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TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 6/10/2015 n. 2106
Il procedimento di verifica dell'anomalia mira ad accertare in concreto che l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto.

Principi sul giudizio di anomalia dell'offerta. Il nuovo gestore deve impegnarsi ad assumere i dipendenti del gestore uscente, precedentemente addetti al servizio di distribuzione del gas, ma non anche obbligarsi ad assegnarli allo specifico servizio oggetto di gara.

Il procedimento di verifica dell'anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare in concreto che l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto. Detto procedimento, dunque, risulta di per sé avulso da ogni formalismo, essendo improntato alla massima collaborazione tra Amministrazione appaltante e offerente, ponendosi quale mezzo indispensabile per l'effettiva instaurazione del contraddittorio ed il concreto apprezzamento dell'adeguatezza dell'offerta, in modo da garantire e tutelare l'interesse pubblico concretamente perseguito dall'amministrazione, attraverso la procedura di gara, e consistente nell'effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell'esecuzione dell'appalto. La legittimità del procedimento di verifica postula, dunque, quale suo elemento costitutivo e caratterizzante, l'effettività del contraddittorio (tra Amministrazione appaltante ed offerente), di cui costituiscono necessari corollari, l'assenza di preclusioni alla presentazione di giustificazioni, ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e l'immodificabilità dell'offerta.

Nelle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici l'esame delle giustificazioni presentate dal soggetto che è tenuto a dimostrare la non anomalia dell'offerta è vicenda che rientra nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, per cui soltanto in caso di macroscopiche illogicità, vale a dire di errori di valutazione evidenti e gravi, oppure di valutazioni abnormi o affette da errori di fatto, il giudice della legittimità può intervenire, restando per il resto la capacità di giudizio confinata entro i limiti dell'apprezzamento tecnico proprio di tale tipo di discrezionalità. La giurisprudenza è altresì saldamente orientata nel senso che, nel caso di ricorso proposto avverso il giudizio di anomalia dell'offerta presentata in una pubblica gara, il g.a. possa sindacare le valutazioni compiute dall'Amministrazione sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità dell'istruttoria, mentre non possa invece operare autonomamente la verifica della congruità dell'offerta presentata e delle sue singole voci, sovrapponendo così la sua idea tecnica al giudizio -non erroneo né illogico- formulato dall'organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto, poiché, così facendo, il Giudice invaderebbe una sfera propria della P.A.. Inoltre, il giudizio di anomalia postula una motivazione rigorosa ed analitica ove si concluda in senso sfavorevole all'offerente, mentre non si richiede, di contro, una motivazione analitica nell'ipotesi di esito positivo della verifica di anomalia, nel qual caso è sufficiente motivare per relationem con riferimento alle giustificazioni presentate dal concorrente (sempre che a loro volta adeguate). Di conseguenza, in questa seconda evenienza incombe su chi contesti l'aggiudicazione l'onere di individuare gli specifici elementi da cui il g.a. possa evincere che la valutazione tecnico-discrezionale dell'Amministrazione sia stata manifestamente irragionevole, ovvero basata su fatti erronei o travisati. Infine, il giudizio di verifica della congruità di un'offerta potenzialmente anomala ha natura globale e sintetica, vertendo sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme. L'attendibilità della offerta va cioè valutata nel suo complesso, e non con riferimento alle singole voci di prezzo ritenute incongrue, avulse dall'incidenza che potrebbero avere sull'offerta economica nel suo insieme: questo ferma restando la possibile rilevanza del giudizio di inattendibilità che dovesse investire voci che, per la loro importanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica implausibile e, per l'effetto, insuscettibile di accettazione da parte dell'Amministrazione, in quanto insidiata da indici strutturali di carente affidabilità.

La clausola sociale va interpretata nel senso che l'appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali. Nel caso in cui la c.d. "clausola sociale" sia stata richiamata espressamente dal bando, essa assume portata cogente, sia per gli offerenti che per l'Amministrazione. Ciò implica che l'offerente non può obliarne la portata riducendo ad libitum il numero di unità impiegate nell'appalto cui rapportare il servizio; ovvero, a tutto concedere, potrebbe così operare, chiarendo però il formale rispetto della detta prescrizione, richiamando la "flessibilità" affermata dal diritto vivente, e disponendo che le unità assunte vadano adibite ad altre mansioni e servizi". Dunque, il nuovo gestore ha certamente l'obbligo prioritario di rispettare le mansioni proprie del "personale assorbito" e, solo nel caso in cui ciò non sia possibile, impiegarlo in altri settori, ovvero, quale extrema ratio, fare ricorso alle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.

Materia: appalti / disciplina

N. 02106/2015 REG.PROV.COLL.

 

N. 02837/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2837 del 2014, proposto da:

- 2i Rete Gas S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Marcello Molè, Emanuela Quici e Simona Viola, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Milano, Via Serbelloni, 7;

 

contro

- Comunità Montana Triangolo Lariano, Comune di Barni, Comune di Caglio, Comune di Caslino d'Erba, Comune di Eupilio, Comune di Magreglio, Comune di Pusiano, Comune di Sormano, Comune di Bellagio, Comune di Canzo, Comune di Castelmarte, Comune di Lasnigo, Comune di Proserpio, Comune di Rezzago, Comune di Valbrona, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Marco Radice e Sergio Cesare Cereda, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via San Simpliciano, 5;

 

nei confronti di

- ACSM-AGAM Reti Gas Acqua S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Danilo Tassan Mazzocco e Giorgio Lezzi, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via Amedei, 8;

 

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale datata 1 settembre 2014, n. 26, con cui la Comunità Montana del Triangolo Lariano ha disposto l'aggiudicazione definitiva ad ACSM-AGAM Reti Gas Acqua S.r.l. della concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio dei Comuni del Triangolo Lariano, in esito alla rinnovazione del sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta;

-di tutti gli altri atti o provvedimenti comunque connessi, presupposti e conseguenti a quelli come sopra indicati, ivi compresi quelli eventualmente nelle more emanati, nonché, i verbali delle operazioni di gara e, in particolare, delle operazioni di verifica dell'anomalia dell'offerta poste in essere anche in sede di rinnovazione del relativo sub-procedimento, ivi compresi la nota della Comunità Montana prot.1274 del 26 marzo 2014, di richiesta ad AARGA di chiarimenti; la nota della medesima Comunità prot. 2156 del 4 giugno 2014, di richiesta ad AARGA di ulteriori approfondimenti; la nota prot. 2774 del 16 luglio 2014 della medesima Comunità, di richiesta di un incontro in contraddittorio con AARGA; il verbale dell'incontro del 21 luglio 2014; la determinazione dirigenziale n. 21, del 25 luglio 2014, di approvazione del verbale di contraddittorio ai sensi dell'art. 88, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006;

- per quanto d’interesse e di ragione, del bando di gara e del disciplinare di gara;

e per la declaratoria di nullità e/o inefficacia del contratto della Comunità montana con AARGA (sia di quello già stipulato, in forza della prima aggiudicazione, sia di quello in ipotesi stipulato nelle more, all'esito della seconda aggiudicazione);

nonché, per il risarcimento dei danni patiti e patiendi, derivanti a 2i Rete Gas S.p.A. (già Enel Rete Gas S.p.A.), in conseguenza dell'operato della Comunità Montana nella procedura di selezione oggetto del ricorso, con conseguente condanna della medesima al risarcimento dei danni tutti cagionati alla ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Comunità Montana Triangolo Lariano, dei Comuni di Barni, Bellagio, Caglio, Canzo, Caslino d'Erba, Castelmarte, Eupilio, Lasnigo, Magreglio, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Sormano, Valbrona, nonché di ACSM-AGAM Reti Gas Acqua S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2015 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con ricorso presentato alla notifica il 15.10.2014, notificato il 25.10.2014 e depositato il 24.10.2014, 2i Rete Gas s.p.a. (da ora anche solo “2i” o “Società”) ha impugnato l’aggiudicazione della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nei Comuni del Triangolo Lariano, disposta dalla Comunità Montana Triangolo Lariano (da ora anche solo “Comunità”) in favore di ACSM-AGAM Reti Gas Acqua s.p.a. (da ora anche solo AARGA).

La procedura è stata avviata con bando pubblicato in G.U.C.E. il 10.06.2011 e in G.U.R.I. il 13.06.2011, allorché la Comunità, delegata da 14 dei comuni ricompresi nel cd. Triangolo lariano, ha indetto una gara aperta per l’affidamento in concessione per la durata di 12 anni del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio dei predetti enti locali.

Il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le regole dettate nel disciplinare, fra cui la previsione dell’obbligo in capo al nuovo gestore di “assumere n. 1 di personale dipendente non dirigente del concessionario uscente ogni 1500 utenti, arrotondato all’unità superiore, garantendo l’attuale livello occupazionale e retribuitivo del personale impiegato del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio oggetto della presente gara” (cd. clausola sociale).

Alla gara hanno partecipato tre concorrenti, tra cui Enel Rete Gas s.p.a. (oggi 2iRete Gas s.p.a.), gestore uscente del servizio, e AARGA, che ha presentato l’offerta migliore che, in quanto anomala, è stata sottoposta alla relativa verifica.

La stazione appaltante (S.A.), ritenendo le deduzioni della controinteressata idonee ad attestare la congruità dell’offerta, ha poi adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva a favore di AARGA.

Il 12 aprile 2012, la Società ha interposto un primo ricorso avverso detta aggiudicazione (numero 890 del 2012 di r.g. T.A.R. Lombardia, Milano) con richiesta di sospensiva.

Il T.A.R., con ordinanza istruttoria ha, dapprima, chiesto chiarimenti alla Comunità, in ordine al sub-procedimento di verifica dell’anomalia; indi, con ordinanza n.822 del 2012, ha respinto la domanda cautelare.

Appellata da 2i quest’ultima ordinanza, il Consiglio di Stato - con ordinanza del 1° agosto 2012 - ha accolto la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito dinanzi al T.A.R.

Nelle more della definizione del giudizio nel merito, il 25 ottobre 2012, la Comunità ha sottoscritto il contratto di concessione, chiedendo alla ricorrente, in quanto gestore uscente, il rilascio degli impianti.

Con sentenza n.834 del 2 aprile 2013 il T.A.R. ha respinto il ricorso.

Con appello notificato il 17 maggio 2013 la Società ha impugnato la sentenza di 1° grado, chiedendone la sospensione cautelare.

Con decreto del 7 giugno 2013 il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di misura monocratica.

La Comunità ha, quindi, ribadito la richiesta, già avanzata in precedenza, di riconsegna degli impianti, posticipandola alla data del 27 giugno 2013, data rispettata dalla ricorrente che, nell’occasione, ha conseguito per detti impianti, dalla contro interessata, il pagamento dell’importo complessivo di euro 13.205.611,00.

Con sentenza n. 900 del 25.02.2014 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, riconoscendo la fondatezza delle censure di carenza d’istruttoria e di motivazione contenute nel terzo motivo e riferite al sub-procedimento di verifica dell’anomalia.

È risultata, cioè, sussistente una grave discordanza tra i dati economici esposti dall’aggiudicataria, in particolare con riguardo alla discrasia tra gli “Altri costi operativi” - rappresentati da AARGA per tutta la durata del servizio nel “Conto Economico Sintetico” presentato in sede di giustificazioni dell’offerta - e gli “Altri costi di gestione”, indicati nella relativa “Tabella di analisi” prodotta nella medesima sede (cfr. la sentenza del Consiglio di Stato n. 900 cit., p. 4). Il giudice d’appello ha, fra l’altro, rilevato che, l’utile prima delle imposte dichiarato dall’aggiudicataria ammonta ad euro 769.000,00 e, dunque, a un importo inferiore alla discrasia emersa dai documenti forniti dall’aggiudicataria, pari a oltre 1.000.000,00 di euro. Una discrasia significativa, quindi, tenuto conto della base d’asta (di 12 milioni di euro), astrattamente in grado di rendere la predetta offerta antieconomica e, dunque, nel complesso inattendibile per mancanza di utile.

Sono state parimenti apprezzate dal giudice d’appello, le censure sollevate in relazione agli oneri economici preventivati dalla controinteressata, in conseguenza dell’applicazione della cd. clausola sociale contenuta nella legge di gara.

Al riguardo, il giudice d’appello ha chiarito che, anche se l’obbligo di assunzione non implica la necessità di destinare le maestranze assunte al servizio posto a gara, l’impresa avrebbe dovuto nondimeno giustificare, contrariamente a quanto accaduto, come ha intenso sopperire al minor personale dedicato allo svolgimento del servizio rispetto al gestore precedente, attraverso l’indicazione delle concrete soluzioni organizzative aziendali in grado di incrementare l’efficienza operativa (la controinteressata, in effetti, sembra ipotizzare nella propria offerta l’impiego di sole 2 unità, a fronte delle 8 unità precedentemente impiegate nel medesimo ambito territoriale, poi rivelatesi, in concreto, in sede di consegna degli impianti, pari a 5 unità).

Il Consiglio di Stato ha, così, annullato gli atti del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta e, conseguentemente, chiarito che occorre procedere ad una rinnovazione della verifica, nella quale consentire ad AARGA di giustificare la discrasia rilevata in sede giurisdizionale.

Successivamente a tale pronunciamento la Società ha interposto ricorso dinanzi a questo Tribunale (incardinato al n. 1996/2014 r.g.) per ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a causa della illegittima riconsegna degli impianti (in data 27 giugno 2013) e consistente nel mancato incasso delle somme dovute al concessionario del servizio (tale ricorso è stato chiamato, discusso e trattenuto in decisione nella stessa udienza del ricorso in epigrafe).

Indi, dopo che la S.A., all’esito del rinnovato sub-procedimento di verifica dell’anomalia, è pervenuta nuovamente all’aggiudicazione della concessione ad AARGA, 2i ha interposto il gravame, in epigrafe specificato, affidato a tre motivi, come di seguito rubricati:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 87 e 88 del codice dei contratti pubblici (da ora anche solo “codice”), violazione del giusto procedimento e della par condicio; violazione del giudicato; eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria, difetto assoluto dei presupposti e della motivazione.

2) Violazione del bando di gara, violazione e falsa applicazione degli articoli 86, 87 e 88 del codice sotto un ulteriore profilo; violazione del giudicato; eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria, difetto assoluto dei presupposti e della motivazione sotto un ulteriore profilo.

3) Violazione della lex specialis di gara, violazione e falsa applicazione degli articoli 86, 87 e 88 del codice sotto un ulteriore profilo; violazione del giudicato; eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria, difetto assoluto dei presupposti e di motivazione sotto un ulteriore profilo.

Si sono costituiti la controinteressata, la Comunità Montana del Triangolo Lariano e 14 dei comuni in essa ricompresi, controdeducendo con separate memorie alle censure avversarie.

Alla camera di consiglio del 26.11.2014 la ricorrente ha rinunciato alla sospensiva in vista della fissazione in tempi brevi della discussione del merito, che il Presidente ha fissato per l’udienza del 22.4.2015.

A tale udienza la causa, chiamata insieme al ricorso n. 1996/2014, dopo la discussione delle parti è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Preliminarmente va chiarito che, come correttamente osservato da parte ricorrente, l'istanza da essa depositata in data 3 dicembre 2014, nel ricorso n. 1996/2014, inizialmente assegnato alla 1^ sezione di questo Tribunale, contiene soltanto una richiesta di fissazione di udienza e di trattazione congiunta del ricorso n.1996/2014 r.g. con il ricorso n. 2837/2014 r.g., pendente in sezione 4^, per il quale ultimo risultava già fissata l'udienza pubblica per la data del 22 aprile 2014.

Nessuna domanda di riunione è stata, dunque, avanzata da parte ricorrente, né detta riunione risulta disposta col decreto presidenziale n. 888/2014, citato nelle difese delle parti intimate, essendo detto decreto volto a disporre l’assegnazione del ricorso n.r.g. 1996/2014 alla Sez. IV^, per la relativa trattazione assieme al ricorso n.r.g. 2837/2014, per la successiva, eventuale riunione.

Sennonché, ai sensi dell'art. 70 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, la riunione dei ricorsi giurisdizionali è rimessa alla potestà discrezionale e insindacabile del giudice che, nel caso di specie, non ha ritenuto opportuno provvedervi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI^, 23/02/2011, n.1133) pur avendo trattato congiuntamente i due ricorsi, ai fini della loro decisione nel merito alla medesima udienza pubblica.

Passando all’esame del merito del ricorso n. 2837/2014 r.g., con il primo motivo 2i lamenta l’illegittimità della richiesta di chiarimenti formulata il 26 marzo 2014 dal responsabile unico del procedimento (RUP), in quanto eccedente quanto consentito dal codice dei contratti, non potendosi ammettere l’integrazione a posteriori della documentazione e delle dichiarazioni rese in sede di gara.

Nel merito, del chiarimento fornito da AARGA, si contesta, poi, sia la modifica apportata al numero di dipendenti impiegati, passati da 2 (nella Tabella dell’ “Analisi costi di gestione”) a 5 (nei chiarimenti del secondo sub-procedimento, oggetto del gravame in epigrafe); sia la qualificazione della stessa Tabella denominata “Analisi costi di gestione”, del 12.03.2012, come mero “foglio di lavoro, peraltro parziale incluso a corredo di chiarimenti e riportante errori materiali che, come tali, non sono confermati”. Su tale ultimo aspetto, la Società lamenta, altresì, come la Comunità abbia integrato e/o completato i prospetti contenuti nei chiarimenti prodotti da AARGA, aggiungendo i totali, escludendo una tipologia di costi da quelli di gestione spesati in conto economico, esprimendo valutazioni sulla situazione soggettiva di AARGA.

Per tale via, sarebbero state apportate delle inammissibili correzioni alle voci di costo, attribuendo valori diversi da quelli forniti in occasione della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, con palese violazione della regola della par condicio.

Sul punto, la controinteressata contesta che siano intervenuti degli aggiustamenti dell’offerta in sede di chiarimenti, avendo l’unico intervento riguardato la sostituzione dell’originaria Tabella “Analisi costi di gestione” con una nuova, emendata dagli errori riscontrati, ferma e immutata la Tabella recante il “Conto Economico Sintetico”, contenuto nella medesima nota del 12.03.2012 e da sempre ritenuta dalla stessa controinteressata alla stregua di documento di riferimento, per la valutazione della propria offerta.

La S.A., dal canto suo, ribadisce il pieno rispetto dell’art. 88 del codice, non essendo stata operata alcuna modifica dell’offerta in sede di giustificazioni, salva la sostituzione dell’originaria Tabella “Analisi costi di gestione” contenuta nella comunicazione del 12.3.2012, da reputarsi non preclusa dal codice, poiché ciò che non deve essere modificata è l’offerta, non le sue giustificazioni.

Il motivo è infondato.

Il procedimento di verifica dell’anomalia, come costantemente affermato in giurisprudenza, non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare in concreto che l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2662 del 26 maggio 2015; id., Sezione V, n. 2274 del 6 maggio 2015; id., 27 maggio 2014, n. 2752; id., 13 marzo 2014, n. 1176; id., Sez. IV, 30 maggio 2013, n. 2956; id., Sez. V, 15 aprile 2013, n. 2063; id., 18 febbraio 2013, n. 973; id., Sez. III, 14 dicembre 2012, n. 6442). Detto procedimento, dunque, risulta di per sé avulso da ogni formalismo, essendo improntato alla massima collaborazione tra Amministrazione appaltante e offerente, ponendosi quale mezzo indispensabile per l’effettiva instaurazione del contraddittorio ed il concreto apprezzamento dell’adeguatezza dell’offerta, in modo da garantire e tutelare l’interesse pubblico concretamente perseguito dall’amministrazione, attraverso la procedura di gara, e consistente nell’effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell’esecuzione dell’appalto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 29.4.2015 n. 2175, con i copiosi precedenti giurisprudenziali ivi richiamati).

La legittimità del procedimento di verifica postula, dunque, quale suo elemento costitutivo e caratterizzante, l’effettività del contraddittorio (tra Amministrazione appaltante ed offerente), di cui costituiscono necessari corollari, l’assenza di preclusioni alla presentazione di giustificazioni, ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e l’immodificabilità dell'offerta.

Contrariamente a quanto affermato dall’esponente, quindi, avendo riguardo al caso in esame, va ribadita l’ammissibilità tanto delle modifiche alle giustificazioni, quanto delle giustificazioni sopravvenute, così come le compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1633; id., 23 luglio 2012, n. 4206; id., sez. V, 20 febbraio 2012, n. 875; id., sez. VI, 24 agosto 2011, n. 4801; id., 21 maggio 2009, n. 3146).

Si ricava da ciò l’infondatezza delle censure sollevate da parte ricorrente in ordine all’operato della S.A. in sede di sub-procedimento di verifica dell’anomalia, avendo la stessa agito nel rispetto delle modalità previste dall’art. 88 del codice, al fine verificare l’affidabilità o meno dell’offerta scrutinata.

La Stazione appaltante ha, in effetti, posto in essere la procedura trifasica progressiva prevista dall’art. 88, commi 1, 1 bis e 4, del d.lgs. 12.4.2006, n. 163 (giustificazioni, precisazioni e convocazione in contraddittorio) in modo da fugare ogni dubbio sull’affidabilità dell’offerta della controinteressata, anche in ragione delle osservazioni contenute nella motivazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 900/2014 più volte citata.

La discrasia lamentata da 2i, già nel ricorso sfociato nella sentenza T.A.R. n. 834/2013 citata - tra quanto riportato a proposito della voce “Altri costi operativi” della Tabella 1, recante il Conto Economico Sintetico e quanto riportato nella corrispondente voce (denominata “Altri costi di gestione”) della Tabella 2, recante l’Analisi Costi di Gestione - entrambe prodotte dalla controinteressata a corredo delle prime giustificazioni (quelle intervenute nel 2012, anteriormente all’annullamento da parte del Consiglio di Stato con la sentenza n. 900/2014), è stata adeguatamente spiegata dalla stessa controinteressata, vuoi ridimensionando l’importanza della predetta Tabella, vuoi emendando la Tabella stessa dell’errore materiale da cui è risultata inficiata.

La S.A., su tale aspetto, ha chiarito di avere operato la propria verifica dell’offerta avendo riguardo prevalentemente alla Tabella 1, in quanto avente, a differenza della Tabella 2, carattere più organico e completo, idoneo a spiegare l’affidabilità dell’offerta di AARGA.

La modifica apportata dalla controinteressata alla ridetta Tabella 2, al fine di emendarla dell’errore materiale contenuto nella precedente versione, quindi, non contrasta con gli artt. 86 e ss. del codice, né risulta per altri versi illegittima, in quanto inidonea ad incidere sull’offerta della controinteressata e, dunque, ad alterare la par condicio contraentium. A seguito della suddetta correzione, inoltre, è venuta meno la discrasia lamentata nel ricorso (di cui anche la sentenza n. 900/2014 citata aveva dato atto, evidenziandone la significativa incidenza in rapporto all’utile stimato) senza, tuttavia, che siano risultati alterati i dati economici complessivi, ovvero quelli riportati nella Tabella 1 (Conto economico sintetico).

Analogamente infondate risultano, poi, le censure che si appuntano sull’operazione, compiuta dalla S.A., di aggiunta – nei prospetti forniti dalla controinteressata in sede di (rinnovate) giustificazioni – dell’indicazione dei totali, attraverso la mera addizione dei dati forniti dalla controinteressata. Non si tratta, anche qui, di manipolazione dell’offerta o, comunque, di agevolazione di un concorrente ai danni degli altri, ma di semplice operazione svolta dall’Amministrazione sui dati forniti dall’offerente, allo scopo di pervenire ad un’effettiva verifica dell’attendibilità dell’offerta oggetto d’esame.

Tale verifica, peraltro, ha consentito di vagliare positivamente le giustificazioni fornite da AARGA anche a proposito del personale impiegato nella concessione, essendosi appurata la presenza di somme (quelle spesate in conto economico e quelle allocate per investimenti) nel complesso idonee a remunerare 5 unità di personale, con un costo annuo medio di euro 38.000,00 euro circa.

L’accertamento e la conseguente valutazione all’uopo operata dalla S.A., sia con riguardo al costo medio del personale che con riguardo all’inclusione, fra le somme destinate al personale stesso, di quelle allocate negli investimenti, onde verificarne la relativa capienza, non eccede, ad avviso del Collegio, l’ampia discrezionalità spettante all’Amministrazione in sede di sub-procedimento di verifica di anomalia.

Ne consegue, in particolare, che, correttamente l’Amministrazione ha ritenuto convincenti le giustificazioni fornite al riguardo dalla controinteressata, non potendosi ritenere affetta da macroscopica illogicità o da evidente travisamento dei fatti, unici vizi rilevabili in questa sede, la valutazione posta in essere dalla S.A. a proposito dell’imputazione fra i costi del personale, non soltanto, di quelli indicati nel conto recante le spese di esercizio, ma, anche di quelli allocati nel conto sulle spese per investimenti. Ciò, sul presupposto, che il Collegio reputa non illogico né irragionevole, condiviso dall’Amministrazione, per cui gli investimenti consistono non soltanto in infrastrutture e costi del materiale, ma anche nel costo del personale che verrà impiegato per realizzare gli investimenti medesimi.

Quanto, poi, all’ampiezza della valutazione rimessa alla S.A. in ordine alle ridette giustificazioni, la Sezione ritiene opportuno ricordare le principali acquisizioni giurisprudenziali, che connotano il sindacato giudiziale in questa materia, facendo proprie le osservazioni contenute in un recente arresto del Consiglio di Stato, per cui:

“Nelle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici l'esame delle giustificazioni presentate dal soggetto che è tenuto a dimostrare la non anomalia dell'offerta è vicenda che rientra nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, per cui soltanto in caso di macroscopiche illogicità, vale a dire di errori di valutazione evidenti e gravi, oppure di valutazioni abnormi o affette da errori di fatto, il giudice della legittimità può intervenire, restando per il resto la capacità di giudizio confinata entro i limiti dell'apprezzamento tecnico proprio di tale tipo di discrezionalità (C.d.S., Ad.Pl., 29 novembre 2012, n. 36; V, 26 settembre 2013, n. 4761; 18 agosto 2010, n. 5848; 23 novembre 2010, n. 8148; 22 febbraio 2011, n. 1090).

La giurisprudenza è altresì saldamente orientata nel senso che, nel caso di ricorso proposto avverso il giudizio di anomalia dell'offerta presentata in una pubblica gara, il Giudice amministrativo possa sindacare le valutazioni compiute dall’Amministrazione sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità dell'istruttoria, mentre non possa invece operare autonomamente la verifica della congruità dell'offerta presentata e delle sue singole voci, sovrapponendo così la sua idea tecnica al giudizio -non erroneo né illogico- formulato dall'organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto, poiché, così facendo, il Giudice invaderebbe una sfera propria della P.A. (C.d.S., IV, 27 giugno 2011, n. 3862; V, 28 ottobre 2010, n. 7631).

E’ ormai acquisito anche l’ulteriore punto per cui il giudizio di anomalia postula una motivazione rigorosa ed analitica ove si concluda in senso sfavorevole all’offerente, mentre non si richiede, di contro, una motivazione analitica nell’ipotesi di esito positivo della verifica di anomalia, nel qual caso è sufficiente motivare per relationem con riferimento alle giustificazioni presentate dal concorrente (sempre che a loro volta adeguate). Di conseguenza, in questa seconda evenienza incombe su chi contesti l'aggiudicazione l'onere di individuare gli specifici elementi da cui il Giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico-discrezionale dell'Amministrazione sia stata manifestamente irragionevole, ovvero basata su fatti erronei o travisati (VI, 3 novembre 2010, n. 7759; V, 22 febbraio 2011, n. 1090; 23 novembre 2010, n. 8148).

Viene precisato, infine, che il giudizio di verifica della congruità di un'offerta potenzialmente anomala ha natura globale e sintetica, vertendo sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme. L'attendibilità della offerta va cioè valutata nel suo complesso, e non con riferimento alle singole voci di prezzo ritenute incongrue, avulse dall’incidenza che potrebbero avere sull'offerta economica nel suo insieme (Ad.Pl. n. 36/2012 cit.; V, 14 giugno 2013, n. 3314; 1° ottobre 2010, n. 7262; 11 marzo 2010 n. 1414; IV, 22 marzo 2013, n. 1633; III, 14 febbraio 2012, n. 710): questo ferma restando la possibile rilevanza del giudizio di inattendibilità che dovesse investire voci che, per la loro importanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica implausibile e, per l'effetto, insuscettibile di accettazione da parte dell’Amministrazione, in quanto insidiata da indici strutturali di carente affidabilità (V, 15 novembre 2012, n. 5703; 28 ottobre 2010, n. 7631)” (così: Cons. Stato, Sez. V^, 17/07/2014 n. 3800; in senso analogo, id., 29/4/2015 n. 2175; id., 17/7/2014 n. 3770; id., 8 luglio 2014, n. 3459; id., 08/4/2014, n.1667; id., 26 giugno 2012, n. 3737; id., 6 giugno 2012, n. 3340; id., 29 febbraio 2012, n. 1183; id., 22 febbraio 2011, n. 1090; id., 8 luglio 2008, n. 3406; id., 29 gennaio 2009, n. 497).

I principi appena ricordati, nel definire ambito e condizioni nel cui quadro possono essere esaminate le doglianze come quelle qui scrutinate, conducono linearmente alla loro reiezione.

Va, così, ribadito come nessuna macroscopica illogicità o irragionevolezza emerga a carico dell’operato dalla S.A. nell’apprezzamento delle giustificazioni fornite dalla controinteressata, atteso che la correzione della Tabella 2 e le precisazioni fornite a proposito del costo del personale non alterano i costi che complessivamente la controinteressata ha indicato a giustificazione della propria offerta, sicché l’azione amministrativa risulta immune dalle censure dedotte col primo motivo.

Si può così passare all’esame del secondo motivo, con cui la ricorrente contesta le giustificazioni del 10 aprile 2014 di AARGA, in particolare laddove si afferma che il numero medio di persone dedicate alla gestione del territorio nei comuni interessati dalla concessione di cui trattasi sarebbe pari a 5 unità.

Ad avviso dell’istante, se si ha riguardo all’intera gestione il numero di dipendenti coinvolti risulta in continua riduzione, in contrasto con quanto dichiarato dalla controinteressata, essendo il valore medio di personale remunerato pari a 4,1 unità. Per tale via, la Società rileva come la controinteressata abbia sottostimato i costi del personale, in modo particolare nei dati relativi al conto economico che, altrimenti, avrebbe palesato un progetto con un risultato ante imposte negativo.

Anche in sede di rinnovazione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, dunque, l’Amministrazione avrebbe illegittimamente omesso di considerare inattendibile l’offerta di AARGA, dal momento che, il conto economico - indicato come positivo dall’aggiudicataria - non risulterebbe essere effettivamente tale: sia perché non sarebbero stati presi in considerazione tutti i costi relativi ai 5 addetti da essa dichiarati, sia perché non sarebbe stato verificato l’effettivo utilizzo dei ridetti 5 dipendenti per tutta la durata del contratto.

Sul punto, la controinteressata ribadisce di avere fornito le precisazioni richieste, quantificando in euro 2.300.000,00 l’ammontare complessivo dei costi relativi al personale, suddiviso tra costi “spesati” in conto economico, pari a 1.333.000,00, e costi “capitalizzati”, relativi, cioè, agli investimenti, pari a 967.000,00 euro, conseguendo, così, un importo che, diviso per la remunerazione media del personale, che non è di 42.000,00, come indicato dalla ricorrente, ma di 38.000,00, risulta senz’altro remunerativo di 5 risorse.

Anche la S.A., dal canto suo, conferma che il costo medio del personale non è di 42.000,00 euro ma, in base al CCNL applicabile alle categorie richieste (che, attese le dimensioni della concessione, concerne personale di 2°, 3° e 4° livello del CCNL gas-acqua, remunerato, rispettivamente, con 33.000,00; 35.000,00 e 38.000,00 euro), si attesterebbe intorno ai 35.000,00 euro; dunque, prosegue l’Amministrazione, in base ai dati forniti da AARGA il costo indicato per il personale (che assomma quello spesato in conto spese d’esercizio e quello dei costi capitalizzati) remunera senz’altro 5 unità, con una stima prudenziale di 38.333,00 euro per 12 anni.

Il motivo è infondato.

Le giustificazioni fornite dalla controinteressata nel rinnovato procedimento di verifica danno contezza della capienza delle somme stanziate per la remunerazione di 5 unità di personale.

La giustificazione addotta al riguardo, facendo riferimento all’allocazione di parte delle predette somme in quelle stanziate nelle spese per gli investimenti, risulta, come già detto, immune da macroscopica illogicità o da evidenti errori di fatto (cfr. al riguardo la relazione, datata 10.4.2014, pgg. 4 e 5, sui costi del personale, richiamata nel provvedimento di aggiudicazione n. 26/2014). Esiste, per vero, una discordanza fra quanto esplicitato nella relazione (a pg. 5, sempre delle giustificazioni del 10.4.2014 di AARGA), che fa riferimento al costo medio del personale di livello 2°, 3° e 4° del CCNL gas-acqua utilizzabile per la concessione in esame (circostanza non contestata da parte ricorrente, su cui cfr. doc. 10 di parte resistente, recante stralcio dell’Accordo di rinnovo sui minimi retributivi CCNL acqua-gas 2013/2015), e quanto riportato nella Tabella recante l’Analisi dei costi di gestione, che indica un costo medio variabile di anno in anno dai 42.000,00 euro ai 52.000,00 euro. Sennonché, correttamente la S.A. ha dato prevalenza ad una valutazione complessiva delle giustificazioni fornite, così come esplicitate nella nota di AARGA, trascurando le inesattezze insite nelle singole voci di una delle tabelle di analisi dei costi, in quanto ritenute inidonee, come tali, ad inficiare l’affidabilità complessiva dell’offerta in esame (cfr. al riguardo Cons. Stato, Sez. V^, 05/07/2006, n. 4261, per cui: “… non esiste alcuna ragione per escludere che l’amministrazione, nella fase volta ad accertare se le condizioni di aggiudicazione assicurino una esecuzione tempestiva e corretta per soddisfare l’interesse pubblico, possa avvalersi di apporti e conoscenze in suo possesso. Non vi è, infatti, alcun dubbio che all’amministrazione sia consentito svolgere ogni approfondimento istruttorio circa la congruità dei costi del servizio e la adeguatezza delle giustificazioni rese e ciò conferma che l’amministrazione può liberamente avvalersi di tutti gli elementi necessari per raggiungere un convincimento sicuro in ordine alla affidabilità dell’offerta potenzialmente anomala (cfr. C.S. V n. 490/04), prescindendo anche dalle diverse valutazioni della stessa impresa”).

Anche nel caso di specie, a fronte di singole, specifiche incongruenze, come quella sul costo medio del personale o, l’altra, sulla capienza delle somme appostate da AARGA per la remunerazione del predetto personale nel conto economico d’esercizio, l’Amministrazione ha correttamente valorizzato le conoscenze in suo possesso (la tipologia di personale richiesta per la concessione de qua e la relativa remunerazione in base al CCNL) oltreché le spiegazioni fornite dall’impresa controinteressata, per pervenire al convincimento sull’affidabilità dell’offerta.

Va, pertanto, ribadita l’infondatezza del secondo motivo.

Si può così passare all’esame del terzo motivo, con cui l’esponente lamenta, infine, la mancata valutazione di quanto richiesto dal Consiglio di Stato, nella già citata sentenza n. 900/2014, a proposito della inattendibilità dell’offerta sotto il profilo dell’impiego di soli 2 dipendenti anziché 8, come previsto nella legge di gara. Ciò, sul presupposto che la valutazione dell’offerta, sempre ad avviso dell’esponente, dovesse essere svolta considerando esclusivamente gli elementi noti al momento della partecipazione alla gara e, quindi, il numero di 8 dipendenti.

Ancora, la ricorrente fa notare che, pur considerando solo le 5 unità di personale oggetto di passaggio diretto dal vecchio al nuovo gestore, il maggior costo conseguente alla considerazione di 3 unità in più avrebbe dovuto essere imputato interamente al conto economico, in quanto la parte capitalizzata sarebbe stata valorizzata in sede di progettazione tecnica e considerata negli investimenti. Per tale via, allora, doveva essere riscontrato dall’Amministrazione un evidente peggioramento del risultato economico della controinteressata, con perdite a partire già dai primi anni della concessione.

Da ultimo, l’istante lamenta la mancata specificazione, da parte della controinteressata, in contrasto con quanto stabilito nella sentenza n.900/2014 del Consiglio di Stato, delle modalità di utilizzo, nell’ambito della propria organizzazione aziendale, delle 3 unità di personale eccedenti quelle necessarie per l’espletamento del servizio.

