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TAR Lombardia, Brescia sez. II, 28/8/2014 n. 918
Sulla scelta di un comune di sopprimere il servizio di scuolabus in una frazione di un comune montano, a causa del numero limitato di utenti.

E' legittima la scelta di un comune di sopprimere il servizio di scuolabus in una frazione di un Comune montano, a causa del numero limitato di utenti, in quanto non è rinvenibile nell'ordinamento un obbligo generalizzato e specifico di predisporre il servizio scuolabus, salva la necessità di esplorare modalità alternative che agevolino comunque lo spostamento degli studenti dalla propria abitazione alla struttura scolastica (e viceversa). (Fattispecie inerente disposizioni della L.r. Lombardia 31/80)

Materia: trasporti / disciplina

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2013, proposto da:

Andreoli Adriano, in proprio e quale legale rappresentante del minore A. M., Ravelli Luciano, in proprio e quale legale rappresentante della minore Ravelli Anna, rappresentati e difesi dagli avv.ti Danilo Biancospino e Rossella Repetti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Brescia, Via Gramsci n. 30;

 

contro

Comune di Artogne, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federica Morandini e Giampaolo Sina, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Brescia, Via Diaz n. 9;

 

per l'annullamento

DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE IN DATA 24/9/2013 N. 23, DI APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2013/2014, NELLA PARTE IN CUI ESCLUDE DAL SERVIZIO DI SCUOLABUS LA FRAZIONE DI ACQUEBONE.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Artogne;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2014 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Riferiscono i ricorrenti di abitare con le rispettive famiglie nella frazione Acquebone del Comune di Artogne (che contempla anche Montecampione e Piazze), e di essere genitori di due minori (rispettivamente di 9 e 6 anni) che frequentano la scuola primaria nel capoluogo comunale. Con il Piano impugnato l’amministrazione ha introdotto misure per garantire il diritto allo studio relativamente alla fornitura di libri, alla mensa scolastica, alle attività complementari, alle borse di studio e al trasporto degli alunni. Su quest’ultimo servizio, l’atto impugnato stabilisce, per gravi questioni di bilancio e antieconomicità, la soppressione del servizio scuolabus per la frazione di Acquebone, prevedendosi per i tre alunni interessati l’erogazione di un contributo pro capite di € 1.500 calcolato sul rimborso chilometrico con tabella ACI.

Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione, i ricorrenti impugnano l’atto in epigrafe, lamentando i seguenti motivi in diritto:

a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 comma 2 della Costituzione laddove afferma che l’istruzione è obbligatoria e gratuita per almeno otto anni, inosservanza degli artt. 1, 2, 3, 10 e 16 della L.r. 31/80, che attribuiscono ai Comuni l’esercizio delle funzioni per raggiungere l’obiettivo di assicurare il diritto allo studio dei minori;

b) Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria e contraddittorietà, in quanto viene escluso il solo nucleo abitato di Acquebone con i suoi alunni, con disparità di trattamento rispetto alle altre frazioni.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione, chiedendo che il gravame sia respinto nel merito in quanto infondato. Ha sottolineato in punto di fatto che:

• nell’anno scolastico 2012/2013 il servizio di trasporto per gli alunni provenienti dalle frazioni di Piazze e Acquebone ha avuto un costo di 93.500 €;

• nell’anno scolastico 2013/2014 la richiesta per la frazione Acquebone ha riguardato solo i due alunni ricorrenti;

• con l’erogazione del contributo in alternativa al trasporto (1.500 € per alunno) il costo del servizio è sceso a € 66.201, con risparmio di € 27.299 annui;

• entrambi i genitori dei minori sono dotati di patente di guida e di autovettura, e devono già accedere per motivi lavorativi all’abitato di Artogne;

• entrambi i minori – nel periodo di frequenza della scuola dell’infanzia – hanno usufruito di un contributo per il trasporto autonomo (sempre a carico dei familiari in via esclusiva);

• il Comune ha concordato con il dirigente scolastico la possibilità di adattare gli orari alle esigenze lavorative della famiglia, tramite accesso anticipato e uscita posticipata e sorveglianza assicurata dal personale scolastico;

• è sempre più impegnativo il mantenimento del bilancio in equilibrio.

Con ordinanza n. 657, adottata nella Camera di consiglio del 19/12/2013, questa Sezione ha motivatamente respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, mentre il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 871 resa dalla sez. V il 26/2/2014 ha respinto l’appello, confermando il provvedimento cautelare di primo grado.

Alla pubblica udienza del 3/7/2014 il ricorso veniva chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

I ricorrenti censurano la deliberazione consiliare in data 24/9/2013 n. 23, di approvazione definitiva del Piano per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2013/2014, nella parte in cui esclude dal servizio di scuolabus la frazione di Acquebone.

1. Con il primo motivo gli esponenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 34 comma 2 della Costituzione laddove afferma che l’istruzione è obbligatoria e gratuita per almeno otto anni, nonché l’inosservanza degli artt. 1, 2, 3, 10 e 16 della L.r. 31/80, che attribuiscono ai Comuni l’esercizio delle funzioni per raggiungere l’obiettivo di assicurare il diritto allo studio dei minori. Sottolineano i ricorrenti che:

• l’art. 21 comma 3 della L. 42/2009 individua l’istruzione pubblica come funzione fondamentale dei Comuni;

• l’art. 14 commi 26 e 27 del D.L. 78/2010 assegna ai Comuni l’esercizio delle funzioni fondamentali tra cui “organizzazione e gestione dei servizi scolastici”;

• l’art. 3 della L.r. 31/80 dispone che “I Comuni … organizzano servizi speciali di trasporto scolastico o assicurano l’accesso degli studenti ai servizi ordinari mediante tariffe differenziate o altre agevolazioni, in modo da garantire e razionalizzare la frequenza scolastica in ogni parte del territorio regionale”;

• il servizio di trasporto è obbligatorio per assicurare il godimento del diritto allo studio e rendere la scuola accessibile anche a chi abita a distanza;

• la frazione Acquebone dista 5 km di strada di montagna dalla scuola e non dispone di un servizio di linea;

• il Comune vanta una discrezionalità nella concreta disciplina del servizio ma non può giungere a eliminarlo invocando motivazioni economiche, perché lo garantisce ovunque tranne per la sola frazione di residenza dei ricorrenti (di circa 50 abitanti, per cui non si tratta di case isolate).

La prospettazione non merita condivisione.

1.1 La norma invocata affida ai Comuni – incontestabilmente titolari delle funzioni di assistenza scolastica – il compito di “garantire e razionalizzare la frequenza scolastica in ogni parte del territorio regionale”, attraverso la seguente modalità alternativa:

- organizzazione di servizi speciali di trasporto scolastico (comunemente erogati mediante la predisposizione di scuolabus);

- previsione di tariffe differenziate o di altre agevolazioni che assicuri l'accesso degli studenti ai servizi ordinari.

Ad avviso degli esponenti la formulazione della disposizione è chiara nell’escludere una terza opzione, poiché introduce l’obbligo cogente per il Comune di istituire in ogni caso (ove non sia già presente un servizio di linea) un mezzo di trasporto a favore dell’utenza della scuola dell’obbligo.

Detto ordine di idee non merita condivisione.

1.2 In linea generale l’art. 2 della L.r. 31/80 – rubricato “Attuazione del diritto allo studio”– dispone che il diritto allo studio è tra l’altro “… assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole materne e dell'obbligo”. L’art. 16 regola l’attività di programmazione e statuisce che “I comuni singoli o associati deliberano, entro il mese di luglio, il piano di intervento per la attuazione del diritto allo studio, coordinando con le proprie risorse i finanziamenti regionali e tenendo conto delle indicazioni programmate e prioritarie dei distretti scolastici” (comma 1), puntualizzando di seguito (comma 2) che “Ogni Comune decide le modalità di realizzazione dei servizi e le modalità di coordinamento”.

1.3 Dal quadro normativo appena delineato deriva che l’istituzione del servizio scuolabus è la tipica modalità idonea a garantire l’effettività del diritto allo studio in assenza di collegamenti con mezzi pubblici, e tuttavia i Comuni conservano il potere discrezionale di valutare opzioni differenti in presenza di situazioni peculiari. In buona sostanza, se è condivisibile una lettura della disposizione di cui all’art. 3 come quella illustrata dagli esponenti, la medesima tuttavia non può essere esaminata isolatamente dal quadro normativo generale che rimette all’Ente locale la platea delle scelte in materia, a condizione di realizzare l’obiettivo (ossia garantire l’attuazione del diritto allo studio): il raggiungimento di quest’ultimo esige la predisposizione di modalità organizzative adeguate (come il servizio scuolabus) ma non può essere disallineato dal canone costituzionale di buona amministrazione e dai suoi precipitati di ragionevolezza e di sostenibilità.

1.4 E’ opinione del Collegio che possano affiorare condizioni di fatto particolari suscettibili di avvalorare la bontà della decisione di sostituire il servizio scuolabus con interventi mirati, ugualmente rispondenti alla finalità di facilitare la frequenza della scuola dell’obbligo. Pertanto non coglie nel segno la censura sollevata, poiché non è rinvenibile nell’ordinamento un obbligo generalizzato e specifico di predisporre il servizio scuolabus, salva la necessità di esplorare modalità alternative che agevolino comunque lo spostamento degli studenti dalla propria abitazione alla struttura scolastica (e viceversa). Anche la corresponsione di una somma adeguata (a titolo di rimborso spese) può in questo contesto assolvere alla funzione de qua.

2. La correttezza della scelta amministrativa deve tuttavia essere vagliata trasferendo l’indagine sul secondo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente si duole dell’eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria e contraddittorietà, in quanto viene escluso il solo nucleo abitato di Acquebone con i suoi alunni, quando lo stesso sacrificio non è imposto alle altre frazioni. Sostengono i Sigg.ri Andreoli e Ravelli che l’impugnata deliberazione non motiva la grave scelta, se non facendo generico riferimento al bilancio e a profili di antieconomicità, quando il servizio era sempre stato assicurato fino ad oggi. Puntualizzano che il contributo di € 1.500 non può sostituire l’obbligatorio servizio e che difettano le comprovate e reali oggettive difficoltà nella predisposizione del trasporto; ravvisano una carente istruttoria sulla situazione delle tre famiglie interessate (se possono svolgere in autonomia il trasporto, se dispongono di autovetture e del tempo necessario per accompagnare e recuperare i figli).

L’articolata doglianza si rivela priva di fondamento.

L’amministrazione ha dato conto dell’avvenuta soppressione del servizio presso l’abitato di Artogne, salva la sua sostituzione solo per alcuni mesi con il servizio di“piedi-bus”, mentre è stato mantenuto per la frazione Piazze ove risiedono ben 34 alunni. Come già sottolineato nell’esposizione in fatto, la scelta contestata in questa sede ha prodotto un risparmio di circa 27.000 € annui tenuto conto del numero limitato di utenti (3) presso la frazione Acquebone. A fronte di queste circostanze fattuali, la decisione dell’amministrazione risulta immune da incongruenze e da vizi di irragionevolezza, anche alla luce di risorse finanziarie pubbliche sempre più limitate e circondate da numerosi vincoli nell’erogazione della spesa. Se l’analisi dell’art. 3 della L.r. 31/80 è già stata condotta al precedente paragrafo 1, rileva il Collegio che il Comune ha dato conto del fatto che entrambi i genitori dei minori sarebbero dotati di patente di guida e di autovettura e devono già accedere (per motivi lavorativi) all’abitato di Artogne; inoltre, l’amministrazione ha acquisito dal dirigente scolastico la possibilità di adattare gli orari con le esigenze lavorative della famiglia, tramite accesso anticipato e uscita posticipata e sorveglianza assicurata dal personale scolastico. Ebbene, il mancato riscontro documentale di dette asserzioni non è sufficiente a metterne in dubbio la veridicità, tenuto conto dell’agevole possibilità di offrire la prova contraria rappresentando la reale condizione lavorativa e la dotazione dei mezzi di trasporto di proprietà ovvero verificando la dedotta intesa con un semplice colloquio con gli organi di direzione della scuola. I ricorrenti non hanno evidenziato una diversa realtà fattuale né hanno ricostruito la vicenda in maniera differente.

In conclusione il gravame è infondato e deve essere respinto.

Le spese di giudizio possono essere compensate, per la natura della pretesa avanzata, afferente al diritto allo studio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Consigliere, Estensore

Mara Bertagnolli, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/08/2014, n. 918

 

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