REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3306 del 2002, proposto da Bonetti Adriano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Manzi e Ivone Cacciavillani, elettivamente domiciliato presso il secondo in Roma, via Gonfalonieri 5
contro
il Comune di Verona, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Clarich e Giovanni Sala, elettivamente domiciliato nello studio del primo in Roma, via del Quirinale 26
con l’intervento ad opponendum
dell’Azienda Multiservizi Igiene e Ambiente di Verona (AMIA), rappresentata e difesa dagli avv.ti Lamberto Lambertini e Franco Gaetano Scoca, elettivamente domiciliata nello studio del secondo in Roma, via Paisiello 5
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, 4 aprile 2002 n. 1234, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona e l’atto di intervento dell’ANIA;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 29 ottobre 2002 il consigliere Marzio Branca, e uditi gli avv.ti Manzi, Clarich e Scoca.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con la sentenza appellata si è declinata la giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso con il quale alcuni membri e il presidente del consiglio di amministrazione della AMIA, s.p.a. a capitale interamente comunale, hanno impugnato provvedimenti della Giunta Comunale di Verona disponenti la svalutazione di una società partecipata, e del Sindaco, recante la revoca dei ricorrenti dalla carica di membri del detto consiglio d’amministrazione;
che avverso la sentenza ha proposto appello il sig. Adriano Bonetti, già presidente del c.d.a. dell’ANIA, chiedendone la riforma;
che alla camera di consiglio fissata in data odierna per l’esame dell’istanza di sospensione della sentenza impugnata, la Sezione, ha ravvisato le condizioni di cui all’art. 26, comma 4, della legge n. 1034 del 1971, come novellato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000, per l’adozione di una decisione del merito con sentenza succintamente motivata;
che sul punto sono state sentite le parti costituite;
che l’appellante sostiene che la revoca degli amministratori di una società per azioni a capitale comunale, affidataria di pubblico servizio, costituirebbe provvedimento afferente alla materia dei servizi pubblici, e come tale oggetto della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a norma dell’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, novellato dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000;
che la tesi è manifestamente infondata alla stregua della pacifica giurisprudenza della Corte regolatrice (S.U. 3 agosto 2000 n. 532);
che, pertanto, la decisione di primo grado deve essere confermata, con conseguente reiezione dell’appello;
che le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta l’appello in epigrafe;
dispone la compensazione delle spese;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2002 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Varrone Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Marzio Branca Consigliere est.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Marzio Branca F.to Claudio Varrone
IL SEGRETARIO
F.to Lino Bernardini
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...........11/02/2003...........
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F.to Antonio Natale
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