HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
TAR Sardegna, sez. I, 9/6/2016 n. 508
Sull'affidamento delle concessioni di servizi

Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, l'affidamento delle concessioni di servizi deve svolgersi nel rispetto dei principi generali sulle procedure di affidamento dei contratti pubblici, come del resto espressamente prevede il terzo comma dell'art. 30 del dl.gs. n. 163/2006; tra questi principi assume particolare rilievo quello di trasparenza, in quanto direttamente strumentale alla tutela della par condicio e alla prevenzione della corruzione.

Materia: concessioni / disciplina

N. 00508/2016 REG.PROV.COLL.

 

N. 00245/2016 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 245 del 2016, proposto da:

Ivs Italia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Ruggero Stendardi, Alberto Costantini e Irene Madeddu, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Cagliari, via Alghero n.45;

 

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Sassari, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria in Cagliari, via Dante n.23;

 

nei confronti di

Argenta s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Mascia e Filippo Donati, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Cagliari, via Alagon n. 49;

 

per l'annullamento:

- della intera procedura selettiva indetta dalla Questura di Sassari con richiesta in data 30 novembre 2015 di presentazione di offerta commerciale per l’affidamento del servizio di gestione distributori automatici di bevande e snack, da collocare presso la Questura di Sassari e gli Uffici P.S. della Provincia, nonché di tutti gli atti della procedura stessa, nessun escluso, ivi compreso l’eventuale provvedimento di aggiudicazione della gara, non noto dei suoi estremi identificativi e nei suoi contenuti;

- della nota datata 5 gennaio 2016, consegnata a mani il 16 febbraio 2016 all’esito di istanza di accesso agli atti, con cui la Questura di Sassari ha reso note le modalità e le risultanze della procedura adottata per l’affidamento del servizio di distribuzione bevande e snack a mezzo apparecchi automatici presso la Questura e gli Uffici dipendenti;

- della nota datata 7 gennaio 2016, con cui la Questura di Sassari ha comunicato ad IVS che la sua offerta non era stata accolta;

- della nota datata 7ottobre 2015 con cui la Questura di Sassari aveva sollecitato alcune manifestazioni di interesse all’affidamento del servizio di distribuzione bevande e snack a mezzo apparecchi automatici presso la Questura e gli Uffici dipendenti;

- della nota datata 30 novembre 2015 con cui la Questura di Sassari aveva invitato coloro che avevanoprecedentemente manifestato interesse, tra cui IVS, alla presentazione di offerte economiche;

- della nota datata 26 gennaio 2016, con cui la Questura di Sassari, nell’intimare a IVS la rimozione dei distributori già installati presso i suoi uffici in forza di precedente contratto scaduto, ha motivato la mancata aggiudicazione del servizio ad IVS in ragione della necessità di dare applicazione al principio di rotazione;

- del silenzio serbato dalla Questura in ordine al preavviso di ricorso ex art. 243-bis d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., inviato dall’odierna ricorrente a mezzo posta elettronica certificata il 10 marzo 2016.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Sassari e del Ministero dell'Interno e di Argenta s.p.a.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2016 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

La IVS Italia s.p.a. (da qui in poi IVS) ha gestito sino a tutto il 2015 il servizio di somministrazione mediante distributori automatici di cibi e bevande destinato agli uffici della Questura di Sassari.

Quest’ultima, con nota del 7 ottobre 2015, le ha poi comunicato l’avvio di una procedura volta all’acquisizione di manifestazioni d’interesse alla gestione del servizio per il successivo triennio 2016/2018, invitandola a comunicare la propria disponibilità.

Avendo IVS manifestato il proprio interesse, con nota del 30 novembre 2015 la Questura l’ha invitata a formulare, entro il 14 dicembre 2015, un’offerta commerciale indicante i prezzi che avrebbe praticato al pubblico sui cibi e bevande indicati nell’Allegato A,nonché precisando che “il servizio verrà affidato con le procedure di cui all’art. 125, comma 11, del d.lgs. n. 163/2006”; alla predetta nota era, altresì,allegata la bozza del contratto con cui sarebbe stato regolato il rapporto in caso di aggiudicazione.

Presentata la propria offerta, IVS è stata informata dalla Questura, con nota 7 gennaio 2016,che la stessa non era stata accolta ed è stata, pertanto, invitata a ritirare i propri distributori già presenti presso i locali dell’Amministrazione.

Con successiva nota del 25 gennaio 2016, IVS ha contestato alcuni aspetti della procedura, chiedendo di avere accesso a tutta la relativa documentazione; a seguito della prima risposta in data 26 gennaio 2016 -con cui l’Amministrazione aveva confermato la legittimità del proprio operato, anche in relazione al principio di rotazione negli affidamenti, nonché evidenziato alcune condotte inadempienti asseritamente commesse, nella pregressa gestione del servizio, da partedi IVS -con nota del 3 febbraio 2016 quest’ultima ha reiterato la propria richiesta di accesso a “tutti gli atti che hanno condotto all’aggiudicazione del servizio in oggetto, ivi comprese le offerte degli altri concorrenti”.

In data 9 febbraio 2016 IVS ha ottenuto accesso alle offerte delle altre imprese che avevano aderito alla richiesta di manifestazione, mentre in data 16 febbraio 2016 la Questura le ha consegnato copia di una relazionedel 5 gennaio 2016, a firma del Direttore dell’ufficio tecnico logistico e destinata al Questore, inerente lo svolgimento della procedura selettiva e le ragioni della scelta effettuata, ove si dava atto che alla procedura avevano partecipato (oltre a IVS) due ditte, cioè H24 Prod Pan s.r.l. e Gruppo Argenta s.p.a., e che quest’ultima era risultata aggiudicataria per avere presentato l’offerta giudicata “più conveniente/idonea”.

Con il ricorso in esame, consegnato per la notifica a mezzo posta in data 17 marzo 2016, IVS chiede l’annullamento di tutti gli atti di gara sulla base di censure che saranno esaminate nella parte in diritto; la ricorrente chiede, inoltre, che venga dichiarata l’inefficacia del contratto di affidamento del servizio stipulato nelle more del giudizio, nonché la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno da perdita di chance e curricolare, calcolato equitativamente e, ove necessario, previa nomina di un consulente tecnico d’ufficio.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Sassari, sollecitando la reiezione del gravame, nonché eccependone inammissibilità e tardività; nelle proprie memorie difensive le Amministrazioni resistenti hanno, altresì, riferito che in data 29 gennaio 2016 è stato sottoscritto il contratto di concessione con Gruppo Argenta s.p.a., il quale gestisce da allora il servizio e versa già un canone per l’occupazione di suolo pubblico (occupato dai distributori automatici di bevande e alimenti) in favore dell’Agenzia del Demanio.

Si è, altresì, costituito in giudizio il Gruppo Argenta s.p.a., eccependo a sua volta la tardività del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 13 aprile 2016 l’esame dell’istanza cautelare è stato rinviato al merito.

È seguito la scambio di memorie con cui ciascuna delle parti ha ulteriormente argomentato le proprie tesi.

Alla pubblica udienza dell’11 maggio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione nel merito.

 

DIRITTO

Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata sia dall’Amministrazione resistente che dalla controinteressata in base alle seguenti argomentazioni:

la controversia riguarda l’affidamento di una concessione di servizi, cui troverebbe applicazione il rito speciale di cui all’art. 120 c.p.a., con il conseguente dimezzamento di tutti i termini processuali, compreso quello per proporre ricorso, che sarebbe perciò di trenta giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo, nel caso di specie acquisita da IVS già in data 7 gennaio 2016, a seguito della nota con cui la Questura le aveva comunicato il mancato accoglimento della sua offerta;

a ciò non sarebbe di ostacolo il fatto che quella comunicazionenon recava tutti gli elementi richiesti dall’art. 79 del Codice degli appalti (in particolare non indicava il nome dell’aggiudicatario e neppure le caratteristiche e i ritenuti vantaggi dell’offerta prescelta), giacché tale norma non potrebbe trovare applicazione all’affidamento di una concessione di servizi;

di conseguenza il termine per impugnare gli atti della procedura sarebbe scaduto l’8 febbraio 2016e il ricorso in esame, avviato alla notifica a mezzo posta solo in data 17 marzo 2016, sarebbe tardivo;

né assumerebbe rilievo la circostanza che parte ricorrente aveva ottenuto visione e copia di tutta la documentazione di gara solo in data 9 febbraio 2016: difatti, una volta ricevuta la comunicazione del 7 gennaio 2016 circa il mancato accoglimento della propria offerta, IVS avrebbe dovuto chiedere l’accesso agli atti entro i successivi dieci giorni, ai sensi dell’art. 79, comma 5 quater, del d.lgs. n. 163/2006 (cioè entro il 17 gennaio 2016), mentre ha poi presentato la relativa istanza solo in data 25 gennaio 2016, per cui quest’ultima non avrebbe interrotto il decorso del termine di trenta giorni per proporre ricorso, decorrente dalla conoscenza originaria del provvedimento lesivo.

L’eccezione è senz’altro da respingere.

In primo luogo va osservato che la controversia in esame ha a oggetto l’affidamento di una concessione di servizi (rectius mista, di beni e servizi, posto che il concessionario, per poter esercitare il servizio di somministrazione automatica di cibi e bevande, utilizza la porzione di suolo demaniale ove sono collocati i distributori automatici degli alimenti), in ordine al quale è oggettivamente incerta persino la possibilità di applicare il rito speciale -e con esso il dimezzamento dei termini processuali- di cui all’art. 120 c.p.a., avendo la III Sezione del Consiglio di Stato, con recentissima ordinanza 12 maggio 2016, n. 1927, rimesso all'Adunanza Plenaria il compito di chiarire se un ricorso proposto avverso l’affidamento di una concessione di servizi sia o meno soggetto al rito di cui all'art.120 c.p.a. e se, in caso positivo, possa essere riconosciuto l'errore scusabile per omessa impugnazione dell'aggiudicazione entro il termine dimidiato introdotto dallo stesso art. 120 c.p.a.

Vi èpoi un’altra considerazione, che conferma l’infondatezza dell’eccezione.

Una volta che si acceda alla tesi delle parti resistente e controinteressata -secondo cui il termine per impugnare l’affidamento delle concessioni di servizi sarebbe quello (dimezzato) di trenta giorni previsto in materia di procedure d’appalto-la decorrenza dello stesso non potrebbe che tenere conto di quanto previsto dall’art. 79, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, secondo cui la comunicazione dell’aggiudicazione ad altri deve necessariamente contemplare anche il nominativo dell’aggiudicatario e la motivazione della relativa scelta.

Questa norma, infatti, ancorché non applicabile in via diretta alle concessioni di servizi (perché non richiamata dall’art. 30 del Codice), è però espressiva di un principio generale, interferente su tutte le ipotesi sottoposte al dimezzamento dei termini, connotate da particolare urgenza: una volta ricondotto l’affidamento delle concessioni alla disciplina processuale sugli appalti, con la conseguente applicazione del termine d’impugnazione dimezzato,la disciplina stessa deve coerentemente trovare applicazione nella sua interezza, ivi compresi i “contrappesi” previsti a tutela del diritto di difesa, tra i quali spicca proprio lo speciale regime di comunicazione degli atti di cui all’art. 79 del Codice degli appalti, espressamente considerato interferente sul dies a quo del termine d’impugnazione dall’art. 120, comma 5, c.p.a.

Infine, a definitiva conferma di quanto sin qui esposto, si evidenzia che:

l’art. 30 del Codice dei contratti, dedicato alle concessioni di servizi, prevede espressamente, al comma 7, che a tali rapporti “Si applicano le disposizioni della parte IV”, tra le quali campeggia l’art. 246, secondo cui “1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo nelle controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi è disciplinata dal codice del processo amministrativo”, il che parrebbe confermare l’applicabilità alle concessioni di servizi della regola di cui all’art. 120, comma 5, c.p.a., ove, come detto, si fa decorrere il dies a quo del termine per ricorrere dalla comunicazione dell’aggiudicazione effettuata con i crismi di cui all’art. 79, comma 5, del Codice appalti;

nel caso di specie la Questura si è espressamente autovincolata ad affidare il servizio “con le procedure di cui all’art. 125, comma 11, del d.lgs. n. 163/2006” (frase estrapolata dalla lettera d’invito del 30 novembre 2015: vedi supra), cioè mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore a 40.000 euro, e non vi è dubbio che per questo tipo di procedura operino, salvo eccezioni espresse, tutte le norme applicabili agli appalti sotto soglia (compreso l’art. 79 del Codice), il che è espressamente confermato dal comma 4 dell’art. 125, secondo cui “Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi” e dallo stesso comma 11 dell’art. 125, secondo cui “11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”.

Pertanto, una volta stabilito che il criterio di decorrenza del termine d’impugnazione operante nel caso in esame era quello di cui agli artt. 79 del Codice appalti e 120 del c.p.a., diviene agevole rilevare che:

con la nota trasmessa in data 7 gennaio 2016 la Questura aveva comunicato alla ricorrente soltanto il mancato accoglimento della sua offerta, non anche il nominativo dell’aggiudicatario e tanto meno le ragioni della relativa scelta; stesso discorso vale per la successiva comunicazione del 26 gennaio 2016, per cui nessuna di quelle due note può essere fondatamente equiparata, sotto il profilo degli effetti processuali, alla comunicazione di cui all’art. 79 del d.lgs. n. 163/2006;

ne consegue che il termine per la proposizione del ricorso ha cominciato a decorrere solo successivamente, quando IVS ha avuto conoscenza di tutti gli “elementi essenziali” richiesti dall’art. 79 del d.lgs. n. 163/2006, cioè il nominativo dell’aggiudicatario e le motivazioni dell’aggiudicazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 3 febbraio 2016, n. 408, secondo cui “Ai sensi dell'art. 120, comma 5, c. proc. amm., il ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva di appalto pubblico deve essere proposto nel termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 79 d.lg. 12 aprile 2006, n. 163, accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione contenente almeno gli elementi di cui al comma 2, lett. c), dello stesso art. 79. Tuttavia, nel caso particolare in cui la suddetta comunicazione risulti incompleta, la ‘conoscenza’, utile ai fini della decorrenza del termine, coincide con la cognizione, acquisita in sede di accesso, degli elementi oggetto della comunicazione dell'art. 79”); conoscenza, questa, che rientra nell’onere probatorio di chi eccepisce la tardività del ricorso e che, per quanto concretamente emerge dagli atti di causa, non può ritenersi provata prima del 16 febbraio 2016, data in cui IVS ha ottenuto copia della relazione del Dirigente competente in data 5 gennaio 2016, ove erano descritti gli esiti della procedura e le ragioni dell’aggiudicazione a Gruppo Argenta s.p.a.;

pertanto il ricorso deve considerarsi tempestivo, in quanto avviato alla notifica il 17 marzo 2016 e perciò nel rispetto del termine di trenta giorni dalla conoscenza degli atti lesivi e delle loro ragioni essenziali.

Ciò chiarito deve ora essere esaminata l’ulteriore eccezione d’inammissibilità del ricorso, che la difesa erariale ricollega, questa volta, alla mancata notifica del ricorso all’Agenzia del Demanio e al Fondo Assistenza della Polizia di Stato, essendo la prima beneficiaria del canone dovuto dal concessionario per l’occupazione del suolo demaniale mediante collocazione dei distributori automatici e il secondo beneficiario di altra spettanza economica sempre a carico del concessionario.

L’eccezione è però chiaramente fuori centro, ove si consideri che -ai sensi dell’art. 41 c.p.a.- il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati: nel caso di specie gli atti impugnati sono stati tutti adottati dalla Questura di Cagliari, cui IVS ha regolarmente notificato il ricorso, mentre l’Agenzia del Demanio e il Fondo Assistenza della Polizia di Stato non hanno svolto alcuna parte attiva nel procedimento; peraltro tali soggetti pubblici neppure rivestono la qualifica di controinteressati -il che teoricamente potrebbe comportare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 51 c.p.a.-in quanto ai fini del loro interesse meramente patrimoniale è sostanzialmente irrilevante la persona dell’aggiudicatario del servizio: chiunque sia, infatti, lo stesso è, comunque, tenuto al pagamento delle somme spettanti, rispettivamente, all’Agenzia del Demanio e al Fondo Assistenza della Polizia di Stato.

Ciò premesso si passa all’esame delmerito della controversia, sul quale la ricorrente deduce quattro distinte censure, chepossonoessere però esaminate unitariamente in quanto riconducibili a una comune matrice logico-giuridica.

Con il primo motivo IVS deduce la violazione dell’art. 78 del d.lgs. n. 163/2006, nonché dei principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, per avere la stazione appaltante omesso qualunque forma di verbalizzazione in ordine alle operazioni di verifica delle offerte e della documentazione inviate dalle imprese concorrenti, nonché alla fase di controllo della documentazione e valutazione delle offerte.

Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 67 e 83 del dl.gs. n. 163/2006, in quanto la Questura avrebbe illegittimamente omesso di predeterminare i requisiti di ammissione alla procedura, i presupposti minimi di capacità economica e tecnica delle concorrenti, nonché i criteri che sarebbero stati utilizzati per valutare il merito tecnico delle offerte.

Con il terzo denuncia la violazione degli artt. 73, 74 e 77 del Codice degli appalti, in relazione al principio di necessaria segretezza delle offerte, avendone la Questura consentito l’invio mediante posta elettronica, senza aver indicato le specifiche necessarie alla cifratura degli atti (art. 77, comma 6, lett. a) e senza aver richiesto la firma elettronica digitale (art. 77, comma 6, lett. b); il che avrebbe pregiudicato, oltre alla segretezza delle offerte, anche il principio secondo cui l’offerta tecnica deve essere necessariamente esaminata prima di quella economica; risulterebbe, altresì, violato il principio di pubblicità delle sedute di gara, non essendo dato sapere in che occasione, e con quali modalità, l’Amministrazione abbia proceduto all’esame delle offerte e della documentazione.

Con il quarto motivo deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione con specifico riferimento alle osservazioni, contenute nella relazione dirigenziale del 5 gennaio 2016, secondo cui la scelta di aggiudicare il servizio a una ditta diversa da IVS, gestore uscente, sarebbe conforme al principio di rotazione e troverebbe, altresì, giustificazione in alcune condotte inadempimenti tenute dallo stesso precedente gestore; difatti, secondo IVS, queste circostanze avrebbero dovuto semmai condurre la Questura a non invitarla neppure alla procedura di affidamento, mentre -una volta ricevuta la lettera d’invito e formulata la propria offerta- la concessionaria uscente avrebbe il diritto di essere valutata al pari delle altre concorrenti.

Tali motivi di contestazione meritano, nel complesso,pieno accoglimento.

Occorre partire dall’assunto che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato e condivisibile, l’affidamento delle concessioni di servizi deve svolgersi nel rispetto dei principi generali sulle procedure di affidamento dei contratti pubblici, come del resto espressamente prevede il terzo comma dell’art. 30 del Codice; tra questi principi assume particolare rilievo quello di trasparenza, in quanto direttamente strumentale alla tutela della par condicio e alla prevenzione della corruzione (si veda, ex multis, T.A.R. Cagliari, Sez. I, 29 febbraio 2016, n. 185).

Inoltre si deve considerare il fatto che -in relazione allo specifico oggetto della presente controversia- la Questura di Sassari si era espressamente autovincolata, sin dalla lettera d’invito, ad applicare la procedura prevista dall’art. 125, comma 11, del Codice (cottimo fiduciario per servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro) e perciò ad affidare il servizio all’esterno previa procedura comparativa, per cui deve necessariamente trovare applicazione il disposto dello stesso art. 125, comma 11, che impone il “rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante”.

Al riguardo la difesa erariale eccepisce che -non comportando il servizio in oggetto alcun costo per l’Amministrazione, essendo semmai il concessionario a dover versare il corrispettivo dell’occupazione di suolo demaniale- troverebbeapplicazione l’ultima parte dell’art. 125, comma 11, del Codice secondo cui “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; di tal che, sempre secondo la difesa pubblica, non essendo la fattispecie in esame interessata da alcun obbligo di gara, neppure informale, non assumerebbero alcun rilievo i correlati principi di trasparenza, pari trattamento, etc..

L’eccezione è, però, da respingere.

In primo luogo perché l’oggetto della procedura è, come detto, una concessione di servizi, il cui affidamento è di per sé assoggettato ai principi sopra descritti, in base all’art. 30 del Codice.

In secondo luogo perché l’Amministrazione, avendo richiamato nella lettera d’invito l’art. 125, comma 11, del Codice -e, ancora più a monte, avendo invitato più imprese a formulare un’offerta- ha univocamente dimostrato la propria volontà di esternalizzare il servizio, invece che di gestirlo direttamente, e in tal modo si è autovincolata al rispetto dei sopra descritti canoni generali d’azione, applicabili ogni qual volta si proceda a una selezione pubblica.

Tutto ciò premesso è, infine, evidente che gli stessi canoni d’azione sono stati violati, in particolare perché:

le operazioni di verifica e valutazione delle offerte (e della relativa documentazione) non è stata oggetto di alcuna verbalizzazione -né contestuale e neppure successiva- posto che nella relazione dirigenziale del 5 gennaio 2016non si fa alcun riferimento a questo fondamentale aspetto;

non sono stati in alcun modo predeterminati, neppure a grandi linee, i requisiti di ammissione alla procedura, e neppure i criteri per valutare il merito tecnico delle offerte;

non è stata assicurata, in alcun modo, la segretezza delle offerte e, soprattutto, vista l’assenza di qualunque verbalizzazione, non vi èformalmente certezza in ordine al fatto che l’offerta tecnica e la documentazione siano state esaminate prima dell’offerta economica.

Non resta, pertanto, che procedere all’annullamento degli atti impugnati, con la conseguente caducazione dell’intera procedura di gara, che dovrà essere rieditata dall’Amministrazione nel rispetto dei citati criteri di imparzialità, trasparenza e corretta verbalizzazione, nei termini sopra descritti.

Allo stesso modo merita accoglimento la domanda tendente a ottenere la dichiarazione d’inefficacia del contratto di concessione, anche considerato che lo stesso, stipulato a gennaio 2016 (vedi supra), scadrà a fine 2018, per cui sussiste ancora il margine temporale necessario a un eventuale subentro del vincitore della nuova gara.

Priva di pregio è, invece, la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente in termini di perdita di chance e danno curricolare, essendo, al riguardo, sufficiente osservare che -a seguito di annullamento degli atti di gara- la stessa ricorrente potrà ulteriormente coltivare le proprie chances partecipando, se del caso, alla nuova gara.

Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite, vista la parziale soccombenza reciproca.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie la domanda impugnatoria e, per l’effetto, annulla tutti gli atti impugnati e dichiara l'inefficacia del contratto di concessione stipulato nelle more del presente giudizio.

Respinge la domanda di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli,      Presidente

Antonio Plaisant,        Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli,        Consigliere

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

                       

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/06/2016

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici