HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
TAR Sardegna, sez. II, 28/1/2015 n. 244
La rappresentanza in giudizio dell'ente locale spetta al Sindaco o al Presidente della Provincia, senza necessità di preventiva autorizzazione a stare in giudizio.

Negli enti locali, vigente la L. 8/6/1990 n. 142, il potere di rilasciare l'autorizzazione a stare in giudizio era di competenza della Giunta Comunale e il potere di conferire la procura del Sindaco. Dopo l'entrata in vigore del Testo Unico Enti Locali (D. Lgs. 18/8/2000 n. 267), la giurisprudenza ha affermato che la rappresentanza in giudizio dell'ente locale spetta al Sindaco o al Presidente della Provincia, senza necessità di preventiva autorizzazione a stare in giudizio, e ciò salvo diversa previsione dello Statuto, il quale può sia prevedere la necessità della persistenza dell'autorizzazione, attribuendone il relativo potere, sia di affidare la rappresentanza dell'ente ad un dirigente, o anche al dirigente dell'ufficio legale, con riferimento all'intero contenzioso.

Materia: enti locali / sindaco

N. 00244/2015 REG.PROV.COLL.

 

N. 00315/2008 REG.RIC.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

 (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 315 del 2008, proposto da:

Claudio Spiga, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Valeria Salvati, presso il cui studio in Cagliari, piazza Deffenu n. 12, è elettivamente domiciliato;

 

contro

Comune di Arbus, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Battista Gallus, presso il cui studio in Cagliari via Cugia n. 35, è elettivamente domiciliato;

 

per la condanna

dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni derivanti dall’adozione dell'ordinanza 7/8/1995 n. 2578 con cui il Sindaco di Arbus ha ingiunto la cessazione dell’attività svolta dal ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arbus.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Nominato relatore per l'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2015 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con istanza in data 17/3/1995 il sig. Claudio Spiga ha chiesto al Comune di Arbus l’autorizzazione commerciale per la vendita di prodotti artigianali su posto fisso da esercitarsi, nel periodo 1/6/11995 – 30/9/1995, in località Torre dei Corsari.

In mancanza di provvedimento espresso, il sig. Spiga ha trasmesso all’amministrazione comunale la nota datata 27/6/1995 con la quale ha comunicato che, essendosi formato sulla domanda il silenzio assenso, avrebbe iniziato ad esercitare la suddetta attività di vendita stagionale.

Il Sindaco ha quindi adottato l’ordinanza 7/8/1995 n. 2578, notificata in data 30/8/1995, con la quale, ha ordinato la cessazione dell’attività e ha disposto la chiusura del locale nel quale la stessa veniva esercitata.

L’ordinanza è stata poi annullata da questo Tribunale con sentenza 5/11/1999 n. 1314, confermata in appello con sentenza 17/3/2003 n. 1381.

Nel descritto contesto il sig. Spiga ha proposto l’odierno ricorso, portato alla notifica in data, 14/3/2008, col quale ha domandato la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno patrimoniale, morale ed esistenziale subito in conseguenza della menzionata ordinanza n. 2578/1995.

Relativamente al danno patrimoniale il ricorrente specifica le seguenti voci:

1) perdita del contributo regionale di £ 4.140.000 (€ 2138,13) di cui alla L.R. 35/1991 per l’anno 1996 e per i successivi sei anni, conseguente alla perdita del requisito, quale commerciante abusivo, di cui all’art. 70 della citata l.R. 35/1991;

2) mancato guadagno derivante dalla chiusura anticipata della stagione 1995 (circa € 10.000);

3) perdita del credito agevolato ex L.R. 42/1993 chiesto nel 1999 per la ristrutturazione di locali e per arredo di un nuovo punto vendita a Pula (£ 18.000.000);

4) perdita del credito di esercizio ex L.R. 35/1991 pari al 30% del volume d’affari annuo dichiarato ai fini IVA nell’esercizio precedente (€ 10.000);

5) minori ricavi (quantificabili in circa € 13.000) conseguenti all’impossibilità di provvedere ad un assortimento completo con mezzi propri;

6) perdita (quantificabile in € 10.000) derivante dalla pendenza della lite che ha reso incedibile l’azienda;

7) perdita dei contributi previdenziali e assistenziali derivante dalla cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese e dalla conseguente preclusione di iscrizione presso l’INPS;

8) esborsi sostenuti per accessi in uffici e spostamenti dal luogo di residenza verso il Comune di Arbus.

