti di natura privatistica. Non osta a tale ordine di idee né che l’ente in parola sia qualificabile come organismo di diritto pubblico, perché ciò rileva solo al diverso e più ristretto fine dell’applicabilità della normativa sulle gare pubbliche, né la circostanza, verificabile anche per fondazioni pacificamente private, che si tratti appunto di una fondazione, in cui gli amministratori sono o possono essere di nomina pubblica. Nel caso di specie, la Fondazione Zucchi Falcina è stata costituita come ente di diritto privato con D.G.R. Lombardia 23 febbraio 2004 n°VII/16474 (memoria Fondazione 20 gennaio 2014 p. 11 decimo rigo dal basso, il fatto storico è pacifico), la cui legittimità non è contestata, e quindi gli atti qui impugnati sono in realtà atti privatistici, sottoposti alla giurisdizione dell’AGO;
- che pertanto si deve pronunciare così come in dispositivo;
- che le spese seguono la soccombenza e si liquidano pure così come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore della Autorità giudiziaria ordinaria. Condanna i ricorrenti in solido a rifondere alle controparti costituite Comune di Soresina e Fondazione Zucchi Falcina le spese del giudizio, spese che liquida in € 500 (cinquecento/00) per ciascuna parte, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Mario Mosconi, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/01/2014, n. 68
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