N. 02098/2015REG.PROV.COLL.
N. 01117/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1117 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ciclat - Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico Soc. Coop., rappresentato e difeso dall'avv.to Pietro Quinto, con domicilio eletto presso il signor Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;
contro
Il Comune di Brindisi;
nei confronti di
La s.r.l. Servizi Integrati, rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Sticchi Damiani e Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ernesto Sticchi Damiani in Roma, via Bocca di Leone, n. 78;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Puglia, Sezione di Lecce, Sez. III n. 982/2014, resa tra le parti, concernente l’aggiudicazione di un appalto per i servizi ausiliari di supporto e di pulizia nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido comunali
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della s.r.l. Servizi Integrati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2014 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti l’avvocato Clarizia, per delega dell’avvocato Pietro Quinto, e l’avvocato Sticchi Damiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con determinazione n. 272 del 13 luglio 2012, il Comune di Brindisi bandiva una gara per l'affidamento, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi ausiliari di supporto e pulizia nelle scuole dell’infanzia e negli asili nido comunali.
All’esito della procedura, la s.r.l. Servizi Integrati (nel prosieguo ‘Servizi’) risultava la prima classificata, cui era aggiudicato l'appalto con la determinazione n. 72 del 14 marzo 2013.
Ritenendo illegittima l’anzidetta determinazione, il C.I.C.L.A.T. - Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico Soc. Coop. (nel prosieguo ‘Consorzio’), quale secondo in graduatoria, adiva il Tar per la Puglia chiedendone l’annullamento.
In tale sede il Consorzio assumeva che la Servizi doveva essere esclusa per mancanza di uno dei requisiti di partecipazione (ossia l'adeguata iscrizione nel Registro delle Imprese o all'Albo imprese della C.C.I.A.A. per i servizi oggetto d'affidamento), nonché per difetto del fatturato imposto dalla lex specialis a dimostrazione della capacità economico-finanziaria.
Il ricorrente deduceva, inoltre, l'erronea attribuzione del punteggio alle offerte tecniche (in eccesso con riferimento all'offerta dell’aggiudicataria ed in difetto con riguardo alla propria), nonché la mancata sottoposizione al giudizio di anomalia dell'offerta economica formulata da Servizi, ritenuta incongrua.
Si costituivano in giudizio sia la stazione appaltante, sia la società controinteressata, chiedendo il rigetto del gravame.
Con la sentenza 14 aprile 2014, n. 982, il Tribunale adito respingeva il ricorso.
Avverso tale pronuncia il Consorzio ha quindi interposto l’appello in esame, chiedendone l’integrale riforma.
Si è costituita in giudizio la società Servizi, chiedendo la reiezione del gravame siccome infondato.
Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2014, la causa e stata trattenuta in decisione
DIRITTO
1. Con il primo mezzo di censura, il Consorzio appellante sostiene che la Servizi non possiederebbe il fatturato richiesto dal bando di gara a dimostrazione della capacità economico-finanziaria, in quanto i servizi da quest'ultima indicati nella domanda di partecipazione (servizi svolti presso la Milano Ristorazione e l'Istituto Religioso Suore di Betlemme) riguarderebbero attività non esattamente coincidenti con i “servizi ausiliari e di supporto e pulizia nelle scuole d'infanzia”, nominalmente oggetto di affidamento.
Esso deduce pertanto l’erroneità della gravata sentenza, laddove essa ha ritenuto che correttamente la Commissione Giudicatrice abbia preso in considerazione ai fini del fatturato richiesto anche ‘servizi analoghi’, atteso che ciò resterebbe precluso dalla lex specialis di gara .
2. La censura è infondata.
3. Ed invero l’art. 8, lett. c), del disciplinare e l'art. 11 punto 6 del Capitolato hanno richiesto che il concorrente abbia “conseguito negli ultimi tre esercizi (2009, 2010 e 2011) un fatturato globale di impresa non inferiore a Euro 3.300.000 e un importo non inferiore a Euro 650.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per i servizi ausiliari di supporto e pulizia nelle scuole dell'infanzia”, senza ulteriori precisazioni e, tantomeno, specificazioni limitative o restrittive al riguardo.
Pertanto, sul piano sistematico, la normativa di gara va ragionevolmente intesa nel senso di prendere in considerazione in modo generico i servizi ausiliari di supporto e pulizia resi in ambito scolastico, ai fini del fatturato necessario per la dimostrazione della capacità economico-finanziaria dei concorrenti, e non unicamente quelli nominalmente identici, con tassativa esclusione dei servizi del tutto analoghi come sostenuto dall’appellante.
Solo nel senso indicato, infatti, la richiamata disposizione viene ad uniformarsi alle disposizioni dell’art. 41 del D.Lgs. 163/2006, secondo cui il concorrente può attestare la propria capacità finanziaria ed economica attraverso il “fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi”.
È, quindi, la stessa disciplina normativa generale del codice dei contratti a chiarire in modo espresso ed inequivoco che il fatturato rilevante per i fini considerati è quello realizzato “nel settore oggetto della gara”, e non esclusivamente nei servizi identici o coincidenti con quelli nominalmente richiamati negli atti della specifica procedura concorsuale.
Pertanto la tesi dell’appellante va disattesa, non trovando supporto né nei disposti dalla lex generalis, che al riguardo chiarisce come il fatturato da considerare attenga a tutti i servizi e le forniture rese nel settore oggetto della gara, né in quelli della lex specialis , che sul punto non contiene espresse ed inequivoche prescrizioni di maggior rigore.
4. Ciò chiarito, osserva poi il collegio come sul piano sostanziale l’attività svolta dalla Servizi, ai fini del soddisfacimento dei limiti minimi di fatturato richiesti, sia stata svolta presso scuole dell’infanzia ed abbia riguardato, per l’anno 2007, la pulizia dei refettori nonché la “distribuzione dei pasti”, il “condimento delle pietanze”, la “preparazione e posizionamento e distribuzione dei pasti” (attività, queste, tutte riconducibili alla nozione di “servizi ausiliari di supporto”), per gli anni 2009 e 2010, una serie di “servizi integrati di supporto al funzionamento dell’istituto”, ivi compreso il “servizio di preparazione e pulizia della sala pranzo” ed il “servizio di assistenza scolastica e di supporto”, mentre, per il 2011, il servizio di “ausiliarato, pulizia e somministrazione pasti nelle scuole dell’infanzia comunali”.
Ne segue l’effettiva rispondenza delle attività svolte rispetto al settore oggetto della disciplina di gara.
5. Con riguardo infine alla contestazione, sul piano quantitativo, del fatturato in questione, va osservato come correttamente il primo giudice abbia preso atto dell’avvenuto deposito in sede di gara, da parte della società aggiudicataria, della documentazione attestante un fatturato superiore al minimo richiesto di 650.000,00 Euro/annui ed, in particolare, del deposito:
- di n. 30 fatture per l’anno 2009, inerenti servizi resi in favore di Milano Ristorazione e Team Service, per un totale di Euro 757.138,05;
- di n. 45 fatture per l’anno 2010, per un totale di 916.902,45 Euro;
- di un contratto con corresponsione di un canone mensile pari ad Euro 178.235,61 per il 2011.
Deve, pertanto, ritenersi confermato il possesso da parte della Servizi del requisito del fatturato minimo richiesto dal disciplinare di gara, con conseguente infondatezza del profilo di censura.
6. Con il secondo mezzo di gravame, l’appellante deduce l’erroneità della gravata sentenza, laddove questa non ha ritenuto che la Servizi dovesse essere esclusa dalla gara in quanto iscritta presso il registro delle imprese per attività diverse da quelle oggetto dell’appalto.
In particolare, secondo la prospettazione del Consorzio, non risulterebbe inclusa fra le attività esercitate dall’aggiudicataria quella di “assistenza”, con conseguente mancata rispondenza al bando di gara, che prescrive lo svolgimento di attività di “servizi ausiliari e di supporto”.
7. Anche tale doglianza non può essere condivisa.
8. Ed invero, il certificato camerale depositato in atti attesta che la Servizi svolge come attività prevalente, oltre a servizi di pulizia, disinfezione e sanificazione, anche “servizi di ausilio e supporto in genere a strutture ospedaliere e amministrazioni pubbliche in genere”, aggiungendo poi la seguente enunciazione: «A titolo esemplificativo: riordino unità del malato, riordino tavoli dopo i pasti, pulizia frigoriferi di alimenti o e farmaci ecc., tutte le attività di supporto e di servizio non comportanti l'assistenza ...».
Ciò induce a ritenere sussistente la piena rispondenza dell’attività svolta dalla società all’oggetto del bando e, di conseguenza, l’infondatezza della dedotta censura.
Come correttamente osservato dal primo giudice, infatti, “una lettura conforme al tenore letterale del certificato camerale consente ragionevolmente di ritenere che l'esclusione delle attività di “assistenza” si riferisca, da ultimo, alle sole attività di ausilio e supporto rese in favore delle strutture ospedaliere, e, dunque, la stessa faccia specifico riferimento ai pazienti, essendo in tali casi, infatti, richiesto per l’esercizio il possesso di appositi titoli professionali”.
Pertanto, l’aggiudicataria deve senz’altro ritenersi titolare dell’abilitazione all’esercizio dell’attività o professione generica richiesta.
9. Con il terzo mezzo di gravame, l’appellante lamenta l’erroneità dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle due offerte, con particolare riferimento alla “gestione delle emergenze” ed agli “imprevisti di carattere straordinario”, pari nel caso della società aggiudicataria a 4 punti, mentre nel suo caso a soli 2 punti.
10. La censura è priva di fondamento.
11. Ed invero, osserva al riguardo il collegio come nel caso di specie la valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti non sia vincolata da specifici ed oggettivi parametri o verifiche di mero calcolo, ma genericamente sia rimessa all’apprezzamento della commissione con riguardo alla vantaggiosità complessiva delle offerte stesse per l’Ente appaltante.
Una valutazione siffatta, quindi, costituisce espressione di una elevata discrezionalità tecnica che, per univoco e costante principio giurisprudenziale, è sindacabile in sede giurisdizionale amministrativa solo in quanto palesemente irrazionale, contraddittoria o frutto di sviamento di potere.
Queste ipotesi non sono certamente ravvisabili nel caso in esame, attesa l’effettiva rispondenza dell’offerta proposta dalla società aggiudicataria alla necessità di garantire il servizio anche in situazioni di emergenza (l’offerta prevede in merito l’attivazione in dieci minuti di una squadra di 24 operatori per far fronte alle situazioni emergenziali).
A fronte di tale offerta, invece, l’appellante ha proposto la presenza di squadre composte da tre a sette operatori in un arco temporale da 30 minuti alle successive 24 ore, in tal modo confermando la non manifesta irrazionalità – e finanche la correttezza - del punteggio attribuito dalla commissione di gara.
12. Con il quarto motivo di appello, il Consorzio si duole della omessa verifica, da parte della Commissione di gara, della congruità dell’offerta formulata dalla aggiudicataria Servizi, in quanto a suo dire anomala.
13. La censura è priva di fondamento.
14. Ed invero, per espressa disposizione dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006, laddove si verta in ipotesi di applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità dell’offerta va necessariamente valutata solo quando “sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”.
Orbene, nel caso di specie, non risulta – né l’appellante ha fornito prova in tal senso – che i parametri sopra richiamati siano stati superati dall’offerta della controinteressata, per cui la stazione appaltante non doveva necessariamente procedere alla verifica di congruità.
Del resto, anche il disposto di cui al successivo comma 3 del richiamato art. 86 del D.Lgs. 163 del 2006 - che consente alla Commissione giudicatrice di valutare “in ogni caso” la congruità dell’offerta “che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa” - non può ritenersi necessariamente applicabile nel caso di specie, attesa, da un lato, l’ampia discrezionalità legata a tale valutazione (come sopra rilevato, non soggetta, in linea di principio al sindacato intrinseco del giudice amministrativo) e, dall’altro, la mancata dimostrazione da parte dell’appellante circa la sussistenza di elementi idonei a giustificare la doverosità di una simile verifica.
15. Per quanto sopra esposto, l’appello risulta infondato e, come tale, da respingere.
16. Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 1117 del 2014, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l'appellante a rifondere alla s.r.l. Servizi Integrati le spese del secondo grado di lite, che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.
Nulla nei confronti del Comune di Brindisi, non costituitosi in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2014, con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Carlo Saltelli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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