Sul punto, la controinteressata osserva che la cd. clausola sociale, di cui all’art. 20 del disciplinare di gara, ha imposto all’aggiudicataria di assicurare l’assunzione di un operatore del gestore uscente ogni 1.500 utenti, “garantendo l’attuale livello occupazionale e retributivo del personale impiegato nel servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio oggetto della presente gara” (cfr. art. 20 del disciplinare in atti).

Ne consegue, sempre ad avviso di AARGA, che, stando al chiaro tenore letterale della predetta clausola, l’aggiudicataria non sia tenuta ad assumere personale in misura eccedente rispetto a quello effettivamente impiegato presso il gestore uscente (e, dunque, non sia tenuta ad assumere 8 unità anziché 5) e che, in ogni caso, non sia tenuta ad adibirlo proprio al servizio oggetto di gara, potendo allocarlo anche presso le altre concessioni in essere nell’ambito del territorio lecchese e comasco.

Quanto alla dimostrazione della possibilità di assorbire comunque le 8 unità di personale astrattamente richieste da parte istante, la difesa controinteressata richiama le proprie osservazioni contenute nelle precisazioni del 18/6/2014, ove si fa riferimento all’elenco delle gestioni intestate ad AARGA, in prossimità territoriale con quella del territorio del Triangolo lariano, ovvero in provincia di Como, che avrebbero in ogni caso consentito, quand’anche fossero stati trasferiti 8 dipendenti in luogo dei 5 effettivi, una riallocazione operativa di risorse senza mutamento di sede. La sentenza del Consiglio di Stato – che peraltro richiamava il numero di 5 unità e non quello di 8 ipotizzato dalla ricorrente – sarebbe stata rispettata, ribadisce sempre la difesa controinteressata, anche a proposito della giustificazione della possibilità di remunerare detto personale, atteso che, contrariamente a quanto mostra di ritenere 2i, il giudice d’appello avrebbe ammesso che le spese del personale potessero essere, sia pure in parte, capitalizzate nel piano degli investimenti.

Dal canto suo, la S.A. concorda con l’aggiudicataria nel senso di reputare correttamente dimostrata la remunerazione di 5 unità, tali essendo quelle di fatto trasferite dal gestore uscente. In ogni caso, poi, l’Amministrazione fa presente che la controinteressata avrebbe dimostrato, nelle precisazioni del 18.6.2014, che avrebbe garantito l’occupazione anche delle 3 ulteriori unità.

Il motivo è infondato.

L’art. 20 del disciplinare prevede che: “Il Distributore si dovrà impegnare, fatta salva l’espressa rinuncia degli interessati, ad assumere nr.1 di personale dipendente non dirigente del concessionario uscente ogni 1.500 utenti, arrotondato all’unità superiore, garantendo l’attuale livello occupazionale e retributivo del personale impiegato nel servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio oggetto della presente gara”.

Il D.M. 21/04/2011 (recante: “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas”.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 maggio 2011, n. 102), all’art. 2, così dispone:

1. Il personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale oggetto di gara e una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attività di distribuzione e misura degli impianti stessi è soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e salvo espressa rinuncia degli interessati, al passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante, con la salvaguardia delle condizioni economiche individuali in godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio.

3. L'obbligo per il gestore subentrante di cui al comma 1 è limitato ad un numero di addetti per singolo gestore uscente non superiore alla somma del personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione oggetto di gara e ad una quota parte del personale che svolge funzioni centrali pari alla percentuale dei punti di riconsegna gestiti dal gestore uscente negli impianti oggetto di gara rispetto al totale dei punti di riconsegna gestiti dallo stesso gestore a livello nazionale, sulla base di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore uscente in conformità con il Libro Unico del Lavoro e relativa alla situazione 12 mesi prima della richiesta di informazioni per il bando di gara. Tale numero di addetti deve inoltre soddisfare la verifica di congruità di cui al comma 4.

4. Qualora il numero complessivo di addetti di cui al comma 3 comporti un numero di punti di riconsegna gestiti per addetto inferiore al valore soglia di 1500, il gestore uscente è tenuto a giustificarlo alla stazione appaltante sulla base di specificità locali. Qualora la stazione appaltante non ritenga sufficiente la giustificazione, il numero di addetti con obbligo di assunzione di cui al comma 3 è limitato ad un valore tale che il numero dei punti di riconsegna gestiti per addetto non sia inferiore al valore soglia di cui sopra o al 90% della media dei valori presentati dalle altre imprese che operano all'interno del territorio del Comune o dei Comuni oggetto di gara, qualora tale media sia inferiore a 1500.

5. In caso di limitazione del numero degli addetti in base ai criteri di cui al comma 4, ha priorità di assunzione il personale che opera nel territorio del Comune o dei Comuni oggetto di gara e, successivamente, l'eventuale personale con sede di lavoro al di fuori di esso, con priorità per chi opera in sedi più prossime a tale territorio.

6. Al personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione e al personale che svolge funzioni centrali, che in seguito alle limitazioni di cui ai commi 3 e 4, risulti in esubero, si applicano gli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa per le singole tipologie di impresa. Per i lavoratori dipendenti delle imprese a capitale interamente pubblico, si applicano gli ammortizzatori sociali in deroga, incluse le eventuali proroghe come ammesse dalla normativa vigente. Inoltre, per i due anni successivi alla data di inizio dell'affidamento della gestione della rete di distribuzione, il gestore subentrante si impegna alla loro assunzione, salvo espressa rinuncia degli interessati, prima di procedere a nuove assunzioni, a parità di esperienza e qualifica, per le località di cui ha assunto la gestione per effetto del nuovo affidamento”.

Ebbene, dalla disciplina posta nella lex specialis di gara, alla luce della normativa su richiamata, si evince chiaramente che il nuovo gestore deve, bensì, impegnarsi ad assumere i dipendenti del gestore uscente, precedentemente addetti al servizio di distribuzione del gas, ma non anche obbligarsi ad assegnarli allo specifico servizio oggetto di gara.

In tal senso, si può richiamare l’orientamento giurisprudenziale (su cui cfr. anche T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III^, 14/01/2014 n. 116) formatosi sul valore della “clausola sociale” e in base al quale essa: “va interpretata nel senso che l’appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante. I lavoratori che non trovano spazio nell’organigramma dell’appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall’appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.

Nel caso in cui la c.d. "clausola sociale" sia stata richiamata espressamente dal bando, essa assume portata cogente, sia per gli offerenti che per l’Amministrazione. Ciò implica che l’offerente non può obliarne la portata riducendo ad libitum il numero di unità impiegate nell’appalto cui rapportare il servizio; ovvero, a tutto concedere, potrebbe così operare, chiarendo però il formale rispetto della detta prescrizione, richiamando la "flessibilità" affermata dal diritto vivente, e disponendo che le unità assunte vadano adibite ad altre mansioni e servizi” (così: Cons. Stato n. 5725 del 2 dicembre 2013, richiamata anche dalla sentenza n. 900/2014 già più volte citata).

Stando alla suesposta giurisprudenza, il nuovo gestore ha certamente l’obbligo prioritario di rispettare le mansioni proprie del “personale assorbito” e, solo nel caso in cui ciò non sia possibile, impiegarlo in altri settori, ovvero, quale extrema ratio, fare ricorso alle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.

Quanto al significato da assegnare al rapporto di 1.500 pdr per addetto, indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico col D.M. del 21 aprile 2011 per la corretta gestione del servizio, va chiarito che, come ripetutamente affermato dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Servizio Idrico (cfr. le delibere in materia di modalità di esecuzione delle prestazioni fornite dalle imprese di distribuzione del gas e, in particolare, le delibere 28 dicembre 2000 n. 236/00 e 2 marzo 2000 n. 47/00, nonché, la delibera 7 agosto 2008 ARG/gas 120/08 “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012”), il valore soglia richiamato (cioè i 1.500 punti di riconsegna per addetto), rappresenta un valore al di sotto del quale si paleserebbe una inefficienza nell’utilizzo del personale per la gestione del servizio.

Tale conclusione risulta avvalorata anche dalla lettura delle premesse motivazionali del decreto 21 aprile 2011, dalle quali si evince che la definizione di un numero punti di riconsegna per addetto è funzionale a garantire la verifica della congruità dell’entità del personale indicato dai gestori uscenti, al fine di evitare comportamenti opportunistici da parte dello stesso gestore uscente e ostacoli al processo di efficienza operativa (testualmente, così si legge nel citato D.M.: “Ritenuto che nel passaggio del personale dal gestore uscente al gestore subentrante si debbano evitare comportamenti opportunistici da parte del gestore uscente e ostacoli al processo di efficienza operativa e che quindi l'obbligo debba essere limitato ad un numero di addetti che risulti, 12 mesi prima della richiesta di informazioni per il bando di gara, in forza all'impresa concessionaria o ad una società interamente controllata da essa o alla sua controllante per la gestione degli impianti oggetto di gara, come risulta dal Libro Unico del Lavoro dell'impresa, e che a meno di giustificazioni legate a specificità locali tale numero debba essere inferiore ad un valore di riferimento ritenuto una soglia di efficienza per la gestione di impianti di distribuzione su un territorio dell'estensione dei nuovi ambiti territoriali minimi,…”).

Ebbene, in siffatte evenienze, si deve ritenere che correttamente la S.A. ha considerato non macroscopicamente illogiche o erronee le giustificazioni fornite da AARGA, a proposito delle 5 unità di personale remunerato in luogo delle 8, attesa l’ampia discrezionalità rimessa all’impresa prima e, quindi, alla S.A., nella valutazione del rapporto ottimale - addetto/pdr -, sulla scorta della solida esperienza operativa, pregressa e concomitante, della controinteressata nel medesimo settore e nella medesima realtà territoriale del servizio oggetto della gara.

La correttezza della stima operata da AARGA in sede di offerta è risultata, poi, confermata in sede di passaggio del personale dal gestore uscente al nuovo (formalizzata il 28/6/2013), che ha riguardato, appunto, 5 unità.

Va, allora, ribadito che l’offerta di AARGA è stata correttamente giustificata facendo riferimento alle unità in concreto ritenute dall’aggiudicataria necessarie e sufficienti per la gestione de qua (e, dunque, in relazione al numero di 5 unità), non dovendosi fare riferimento al numero di 8 unità.

Quest’ultimo numero, invero, assume rilievo nell’ambito della diversa valutazione dell’effettività dell’obbligo di assunzione, astrattamente assunto da AARGA allorquando, nonostante la previsione del D.M. del 2011 citato, s’ignorava il numero effettivo di addetti che sarebbe stato interessato dal passaggio diretto.

Sennonché, la sostenibilità di tale impegno va vagliata avendo riguardo, non già, come detto, allo specifico servizio qui in contestazione, ma all’intera organizzazione aziendale della controinteressata, la quale deve dimostrare di poter assorbire l’ipotetico maggior numero di personale, con le garanzie di livello occupazionale e di retribuzione previste dalla lex specialis sopra richiamata (ma con l’ovvia conseguenza di non dover considerare il relativo onere economico fra quelli da sostenere per la gestione della concessione per cui è causa).

Ebbene, reputa il Collegio che le garanzie fornite da AARGA al riguardo (cfr. la nota del 16.6.2014) e le relative valutazioni operate dalla S.A., siano esenti dalle critiche dell’esponente, tenuto conto della complessiva, strutturata organizzazione che la controinteressata ha mostrato di avere nel territorio contiguo a quello del Triangolo lariano.

Ad integrazione della motivazione va solo accennato al rilievo, condivisibile, di parte controinteressata, per cui, anche laddove si esigesse una dimostrazione della remuneratività dell’offerta a fronte di 8 unità di personale da adibire al servizio oggetto di gara, il risultato ante-imposte sarebbe sì negativo, ma in termini comunque non significativi, e soltanto a partire dall’ottavo anno di gestione sicché, il risultato complessivo (riferito cioè ai dodici anni di concessione) della gestione resterebbe comunque positivo e, come tale, idoneo ad avvalorare il giudizio di affidabilità dell’offerta fatto proprio dall’Amministrazione (cfr. Tabella 6 del doc. n. 41 della ricorrente, nonché le pertinenti considerazioni contenute nella replica della controinteressata del 10.4.2015, pg. 9).

Per le considerazioni sin qui esposte, il ricorso in epigrafe specificato deve essere respinto in ogni sua domanda.

Le spese di lite possono essere compensate, avuto riguardo alla complessità della fattispecie.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni sua domanda.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano,  Presidente

Concetta Plantamura, Primo Referendario, Estensore

Fabrizio Fornataro,     Primo Referendario

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

                       

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/10/2015

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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