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TAR Sardegna, sez. I, 15/3/2014 n. 215
La competenza ad adottare gli atti di revisione della pianta organica delle farmacie (anche alla luce della nuova L. 27/2012) spetta alla giunta comunale.

La giunta comunale è competente alla adozione della proposta di revisione della pianta organica delle farmacie, infatti, la giunta ha competenza residuale per gli atti di amministrazione non riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Presidente della Provincia, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti. Tale competenza della giunta ha carattere generale e si estende anche alle ipotesi in cui norme anteriori prevedevano, in modo espresso, la competenza consiliare, essendo esse mera espressione dell'opposto principio, prima vigente, della generalità e residualità della competenza consiliare e della specialità e tipicità di quella giuntale. Che la competenza ad adottare gli atti di revisione della pianta organica delle farmacie (anche alla luce della nuova L. 27/2012) spetti alla giunta comunale non è quindi revocabile in dubbio. Altrettanto pacifico, naturalmente è che, se il Comune è commissariato, tali atti debbano essere adottati dal Commissario straordinario.

Materia: servizio farmaceutico / disciplina

N. 00215/2014 REG.PROV.COLL.

 

N. 00555/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 555 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Farmacia di Fois Antonio di Maria Paola e Giovanni Fois S.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. Ennio Masu, con domicilio eletto presso Alessio Atzeni in Cagliari, piazza Deffenu 9;

 

contro

Comune di Alghero in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Nunzio Accardo, con domicilio eletto presso Pier Paola Pili in Cagliari, piazza Repubblica n. 22; Regione Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. Sonia Sau, Tiziana Ledda, con domicilio eletto presso il primo avvocato Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento, n. 69; Asl 1 - Sassari;

 

nei confronti di

Ordine Interprovinciale dei Farmacisti Sassari Olbia e Tempio;

 

per l'annullamento

- della delibera n. 95 del 19.4.2012, emessa dal Comune di Alghero, con cui si è provveduto ad individuare 2 nuove farmacie presso il comparto Nord Est e presso il comparto Sud Est;

 

- del verbale della riunione dell'8.4.2012;

 

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

 

e con i motivi aggiunti depositati il 7.5.2013:

 

- della determinazione n. 46 del 25.1.2013, emessa dall'Assessorato Igiene e Sanità della Regione Sardegna, con la quale è stato indetto un bando di concorso per l'assegnazione di 90 sedi farmaceutiche, tra le quali vengono inserite, tra le sedi da assegnare, quelle di Alghero;

 

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

 

visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Alghero in persona del Sindaco p.t. e della Regione Sardegna;

 

viste le memorie difensive;

 

visti tutti gli atti della causa;

 

relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2013 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l’avvocato Atzeni su delega dell’avvocato Masu per la ricorrente, l’avvocato Accardo per il Comune di Alghero e l’avvocato Sau per la Regione autonoma della Sardegna;

 

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Espone la ricorrente che, in attuazione dell’art. 11 della L. 27 del 24.03.2012, il Commissario straordinario del Comune di Alghero adottava la delibera n. 95 del 19.4.2012 con la quale venivano individuate due nuove sedi farmaceutiche.

 

Avverso tale atto proponeva ricorso la Farmacia Fois deducendo le seguenti articolate censure di seguito sintetizzabili:

 

1) eccesso di potere per difetto di istruttoria, eccesso di potere per sviamento e per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, violazione di legge sub specie degli articoli 1 e 2 della L. n. 475 del 2.4.1968, così come modificati dall’art. 11 del d.l. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. 27 del 24.3.2012;

 

2) incompetenza, violazione di legge sub specie del’art. 107 del d.lgs. 267/2000.

 

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.

 

Si costituiva il Comune di Alghero chiedendo il rigetto del ricorso.

 

Il 7 maggio 2013 la ricorrente depositava atto di motivi aggiunti debitamente notificati per l’annullamento della determinazione n. 46 del 25.1.2013, emessa dall'Assessorato Igiene e Sanità della Regione Sardegna, con la quale è stato indetto un bando di concorso per l'assegnazione di 90 sedi farmaceutiche, tra le quali vengono inserite, tra le sedi da assegnare, quelle di Alghero.

 

Le censure dedotte avverso il citato atto della Regione sono le medesime dedotte nel ricorso introduttivo.

 

Si costitutiva la Regione autonoma della Sardegna chiedendo il rigetto del ricorso.

 

Il 17 maggio 2013 la Regione autonoma della Sardegna depositava memoria difensiva.

 

Il 15 novembre 2013 il Comune di Alghero depositava memoria difensiva.

 

Il 16 novembre 2013 la ricorrente depositava memoria difensiva.

 

Il 26 novembre 2013 la Regione depositava memoria difensiva di replica.

 

Il 27 novembre il Comune di Alghero depositava memoria di replica.

 

Alla udienza pubblica del 18 dicembre 2013 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

 

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

 

Le contestazioni che la ricorrente muove al provvedimento del Commissario straordinario del Comune di Alghero possono essere così sintetizzate:

 

1) con il primo motivo ci si duole, in sostanza, del fatto che la decisione di istituire due nuove farmacie sia stata adottata in difetto di idonea istruttoria;

 

2) con il secondo motivo, invece, si afferma che la deliberazione del Commissario è viziata da incompetenza in quanto essa doveva essere adottata dal dirigente responsabile ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 267/2000.

 

Le censure non sono fondate.

 

Quanto alla prima è sufficiente osservare quanto segue.

 

La Regione Sardegna, con nota prot. 8867 del 30.03.2012 (documento 2 produzioni del Comune), comunicava al Comune di Alghero che, in virtù del nuovo art. 11 della L. 27/2012, sulla base dei dati Istat sulla popolazione residente al 31.12.2010, dovevano essere individuate due nuove farmacie.

 

L’Ordine interprovinciale dei farmacisti di Sassari e Olbia Tempio con nota prot. 381 del 30 marzo 2012 comunicava, tra gli altri, anche al Comune di Alghero, la disponibilità a collaborare per l’attuazione dell’art. 11 della L. 27/2012.

 

Il 18 aprile 2012 si è tenuta una riunione presso il Comune di Alghero con la partecipazione dei rappresentanti del Comune stesso, dell’ASL n. 1 di Sassari e dell’Ordine interprovinciale dei farmacisti di Sassari e Olbia Tempio.

 

Nella riunione (verbale prodotto dal Comune contrassegnato al n. 4) è stata esaminata compiutamente la situazione del territorio comunale dando atto de pacifica.

 

Infatti, la Giunta comunale ha competenza residuale per gli atti di amministrazione non riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Presidente della Provincia, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti. Tale competenza della Giunta ha carattere generale e si estende anche alle ipotesi in cui norme anteriori prevedevano, in modo espresso, la competenza consiliare, essendo esse mera espressione dell’opposto principio, prima vigente, della generalità e residualità della competenza consiliare e della specialità e tipicità di quella giuntale (Cons. Stato, Sez. III, 24 novembre 2012, n. 5952).

 

Che la competenza ad adottare gli atti di revisione della pianta organica delle farmacie (anche alla luce della nuova L. 27/2012) spetti alla Giunta comunale non è quindi revocabile in dubbio (in tal senso si è già pronunciata questa Sezione con sentenza n. 670 del 25 ottobre 2013). Altrettanto pacifico, naturalmente è che, se il Comune è commissariato, tali atti debbano essere adottati dal Commissario straordinario.

 

Stante l’infondatezza del ricorso anche il ricorso per motivi aggiunti, che riproduce le medesime censure del ricorso introduttivo deve essere rigettato insieme con il primo.

 

Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

 

Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio in favore delle amministrazioni costituite liquidandole come di seguito:

 

€ 1.500/00 (millecinquecento) oltre accessori di legge in favore del Comune di Alghero;

 

€ 1.500/00 (millecinquecento) oltre accessori di legge in favore della Regione autonoma della Sardegna.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

 

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

 

Marco Lensi, Consigliere

 

Gianluca Rovelli, Primo Referendario, Estensore

 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/03/2014

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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