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Consiglio di Stato, Sez. III, 6/3/2015 n. 1153
Sulla natura discrezionale delle scelte dell'amministrazione comunale riguardo alla dislocazione delle sedi farmaceutiche.

Le scelte dell'amministrazione comunale riguardo alla dislocazione delle sedi farmaceutiche hanno natura ampiamente discrezionale ed i criteri (peraltro formulati in modo generico e per certi aspetti contraddittorio) di cui all'art. 11 del decreto legge n. 1/2012 hanno carattere solo indicativo. Il coefficiente demografico di 3300 abitanti ha rilievo solo al fine di determinare il numero delle farmacie spettanti complessivamente al Comune, ma non si riferisce necessariamente al "bacino di utenza" del singolo esercizio farmaceutico. In genere, nelle numerose fattispecie sinora esaminate la giurisprudenza ha giudicato infondate le censure di eccesso di potere per difetto di motivazione e/o manifesta irragionevolezza, sollevate nei confronti dei provvedimenti adottati in questa materia. Nondimeno, il caso in esame merita una soluzione diversa, in ragione delle sue particolarità di fatto. Il Comune si caratterizza per avere una popolazione (circa 20.800 abitanti) relativamente modesta in rapporto alla superficie territoriale alquanto estesa (circa 114 kmq) e altresì per una orografia alquanto accidentata. In questa situazione, appare manifestamente squilibrata la distribuzione delle farmacie quale risulta per effetto del provvedimento impugnato in primo grado. Quanto meno, come ha osservato anche il T.A.R., qualora vi fossero state buone ragioni per giustificare una scelta siffatta, ictu oculi sproporzionata, di tali ragioni avrebbe dovuto dare puntualmente conto la motivazione della delibera impugnata. In ogni caso, non è compito del Collegio stabilire se la sesta farmacia si debba ubicare nel capoluogo, ovvero in una delle località minori attualmente sprovviste di farmacia; qui si vuol solo sottolineare che la soluzione adottata nella delibera impugnata appare manifestamente irragionevole, o a tutto concedere carente di motivazione.

Materia: servizio farmaceutico / disciplina

N. 01153/2015REG.PROV.COLL.

 

N. 00800/2015 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 800 del 2015, proposto da:

Comune di Pontassieve, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Viciconte, con domicilio eletto presso Alessandro Turco in Roma, largo dei Lombardi, 4;

 

contro

Gori Paola quale titolare dell'impresa individuale "Farmacia delle Sieci della dottoressa Gori Paola", rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Chierroni, con domicilio eletto presso Vittorio Chierroni in Roma, corso Vittorio Emanuele II 18;

 

nei confronti di

Regione Toscana, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Baldi, con domicilio eletto presso Marcello Cecchetti in Roma, Via Antonio Mordini, 14;

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 00953/2014, resa tra le parti, concernente istituzione nuova sede farmaceutica

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della dottoressa Gori Paola e della Regione Toscana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2015 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti gli avvocati Viciconte, Chierroni e Cecchetti su delega di Baldi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Il presente contenzioso ha per oggetto i provvedimenti concernenti l’istituzione di una nuova farmacia (la sesta) nel Comune di Pontassieve, in applicazione del decreto legge n. 1/2012, articolo 11, che ha abbassato i coefficienti demografici relativi al rapporto fra le farmacie e la popolazione.

Più precisamente, non è controverso che la popolazione del Comune di Pontassieve sia tale da giustificare (anzi, rendere doverosa) l’istituzione della nuova farmacia; è invece in contestazione la scelta di ubicare la nuova sede nella frazione Sieci (o “Le Sieci”).

Il relativo provvedimento (delibera del consiglio comunale n. 25 del 19 aprile 2012) è stato impugnato dalla farmacista titolare della farmacia già esistente nella stessa frazione delle Sieci. La ricorrente, oltre ad alcuni rilievi di ordine procedimentale (riguardanti essenzialmente la mancata acquisizione, ovvero il mancato esame, del parere dell’Ordine provinciale dei farmacisti), ha contestato la razionalità della scelta effettuata, in relazione alla sproporzione fra il dato demografico del capoluogo comunale di Pontassieve (dove con oltre diecimila abitanti vi sono due farmacie) e quello della frazione delle Sieci (dove con circa tremila abitanti viene istituita una nuova farmacia in aggiunta a quella già esistente).

2. Il ricorso della farmacista interessata è stato accolto dal T.A.R. Toscana con sentenza n. 953/2014.

Il T.A.R., oltre ai vizi procedimentali (peraltro di rilevanza secondaria perché superabili in sede di una eventuale riedizione del procedimento), ha ritenuto fondata la censura, di carattere più sostanziale, dell’eccesso di potere per irrazionalità e difetto di motivazione.

3. Ha proposto appello a questo Consiglio il Comune di Pontassieve, chiedendo anche la sospensione della sentenza. Si è costituita la Regione Toscana aderendo all’appello.