Quanto a danno morale ed esistenziale il ricorrente ai fini della valutazione fa riferimento al documento prodotto in giudizio al n. 19.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento del ricorso, in particolare eccependo la prescrizione del diritto azionato.

Alla pubblica udienza del 21/1/2015, dopo breve discussione in cui il ricorrente ha eccepito il difetto di autorizzazione a stare in giudizio del comune, la causa è stata posta in decisione.

 

DIRITTO

In via pregiudiziale va esaminata l’eccezione con cui, in pubblica udienza, il ricorrente ha dedotto che la resistenza in giudizio dell’intimato comune deve ritenersi sfornita di idonea autorizzazione, atteso che la delibera di Giunta con la quale la stessa è stata data, non individua correttamente il procedimento giudiziale al quale la medesima si riferisce.

L’eccezione è infondata.

Negli enti locali, vigente la L. 8/6/1990 n. 142, il potere di rilasciare l’autorizzazione a stare in giudizio era di competenza della Giunta Comunale e il potere di conferire la procura del Sindaco (Cass. Civ., Sez. I, 21/12/2002 n. 18224 e 10/9/2003 n.13218).

Dopo l'entrata in vigore del Testo Unico Enti Locali (D. Lgs. 18/8/2000 n. 267), la giurisprudenza ha affermato che la rappresentanza in giudizio dell'ente locale spetta al Sindaco o al Presidente della Provincia, senza necessità di preventiva autorizzazione a stare in giudizio, e ciò salvo diversa previsione dello Statuto, il quale può sia prevedere la necessità della persistenza dell'autorizzazione, attribuendone il relativo potere, sia affidare la rappresentanza dell'ente ad un dirigente, o anche al dirigente dell'ufficio legale, con riferimento all'intero contenzioso (Cons. Stato, Sez. IV, 10/2/2012 n. 701; Sez. V, 7/9/2007 n. 4721; Cass. Civ., Sez. I, 13/1/2010 n. 387; Sez. III, 5/8/2010 n. 18158; SS.UU., 27/6/2005 n. 13710; TAR Campania - Salerno 24/09/2012 n. 1674).

Ne consegue che, in difetto di prova in ordine alla persistenza, nell'ambito dell'ordinamento proprio del Comune di Arbus, dell'autorizzazione a stare in giudizio, l'eccezione non può essere accolta.

Passando all’esame del ricorso, va, preliminarmente, esaminata l’eccezione di prescrizione dedotta dal resistente comune.

L’eccezione è fondata.

Occorre premettere che la responsabilità della pubblica amministrazione da attività provvedimentale illegittima, ha natura extracontrattuale, con la conseguenza che il diritto al risarcimento è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2947 cod. civ.

Tale termine comincia a decorrere non già dall'annullamento dell'atto amministrativo (con sentenza di annullamento esecutiva o, secondo altra tesi, passata in giudicato), bensì dalla data di perfezionamento dell'illecito, ossia dalla data di adozione dell'atto illegittimo, come si ricava dal citato art. 2947 (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/8/2014 n. 4367; Sez. VI, 21/5/2014 n. 2610).

La contraria opinione era il logico portato della c.d. pregiudiziale amministrativa, in base alla quale l'annullamento dell'atto amministrativo costituiva un requisito di ammissibilità della domanda risarcitoria e, dunque, costituiva un impedimento giuridico, rilevante ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., ai fini del decorso della prescrizione.

Tuttavia, di null'altro si trattava che di una costruzione teorica, non condivisa dal giudice di legittimità (tra le altre Cass. Civ., SS. UU., ord. 13/6/2006, n. 13569 e n. 13660) e in seguito ripudiata anche da quello amministrativo (Cons. Stato, A. P. 23/3/2011, n. 3).

In definitiva, dunque, non costituendo l'esistenza dell'atto amministrativo un ostacolo all'esercizio dell'azione risarcitoria, la prescrizione del relativo diritto inizia a decorrere dal giorno di emanazione del provvedimento lesivo.

Quest’ultimo, nel caso di specie, è stato adottato il 7/8/1995, da tale data, quindi, iniziava a decorrere il termine di prescrizione per esercitare l’azione aquiliana.

L’odierno ricorso è stato proposto nel 2008 e, dunque, quand’ormai il diritto al risarcimento si era estinto.

Alla luce delle esposte considerazioni, la domanda risarcitoria dev’essere respinta.

I mutamenti giurisprudenziali intervenuti sul punto giustificano l’integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano,        Presidente

Alessandro Maggio,   Consigliere, Estensore

Antonio Plaisant,        Consigliere

                       

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/01/2015

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici