N. 01219/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01283/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1283 del 2013, proposto da:
Farmacia Bruno Martino S.a.s., rappresentato e difeso dall'avv. Ennio Romano, con domicilio eletto presso Ennio Romano in Napoli, Via Roma,22.St.V.Lamberti;
contro
Comune di Caserta in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Angelina Lanzante, con domicilio eletto presso Angelina Lanzante in Napoli, v.le Gramsci,14-C/0 Avv.G.Leone; Regione Campania in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Calabrese, con domicilio eletto presso Giuseppe Calabrese in Napoli, Via S.Lucia,81 C/0 Avvocatura Reg.; A.S.L. di Caserta, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta;
nei confronti di
Farmacia Borrelli Franca, Farmacia Odierna Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. Umberto Gentile, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo,4;
per l'annullamento
della delibera di giunta comunale di caserta n.155/2012 avente oggetto "approvazione e localizzazione delle nuove farmacie".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Caserta in Persona del Sindaco P.T. e di Regione Campania in Persona del Presidente P.T. e di Farmacia Borrelli Franca e di Farmacia Odierna Giuseppe;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 il dott. Sergio Zeuli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 22 febbraio 2013 e depositato il 20 marzo successivo il dr. Bruno Martino Luigi, quale Rappresentante Legale della Farmacia Bruno Martino s.a.s. adiva questo Tribunale chiedendo l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe indicati.
A tal proposito, la parte ricorrente esponeva le seguenti circostanze:
- è titolare di un esercizio farmaceutico sito in Caserta, alla via Ruggiero 118 in un’area così delimitata: “Piazza Cattaneo lato nord – piazza Pitesti lato nord- via Lodato lato nord – via Laviano lato ovest da via Lodati a via Ruggiero – via Salvo D’Acquisto lato nord- piazza Dalla Chiesa – via Falcone fino al lottizzazione Eleonora- variante A.N.A.S. fino a via Brunelleschi lato nord fino a via Cappuccini – via Cappuccini lato est- (da via Brunelleschi a via Ruggiero) – via Raffaello lato est fino a Piazza Potesti;
- la legge n.362 del 1991 ha introdotto norme di riordino del settore farmaceutico e l’art.11 comma 1 della L. 27 del 2012 a parziale modifica ha disposto l’individuazione di una farmacia ogni 3300 abitanti sulla base delle rilevazioni demografiche ISTAT al 31 dicembre 2010;
- con delibera del 23 aprile 2012 n.54, la Giunta ha disposto la revisione della P.O. delle farmacie a seguito dell’approvazione della Legge n.27 del 2012, in particolare, sulla scorta delle rilevazioni ISTAT di n.78.671 residenti, è stato disposto l’aumento delle farmacie da 20 a 24 unità;;
- le aree in cui collocare le sedi farmaceutiche, in prima istanza, erano state individuate nelle seguenti zone: ex saint Gobain, zona Falciano, zona Puccianiello, zona Ercole a confine con Casagiove, zona parco Cerasole, e zona Pedemontana nelle aree di sviluppo;
- contestualmente la Giunta Municipale inviava l’atto come proposta al Consiglio Municipale e richiedeva il parere dell’ASL Caserta e del Consiglio dell’ordine dei Farmacisti;
- l’ASL, con nota del 12 giugno del 2012, esprimeva parere favorevole, “tenendo conto però delle disposizioni tese ad assicurare l’accessibilità al servizio da parte dei residenti in aree scarsamente abitate”;
- l’Ordine dei Farmacisti, con nota del 12 novembre 2012, dopo avere preliminarmente reso alcune considerazioni sulla ripartizione tra le varie sedi farmaceutiche della popolazione comunale, esprimeva parere favorevole sull’aumento di quattro sedi, tuttavia indicando una diversa ripartizione;
- con deliberazione n.155 del 28 dicembre del 2012 la Giunta Comunale approvava la Proposta di Delibera elaborata dal Dirigente del Settore Attività Produttive, il quale, preso atto dei pareri di ASL ed Ordine dei Farmacisti, individuava le nuove quattro sedi farmaceutiche nelle seguenti: a) via Campania- Falciano; b) Puccianiello- Centro Storico; c) zona Petrarelle – Quartiere Eleonora; d) Ercole e Traverse via Appia lato sud a confine con Casagiove.
Tanto premesso, la parte ricorrente deduceva i seguenti motivi di illegittimità avverso gli atti impugnati: a) incompetenza; violazione dell’art.42 comma 2 lett. e) d. lgs. 267/00; b) violazione dell’art.11 della L. n.27/2012 e dell’art.2 della L. n. 475/1968; eccesso di potere per travisamento dei presupposti.
Si costituivano la Regione Campania, il Comune di Caserta, ed i contro interessati Borrelli Franca e Odierna Giuseppe; tutti chiedevano il rigetto del ricorso.
All’odierna udienza, dopo le conclusioni dei difensori, come da verbale, la causa veniva spedita in decisione.
DIRITTO
1 In via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dai controinteressati, per non avere il ricorrente principale impugnato il successivo atto, Decreto Direttoriale Regionale n. 29 del 23 maggio 2013 che ha concluso il procedimento in esame.
Invero, attesa la natura meramente dichiarativa di questo Decreto – gli stessi eccipienti ricordano, correttamente, che si trattò di una mera “presa d’atto” – che non aveva ex se portata lesiva, la mancata impugnativa non incide sull’interesse a ricorrere, tuttora attuale.
2 Venendo ai motivi di ricorso, ed iniziando da quello con il quale si fa valere l’incompetenza della Giunta all’adozione degli atti impugnati, si osserva che la giurisprudenza costante di questo Tribunale, recentemente confortata anche dal giudice d’appello, ha individuato nell’organo giuntale l’ufficio competente all’adozione degli atti in materia di organizzazione del servizio farmaceutico sul territorio comunale (cfr. Consiglio di Stato sez. III 11/11/2014 n. 5542 “Ai sensi dell'art. 11, d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in l. 24 marzo 2012 n. 27, competente all'istituzione di nuove farmacie è la Giunta comunale, e non il Consiglio comunale.” ) di tal che la doglianza si rivela infondata.
3 Con un secondo gruppo di eccezioni il ricorrente punta a contestare le scelte discrezionali adottate sia con riferimento alla violazione dei parametri e delle finalità di cui alla L. n. 27/2012 che con riferimento a concrete scelte discrezionali.
3.1. A tal proposito, dopo aver premesso che si tratta di scelte dotate di elevato tasso di discrezionalità tecnica e politica e dopo avere altresì rilevato che, riguardo ad esse, risultano acquisiti i prescritti pareri dell’ASL territorialmente competente e dell’Ordine dei Farmacisti, va osservato che non emergono palesi vizi di illegittimità sugli esiti cui la Giunta è pervenuta. Esiti che, inoltre, nella parte esaminata, sembrano correttamente proiettati nel raggiungimento degli scopi di equa ripartizione sul territorio comunale dell’offerta del servizio farmaceutico a tutela dei cittadini residenti.
Si rivela altresì corretto, da un punto di vista aritmetico e rispetto ai parametri di legge, malgrado quanto eccepito nei motivi aggiunti, il disposto aumento da 20 a 24 delle sedi farmaceutiche esistenti sul territorio comunale, in considerazione del numero della popolazione residente (78.671 abitanti- 1 farmacia ogni 3300 abitanti, con possibilità di calcolare un aumento sul residuo, nel caso di specie 22.671, cioè la differenza tra 78.671 e 66.000, che è la cifra necessaria a “coprire” n.20 farmacie perché, divisa per 3300 dà un quzoeinte/residuo di 3,83 farmacie che è possibile istituire), così come rilevato dall’ ISTAT.
3.2. Venendo alle specifiche censure rivolte dall’attore alle scelte dell’amministrazione, di avere errato nell’individuazione delle sedi farmaceutiche, oltretutto contraddicendo quanto dedotto in merito, nel parere rassegnato, dal Consiglio dell’Ordine dei Farmacisti, e con particolare riferimento all’individuazione della sede farmaceutica in zona “Petrarelle” è necessario, osservare, in punto di fatto, quanto segue: a) innanzitutto, quanto a quest’ultimo parere, è esso stesso ambiguo, dal momento che, dopo avere espresso una posizione favorevole alla proposta di riordino, indica un progetto di riparto parzialmente differente da (e dunque incompatibile con ) quello oggetto della proposta. D’altro canto, essendo detto parere obbligatorio, ma non vincolante, l’amministrazione era autorizzata a discostarsene.
b) Il diverso progetto di riparto é motivato, dall’Ordine, esclusivamente dalle esigenze di rispettare i parametri dettati dalla legge. n.27 del 2012 che, si desume solo indirettamente, sembrerebbero non essere stati rispettati dal programma giuntale.
c) La non necessità dell’individuazione di una sede in zona “Petrarella” è motivata sulla base dello scarso numero di abitanti, e dunque di utenti del servizio.
d) il progetto di riparto “alternativo”, proposto dal Consiglio dell’Ordine, a sua volta, è stato tuttavia oggetto di osservazioni da parte di alcuni titolari di farmacie, contro interessati, che hanno inviato una diffida contenente le loro controdeduzioni, con particolare riferimento alla non necessità degli interventi interessanti la zona 2, non molto popolata né destinata a subire un incremento demografico nel futuro.
Per quanto riguarda poi la nuova istituzione di una sede farmaceutica in zona “Petrarella”, i controinteressati contestano che quest’area sia scarsamente popolata, allegando i dati emergenti dalla nota del 16 novembre 2012 dell’Ordine dei Farmacisti.
3.3. Or bene, dopo avere acquisito i suddetti elementi, anche come visto utili a ricostruire sia il concreto svolgimento del procedimento, che le reciproche posizioni delle parti, vi è da osservare che le deduzioni articolate in merito dal ricorrente in ordine alla inopportunità e illegittimità delle scelte progettuali adottate dall’intimata non risultano supportate da validi argomenti logico-giuridici né da conducenti elementi di prova, restando le stesse nel campo della mera opinabilità.
D’altronde, trattandosi di scelte discrezionali, questo Tribunale non può che prendere atto del fatto che la delibera del 28 dicembre del 2012 ha evidentemente ritenuto di condividere, alla luce dei dati in suo possesso le osservazioni dei contro interessati compendiati nella nota/diffida del 19 dicembre 2012 , andando in contrario avviso rispetto a quanto dedotto dall’Ordine dei Farmacisti, oltre che dal ricorrente con il presente atto di gravame.
Questa scelta risulta, ciò nonostante, motivata, e dunque rispettosa dell’art.3 L.241/90, con argomentazioni riferibili ai dati statistici a disposizione dell’amministrazione, ma anche alle osservazioni contenute nella diffida più volte ricordata dei controinteressati.
In tal senso, ad un giudizio meramente estrinseco, come già detto la scelta non appare illogica né contraddittoria.
Questi motivi inducono al rigetto del ricorso. La difficoltà della controversia rappresenta un motivo idoneo a disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Vincenzo Cernese, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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