Si oppone all’appello la farmacista originaria ricorrente.

In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio ravvisa gli estremi per procedere alla definizione immediata della controversia.

4. E’ opportuno esaminare innanzi tutto la questione dell’eccesso di potere per difetto di motivazione e/o manifesta irragionevolezza della delibera comunale impugnata in primo grado, nella parte in cui ha individuato nella frazione Le Sieci la sede della sesta farmacia del Comune di Pontassieve.

In proposito, il Collegio ricorda la propria costante giurisprudenza (citata estesamente anche nell’atto di appello del Comune di Pontassieve) riguardo alla natura ampiamente discrezionale delle scelte dell’amministrazione comunale riguardo alla dislocazione delle sedi farmaceutiche, ed al carattere solo indicativo dei criteri (peraltro formulati in modo generico e per certi aspetti contraddittorio) di cui all’art. 11 del decreto legge n. 1/2012. Si è anche detto che il coefficiente demografico di 3300 abitanti ha rilievo solo al fine di determinare il numero delle farmacie spettanti complessivamente al Comune, ma non si riferisce necessariamente al “bacino di utenza” del singolo esercizio farmaceutico.

In genere, nelle numerose fattispecie sinora esaminate questa Sezione ha giudicato infondate le censure di eccesso di potere per difetto di motivazione e/o manifesta irragionevolezza, sollevate nei confronti dei provvedimenti adottati in questa materia.

Nondimeno, il caso in esame merita una soluzione diversa, in ragione delle sue particolarità di fatto.

5. Il Comune di Pontassieve si caratterizza per avere una popolazione (circa 20.800 abitanti) relativamente modesta in rapporto alla superficie territoriale alquanto estesa (circa 114 kmq) e altresì per una orografia alquanto accidentata.

Queste caratteristiche geografiche fanno sì che circa metà della popolazione si concentra nell’abitato del capoluogo; il resto si distribuisce in centri minori dei quali il più importante è Le Sieci con circa tremila abitanti; seguono Molino del Piano, Santa Brigida, Montebonello, Doccia, Acone, eccetera. Tutte queste località costituiscono nuclei autonomi, distanziati diversi km l’uno dall’altro e differenziati anche per altitudine.

Di fatto, alla vigilia del provvedimento impugnato, vi erano nel Comune cinque sedi farmaceutiche: due nel capoluogo, e una per ciascuna nelle frazioni di Sieci, Molino del Piano e Santa Brigida.

6. In questa situazione, appare manifestamente squilibrata la distribuzione delle farmacie quale risulta per effetto del provvedimento impugnato in primo grado: due farmacie nel capoluogo comunale, a servizio di circa 10.500 abitanti, e ugualmente due alle Sieci, a servizio di circa 3.000 abitanti; non si può dire neppure che sulle Sieci graviti l’utenza degli altri centri minori, giacché quella di Molino del Piano e di Santa Brigida (che le sono i più prossimi) si avvale delle farmacie esistenti nelle rispettive località, mentre quella di altre località gravita piuttosto sul capoluogo o sulle farmacie di Comuni confinanti. Per converso, considerate le distanze non si può dire che una parte della popolazione di Pontassieve capoluogo abbia interesse a rivolgersi (se non forse in circostanze eccezionali) alle farmacie che si trovano nei centri minori.

Quanto meno, come ha osservato anche il T.A.R., qualora vi fossero state buone ragioni per giustificare una scelta siffatta, ictu oculi sproporzionata, di tali ragioni avrebbe dovuto dare puntualmente conto la motivazione della delibera impugnata.

In ogni caso, non è compito di questo Collegio stabilire se la sesta farmacia si debba ubicare nel capoluogo, ovvero in una delle località minori attualmente sprovviste di farmacia; qui si vuol solo sottolineare che la soluzione adottata nella delibera impugnata appare manifestamente irragionevole, o a tutto concedere carente di motivazione.

7. Le conclusioni ora raggiunte rendono superfluo l’esame dei (supposti) vizi procedimentali della delibera comunale, in quanto rendono comunque necessaria una parziale rinnovazione del procedimento.

8. In conclusione, l’appello va respinto.

Le spese seguono la soccombenza, in favore della parte ricorrente in primo grado; possono invece essere compensate nei confronti della Regione Toscana.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello. Condanna il Comune appellante al pagamento delle spese legali del grado in favore dell’appellata dottoressa Paola Gori, liquidandole in euro 3.000, oltre agli accessori dovuti per legge. Compensa le spese nei confronti della Regione Toscana.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani,  Presidente, Estensore

Salvatore Cacace,       Consigliere

Massimiliano Noccelli,           Consigliere

Alessandro Palanza,   Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti,    Consigliere

                       

IL PRESIDENTE, ESTENSORE               

                       

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/03/2015

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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